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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
(segue verbale del 20/03/2025)
R.G. 6320/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6320 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016, promossa da:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/05/1959, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Alessandro Zotti, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine dell'atto di citazione;
-attore-
CONTRO
P.I. corrente in Nuoro, via Straullu n.35, in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante e amministratore in carica pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato
Giuseppe Macciotta e dell'Avvocato Giovanni Macciotta che la rappresentano e difendono giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta-
Causa avente in oggetto: Somministrazione;
tenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- Accertato che il consumo eccedente più del doppio la media dei consumi abituali è imputabile a perdita idrica non visibile, documentata, ridurre
l'importo di fattura addebitando all'utente la perdita calcolata esclusivamente su un periodo di sei mesi, comunque stornati i canoni fognari e di depurazione;
- In ogni caso disporre una adeguata diminuzione dell'entità di detto credito proporzionale all'accertata gravità della condotta
(omissiva) colposa del Gestore in relazione all'ampliamento delle proprie ragioni creditorie;
oltre al risarcimento del danno se del caso facendo ricorso alla valutazione equitativa;
- accordando all'utente la massima rateizzazione consentita;
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, rifusione delle spese generali, Cassa Avvocati come per legge”.
Nell'interesse della convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in forza delle considerazioni di fatto e di diritto di cui alla superiore parte espositiva, rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, mandare assolta CP_1
da ogni avversa pretesa;
- con vittoria di spese ed onorari del
[...] giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1
in giudizio esponendo che: CP_1
1) l'attore è proprietario di un'unità immobiliare a uso civile abitazione sita in Sestu, nella via Madrid n. 36, servita dall'utenza idrica a lui stesso intestata;
2) in data 30.09.2009, i tecnici di avevano dato atto CP_1
della lettura reale del contatore rilevata in mc 1490, cui era seguita una fatturazione in acconto su letture presunte (mai recapitate) e la fattura n. 201402363479, emessa a saldo per il periodo dal 10.09 al
2 01.14 per l'importo pari a €19.927,74;
3) i consumi registrati sono abnormi e ingiustificabili in ragione delle esigenze del nucleo familiare servito dall'utenza;
4) il Gestore non ha garantito il riscontro dei consumi presunti secondo quanto prescritto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato né ha avvertito l'Utente dell'anomalia rilevata in occasione della lettura a saldo (avvenuto solo in data 27.05.2014);
5) nel giugno del 2013, notando delle anomalie, aveva Pt_1
accertato che la linea di adduzione posizionata sottotraccia di arrivo del galleggiante, non visibile all'esterno, era danneggiata e aveva provveduto personalmente a sostituirla;
6) la perdita occulta era stata oggetto di reclamo per il tramite di
Adiconsum e di domanda di adesione alla procedura di conciliazione;
in quella sede, non avrebbe accordato CP_1
il ricalcolo delle fatture contestate;
7) a causa della rottura, l'acqua non era confluita nella rete fognaria, disperdendosi nel sottosuolo, e tale evento era riconducibile allo scorretto funzionamento dell'impianto;
8) il Gestore, con le sue omissioni, aveva contribuito causalmente a rendere spropositata la morosità, omettendo di effettuare le letture e la fatturazione secondo i tempi disciplinati nel R.S.I.I.
Ha concluso come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita tardivamente esponendo che: CP_1
1) in data 21.5.2013 il Gestore idrico aveva eseguito un accesso presso l'impianto, accertandone il perfetto funzionamento come da verbale di intervento;
2) era pacifico che avesse provveduto alla CP_1 segnalazione dei consumi anomali, a seguito della quale l'Utente aveva proposto formale reclamo per lamentare la presenza di una perdita idrica occulta;
3) all'esito del reclamo, il Gestore aveva decurtato gli oneri di
3 fognatura e depurazione conseguenti alla perdita emettendo la relativa nota di credito;
4) inoltre, il Gestore aveva concesso una rateizzazione per il residuo importo da corrispondere in n. 28 rate, proposta non accertata dall'Utente;
5) sussiste una morosità pari ad €27.901,85;
6) dalle letture effettive dei consumi è emerso un credito in favore della convenuta, come confermato dalle varie fatture emesse a saldo con le quali sono stati conguagliati i precedenti consumi fatturati in acconto;
7) la mancata sistematica fatturazione non esonera l'Utente dall'obbligo di pagare il corrispettivo per la fornitura;
8) l'Utente è, a sua volta, obbligato a tenere sotto controllo i propri consumi, a effettuare la manutenzione del proprio impianto e ad accertare le cause della mancata ricezione delle fatture;
9) l'Utente stesso aveva riconosciuto un guasto privato al proprio impianto idrico che ha causato la perdita occulta all'origine delle rilevazioni anomale.
Ha concluso come in epigrafe.
La causa è stata istruita documentalmente.
___
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta, nei limiti che seguono.
È incontestato che presso l'utenza idrica intestata all'attore si sia verificata una perdita idrica;
che la stessa fosse stata riparata dall'attore, in proprio e di sua iniziativa, nel giugno del 2013; che, infine, la dispersione idrica avesse inciso sulla rilevazione dei consumi, come – parzialmente – ammesso dal nel motivare le ragioni del riconoscimento della nota CP_2
di credito a storno dei canoni per fognatura e depurazione (v. infra).
Deve essere, dunque, accertata la rilevanza della perdita occulta sul rapporto tra le parti.
Giova brevemente ricordare che in caso di perdita idrica, ai sensi dell'art. 4 B.35.2. del regolamento del S.I.I., spetta all'utente la decurtazione delle quote tariffarie per i servizi di depurazione e fognatura in ordine ai consumi eccedenti il consumo medio pro die, trattandosi di acqua dispersa a causa della perdita e non confluita nella rete fognaria.
Nel caso di specie, vi è prova in atti dell'emissione della nota di credito per
€1.898,61 per la decurtazione degli oneri di fognatura e depurazione sul periodo dal 1.1.2012 al 31.12.2012 (doc. 32, costituzione); pertanto, il
Gestore ha correttamente adempiuto a quanto dovuto.
Quanto ai consumi, l'art. B.35.2 prevede che in caso di perdita idrica è dovuta dall'Utente tutta la quota tariffaria per l'acqua registrata dal contatore, ivi compresa, quindi, l'acqua dispersa a causa della perdita.
L'attore ha eccepito che il Gestore, malgrado avesse avuto cognizione dei consumi anomali, non aveva comunicato la circostanza sino al 27.5.2014, con nota Prot. RL/ARM 42094 Comm.le (doc.
4 - citazione), ossia quasi un anno dopo l'intervento dell'Utente per la riparazione dell'impianto.
Alla luce delle risultanze probatorie, questa eccezione deve essere condivisa.
Va rilevato che le norme del R.S.I.I. devono essere interpretate in forza del canone di buona fede e del principio di causalità ex art. 1227 c.c.
In tal senso, l'Utente è tenuto a pagare per intero la quota tariffaria dell'acqua solo nel caso di perdita idrica causalmente a lui imputabile, come si presume, di regola, dal fatto che la perdita sia collocata nel tratto della condotta di pertinenza dell'Utente.
Al contrario, in caso di perdita (non già di mera rottura) addebitabile, anche solo in parte, al Gestore, i relativi costi devono restare a suo carico nella corrispondente misura.
In tal senso è allora rilevante il negligente comportamento tenuto dal
Gestore che, nel comunicare tardivamente l'anomalia, non avrebbe permesso all'Utente di porvi rimedio ed evitare l'ulteriore dispersione d'acqua.
L'obbligo di tempestiva comunicazione dell'anomalia gravante in capo al
Gestore – unitamente all'obbligo di fatturazione periodica e di letture
5 periodiche del contatore (del cui adempimento nel caso di specie non è prova) – è funzionale a garantire all'Utente la conoscenza dei propri consumi e del debito maturando, oltre che a consentirgli di avvedersi dei consumi anomali.
E ciò coerentemente con quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo (nella specie, derivante da accertata perdita occulta nell'impianto), il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare
l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, c.d. autolettura, ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare
l'aggravamento del danno» (Cass. Ordinanza n. 24904 del 15/09/2021).
In definitiva, laddove in esecuzione dei più elementari CP_1 principi di correttezza, buona fede e diligenza nell'esecuzione del contratto, avesse dato tempestivo avviso all'Utente – come prescritto dal R.S.I.I. anche, si ripete, per l'effetto della fatturazione periodica – l'attore avrebbe potuto provvedere alla chiusura del rubinetto che consente il passaggio d'acqua dalla rete pubblica al proprio impianto e, poi, porre rimedio alla perdita (come, poi, avvenuto a cura del solo attore).
Ciò premesso, poiché non risulta in atti alcun reclamo da parte dell'Utente se non successivo all'avviso (tardivo) da parte di si deve CP_1 però ritenere che pure l'Utente si sia disinteressato (in violazione degli obblighi assunti in forza dell'art. B.35.1. del R.S.I.I.) dell'andamento delle letture sui propri consumi e della plausibile incidenza della perdita idrica
(dall'attore riparata nel 2013) sulle stesse.
In considerazione di quanto precede deve, dunque, riconoscersi il concorso di entrambe le parti nell'alimentare l'accrescimento del credito (ex art. 1227 c.c.), con conseguente corresponsabilità e decurtazione dei consumi anomali registrati per effetto della perdita.
___
6 Alla luce di tutto quanto sinora esposto, occorre ricalcolare il credito in capo al Gestore, considerando quanto segue.
La fattura n. 201402363479 è stata emessa a saldo per i consumi dal
30.09.2009 al 24.01.2014, lettura 9.121 – consumo reale 7.631, arco temporale eccedente il (presunto) periodo interessato dalla perdita (in relazione alla quale è noto solo il termine, ossia giugno 2013).
Nell'impossibilità di determinare l'incidenza della perdita sull'ammontare dei consumi e il periodo effettivo di dispersione della risorsa idrica, si ritiene conforme a equità operare una riduzione dei consumi fino alla riparazione della falla nella misura del 50%, limitatamente al periodo dal
1.1.2012 al 15.6.2013 (v. infra).
Infatti, va rilevato che la nota di credito per lo storno delle quote di fognatura e depurazione è emessa dal 1.1.2012 al 31.12.2012 (doc. 32 – costituzione), il che vale come riconoscimento dal Gestore, nel silenzio di entrambe le parti, del periodo interessato dalla perdita.
Inoltre, l'attore ha allegato di aver riparato la perdita nel “mese di giugno
2013”, non meglio precisando la data;
ne consegue che l'evento, in via approssimativa, deve essere fissato nella metà del mese (15.6.2013).
Così procedendo, pertanto, sulla fattura n. 201402363479 sono dovuti (al netto degli importi per depurazione e fognatura già stornati):
- €8.530,42 per consumi dal 1.10.2009 al 1.1.2012;
- €2.113,55 (1/2 di €4.227,11) per consumi dal 1.1.2012 al
31.12.2012 (oggetto della nota di credito per il quale il Gestore ha riconosciuto lo storno dei servizi di depurazione e fognatura);
- €763,42 (1/2 di €1.526,84) per consumi dal 1.1.2013 al 15.6.2013
(presunta data di riparazione della falla);
- €3.235,87 per consumi dal 15.6.2013 al 31.12.2013;
Per un totale di €14.643,26.
Su detto importo, stante la rideterminazione del credito, sono dovuti gli interessi a norma del R.S.I.I. dalla data della decisione fino al saldo, considerata la natura costitutiva della presente decisione e l'insussistenza di un ritardo imputabile all'attrice nel pagamento del credito non ancora
7 ricalcolato.
___
In accoglimento della domanda, l'importo di €14.643,26 sopra liquidato dovrà, poi, essere corrisposto ratealmente, prospettiva cui il Gestore mai si
è opposto.
Il numero delle rate, in difetto di diverse evidenze, può essere determinato in n. 28, in conformità alla proposta formulata da a seguito CP_1 dell'emissione della nota di credito n°2015Z06330674.
___
La soccombenza deve essere determinata in funzione delle domande rispettivamente proposte.
In questo senso, va considerato che, malgrado non abbia CP_1 formulato domanda di condanna nei confronti dell'Utente, quest'ultimo ha proposto domanda di accertamento del proprio debito con rideterminazione dello stesso in ragione dell'incidenza dei costi della perdita idrica e corresponsione rateale del dovuto.
Considerato che risulta (comunque) accertato un debito in capo all'attore e che lo stesso (originariamente quantificato in fattura in €19.927,74) è stato sensibilmente rideterminato in accoglimento della domanda dell'Utente, le spese di lite sono compensate nella misura di ⅔, con condanna di CP_1 al pagamento del residuo (⅓) nei confronti di .
[...] Pt_1
Le spese, liquidate in dispositivo, sono determinate con riferimento alle
Tabelle di cui al D.M. 147/2022, scaglione da €5.201,00 ad €26.000,00, valori medi e per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o respinta, così dispone:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 somma di €14.643,26 sulla fattura n. 201402363479 tramite pagamento di n. 28 ratei oltre interessi come in parte motiva;
- Dichiara tenuta e condanna a rifondere a CP_1 Pt_1
8 le spese della lite, che liquida in €91,44 (⅓ di €274,34) per Pt_1 spese, €1.700,00 (⅓ di €5.100,00) per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a.
Cagliari, 20 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
9
R.G. 6320/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6320 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016, promossa da:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/05/1959, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Alessandro Zotti, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine dell'atto di citazione;
-attore-
CONTRO
P.I. corrente in Nuoro, via Straullu n.35, in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante e amministratore in carica pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato
Giuseppe Macciotta e dell'Avvocato Giovanni Macciotta che la rappresentano e difendono giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta-
Causa avente in oggetto: Somministrazione;
tenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- Accertato che il consumo eccedente più del doppio la media dei consumi abituali è imputabile a perdita idrica non visibile, documentata, ridurre
l'importo di fattura addebitando all'utente la perdita calcolata esclusivamente su un periodo di sei mesi, comunque stornati i canoni fognari e di depurazione;
- In ogni caso disporre una adeguata diminuzione dell'entità di detto credito proporzionale all'accertata gravità della condotta
(omissiva) colposa del Gestore in relazione all'ampliamento delle proprie ragioni creditorie;
oltre al risarcimento del danno se del caso facendo ricorso alla valutazione equitativa;
- accordando all'utente la massima rateizzazione consentita;
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, rifusione delle spese generali, Cassa Avvocati come per legge”.
Nell'interesse della convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in forza delle considerazioni di fatto e di diritto di cui alla superiore parte espositiva, rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, mandare assolta CP_1
da ogni avversa pretesa;
- con vittoria di spese ed onorari del
[...] giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1
in giudizio esponendo che: CP_1
1) l'attore è proprietario di un'unità immobiliare a uso civile abitazione sita in Sestu, nella via Madrid n. 36, servita dall'utenza idrica a lui stesso intestata;
2) in data 30.09.2009, i tecnici di avevano dato atto CP_1
della lettura reale del contatore rilevata in mc 1490, cui era seguita una fatturazione in acconto su letture presunte (mai recapitate) e la fattura n. 201402363479, emessa a saldo per il periodo dal 10.09 al
2 01.14 per l'importo pari a €19.927,74;
3) i consumi registrati sono abnormi e ingiustificabili in ragione delle esigenze del nucleo familiare servito dall'utenza;
4) il Gestore non ha garantito il riscontro dei consumi presunti secondo quanto prescritto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato né ha avvertito l'Utente dell'anomalia rilevata in occasione della lettura a saldo (avvenuto solo in data 27.05.2014);
5) nel giugno del 2013, notando delle anomalie, aveva Pt_1
accertato che la linea di adduzione posizionata sottotraccia di arrivo del galleggiante, non visibile all'esterno, era danneggiata e aveva provveduto personalmente a sostituirla;
6) la perdita occulta era stata oggetto di reclamo per il tramite di
Adiconsum e di domanda di adesione alla procedura di conciliazione;
in quella sede, non avrebbe accordato CP_1
il ricalcolo delle fatture contestate;
7) a causa della rottura, l'acqua non era confluita nella rete fognaria, disperdendosi nel sottosuolo, e tale evento era riconducibile allo scorretto funzionamento dell'impianto;
8) il Gestore, con le sue omissioni, aveva contribuito causalmente a rendere spropositata la morosità, omettendo di effettuare le letture e la fatturazione secondo i tempi disciplinati nel R.S.I.I.
Ha concluso come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita tardivamente esponendo che: CP_1
1) in data 21.5.2013 il Gestore idrico aveva eseguito un accesso presso l'impianto, accertandone il perfetto funzionamento come da verbale di intervento;
2) era pacifico che avesse provveduto alla CP_1 segnalazione dei consumi anomali, a seguito della quale l'Utente aveva proposto formale reclamo per lamentare la presenza di una perdita idrica occulta;
3) all'esito del reclamo, il Gestore aveva decurtato gli oneri di
3 fognatura e depurazione conseguenti alla perdita emettendo la relativa nota di credito;
4) inoltre, il Gestore aveva concesso una rateizzazione per il residuo importo da corrispondere in n. 28 rate, proposta non accertata dall'Utente;
5) sussiste una morosità pari ad €27.901,85;
6) dalle letture effettive dei consumi è emerso un credito in favore della convenuta, come confermato dalle varie fatture emesse a saldo con le quali sono stati conguagliati i precedenti consumi fatturati in acconto;
7) la mancata sistematica fatturazione non esonera l'Utente dall'obbligo di pagare il corrispettivo per la fornitura;
8) l'Utente è, a sua volta, obbligato a tenere sotto controllo i propri consumi, a effettuare la manutenzione del proprio impianto e ad accertare le cause della mancata ricezione delle fatture;
9) l'Utente stesso aveva riconosciuto un guasto privato al proprio impianto idrico che ha causato la perdita occulta all'origine delle rilevazioni anomale.
Ha concluso come in epigrafe.
La causa è stata istruita documentalmente.
___
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta, nei limiti che seguono.
È incontestato che presso l'utenza idrica intestata all'attore si sia verificata una perdita idrica;
che la stessa fosse stata riparata dall'attore, in proprio e di sua iniziativa, nel giugno del 2013; che, infine, la dispersione idrica avesse inciso sulla rilevazione dei consumi, come – parzialmente – ammesso dal nel motivare le ragioni del riconoscimento della nota CP_2
di credito a storno dei canoni per fognatura e depurazione (v. infra).
Deve essere, dunque, accertata la rilevanza della perdita occulta sul rapporto tra le parti.
Giova brevemente ricordare che in caso di perdita idrica, ai sensi dell'art. 4 B.35.2. del regolamento del S.I.I., spetta all'utente la decurtazione delle quote tariffarie per i servizi di depurazione e fognatura in ordine ai consumi eccedenti il consumo medio pro die, trattandosi di acqua dispersa a causa della perdita e non confluita nella rete fognaria.
Nel caso di specie, vi è prova in atti dell'emissione della nota di credito per
€1.898,61 per la decurtazione degli oneri di fognatura e depurazione sul periodo dal 1.1.2012 al 31.12.2012 (doc. 32, costituzione); pertanto, il
Gestore ha correttamente adempiuto a quanto dovuto.
Quanto ai consumi, l'art. B.35.2 prevede che in caso di perdita idrica è dovuta dall'Utente tutta la quota tariffaria per l'acqua registrata dal contatore, ivi compresa, quindi, l'acqua dispersa a causa della perdita.
L'attore ha eccepito che il Gestore, malgrado avesse avuto cognizione dei consumi anomali, non aveva comunicato la circostanza sino al 27.5.2014, con nota Prot. RL/ARM 42094 Comm.le (doc.
4 - citazione), ossia quasi un anno dopo l'intervento dell'Utente per la riparazione dell'impianto.
Alla luce delle risultanze probatorie, questa eccezione deve essere condivisa.
Va rilevato che le norme del R.S.I.I. devono essere interpretate in forza del canone di buona fede e del principio di causalità ex art. 1227 c.c.
In tal senso, l'Utente è tenuto a pagare per intero la quota tariffaria dell'acqua solo nel caso di perdita idrica causalmente a lui imputabile, come si presume, di regola, dal fatto che la perdita sia collocata nel tratto della condotta di pertinenza dell'Utente.
Al contrario, in caso di perdita (non già di mera rottura) addebitabile, anche solo in parte, al Gestore, i relativi costi devono restare a suo carico nella corrispondente misura.
In tal senso è allora rilevante il negligente comportamento tenuto dal
Gestore che, nel comunicare tardivamente l'anomalia, non avrebbe permesso all'Utente di porvi rimedio ed evitare l'ulteriore dispersione d'acqua.
L'obbligo di tempestiva comunicazione dell'anomalia gravante in capo al
Gestore – unitamente all'obbligo di fatturazione periodica e di letture
5 periodiche del contatore (del cui adempimento nel caso di specie non è prova) – è funzionale a garantire all'Utente la conoscenza dei propri consumi e del debito maturando, oltre che a consentirgli di avvedersi dei consumi anomali.
E ciò coerentemente con quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo (nella specie, derivante da accertata perdita occulta nell'impianto), il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare
l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, c.d. autolettura, ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare
l'aggravamento del danno» (Cass. Ordinanza n. 24904 del 15/09/2021).
In definitiva, laddove in esecuzione dei più elementari CP_1 principi di correttezza, buona fede e diligenza nell'esecuzione del contratto, avesse dato tempestivo avviso all'Utente – come prescritto dal R.S.I.I. anche, si ripete, per l'effetto della fatturazione periodica – l'attore avrebbe potuto provvedere alla chiusura del rubinetto che consente il passaggio d'acqua dalla rete pubblica al proprio impianto e, poi, porre rimedio alla perdita (come, poi, avvenuto a cura del solo attore).
Ciò premesso, poiché non risulta in atti alcun reclamo da parte dell'Utente se non successivo all'avviso (tardivo) da parte di si deve CP_1 però ritenere che pure l'Utente si sia disinteressato (in violazione degli obblighi assunti in forza dell'art. B.35.1. del R.S.I.I.) dell'andamento delle letture sui propri consumi e della plausibile incidenza della perdita idrica
(dall'attore riparata nel 2013) sulle stesse.
In considerazione di quanto precede deve, dunque, riconoscersi il concorso di entrambe le parti nell'alimentare l'accrescimento del credito (ex art. 1227 c.c.), con conseguente corresponsabilità e decurtazione dei consumi anomali registrati per effetto della perdita.
___
6 Alla luce di tutto quanto sinora esposto, occorre ricalcolare il credito in capo al Gestore, considerando quanto segue.
La fattura n. 201402363479 è stata emessa a saldo per i consumi dal
30.09.2009 al 24.01.2014, lettura 9.121 – consumo reale 7.631, arco temporale eccedente il (presunto) periodo interessato dalla perdita (in relazione alla quale è noto solo il termine, ossia giugno 2013).
Nell'impossibilità di determinare l'incidenza della perdita sull'ammontare dei consumi e il periodo effettivo di dispersione della risorsa idrica, si ritiene conforme a equità operare una riduzione dei consumi fino alla riparazione della falla nella misura del 50%, limitatamente al periodo dal
1.1.2012 al 15.6.2013 (v. infra).
Infatti, va rilevato che la nota di credito per lo storno delle quote di fognatura e depurazione è emessa dal 1.1.2012 al 31.12.2012 (doc. 32 – costituzione), il che vale come riconoscimento dal Gestore, nel silenzio di entrambe le parti, del periodo interessato dalla perdita.
Inoltre, l'attore ha allegato di aver riparato la perdita nel “mese di giugno
2013”, non meglio precisando la data;
ne consegue che l'evento, in via approssimativa, deve essere fissato nella metà del mese (15.6.2013).
Così procedendo, pertanto, sulla fattura n. 201402363479 sono dovuti (al netto degli importi per depurazione e fognatura già stornati):
- €8.530,42 per consumi dal 1.10.2009 al 1.1.2012;
- €2.113,55 (1/2 di €4.227,11) per consumi dal 1.1.2012 al
31.12.2012 (oggetto della nota di credito per il quale il Gestore ha riconosciuto lo storno dei servizi di depurazione e fognatura);
- €763,42 (1/2 di €1.526,84) per consumi dal 1.1.2013 al 15.6.2013
(presunta data di riparazione della falla);
- €3.235,87 per consumi dal 15.6.2013 al 31.12.2013;
Per un totale di €14.643,26.
Su detto importo, stante la rideterminazione del credito, sono dovuti gli interessi a norma del R.S.I.I. dalla data della decisione fino al saldo, considerata la natura costitutiva della presente decisione e l'insussistenza di un ritardo imputabile all'attrice nel pagamento del credito non ancora
7 ricalcolato.
___
In accoglimento della domanda, l'importo di €14.643,26 sopra liquidato dovrà, poi, essere corrisposto ratealmente, prospettiva cui il Gestore mai si
è opposto.
Il numero delle rate, in difetto di diverse evidenze, può essere determinato in n. 28, in conformità alla proposta formulata da a seguito CP_1 dell'emissione della nota di credito n°2015Z06330674.
___
La soccombenza deve essere determinata in funzione delle domande rispettivamente proposte.
In questo senso, va considerato che, malgrado non abbia CP_1 formulato domanda di condanna nei confronti dell'Utente, quest'ultimo ha proposto domanda di accertamento del proprio debito con rideterminazione dello stesso in ragione dell'incidenza dei costi della perdita idrica e corresponsione rateale del dovuto.
Considerato che risulta (comunque) accertato un debito in capo all'attore e che lo stesso (originariamente quantificato in fattura in €19.927,74) è stato sensibilmente rideterminato in accoglimento della domanda dell'Utente, le spese di lite sono compensate nella misura di ⅔, con condanna di CP_1 al pagamento del residuo (⅓) nei confronti di .
[...] Pt_1
Le spese, liquidate in dispositivo, sono determinate con riferimento alle
Tabelle di cui al D.M. 147/2022, scaglione da €5.201,00 ad €26.000,00, valori medi e per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o respinta, così dispone:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 somma di €14.643,26 sulla fattura n. 201402363479 tramite pagamento di n. 28 ratei oltre interessi come in parte motiva;
- Dichiara tenuta e condanna a rifondere a CP_1 Pt_1
8 le spese della lite, che liquida in €91,44 (⅓ di €274,34) per Pt_1 spese, €1.700,00 (⅓ di €5.100,00) per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a.
Cagliari, 20 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
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