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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/04/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati dott.ssa Elvira Maltese Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 456/2023 R.G., promossa
DA
(cod. fisc. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dagli
Avv.ti Ivano Marcedone, Manlio Galeano e Pierluigi Tomaselli;
Appellante – Appellato incidentale
CONTRO
(cod. fisc. ), in proprio e nella qualità di CP_1 C.F._1
erede di rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano D'Angelo; Persona_1
Appellato – Appellante incidentale
E
(cod. fisc. , in proprio e nella qualità di CP_2 C.F._2
erede di rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore De Grande;
Persona_1
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1235/2022 dell'1.12.2022, il Tribunale di Siracusa in funzione di giudice del lavoro accoglieva l'opposizione proposta da e CP_1 CP_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 279/21 con il quale era stato ingiunto il pagamento solidale di € 50.589,80 in favore dell' a titolo di contributi previdenziali omessi Pt_1
per il periodo 5/16 - 7/16 dalla ditta “SAMI Saldatori – Attrezzatori – Manutenzioni industriali di e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo e Persona_1
condannava , quale erede di al pagamento, in favore CP_1 Persona_1
dell' , della somma di € 25.294,90 e , quale erede di Pt_1 CP_2 Persona_1
al pagamento, in favore dell' , della somma di € 25.294,90; limitava la Pt_1
responsabilità di per i predetti debiti ereditari al valore delle sostanze CP_1
ereditarie allo stesso devolute da stante l'accettazione dell'eredità con Persona_1
beneficio d'inventario. Compensava tra le parti le spese di lite.
Per quanto qui ancora di interesse, il Tribunale riteneva che il credito fatto valere dall'ente previdenziale con l'ingiunzione di pagamento poteva essere azionato nei confronti dei coeredi soltanto in rapporto alle rispettive quote ereditarie, richiamando al riguardo l'art. 752 c.p.c. ed escludendo, quindi, che gli eredi dell'originario debitore
( potessero essere condannati al pagamento solidale dell'intero debito;
Persona_1
riteneva dovute anche le somme richieste dall a titolo di interessi, avendo gli Pt_1
stessi natura risarcitoria e non sanzionatoria, con conseguente trasmissibilità agli eredi.
Impugnava la sentenza l' , con ricorso depositato l'1.6.2023; Controparte_3 [...]
, con memoria del 30.8.2023, proponeva appello incidentale limitatamente al CP_1
capo della sentenza che aveva disposto la compensazione delle spese di lite;
resisteva al gravame con memoria depositata il 4.9.2023. CP_2
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 3 aprile 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione, l' appellante censura la sentenza del Pt_1
Tribunale per aver ritenuto che il debito di cui al decreto ingiuntivo potesse essere azionato e fatto valere nei confronti dei coeredi soltanto in rapporto alle rispettive quote ereditarie ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 752 c.c.
Sostiene che l'obbligazione contributiva contratta dal de cuius sia per Persona_1 natura, finalità e intento del legislatore indivisibile e che, di conseguenza, ai sensi degli artt. 1316, 1317 e 1318 c.c., si trasferisca agli eredi per intero. Ritiene pertanto che e , quest'ultimo nei limiti delle sostanze ereditarie ricevute, CP_2 CP_1
debbano rispondere solidalmente della intera obbligazione e non già pro quota ereditaria ex art. 752 c.c.
1.1 Il motivo è fondato.
1.2 Come dedotto dall , la Corte di cassazione Sez. L, con la sentenza n. 8982 Pt_1
del 24/08/1995, ha espresso il seguente principio di diritto: “L'obbligazione contributiva in materia di previdenza e assistenza obbligatorie è indivisibile;
pertanto, ai sensi dell'art. 1318 cod. civ., gli eredi del debitore sono tenuti singolarmente al pagamento dell'intero importo pecuniario dovuto dal loro dante causa”.
In motivazione la Corte ha chiarito: “L'indivisibilità dell'obbligazione contributiva in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie è stata più volte affermata da questa
Corte, ancorché con pronunce non recenti, quali - dopo le quasi remote decisioni 20 luglio 1955 n. 2348 e 23 giugno 1956 n. 2263 - le sentenze 11 luglio 1969 n. 2544 e 28 agosto 1979 n. 4698 (sembra, invece, un mero obiter dictum l'affermazione, dell'indivisibilità dell'obbligazione contributiva, contenuta nella sentenza n. 6073 del
1978, affermativa della solidarietà dei condomini per i contributi relativi al rapporto di lavoro del portiere dello stabile condominiale).
Questo Collegio - premesso che l'autorevolezza o persuasività di un principio giurisprudenziale non è influenzata, ove ovviamente sia rimasta immutata la relativa realtà normativa, dal mero dato cronologico costituito dalla minore o maggiore ampiezza dell'intervallo intercorrente fra la data della sua enunciazione e quella della sua possibile ulteriore applicazione - ritiene di dovere confermare l'indirizzo espresso dalle pronunce anzidette;
le quali (v., in particolare, le sentenze n. 2544 del 1969 e n.
4698 del 1979) hanno già vagliato, disattendendole, le contrarie argomentazioni sopra riportate alle lettere a) e b).
Invero, pacifica essendone (in quanto relativa a somma di denaro) la divisibilità oggettiva, l'indagine in ordine alla sussistenza o non di un'indivisibilità soggettiva dell'obbligazione contributiva, ai sensi dell'art. 1316 cod. civ. (che si riferisce, appunto, a un oggetto della prestazione non suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti), deve muovere dal rilievo che il contenuto dell'obbligo nascente dal rapporto di assicurazione sociale - la quale
è obbligatoria, è regolata da norme inderogabili ed è diretta a realizzare finalità di interesse pubblico - risulta necessariamente determinato dalla legge;
alla stregua della quale, sostituendosi essa alla volontà delle parti contraenti di un'obbligazione che non è d'indole meramente privatistica, deve quindi verificarsi la sussistenza o no della detta indivisibilità "soggettiva".
Ed il fatto che la legge regoli imperativamente il rapporto sia per quanto riguarda la durata, le modalità e gli eventi da assicurare che per quanto concerne i premi o contributi, fissandone modi e tempi di pagamento con la previsione anche di sanzioni
… e imponendo al datore di lavoro l'intera responsabilità del pagamento anche quando il relativo onere è ripartito con il lavoratore, è chiaramente dimostrativo della volontà del legislatore di garantire l'unità dell'obbligazione con tutela rigorosa in considerazione dello scopo etico-sociale raggiungibile con il pagamento del contributo previdenziale e della tutela dei diritti del lavoratore assicurato, non sufficientemente garantita dalla previsione del principio - peraltro non assoluto (cfr. art. 2116, primo comma, cod. civ.) - dell'autenticità delle prestazioni previdenziali.
Prima di qualsiasi pregio è, poi, la considerazione dell'impugnata sentenza secondo cui l'indivisibilità dell'obbligazione contributiva, pur ammessane la sussistenza originaria, non potrebbe permanere nei confronti degli eredi dell'obbligato, essendo del tutto gratuito l'assunto che l'operatività dell'indivisibilità anche nei confronti degli eredi, sancita dall'art. 1318 cod. civ., si riferisca solo al caso in cui l'oggetto della prestazione sia per sua natura insuscettibile di frazionamento. Al contrario, infatti, la regola dettata dalla suindicata norma evidenzia una delle principali differenze tra l'obbligazione indivisibile e quella solidale, sottolineando (con riguardo alla posizione degli eredi) la maggiore radicalità dell'indivisibilità (che può sussistere indipendentemente dalla pluralità dei soggetti e riguarda entrambi i lati - attivo e passivo - del rapporto) rispetto alla solidarietà (che sussiste indipendentemente dalla natura della prestazione e può riguardare anche solo i creditori o di debitori).
La stessa regola dell'art. 1318 citato dimostra, infine, l'inconsistenza delle argomentazioni del Tribunale sopra riassunta al punto b), e fondata sulla mancanza, in materia previdenziale, di una disposizione di legge che imponga l'adempimento solidale come specifica eccezione - analoga a quelle in materia tributaria ex artt. 16
d.p.r. 1958-n. 645 e 46 d.p.r. 1972-n. 637 - al principio generale secondo cui la responsabilità degli eredi è proporzionale alla quota di ciascuno, atteso che la necessità di una siffatta specifica eccezione legislativa, mentre sussiste con riguardo ad obbligazioni solidali e alla regola stabilita dall'art. 1295 cod. civ., non ha ragion
d'essere con riguardo all'obbligazione contributiva, una volta accertatane
l'indivisibilità e la conseguente applicabilità dello stesso art. 1318 cod. civ., che comporta l'obbligo agli eredi singolarmente al pagamento per intero della somma dovuta dal loro dante causa”.
Alla stregua del superiore principio (afferente a fattispecie similare a quella in esame e non a solidarietà dei condomini per i contributi relativi al rapporto di lavoro del portiere dello stabile condominiale, come nella sentenza n. 6072/1978), integralmente condiviso da questa Corte, consegue la responsabilità di ognuno degli eredi, odierni appellati, per l'intero debito previdenziale del de cuius.
Né può rilevare in senso contrario quanto riconosciuto dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 22426 del 22.10.2014, afferendo la stessa alla diversa fattispecie dei debiti tributari.
Parimenti non rileva quanto eccepito dagli opposti circa l'accertamento e la liquidazione dell'obbligazione contributiva da parte dell' solo dopo il decesso del Pt_1
congiunto, atteso che ciò che rileva nella fattispecie è la responsabilità degli odierni appellati in qualità di eredi di e non in proprio. Persona_1
2. Con il secondo motivo l lamenta la violazione dell'art 112 c.p.c. e dell'art. 113 Pt_1
L. 288/2000 per aver omesso il Tribunale di pronunciarsi sulla domanda volta ad ottenere il riconoscimento degli accessori maturati e maturandi fino al soddisfo.
2.1 Il motivo è fondato.
2.2 Con il ricorso per decreto ingiuntivo datato 10.06.2021, l' ha chiesto il Pt_1
pagamento della somma di € 50.589,80, precisando che le sanzioni civili erano state richieste sino alla data del 14.05.2021 per complessivi € 10.712,77; ha chiesto altresì la condanna degli odierni appellati al pagamento degli “ulteriori importi per sanzioni civili e interessi maturati e maturandi ai sensi di legge (L. 48788, L. 662/96, L.
388/2000) dal 14/04/21 al giorno del saldo…”.
Con il decreto ingiuntivo opposto, n. 279/2021, il giudice ha condannato gli odierni appellati al pagamento della somma di € 50.589,80, senza nulla prevedere in ordine alle sanzioni civili successive alla data del decreto, pur oggetto di richiesta.
Nella memoria di costituzione depositata nel giudizio di opposizione promosso da
[...]
ed iscritto al n.1782/2021 R.G. e nella memoria di costituzione depositata nel CP_1
giudizio di opposizione promosso da ed iscritto al n. 1842/2021 R.G., CP_2
l' ha reiterato la predetta domanda. Pt_1
Stante la domanda proposta dall' sia nel ricorso monitorio che nella memoria di Pt_1
costituzione del giudizio di opposizione, la condanna degli appellati non può che riguardare anche le sanzioni civili maturate dalla data del 14.04.2021 al soddisfo.
Né può accogliersi l'eccezione sollevata dagli appellati, secondo cui “a nulla rileva il fatto che, l' con la memoria di costituzione abbia chiesto la condanna Pt_1
dell'odierno appellato alle sanzioni e accessori maturati e maturandi a far data dal
14/5/2021, essendo detta domanda inammissibile e improcedibile”, con l'ulteriore precisazione che in sede di opposizione non sono ammissibili domande nuove e in ogni caso l'opposto avrebbe dovuto chiedere lo spostamento dell'udienza ex art. 418 c.p.c.; ed invero, secondo il recente orientamento espresso dalla Corte di cassazione, sia pure nel rito civile ordinario, “Nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi”- Sez. 3 - , Ordinanza n. 7592 del 21/03/2024.
Sicché nella fattispecie in esame, posto che la domanda di pagamento degli accessori per il periodo successivo alla data di quantificazione di essi non è nemmeno una domanda diversa da quella proposta in sede monitoria ma solo una specificazione della medesima, con estensione della sua portata sotto il profilo temporale, la stessa non può che trovare accoglimento.
3. Con il terzo motivo di gravame l'istituto previdenziale lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per aver il giudice di prime cure compensato le spese di lite.
La predetta censura va esaminata in uno all'appello incidentale proposto da
[...]
. CP_1
4. Quest'ultimo, con unico motivo, censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese di lite tenuto conto che tutti i motivi di opposizione sono stati accolti e il decreto ingiuntivo è stato revocato.
5. Avuto riguardo alla riforma della sentenza di primo grado, con conseguente sostanziale rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli odierni opposti, ad eccezione della limitazione della responsabilità di nei limiti di legge per CP_1
effetto dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, le spese di lite non possono che seguire la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
5. Per le ragioni che precedono, l'appello principale va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il decreto ingiuntivo n. 279/2021 reso dal Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro in data 14.7.2021 va revocato, con conseguente condanna di e , nella qualità di eredi di al CP_2 CP_1 Persona_1
pagamento in favore dell' della somma di € 50.589,80, oltre sanzioni civili dal Pt_1
14.05.2021 al soddisfo, quanto a nei limiti di legge attesa l'accettazione CP_1
dell'eredità con beneficio d'inventario.
Va rigettato l'appello incidentale proposto da . CP_1
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo che segue, sulla base delle tariffe professionali vigenti, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando,
Accoglie l'appello principale e in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 279/2021 reso dal Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, in data 14.7.2021 e condanna e , nella qualità di eredi di CP_2 CP_1 [...]
al pagamento in favore dell' della somma di € 50.589,80, oltre sanzioni Per_1 Pt_1
civili dal 14.05.2021 al soddisfo, quanto a nei limiti di legge stante CP_1
l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.
Rigetta l'appello incidentale proposto da . CP_1
Condanna gli appellati al pagamento in favore dell delle spese di lite che liquida Pt_1
in € 4.800,00 quanto al giudizio di primo grado e in € 5.100,00 quanto al presente giudizio, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 3 aprile 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese