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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 8844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8844 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice designato, Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, alla scadenza del termine per deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 27.11.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta a
RG. N. 17273/2023
Tra
, nato a [...] il [...] residente in Scafati Parte_1 alla via della resistenza traversa Padre Pio n. 16 CF , C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. Piero Ferrara, C.F. , unitamente al C.F._2 quale elettivamente domicilia in Portici (NA) alla Via Libertà n. 218 bis.
RICORRENTE
E
(C.F. n. Controparte_1
), con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21 in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Sofia Lizzi (C.F.
- PEC: t) e con il C.F._3 Email_1
CP_ medesimo domiciliato in Napoli, presso la sede di Via A. De Gasperi, 55- Napoli
(Tel.: 081.7558400- Fax: 081. 19926338).
NONCHE'
(P.IVA: , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del suo Direttore Generale Avv. , con sede in Napoli alla Via CP_3
ON BI, rappresentata e difesa dall'Avv. Tullio Gesuè Rizzi Ulmo, (C.F. , p.e.c. con domicilio eletto presso C.F._4 Email_2 quest'ultimo in Ottaviano, alla Via Trappitella, n. 16 bis.
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.9.23 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
1. che lavorava dal 16/07/2010 per conto e alle dipendenze dell'
[...]
, con sede legale in Via L. Controparte_2
BI (NA), C.F e P.I. ; P.IVA_2
2. che, nello specifico, in data 16/07/2010, con contratto per l'affidamento di incarico prestazione professionale, iniziava a svolgere l'attività lavorativa presso l'U.O.C. di Anestesia e Terapia Intensiva Post-Operatoria (TIPO) dell'Ospedale
Monaldi A.O. dei Colli, espletando mansioni di Dirigente medico, con durata fino al 30/06/2011;
3. che, alla scadenza del suddetto contratto, proseguiva l'incarico e lo svolgimento delle correlate funzioni, senza soluzione di continuità, in forza di altri contratti a tempo determinato, fino al 31/12/16;
4. che, per tutto il periodo dal 16/07/2010 al 31/12/2016, nonostante il formale inquadramento, espletava in concreto, a tempo pieno ed in esclusiva, tutte le attività mediche del servizio cui faceva parte la struttura, con impegno e mansioni pari a quelle previste per il personale medico del SSN;
5. che, successivamente, in data 16/07/2017, veniva assunto a tempo indeterminato quale Dirigente Medico, per nulla mutando le condizioni lavorative pregresse;
6. che, dunque, in concreto, il rapporto lavorativo si svolgeva sempre secondo le condizioni tipiche della subordinazione, dipendenza ed indeterminatezza ex art. 2094 c.c., anche per il periodo dal 16/07/2010 al 31/12/2016;
7. che, in particolare, fin dal 16/07/2010: aveva sempre espletato mansioni riconducibili a quelle di Dirigente Medico, secondo la declaratoria di cui al
CCNL Sanità Dirigenti Medici e Veterinari SSN;
aveva sempre svolto attività assistenziali e diagnostiche presso i vari reparti l'
[...] dell'Ospedale Monaldi A.O. dei Colli, direttore Controparte_4
Prof. - si era sempre occupato di gestire i pazienti ricoverati Persona_1 presso i suddetti reparti, provvedendo al loro inquadramento clinico e praticando o facendo praticare esami strumentali, prendendo decisioni, elaborando programmi diagnostico terapeutici. - aveva sempre svolto attività di consulenza interna destinata ad altri reparti dello stesso P.O., di redazione elaborazione e sottoscrizione di cartelle cliniche, partecipando altresì alla turnazione delle guardie mediche compresi i festivi, i notturni e pomeridiani;
- era sempre stato, durante i turni predetti, l'unico medico presente in reparto e l'unico referente del personale in formazione specialistica, degli infermieri e dei degenti;
- aveva sempre prescritto ai pazienti farmaci ed praticato procedure invasive e non;
- aveva sempre disimpegnato tali attività, congiuntamente e disgiuntamente a numerosi colleghi: Dott. , Dott. Controparte_5 Controparte_6
, , , Controparte_7 Controparte_6 Controparte_8 Controparte_9
, Della Controparte_10 Controparte_11 CP_12
8. che osservava sempre un orario settimanale medio di 38 ore, distribuite in cinque giorni, dal lunedì al venerdì (e, secondo turnazione, anche di domenica e festivi), secondo le fasce orarie settimanali dalle h. 8,00 alle 16,00, dalle 20,00, alle 8,00 e per i festivi dalle 8,00 alle 14,00 o dalle 14,00 alle 20,00;
9. che prestava servizio in regime di esclusività per tutto il periodo sopra indicato;
10. che era tenuto al rispetto degli orari, dei turni prestabiliti, delle direttive e delle istruzioni di lavoro che gli impartiva il Direttore Generale dell'UOC
[...]
dott. al quale era tenuto a giustificare le Parte_2 Persona_1 assenze, riferire qualsiasi problema annesso e connesso al rapporto di lavoro, e che controllava anche l'esatto svolgimento dei compiti assegnati;
11. che, durante la vigenza dei singoli incarichi professionali, non fruiva di ferie;
12. che per tali prestazioni percepiva il compenso mensile pari ad € 3.000,00, per un totale annuo pari ad € 36.000,00, come da contratto;
13. che non aveva percepito: tredicesima mensilità, indennità sostitutiva di ferie non godute, indennità di esclusività, indennità per lavoro notturno, premi di produzione previsti dalla contrattazione collettiva, TFR;
14. che non aveva mai goduto di permessi, né aveva percepito la relativa indennità sostitutiva;
15. che nulla percepiva per le festività laiche e religiose;
16. di aver diritto (posto che il rapporto lavorativo de quo poteva ritenersi come unico rapporto di lavoro subordinato ab initio, fin dal 1/07/10, per la continuità ed il carattere di dipendenza del rapporto di lavoro) alla retribuzione ed un trattamento economico - normativo perequati alla quantità e qualità del lavoro svolto e da rivalutare in forza del combinato disposto degli artt. 2099 cod.civ. e 36 Cost;
17. di aver, dunque, diritto alla corresponsione delle somme, come risultanti dal conteggio analitico in atti, per un totale complessivo di € 233.811,81, di cui €
200.604,33 a titolo di differenze retributive (paga giornaliera, tredicesima, ratei di tredicesima, festività, ferie non godute, ed ex festività) ed € 33.207,48 a titolo di
TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del diritto al soddisfo;
18. che, in data 27/07/16, a mezzo raccomandata, ed in data 4/5/21, a mezzo pec, a mezzo del suo procuratore, inviava formale messa in mora al datore;
19. che le suddette richieste rimanevano prive di riscontro.
In diritto, deduceva che, per le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, il rapporto di lavoro era riconducibile al lavoro di tipo subordinato, con ogni conseguenza di legge, anche sul piano della regolarizzazione della posizione contributiva e con riferimento all'obbligo datoriale di trasmettere all' la Controparte_13 documentazione occorrente ai fini dell'accantonamento del TFR. In via subordinata, rilevava l'illegittima apposizione del termine ai contratti di lavoro susseguitisi inter partes, stante la insussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso allo strumento del contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del disposto dell'art. 36, comma 2,
d.lgs. 165/2001, con conseguente richiesta di condanna dell' convenuta al CP_2 pagamento dell'indennità ex art. 32, comma 5, legge n.183 del 2010, nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Concludeva: chiede che la S.V.Ill.ma, fissata con decreto l'udienza di discussione della causa, facendo espresso invito alla convenuta di costituirsi coi modi e nei termini previsti dalla legge (533/73) e con avvertenza che in mancanza si procederà in contumacia, in accoglimento integrale del ricorso, Voglia così provvedere con sentenza immediatamente esecutiva: • preliminarmente accertare e dichiarare che il ricorrente, per il periodo che va dal 16/07/2010 al 31/12/2016, o per il diverso periodo che si riterrà di giustizia, ha svolto alle dipendenze e in favore dell
[...] in persona del l.r. p.t., Controparte_14 prestazioni lavorative di natura subordinata ex art.2094 ss. c.c. con funzione di dirigente medico in possesso di anzianità inferiore ai 5 anni nel S.S.N. in applicazione del CCNL
Sanità Dirigenti Medici e Veterinari (Area IV° CCNQ 2006/09 per la definizione delle autonome aree di contrattazione dell'area della Dirigenza); per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare l' Controparte_14
in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del ricorrente di tutte
[...] le differenze retributive da costei maturate in costanza ed in virtù del rapporto di lavoro intercorso con la resistente, per l'intero periodo che va dal 16/07/2010 al 31/12/2016, o per il diverso periodo che si riterrà di giustizia, quantificati in complessivi € 233.811,81 di cui € 200.604,33 a titolo di differenze retributive (paga giornaliera, tredicesima, ratei di tredicesima, festività, ferie non godute, ed ex festività) ed € 33.207,48 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del diritto al soddisfo, come risultanti dal conteggio analitico allegato che è parte integrante del presente ricorso, a titolo di differenze retributive maturate per l'inquadramento contrattuale spettantegli, o in subordine, a titolo di trattamento economico corrispondente alla qualifica suddetta ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 36 Cost. nonché dell'art. 2126 c.c. in ragione delle mansioni effettivamente disimpegnate, delle funzioni attribuite e dell'incarico svolto;
• accertare e dichiarare l'obbligo contributivo dell
[...]
in persona del l.r. Controparte_14
p.t., e per l'effetto condannare la resistente alla regolarizzazione contributivo- previdenziale mediante il versamento dei contributi nei confronti dell'ente previdenziale in favore dell'odierno ricorrente;
• condannare la resistente alla trasmissione presso CP_ l' di tutta la documentazione necessaria ed idonea al fine di consentire alla ricorrente di percepire le differenze sul TFR quantificato in € 33.207,48; • con vittoria di spese e competenze di giudizio ed attribuzione al procuratore anticipatario.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva l' , concludendo nei termini CP_1 seguenti: CHIEDE - il rigetto del ricorso per quanto di ragione, nonché dichiararsi il CP_ difetto di legittimazione passiva dell' per i profili attinenti la prestazione lavorativa
e la regolarizzazione retributiva e contributiva;
- dichiararsi la prescrizione decennale del diritto alla costituzione della rendita vitalizia, nonché quinquennale del diritto al Tfr, al risarcimento del danno ed ad eventuali ratei di pensione;
quinquennale dei contributi che nell'eventualità non siano dichiarati pubblici, i quali ultimi non sono invece soggetti alla prescrizione dei contributi in regime di diritto privato;
- qualora il giudice accolga il presente ricorso, aderendo in parte alla domanda di regolarizzazione contributiva svolta dal ricorrente (ove il Tribunale, accerti la fondatezza dei fatti dedotti in ricorso) che si condanni il datore di lavoro convenuto al pagamento in favore dell' della CP_1 contribuzione che risulterà effettivamente evasa/omessa in relazione al rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente (oltre ad eventuali sanzioni civili ed interessi ex lege).
Vittoria di spese.
Si costituiva l' , eccependo: Controparte_2
- l'intervenuta decadenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 32 del
Dlgs 183/2010 e 28 del d.lgs. 81/2015;
- la legittimità del contratto dedotto in giudizio, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001;
- l'inammissibilità della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato per l'ipotesi di violazione della normativa in tema di assunzione o impiego da parte della P.A., potendo configurarsi – se del caso – esclusivamente il diritto al risarcimento del danno;
- la prescrizione quinquennale dei crediti vantati, stante l'assenza di validi atti interruttivi;
- il carattere indebito della pretesa avente ad oggetto:
1. l'indennità di esclusività, che spetta al dirigente medico che abbia scelto di esercitare esclusivamente la propria attività di libero professionista all'interno della struttura pubblica;
2. l'indennità di specifico trattamento, in difetto di allegazioni circa la sua spettanza;
3. l'indennità sostitutiva di ferie e festività non godute, non avendo il ricorrente prestato alcuna attività nei giorni di ferie e festivi;
- la legittimazione passiva dell' quanto al pagamento del TFR;
CP_1
- l'intervenuta prescrizione dei contributi, da cui l'infondatezza della domanda di regolarizzazione contributiva;
- l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno ex art. 32, comma 5, L.
183/2010, essendo intercorso tra le parti un contratto di lavoro autonomo e non un contratto di lavoro subordinato a termine.
Concludeva: Voglia il Tribunale adito così provvedere: 1) Rimettere il presente procedimento al Presidente affinché valuti la sua riunione a quelli recanti n.n.
RG. 17629/2023, 17724/2023, 17238/2023 stante la loro evidente connessione oggettiva e parzialmente soggettiva. 2) Rigettare, per tutte le ragioni esposte, le domande avanzate dal ricorrente. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
All'udienza del 27.11.25, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Preliminarmente, quanto all'istanza di riunione avanzata dalla resistente, si CP_2 richiama il verbale dell'udienza del 23.4.2024, nella parte in cui il Giudice rigettava la predetta istanza, alla luce della diversa indicazione dei testi da escutere, che avrebbe inciso negativamente sulla durata del giudizio.
Nel merito, si osserva quanto segue.
L'odierno ricorrente ha rappresentato di aver stipulato con l' convenuta un CP_2 contratto per l'affidamento di incarico per prestazione professionale, per il periodo
16.07.2010 – 30.6.2011, nonché successivi contratti a termine fino al 31.12.2016, per poi essere assunto a tempo indeterminato come Dirigente Medico in data 16/07/2017.
Asserendo di aver sempre svolto mansioni di Dirigente Medico anche per il periodo
16.7.10 – 31.12.2016, ha chiesto accertarsi il diritto a percepire le differenze retributive, da riconoscersi in virtù delle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ascrivibile al rapporto di lavoro di tipo subordinato.
A fronte delle pretese avanzate dal lavoratore, la resistente ha dedotto la legittimità del contratto in principio stipulato con il ricorrente, non certamente riconducibile al rapporto di lavoro subordinato, e l'infondatezza delle pretese oggetto di causa, avuto soprattutto riguardo alla circostanza che, nel pubblico impiego, l'instaurazione di un contratto di lavoro subordinato risulta ammissibile solo mediante concorso.
Orbene, è pacifico e documentalmente provato che, in data 19.7.2010, il ricorrente ha concluso con l' di Napoli un contratto per Parte_1 Controparte_15
l'affidamento di incarico per prestazione professionale, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 165/2001
e dell'art. 2222 c.c., per l'espletamento di “prestazioni d'opera” nella branca di Anestesia
e Rianimazione. Incontestata tra le parti è altresì la circostanza che il predetto incarico veniva prorogato fino al 31.12.2016.
Tanto premesso, è opportuno richiamare l'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, il quale - nella formulazione ratione temporis applicabile - dispone: “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b)
l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
non è ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché' a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. ((Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma
3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater”.
Ebbene, la norma in oggetto vieta espressamente la stipulazione di contratti di natura autonoma per lo svolgimento di attività “ordinarie” di pertinenza dell'ente pubblico e subordina il ricorso a tale strumento eccezionale soltanto in caso di “impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”, fermo restando che la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata. In tale quadro normativo, le eventuali proroghe del rapporto instaurato (per lo svolgimento del medesimo incarico presso la medesima struttura) devono rivestire carattere eccezionale e la prestazione richiesta deve assumere carattere di elevata professionalità.
Nel caso in esame, l'accertamento della natura del rapporto di lavoro - subordinata o meno - e dell'unicità dello stesso è dirimente ai fini della decisione. Invero, è soltanto dalla qualificazione del rapporto come subordinato che potrebbe derivare l'accoglimento delle pretese azionate in ricorso.
In presenza di un netto contrasto fra le parti in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto, è onere della parte ricorrente provare l'esistenza dei requisiti tipici della subordinazione, individuabili, oltre che nei consueti indici di rilevazione del lavoro dipendente, nell'elemento decisivo della c.d. etero-direzione (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n.
3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219;
Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
La devianza delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, rispetto all'originario programma contrattuale, è stata specificamente dedotta dal ricorrente mediante la puntuale descrizione delle mansioni in concreto espletate, tra cui: gestione clinica dei pazienti;
prescrizione farmaci;
pratica di procedure, invasive e non;
consulenza interna, anche per altri reparti;
elaborazione e sottoscrizione di cartelle cliniche.
Viene in rilievo che lo svolgimento di tali mansioni non è stato specificamente contestato dalla parte resistente che, sul punto, nulla ha riferito, limitandosi a negare la sussistenza di un rapporto di subordinazione, alla luce della possibilità di autodeterminazione del lavoratore quanto allo svolgimento della propria attività lavorativa. Pt_1
Parimenti, è incontestato e documentalmente provato che veniva Parte_1 ordinariamente inserito in turni pomeridiani, notturni e festivi, così come nei Turni di
Guardia medica, nel corso dei quali era l'unico medico presente nel reparto e, perciò, unico referente sia del personale in formazione specialistica, sia del personale infermieristico. Difatti, nella documentazione prodotta dal ricorrente sono presenti fogli turni, dal cui esame si evince che il veniva ordinariamente inserito in turni di Pt_1 diversa tipologia, anche notturni e festivi, come un qualsiasi medico di ruolo (a titolo esemplificativo: turni cardiochirurgia pediatrica, guardia, terapia intensiva, sale operatorie).
Dunque, risulta non contestato che il ricorrente, per tutto il periodo dedotto in ricorso, si sia occupato dei pazienti ricoverati presso il con perfetta sovrapposizione dei CP_14 suoi compiti a quelli del personale medico dipendente, elaborando programmi diagnostici e terapeutici, gestendo le situazioni di emergenza. Ancora, non è contestato che abbia elaborato e sottoscritto le cartelle cliniche dei pazienti, che abbia prescritto farmaci con piano terapeutico e che abbia svolto anche attività destinate alle consulenze interne per altri reparti dello stesso Ospedale. Le prestazioni lavorative richieste al ricorrente Pt_1 devono ritenersi inserite nell'organizzazione del datore di lavoro, legate a parametri temporali e quantitativi, la cui determinazione certamente prescindeva da autonome decisioni del lavoratore, per rispondere soltanto a scelte organizzative dell'ente, come evincibile dai vari prospetti turni, agli atti.
La figura di riferimento in posizione di superiorità gerarchica, che impartiva istruzioni e direttive al lavoratore , secondo quanto riferito dallo stesso e confermato anche in Pt_1 sede di escussione testimoniale, era il Direttore Generale dell'UOC di Parte_2
dott. al quale dovevano essere giustificate le assenze,
[...] Persona_1 riferite eventuali problematiche e che controllava anche l'esatto svolgimento dei compiti assegnati.
Le circostanze innanzi descritte, in quanto rimaste incontestate, possono ritenersi provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c., anche in virtù del fatto che le stesse venivano confermate in sede di prova testimoniale.
Invero, la teste, riferiva: Sono dipendente dell'azienda ospedaliera dal Testimone_1
2000 e da quella data svolto attività di infermiera presso l'UOC di anestesia e terapia intensiva fino al 2020. Attualmente in un ambulatorio sempre presso azienda ospedaliera CO . Confermo che il ricorrente dal 2010 al CP_14 Parte_1
30.6.2011 ha svolto mansioni di dirigente medico presso il medesimo reparto ove io ho prestato attività. Il ricorrente ha continuato a lavorare anche successivamente non so con quale tipo di contratto. In tutti gli anni in cui io ho lavorato presso detto settore il ricorrente ha prestato sempre la medesima attività di dirigente. Confermo integralmente il capo 7 con riferimento alle mansioni in esso indicate svolte dal ricorrente. Confermo il capo 8 in ordine agli orari di lavoro, preciso che in caso di emergenza si trattenevano anche oltre l'orario. Confermo il capo 10 era soggetto alle direttive e istruzioni del direttore generale del Dott. Ha usufruito di ferie. Non Per_1 conosco il compenso. Sul capo 13 nulla so sulle retribuzioni dirette e indirette da lui percepite. Sui capi 14 e 15 non so riferire. Nel periodo di Agosto si alternavano nel godimento delle ferie. Sull'inquadramento contrattuale del personale medico in servizio presso la struttura non so riferire, ci dicevano che erano tutti medici e pertanto che dovevamo rivolgerci a loro nello svolgimento delle nostre incombenze e svolgevano tutte le medesime mansioni. Era compreso nei turni di reperibilità anche notturni.
ADR si è sempre alternato con gli altri medici nell'espletamento dei turni anche festivi.
Non ho giudizi incorso nei confronti dell'azienda ospedaliera. Talvolta i miei turni sia diurni che notturni o festivi coincidevano con i turni del ricorrente. Talvolta è capitato anche alla Vigilia di Natale. ADR nel reparto c'erano circa dieci medici, quelli su cui ho deposto prima, ogni turno ne comprendeva quattro o cinque. Noi infermieri eravamo in cinque.
Dunque, la teste infermiera in servizio presso il confermava Testimone_1 CP_14 quanto rappresentato dal circa le mansioni in concreto svolte, riconducibili al Pt_1 profilo di dirigente medico, nonché circa l'osservanza di turni, anche notturni e festivi, e il potere direttivo esercitato dal dott. Per_1
Il prudente apprezzamento induce a considerare attendibile la teste che ha Tes_1 rilasciato dichiarazioni chiare, precise e prive di forzature, anche considerando che la stessa ha avuto diretta conoscenza ed esperienza dei fatti di causa.
Secondo quanto riferito dalla teste, il ha svolto certamente mansioni di dirigente Pt_1 medico per il periodo compreso tra l'anno 2010 e il 30.6.2011, ossia per tutta la durata del primo contratto stipulato per l'affidamento di incarico per prestazione professionale.
Valga nuovamente evidenziare che è pacifico tra le parti che il predetto contratto veniva prorogato, in forza di plurimi contratti a tempo determinato, fino al 31.12.16 e senza che intervenisse alcun mutamento delle mansioni svolte, come rappresentate dal ricorrente e confermate in sede di prova testimoniale. Sul punto, si ribadisce che le contestazioni della convenuta si incentrano non già sullo svolgimento di mansioni non ascrivibili al CP_2 profilo di dirigente medico, bensì sull'insussistenza, in concreto, di un rapporto di lavoro di tipo subordinato.
Riassunte in questi termini le risultanze processuali, può dirsi acclarato che, a dispetto della forma utilizzata, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa presentavano tutte le caratteristiche tipiche del lavoro subordinato, anche se formalmente la tipologia prescelta dall'Amministrazione per l'instaurazione del rapporto sia stata quella del contratto d'opera. Ed infatti, il dato formale e documentale su cui l' CP_2 fonda le proprie difese non ha trovato riscontro nel corso dell'istruttoria; né la resistente, che non ha articolato alcun mezzo istruttorio orale, ha offerto un contributo alla ricostruzione dei fatti nel loro concreto svolgimento, tale da scalfire la prospettazione resa dalla parte attrice.
Pertanto, devono ritenersi sussistenti gli indici della subordinazione, quali il vincolo di orario, lo stabile inserimento nella organizzazione dell'Ospedale (dal rapporto con il personale paramedico ai pazienti agli altri reparti interni), l'utilizzo di strumenti di proprietà e detenuti dalla struttura ospedaliera, l'eterodirezione compatibile con la tipologia di compiti altamente qualificati (cfr. in particolare, il prospetto dei turni, agli atti).
In diritto, può senz'altro ritenersi che ricorra lo svolgimento di prestazioni di fatto rese in regime di subordinazione, senza che il nomen juris utilizzato dalle parti possa assumere carattere assorbente (v. in termini anche Cass. n. 13858 del 2009; Cass. n. 10043 del
2004; Cass. n. 4770 del 2003).
Con riferimento alle conseguenze della nullità del contratto d'opera stipulato tra le parti sin dal 19.7.2010, è noto come non sia possibile operare la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, stante l'inviolabile principio costituzionale dell'accesso al pubblico impiego mediante concorso. Tale principio, di carattere generale, è stato più volte affermato dalla Suprema Corte soprattutto in tema di conversione del contratto a termine illegittimo (cfr. Sezioni Unite n. 11161/2008 che afferma principi applicabili anche alla presente fattispecie) e più di recente ribadito da Cass. civile sez. lav.,
30/12/2021, n.42004 secondo cui “Nel pubblico impiego privatizzato, alla violazione di disposizioni imperative che riguardino l'assunzione, sia a seguito di pubblico concorso sia attingendo alle liste di collocamento, non può mai far seguito la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, atteso che la "ratio" dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, non risiede esclusivamente nel rispetto delle regole del pubblico concorso, ma anche, più in generale, nel rispetto del principio cardine del buon andamento della P.A., che sarebbe pregiudicato qualora si addivenisse all'immissione in ruolo senza alcuna valutazione dei fabbisogni di personale e senza seguire le linee di programmazione nelle assunzioni, che sono indispensabili per garantire l'efficienza dell'amministrazione pubblica ed il rispetto delle esigenze di contenimento, controllo e razionalizzazione della spesa pubblica.”
Ne consegue che la domanda della parte ricorrente va qualificata ed è da ricondursi al paradigma di cui all'art. 2126 c.c., della cui applicabilità anche alle Pubbliche
Amministrazioni vi è costante affermazione nella giurisprudenza legittimità (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 11/11/2021, n.33397).
Recita l'art. 2126 - Prestazione di fatto con violazione di legge: “La nullità o
l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”.
La giurisprudenza di legittimità ha a più riprese ribadito che “un rapporto di lavoro subordinato di fatto con un ente pubblico non economico, per i fini istituzionali dello stesso, ancorché non assistito da un regolare atto di nomina e, al limite, vietato da norma imperativa, rientra nella nozione di impiego pubblico e non impedisce
l'applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto alla retribuzione e alla contribuzione previdenziale propria di un rapporto di impiego pubblico 'regolare' (v.
Cass. n. 20009 del 2005; Cass. 1639 del 2012; Cass. n. 23645 del 2016; Cass. n. 3384 del
2017 cit.; Cass. n. 17101 del 2017 cit.); Conta, invece, che “il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non deponendo in senso contrario
l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni (Cass. n. 3314 del 2019; Cass. 28161 del 2018; Cass. n.
17101 del 2017; Cass. n. 1639 del 2012; Cass. n. 12749 del 2008).
Pertanto, in ossequio al principio di corrispettività codificato dall'art. 2126 c.c. con riguardo alle prestazioni di lavoro svolte dovute durante il tempo di svolgimento in via di fatto del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 13940/2017) sono dovute le retribuzioni e i correlati oneri contributivo previdenziali.
In ordine alla quantificazione del credito, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione formulata dalla
[...]
CP_14
Al riguardo, si osserva che in atti vi è una prima lettera di costituzione in mora a mezzo posta ordinaria (Racc. A/R) indirizzata all'Ospedale dei Colli in via ON BI del
27.7.2016, notificata alla controparte in data 30.7.2016, come da ricevuta allegata. Il ricorrente ha poi interrotto nuovamente il termine di prescrizione con pec del 4.5.2021 ed in data 29.9.2023 è stato depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Circa il dies a quo del termine di prescrizione, questo Giudice ritiene di aderire al più recente arresto della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela” (cfr. sentenza n.36197 del
2023).
Ne consegue che è maturata la prescrizione dei crediti rivendicati per il solo periodo dal
16/07/2010 al 29/7/2011.
Circa le voci retributive richieste dalla parte ricorrente, non può essere riconosciuta l'indennità di esclusività, essendo la stessa spettante ai dirigenti sanitari, a tempo indeterminato o determinato, che scelgono di esercitare l'attività libero professionale all'interno dell'azienda. L'opzione per l'esclusività del rapporto determina una condizione in base alla quale è consentito l'esercizio della libera professione solo all'interno delle strutture sanitarie dell'Azienda di appartenenza (attività intramoenia o intramuraria).
Su tale particolare tipologia di attività è intervenuto anche il C.C.N.L. dell'8 giugno del
2000 che, nel recepire i principi del D.Lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal D.Lgs.
n. 299 del 1999, ha regolato la materia sia sotto il profilo giuridico che economico. In particolare, lo stesso CCNL, all'art. 54, precisa che per attività libero professionale intramuraria del personale medico si intende l'attività che il suddetto personale, individualmente o in équipe, esercita fuori dell'impegno di servizio (quindi al di fuori dall'orario di lavoro), in regime ambulatoriale, specificando che le relative prestazioni professionali possono ricomprendere anche le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha provato, né ha dedotto, di avere svolto attività libero-professionale intramuraria. Né può essere riconosciuto il diritto alla percezione della “indennità di specifico trattamento”, in carenza di allegazioni circa i presupposti di riconoscimento della suddetta indennità prevista dal CCNL applicabile al rapporto di lavoro.
Del pari, non può riconoscersi l'indennità sostitutiva di ferie e festività non godute, non essendo stato assolto in questa sede l'onere della prova del mancato godimento delle stesse, gravante sul lavoratore.
In relazione al Tfr, esso dovrà essere pagato dall'ente previdenziale competente (Gestione CP_ Separata dell' , senza che possa rilevare in contrario il fatto che si sia trattato di un rapporto di lavoro nullo per evidente violazione di norme imperative e che non è stato effettuato alcun accantonamento delle somme da parte dell'ente previdenziale.
A tal fine, l'azienda resistente dovrà provvedere immediatamente a trasmettere all'ente previdenziale tutta la documentazione necessaria, inclusa la presente statuizione, al fine di consentire al ricorrente, , di percepire l'importo spettante a titolo di Parte_1
TFR.
Con note del 27.11.25, in ottemperanza all'ordinanza del Giudice del 26.9.25, il ricorrente ha depositato nuovi conteggi, risultanti dalla decurtazione, dai conteggi allegati al ricorso, dell'indennità di esclusività, dell'indennità di specifico trattamento e dell'indennità per ferie e festività non godute.
Il ricorrente, operando il ricalcolo in riferimento al solo periodo 30.7.2011 – 31.12.2016
(essendo coperto da prescrizione il periodo dal 16.7.10. al 29.7.11), ha quantificato le spettanze retributive in complessivi euro 110.990,29, di cui € 20.577,87 a titolo di TFR.
In assenza di repliche della resistente con riferimento ai conteggi da ultimo depositati,
l deve essere condannata al Controparte_2 pagamento, in favore di , della complessiva somma di € 110.990,29, di Parte_1 cui € 20.577,87 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, dalla domanda al saldo.
Con riferimento, infine, alla domanda di regolarizzazione contributivo-previdenziale,
l' ha dedotto in memoria che l'articolo 1, comma 16, lettera a), del decreto-legge n. CP_1
215/2023, modificando il comma 10- bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha posticipato dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 i periodi retributivi per i quali opera l'inapplicabilità dei termini di prescrizione dei crediti contributivi, che viene estesa fino al 31 dicembre 2024.
La richiesta di pagamento dei contributi per il periodo lavorativo 16.7.2010 – 31.12.2016 va pertanto accolta, con condanna dell' al versamento della Controparte_2 contribuzione dovuta nella gestione separata , stante l'impossibilità della CP_1 conversione del rapporto di lavoro per il divieto sancito dall'art. 36, comma V, d.lgs. 165 del 2001 e l'inquadramento nella fattispecie nell'art. 2126 c.c.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese, in considerazione della parziale soccombenza, possono essere compensate nella misura della metà, e la restante parte viene posta a carico della
[...]
resistente e liquidata come in dispositivo, con attribuzione Controparte_16 al procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando:
1) In accoglimento parziale del ricorso, accerta e dichiara che il ricorrente
[...]
ha svolto in favore dell' Parte_1 Controparte_2
prestazioni tipiche di un rapporto di lavoro subordinato dal 30 luglio
[...]
2011 al 31 dicembre 2016, con funzioni di Dirigente medico con anzianità inferiore ai cinque anni, e condanna l'azienda convenuta, in persona del legale rappresentante pro- tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 110.990,29, di cui € 20.577,87 a titolo di TFR, oltre interessi, come per legge;
2) Condanna l' al versamento dei Controparte_16 contributi previdenziali, come precisato in motivazione, per il periodo dal
16.7.2010 al 31.12.2016, nonché alla trasmissione all' di tutta la CP_1 documentazione occorrente per consentire al ricorrente di percepire il TFR, maturato nel suddetto periodo di lavoro, quantificato in € 20.577,87;
3) Compensa per la metà le spese di lite tra il ricorrente e la resistente
[...]
, e condanna l' Controparte_16 Controparte_16
al pagamento della restante parte, che liquida in €
[...]
6700,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
4) Compensa le spese nei confronti dell' . CP_1
Si comunichi.
Napoli, 27.11.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Pia Mazzocca