Articolo 71 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
Articolo 70Articolo 72
Versione
15 marzo 1969
Art. 71.

La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all' articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822 , anticipazioni sino all'ammontare di lire 286.074.000.000 estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1969 dell'Amministrazione stessa.
Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.
L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio 1971.
Per la parte non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.
I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.
L'onere relativo alle anticipazioni ed ai mutui di cui al presente articolo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Entrata in vigore il 15 marzo 1969