Ordinanza cautelare 21 maggio 2015
Decreto decisorio 6 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 06/07/2021, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/07/2021
N. 00605/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 605 del 2015, proposto da
Sma S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Bianchini, Marco Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Bianchini in Venezia, Piazzale Roma, 464;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso la sede dell’Ente in Venezia, Palazzo Valmarana - San Marco 4091;
per l'annullamento
- della nota del Comune di Venezia, Direzione Settore Sportello Unico per l'Edilizia, Settore Edilizia di Iniziativa Privata e Agibilità Centro Storico ed Isole, a firma del Dirigente, prot. gen. 87133 del 26 febbraio 2015 (Rif. prat. n. 2003 62172 PG) Fascicolo 2003.XII/2/1.1137;
- della nota del Comune di Venezia, Direzione Settore Sportello Unico per l'Edilizia, Settore Edilizia di Iniziativa Privata e Agibilità Centro Storico ed Isole, a firma del Direttore, prot. n. 304025 dell'8 luglio 2013;
- della nota a firma del Dirigente, prot. gen. 163156 del 15 aprile 2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Comune di Venezia;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 30 aprile 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 6 luglio 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO