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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/07/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4854/2022 del Ruolo Generale
tra
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Domenico Insanguine sito in Barletta alla Via Sant'Antonio n. 48, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti
-attore-
E
in sigla in Controparte_1 CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di CP_3
rettore responsabile de e Controparte_4 CP_5
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Tarantino, come da
[...]
procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliati all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
-convenuti-
nonché
, rappresentata e Controparte_6 Controparte_7
1 difesa come da procura alle liti in atti dagli avv.ti Giovanni Bottazzoli e
Mariachiara Brunetti, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Viale
Brianza n. 30, oltre che all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro domicilio digitale
-terza chiamata-
OGGETTO: “risarcimento danni da diffamazione”
CONCLUSIONI: precisate dalle parti all'udienza del 7.4.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13.10.2022, – premesso di Parte_1
essere Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione;
che in data
20 Giugno 2019 “La Gazzetta del Mezzogiorno” ebbe a pubblicare sia nell'edizione cartacea che sul suo sito on line un articolo, a firma del cronista nel quale si riportava la notizia di indagini avviate nei Controparte_5
confronti dell'attore dalla Procura della Repubblica di LE;
che nell'articolo veniva riportato che l'ex P.M. di RA dott. , nell'ambito di un Persona_1
procedimento penale a suo carico, aveva riferito, nel corso di un interrogatorio,
che il dott. avrebbe ricevuto somme di denaro, per il tramite del Pt_1
commercialista dott. per emettere - nella sua qualità di Controparte_8
componente della Commissione Tributaria provinciale di Bari – sentenze in favore di imprese e società, facenti capo ai germani di;
che a Parte_2
tale articolo ne seguirono altri tre, apparsi nell'edizione cartacea della stessa testata giornalistica, il 21 e il 22 Giugno nonché il 20 Dicembre 2019; di avere quindi proposto nei confronti dell'autore dell'articolo e dell'allora direttore responsabile del citato quotidiano una prima denuncia – querela in data 18 Luglio
2019 innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di LE, per il
2 reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa in riferimento agli articoli di
Giugno 2019 ed una seconda denuncia – querela, sempre per lo stesso reato,
innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, per ciò che riguardava l'articolo del 20 Dicembre 2019; di aver avviato azione risarcitoria civile iscritta al nr. 452/2021 R.G., tutt'ora pendente;
che, in data 25.4.2022,
nonostante la pendenza di procedimenti civili e penali, è stata pubblicata su pagina nazionale dell'edizione cartacea de “La Gazzetta del Mezzogiorno” altro articolo a firma di così intitolato: “RA–il filone ter Controparte_5
sui giudici- il pm fu corrotto, ma le accuse sono prescritte>; con Pt_1
carattere maiuscolo, seguito da sottotitolo in carattere più piccolo e meno evidente: “Il magistrato si oppone all'archiviazione: mai preso soldi”>, che il differente carattere tipografico evidenzia la mancanza di equidistanza tra le tesi opposte, mettendo in risalto la notizia diffamatoria per il;
che nel testo Pt_1
dell'articolo si legge che: Le accuse di violenza privata e di millantato credito
sono cadute per mancanza assoluta di indizi. Ma c'è un'altra ipotesi, più grave:
una corruzione in atti giudiziari che la Procura di LE ha ritenuto “certamente
consumata”, ma troppo risalente per essere mandata a processo. È quella che
riguarda l'ex Pm antimafia (ora sostituto Pg in Cassazione), Parte_1
in concorso con il commercialista barese e l'imprenditore Controparte_8
. L'accusa ne ha chiesto e ottenuto l'archiviazione per Parte_2
prescrizione da parte del gip Cinzia Vergine, ma il magistrato barlettano ha
presentato reclamo: punta, infatti, ad ottenere una assoluzione piena. La
vicenda è approdata lunedì scorso davanti alla Seconda sezione del Tribunale
di LE. Il giudice Bianca Maria Todaro, registrato il parere contrario della
Procura di LE (che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del reclamo),
3 si è riservata di decidere: ha presentato una lunga memoria e ha Pt_1
dichiarato di voler rinunciare alla prescrizione. La vicenda nasce, come tutto il
filone di indagine sui magistrati di RA (l'ex gip Michele AR, gli ex pm
e Luigi Scimè), dalle “confessioni” di . Persona_1 Parte_2
L'imprenditore (che alla vigilia di Pasqua è tornato in carcere) ha raccontato
che il commercialista fu il “trait d'union” con , agganciato nella CP_8 Pt_1
sua veste di giudice tributario della commissione provinciale di Bari, “per
risolvere termini favorevoli al D'introno e ai suoi familiari le controversie con
l'Agenzia delle Entrate del valore di circa 30 milioni di euro complessivi”. Tutto
questo – sempre secondo l'accusa – a fronte di “rilevanti somme di denaro,
somme versate dal e “spartite” tra e . Secondo la Parte_2 CP_8 Pt_1
Procura di LE, “la ricostruzione offerta dal D' risulta sul punto Pt_2
suffragata da molteplici elementi di riscontro documentali”, a partire dalle
sentenze tributarie di primo grado ( risulta “relatore sulla quasi totalità Pt_1
delle sentenze”) che sono state “tutte poi ribaltate in secondo grado”. Gli
asseriti pagamenti (dei quali, questo va detto, non è stata trovata traccia diretta:
ci sono solo gli “ingenti prelevamenti” di contanti dai conti di ) Parte_2
risalirebbero agli anni 2010-2011. Da qui la prescrizione della presunta
corruzione in atti giudiziari, “dovendosi escludere invece –ha scritto la Procura
– la possibilità di giungere ad una archiviazione con una formalità diversa che
attinga il merito della vicenda>; che l'articolo è diffamatorio per carenza del requisito della verità in quanto mai il è stato accusato di tentata violenza Pt_1
privata e lo era consapevole che sempre il non era stato CP_5 Pt_1
relatore ed estensore della motivazione di sentenze tributarie rese negli anni 2009
- 2010 di accoglimento dei ricorsi proposti da imprese e società facenti capo a
4 parenti dell'imprenditore ; che il giornalista avrebbe avuto il Parte_2
dovere di evidenziare, nel suo articolo del 25 Aprile 2022, la manifesta non verità
- alla luce degli atti processuali a sua perfetta conoscenza - che il dott. era Pt_1
stato relatore ed estensore delle richiamate decisioni tributarie;
che invece ha trasmesso ai lettori la notizia che il dott. avesse ottenuto l'archiviazione Pt_1
grazie alla prescrizione e non per l'insussistenza del fatto, invece di evidenziare la circostanza vera della contestazione da parte del , in ogni sede, della Pt_1
falsa notizia di aver svolto funzioni di relatore ed estensore delle sentenze oggetto di indagine;
- tutto quanto premesso, l'attore ha chiesto: < si accerti e si dichiari che l'articolo pubblicato sul giornale La Gazzetta del Mezzogiorno in data 25 Aprile 2022 ebbe a diffamare il dott. Controparte_9
ledendo gravemente il suo onore, reputazione e dignità, personale e
[...]
professionale. 2) Conseguentemente, si condannino i convenuti in solido tra loro,
a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 40.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione ovvero nella diversa misura a liquidarsi secondo giustizia con valutazione equitativa. 3) Ai sensi dell'art. 12
della legge n. 47 del 1948 si condannino i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore a titolo di riparazione dell'importo di €
10.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione ovvero nella diversa misura a liquidarsi secondo giustizia con valutazione equitativa.4) Si ordini ai convenuti in solido tra loro, ai sensi dell'art. 120 c.p.c., di pubblicare l'eventuale emananda sentenza di condanna a loro cura e spese mediante inserzione per estratto in una o più testate giornalistiche locali e/o nazionali con autorizzazione alla parte istante, in caso di mancato
5 adempimento all'ordine di pubblicazione della sentenza di condanna, a procedervi con diritto a ripetere le spese dagli obbligati.5) Si condannino i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze di lite>.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4.1.2023 si sono costituiti CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...] CP_3
preliminarmente eccependo l'incompetenza Controparte_5
territoriale del giudice adito per essere competenti il tribunale di Roma ovvero quello di Perugia, in applicazione del disposto di cui all'art. 30-bis c.p.c.;
deducendo la insussistenza della diffamazione atteso che l'articolo del 25.4.2022
si risolve nella testuale citazione di un atto della Procura della Repubblica;
che le contestazioni avverse si riferiscono a presunte inesattezze secondarie ed irrilevanti rispetto alla notizia principale (il fatto che il PM nella richiesta di archiviazione abbia reputato “certamente consumata” la corruzione in parola);
che non costituisce diffamazione riportare un provvedimento giudiziario sebbene in esso vi siano circostanze che secondo l'attore non sono veritiere;
che l'articolo in esame rappresenta il legittimo esercizio del diritto di cronaca;
che il procedimento penale per diffamazione aperto in seguito alle querele sporte dal nei confronti dello è stato archiviato il 21.6.2022 per Pt_1 CP_5
l'esimente del diritto di cronaca in quanto sussistenti i requisiti della verità, della continenza e dell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza dei fatti;
che in ogni caso la somma di € 40.000,00 è manifestamente eccessiva;
che i convenuti, in relazione ai fatti dedotti in atto di citazione, sono assicurati per la responsabilità civile in virtù di polizza n. BLUE120145, stipulata con la
[...]
– tutto Controparte_10
quanto premesso, i convenuti hanno concluso chiedendo: previa chiamata in
6 causa della compagnia di assicurazioni, dichiarare l'incompetenza del Tribunale
di RA, nel merito, rigettare tutte le avverse domande poiché inammissibili,
infondate in diritto e non provate in fatto, con condanna dell'attore al pagamento delle spese e competenze di lite.
Assegnati i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., con comparsa di costituzione del 5.3.2024 si è costituita
[...]
, chiedendo rigettare le Controparte_10
domande formulate;
in subordine, in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa della parte assicurata in virtù della polizza prodotta quale documento nr. 1 e pertanto, accertare – ove dovessero emergere situazioni integranti la conoscenza pregressa alla stipula e/o altre questioni di scopertura - la perdita ex art 1892 cc o la riduzione del diritto all'indennizzo ex art 1893 c.c. per effetto della violazione delle norme di contratto e del codice civile e comunque, in ogni caso, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la eventuale richiesta di manleva proposta dall'assicurata tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, scoperti ed eventuali franchigie.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Rinviata per la precisazione delle conclusioni, la causa all'udienza indetta è stata trattenuta in decisione con termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
L'eccezione di incompetenza per territorio avanzata dai convenuti è infondata.
Secondo l'oramai consolidato orientamento di legittimità a far data dall'arresto a sezioni unite n. 21661/2009, nel giudizio promosso per il risarcimento dei
7 danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva e, più
in generale, di quelli derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati
da mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio si radica, in
riferimento al "forum commissi delicti" di cui all'art. 20 cod. proc. civ., nel luogo
del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche
della residenza del soggetto danneggiato. Tale individuazione - che corrisponde
al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione
- consente, da un lato, di evitare un criterio "ambulatorio" della competenza,
potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del
giudice, e, dall'altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile
inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza, permettendo,
infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato
che, in simili controversie, è solitamente il soggetto più debole>.
Nella specie, è documentato che l'attore abbia residenza a Barletta (cfr. Pt_1
certificato storico di residenza in atti), cosicché correttamente è stato adito il
Tribunale di RA.
Nel merito, la domanda è infondata.
, in questo giudizio, ha chiesto accertarsi il carattere Parte_1
diffamatorio dell'articolo di stampa pubblicato sull'edizione cartacea del quotidiano La il 25.4.2022, di cui nella narrativa Controparte_4
dell'atto di citazione è riportato un brano e che risulta prodotto per intero fra gli allegati di parte.
L'articolo in questione si inserisce in una serie di articoli precedenti e successivi,
molti dei quai a firma dello stesso convenuto tesi a mantenere CP_5
aggiornata l'opinione pubblica, locale e nazionale, sulla vicenda giudiziaria di
8 grande risalto, nota come “lo scandalo della giustizia tranese”.
L'articolo qui incriminato, per il quale il gip di Bari pronunciandosi sulla richiesta di archiviazione della denuncia querela proposta dal contro lo Pt_1
e altri giornalisti per ipotizzati reati di diffamazione commessa col CP_5
mezzo della stampa e scaturiti da questo come da altri articoli, riporta in quinta pagina, a fondo pagina, come titolo: “RA–il filone ter sui giudici- Il pm
fu corrotto, ma le accuse sono prescritte>; con carattere più piccolo il Pt_1
sottotitolo: “Il magistrato si oppone all'archiviazione: mai preso soldi”>e un sommario di tre righe con le dichiarazioni dell'avvocato di (LA DIFESA Pt_1
/ «L'unica sentenza tributaria redatta da ha respinto il ricorso di Pt_1
»). Parte_2
Il titolo riporta in sostanza il contenuto di un provvedimento dell'autorità
giudiziaria che nel richiedere l'archiviazione per prescrizione del procedimento a carico del per presunti fatti di corruzione in atti giudiziari risalenti agli Pt_1
anni 2010-2011, ha tuttavia posto in risalto anche elementi che ove il reato non fosse risultato prescritto, avrebbero consentito di sostenere in giudizio l'accusa contro il . Pt_1
L'articolo del 25.4.2022, redatto con toni rispettosi del limite della continenza verbale, senza enfasi e virgolettando tutti i passaggi tratti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, letto per intero, si limita a riportare lo svolgimento delle indagini sino a quella data, precisa che per altri episodi la Procura aveva chiesto l'archiviazione piena per assenza di riscontri, fedelmente dà conto delle reazioni della difesa del alla notizia di archiviazione per prescrizione. Pt_1
A questo proposito, l'articolo recita: …La difesa del magistrato (che già si era
opposta anche alla proroga delle indagini) ha però presentato reclamo, anche
9 perché la prescrizione potrebbe avere conseguenze a livello disciplinare. Seccia
ritiene in buona sostanza insussistenti i riscontri a suo carico sulla corruzione,
in quanto sia che sarebbero inattendibili: il magistrato Parte_2 Per_1
barlettano ha presentato denuncia calunnia nei confronti dei due e dei
giornalisti che hanno raccontato la vicenda, ma anche in questo caso la Procura
di LE ha chiesto l'archiviazione (l'udienza di opposizione è prevista a luglio).
C'è poi una questione più squisitamente giuridica: « - dice l'avvocato Pt_1
Pellegrini - ha presentato reclamo perché non ha avuto la possibilità di
rinunciare alla prescrizione. Nell'avviso di proroga notificato nel 2020 c'erano
fatti contestati fino al 2018, quindi lui non poteva ipotizzare che si
prescrivessero. Poi la Procura ha retrodatato gli episodi contestati: una scelta
mai resa nota al OR , che si è poi trovato di fronte a una prescrizione Pt_1
già maturata. Sul punto c'è giurisprudenza: esiste una violazione dei diritti
dell'accusato, quando non è messo in condizione di dire la sua sulla
prescrizione. Siamo pronti a portare questa questione davanti a ogni Tribunale».
C'è poi una questione di merito: «L'unica sentenza tributaria scritta da Pt_1
ha rigettato il ricorso riconducibile al . Se il è stato Parte_2 Parte_2
considerato attendibile nei confronti di AR e , questo non comporta Per_1
automaticamente che lo sia nei confronti di altri>.
Se è vero che secondo la giurisprudenza di legittimità, va riconosciuto particolare rilievo alla titolazione degli articoli di stampa, in quanto specificamente idonea,
in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore,
ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione (Cass.,sez. III, n. 29640 del
12.12.2017; Ord. n. 12012 del 16.05.2017), il carattere diffamatorio di un articolo non va però valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole
10 espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione,
comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito,
nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo.
Nella specie il titolo, così come il testo dell'articolo, riproduce il contenuto di un provvedimento giudiziario.
In disparte i profili attinenti alla esorbitanza della richiesta di archiviazione dai limiti suoi propri, fatto questo messo in risalto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 41/2024 prodotta dal (che ha rigettato la questione di Pt_1
legittimità costituzionale sollevata proprio nell'ambito del procedimento penale nei confronti del , sfociato nell'archiviazione), l'autore dell'articolo ha Pt_1
riportato una notizia vera, coincidente letteralmente con la richiesta di archiviazione, senza manipolazioni o modifiche suggestive, di sicuro interesse pubblico attesa la rilevanza nazionale assunta dalla vicenda e nel rispetto del criterio della continenza.
L'articolo, letto interamente, dà al lettore una informazione completa e veritiera negli aspetti essenziali sia del tenore della richiesta di archiviazione per prescrizione che poi anche della contestazione da parte del non solo del Pt_1
fatto attribuitogli dal Pm di essere stato cioè relatore di sentenze di accoglimento di ricorsi tributari proposti da , fatto questo già evidenziato nel Pt_2 Parte_2
sommario ((LA DIFESA / «L'unica sentenza tributaria redatta da ha Pt_1
respinto il ricorso di »), ma della opposizione del al decreto di Parte_2 Pt_1
archiviazione per prescrizione, oggetto di reclamo.
Il assume che la condotta dello non sarebbe scriminata Pt_1 CP_5
dall'esercizio del diritto di cronaca e perciò sarebbe diffamatoria, per difetto del
11 requisito della verità della notizia sia a proposito del riferimento nel corpo dell'articolo ad una indagine per violenza privata, fatto questo mai contestato al che a proposito della stesura delle motivazioni delle sentenze tributarie Pt_1
favorevoli al D' , che sapeva non essere rispondente al vero. Pt_2 CP_5
La prospettazione del non può essere condivisa. Pt_1
Quanto alla violenza privata, non può sostenersi che il giornalista intendesse attribuirla al , in quanto il titolo dell'articolo parla di RA–il filone ter Pt_1
sui giudici…> col che non riferendosi quindi esclusivamente al , cui Pt_1
invece lo ha inteso unicamente riferirsi a proposito della ipotesi di CP_5
corruzione in atti giudiziari;
in ogni caso, la perentorietà della esclusione di indizi a sostegno di quella ipotesi delittuosa (di violenza privata) esclude che quand'anche il lettore avesse accostato il riferimento alla violenza privata al
, ne avrebbe tratto una opinione negativa. Pt_1
Sul punto la giurisprudenza è assolutamente pacifica nel ritenere che “In tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, la verità dei fatti oggetto della notizia non è scalfita da inesattezze secondarie o marginali ove non alterino, nel contesto dell'articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili” (Cass. civ. Sez. I, 09/06/2017, n. 14447; Cass.
civ. Sez. III Sent., 27/08/2015, n. 17197).
Quanto all'altro aspetto, l'attribuzione al del ruolo di estensore di Pt_1
sentenze tributarie favorevoli al D'Introno, la circostanza è inserita nella richiesta di archiviazione per prescrizione testualmente riportata virgolettata dallo CP_5
La pretesa del di una manipolazione da parte del giornalista del contenuto Pt_1
della richiesta di archiviazione, riportata testualmente, per escludere passaggi
12 che lo sostituendosi al magistrato, avrebbe dovuto valutare come CP_5
falsamente o inesattamente riportati dal PM, non è fondata.
Premesso che vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca quando vengano rispettate le seguenti condizioni: - a) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) delle notizie;
- b)
la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca ed anche la critica (e quindi tra l'altro l'assenza di termini esclusivamente insultanti); - c) la sussistenza di un interesse pubblico all'informazione” (ex multis: Cass. n. 5146/2001; Cass. 18.10.1984, n. 5259;
Cass. n. 15999/2001; Cass. 15.12.2004, n. 23366, Cass. n. 1976/2009),
nell'ipotesi di notizia data a mezzo stampa e mutuata da un provvedimento giudiziario, il consueto requisito della verità oggettiva, che deve sussistere affinché lo scritto non sia diffamatorio, va ravvisato nella fedeltà della notizia data al contenuto del provvedimento giudiziario, senza alterazioni o travisamenti, posto che in caso di cronaca giudiziaria il limite della verità deve essere inteso ancor più restrittivamente, in quanto il sacrificio della presunzione di non colpevolezza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi.
Nella specie, il requisito della verità è soddisfatto in quanto lo ha CP_5
riportato la richiesta di archiviazione del PM e i motivi di opposizione avanzati dal , fra i quali la negazione di essere stato estensore delle sentenze Pt_1
tributarie, salvo che per una di rigetto del ricorso, sfavorevole quindi al . Pt_1
Al fine di garantire il diritto di cronaca giornalistica, il requisito della 'verità'
della notizia, se mutuata da un provvedimento giudiziario, sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento: dunque è sufficiente che
13 l'articolo corrisponda al contenuto degli atti giudiziari, non potendosi pretendere la dimostrazione della fondatezza delle decisioni assunte dall'A.G. e nella considerazione che il requisito della verità deve essere riferito agli sviluppi di indagine risultanti al momento della pubblicazione dell'articolo e non a quanto successivamente accertato (ex multis Cassazione civile sez. III, 07/07/2023, n.
19250).
Nella specie, le condizioni per l'esimente del diritto di cronaca sono tutte soddisfatte in quanto l'articolo pubblicato sul quotidiano La Gazzetta del
Mezzogiorno il 25.4.2022 a firma di rispetta i requisiti Controparte_5
di verità oggettiva, interesse pubblico alla divulgazione delle notizie e continenza, dà conto della posizione del già nel sommario e riporta in Pt_1
modo obiettivo e asciutto tutti i passaggi fondamentali, a quella data, degli sviluppi della vicenda giudiziaria di cui il quotidiano si era già occupato.
In conclusione, assorbita ogni altra questione anche inerente l'operatività della garanzia assicurativa prestata dalla terza chiamata, la domanda è rigettata.
Le spese di lite, comprese quelle sostenute dal terzo chiamato in garanzia dalla convenuta (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019) nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di RA, in composizione monocratica - in persona del Giudice
Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4854/2022 del
Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da
[...]
con atto di citazione notificato il 13.10.2022. Pt_1
14 2. condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore dei convenuti nella somma di € 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge e in favore della terza chiamata in € 5.810,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella percentuale del 5%, iva e cpa come per legge.
RA, 27.7.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
15