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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/11/2024, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 9595/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da: nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.:, ), rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Francesca C.F._1
URSOLEO presso il cui studio a Bologna, Piazza dei Tribunali n. 5. è elettivamente domiciliata e
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso in giudizio dall' Avv. Chiara C.F._2
FRAGOMENI presso il cui studio a Bologna, in Via delle Lame n. 58, è elettivamente domiciliato con l'intervento del PM
* * * Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
* * * CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 24 ottobre 2024 Il P.M. ha concluso “visto, nulla si oppone”
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno presentato domanda Parte_1 Controparte_1 congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 22 luglio 2024. Su richiesta delle parti l'udienza di comparizione del 24 ottobre 2024 è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato. pagina 1 di 5 I coniugi hanno contratto matrimonio in Bologna il 16 settembre 2000 a Firenzuola. Dall'unione sono nati , il 28 febbraio 2004, maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, e il 5 novembre 2009. R_
Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 1° marzo 2022 nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa del 31 marzo 2022. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nata a [...] il [...], e , nato a [...] Controparte_1
Pepoli (BO) il 27 giugno 1972 coniugatisi il giorno 16 settembre 2000 a Firenzuola, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune atto n. 14, Parte II, serie A, Anno 2000; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1. affida a entrambi i genitori i quali assumeranno di comune accordo le R_ decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, alla salute, all'istruzione, mantenimento e attività extra scolastiche tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso, mentre ciascuno di loro potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui l'avrà con sè;
2. colloca il minore presso la madre con la quale risiede anche , non ancora Per_1 economicamente autosufficiente;
3. assegna la casa coniugale alla signora che continuerà a abitarci con Pt_1
e Per_1 R_
4. dispone che il signor potrà vedere e tenere con sé CP_1 R_ compatibilmente con i suoi impegni scolastici e ricreativi, secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 20,00 quando lo accompagnerà presso l'abitazione materna;
pagina 2 di 5 - nei weekend di competenza materna dalla domenica sera alle ore 20.00 al lunedì sera, accompagnandolo a scuola il martedì mattina;
in tal caso i genitori si accorderanno che il figlio sia dotato di tutto il materiale scolastico occorrente;
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24 al 31 dicembre fino alle 12.30 oppure dalle 12.30 del 31 dicembre alle 18.30 del 6 gennaio;
- nel periodo pasquale tre giorni consecutivi comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
- il 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno se vicini al fine settimana ad anni alterni;
- in estate quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
qualora sia possibile per i genitori portare in vacanza più a lungo, gli R_ stessi si impegnano a discutere della questione nell'interesse primario del figlio;
5. prende atto che i ricorrenti si impegnano a comunicarsi l'esatto indirizzo e il recapito telefonico della struttura ricettiva in cui trascorreranno le vacanze con il minore;
6. prevede che il signor contribuisca al mantenimento ordinario dei CP_1 figli versando sul conto corrente intestato alla signora IBAN Pt_1
[...], in via anticipata l'importo mensile di 500,00 euro sino al raggiungimento dell'autonomia economica dei figli;
tale importo è sottoposto a rivalutazione monetaria annua sulla base degli indici ISTAT a fare data dal dodicesimo mese successivo alla comparizione delle parti davanti al Giudice;
l'assegno di mantenimento periodico, destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, include, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco);
7. prende atto che fino alla data di deposito del ricorso il signor ha CP_1 corrisposto l'importo mensile già rivalutato ISTAT secondo quanto previsto dal verbale di separazione consensuale, e pari ad € 561,40, e che lo stesso si è impegnato a versare la somma residua non pagata a titolo di arretrati ISTAT, e pari a complessivi 625,60 euro, entro il 24 ottobre 2024;
8. dispone che le spese straordinarie siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno e debbano disciplinarsi e individuarsi secondo il Protocollo del
Tribunale di Bologna, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla pagina 3 di 5 scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
9. prende atto che, relativamente alle spese di trasferta per l'attività sportiva calcistica dei figli, le parti hanno convenuto di individuare di settimana in settimana il genitore a cui spetterà l'accompagnamento dei ragazzi alle partite calcistiche, allo scopo di determinare un rimborso chilometrico per le spese di trasporto sostenute, pro quota, dal genitore anticipatario prendendo come punto di partenza la “Polisportiva Lame” e il sito di riferimento www.viamichelin.it; nei fine settimana di spettanza del signor
, sarà la signora a rimborsare la propria quota al padre, e in CP_1 Pt_1 quelli di pertinenza di quest'ultima sarà il primo a rimborsare la propria quota, secondo le modalità e i calcoli così come concordati, e sempre mantenendo come sito di riferimento quello sopra menzionato (www.viamichelin.it);
pagina 4 di 5 10. prende atto che i ricorrenti hanno convenuto che gli importi ricevuti da ciascun genitore a titolo di assegno unico familiare dovranno essere comunicati all'altro coniuge e ripartiti in ragione del 50% ciascuno;
11. prende atto che i genitori si impegnano a non presentare eventuali nuovi compagni a se non in caso di relazione stabile e, comunque, gradatamente e R_ avendo cura e rispetto della sensibilità del figlio;
12. prende atto che le parti prestano il consenso reciproco al rilascio e al rinnovo di un documento per il minore valido per l'espatrio autorizzando fin da ora a che R_ possa recarsi all'estero, purché accompagnato da uno dei genitori o, se per motivi di studio, sempre avvertendosi reciprocamente;
salvo diverso accordo, i ricorrenti escludono qualsiasi trasferimento definitivo o prolungato del figlio all'estero;
13. prende atto che entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e a fare quanto necessario per garantire un rapporto continuativo con gli ascendenti, tanto materni quanto paterni;
D) come da accordo tra le parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2024
La Giudice est. dott.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Stefano Giusberti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da: nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.:, ), rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Francesca C.F._1
URSOLEO presso il cui studio a Bologna, Piazza dei Tribunali n. 5. è elettivamente domiciliata e
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso in giudizio dall' Avv. Chiara C.F._2
FRAGOMENI presso il cui studio a Bologna, in Via delle Lame n. 58, è elettivamente domiciliato con l'intervento del PM
* * * Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
* * * CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 24 ottobre 2024 Il P.M. ha concluso “visto, nulla si oppone”
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno presentato domanda Parte_1 Controparte_1 congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 22 luglio 2024. Su richiesta delle parti l'udienza di comparizione del 24 ottobre 2024 è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato. pagina 1 di 5 I coniugi hanno contratto matrimonio in Bologna il 16 settembre 2000 a Firenzuola. Dall'unione sono nati , il 28 febbraio 2004, maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, e il 5 novembre 2009. R_
Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 1° marzo 2022 nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa del 31 marzo 2022. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nata a [...] il [...], e , nato a [...] Controparte_1
Pepoli (BO) il 27 giugno 1972 coniugatisi il giorno 16 settembre 2000 a Firenzuola, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune atto n. 14, Parte II, serie A, Anno 2000; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1. affida a entrambi i genitori i quali assumeranno di comune accordo le R_ decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, alla salute, all'istruzione, mantenimento e attività extra scolastiche tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso, mentre ciascuno di loro potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui l'avrà con sè;
2. colloca il minore presso la madre con la quale risiede anche , non ancora Per_1 economicamente autosufficiente;
3. assegna la casa coniugale alla signora che continuerà a abitarci con Pt_1
e Per_1 R_
4. dispone che il signor potrà vedere e tenere con sé CP_1 R_ compatibilmente con i suoi impegni scolastici e ricreativi, secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 20,00 quando lo accompagnerà presso l'abitazione materna;
pagina 2 di 5 - nei weekend di competenza materna dalla domenica sera alle ore 20.00 al lunedì sera, accompagnandolo a scuola il martedì mattina;
in tal caso i genitori si accorderanno che il figlio sia dotato di tutto il materiale scolastico occorrente;
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24 al 31 dicembre fino alle 12.30 oppure dalle 12.30 del 31 dicembre alle 18.30 del 6 gennaio;
- nel periodo pasquale tre giorni consecutivi comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
- il 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno se vicini al fine settimana ad anni alterni;
- in estate quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
qualora sia possibile per i genitori portare in vacanza più a lungo, gli R_ stessi si impegnano a discutere della questione nell'interesse primario del figlio;
5. prende atto che i ricorrenti si impegnano a comunicarsi l'esatto indirizzo e il recapito telefonico della struttura ricettiva in cui trascorreranno le vacanze con il minore;
6. prevede che il signor contribuisca al mantenimento ordinario dei CP_1 figli versando sul conto corrente intestato alla signora IBAN Pt_1
[...], in via anticipata l'importo mensile di 500,00 euro sino al raggiungimento dell'autonomia economica dei figli;
tale importo è sottoposto a rivalutazione monetaria annua sulla base degli indici ISTAT a fare data dal dodicesimo mese successivo alla comparizione delle parti davanti al Giudice;
l'assegno di mantenimento periodico, destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, include, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco);
7. prende atto che fino alla data di deposito del ricorso il signor ha CP_1 corrisposto l'importo mensile già rivalutato ISTAT secondo quanto previsto dal verbale di separazione consensuale, e pari ad € 561,40, e che lo stesso si è impegnato a versare la somma residua non pagata a titolo di arretrati ISTAT, e pari a complessivi 625,60 euro, entro il 24 ottobre 2024;
8. dispone che le spese straordinarie siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno e debbano disciplinarsi e individuarsi secondo il Protocollo del
Tribunale di Bologna, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla pagina 3 di 5 scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
9. prende atto che, relativamente alle spese di trasferta per l'attività sportiva calcistica dei figli, le parti hanno convenuto di individuare di settimana in settimana il genitore a cui spetterà l'accompagnamento dei ragazzi alle partite calcistiche, allo scopo di determinare un rimborso chilometrico per le spese di trasporto sostenute, pro quota, dal genitore anticipatario prendendo come punto di partenza la “Polisportiva Lame” e il sito di riferimento www.viamichelin.it; nei fine settimana di spettanza del signor
, sarà la signora a rimborsare la propria quota al padre, e in CP_1 Pt_1 quelli di pertinenza di quest'ultima sarà il primo a rimborsare la propria quota, secondo le modalità e i calcoli così come concordati, e sempre mantenendo come sito di riferimento quello sopra menzionato (www.viamichelin.it);
pagina 4 di 5 10. prende atto che i ricorrenti hanno convenuto che gli importi ricevuti da ciascun genitore a titolo di assegno unico familiare dovranno essere comunicati all'altro coniuge e ripartiti in ragione del 50% ciascuno;
11. prende atto che i genitori si impegnano a non presentare eventuali nuovi compagni a se non in caso di relazione stabile e, comunque, gradatamente e R_ avendo cura e rispetto della sensibilità del figlio;
12. prende atto che le parti prestano il consenso reciproco al rilascio e al rinnovo di un documento per il minore valido per l'espatrio autorizzando fin da ora a che R_ possa recarsi all'estero, purché accompagnato da uno dei genitori o, se per motivi di studio, sempre avvertendosi reciprocamente;
salvo diverso accordo, i ricorrenti escludono qualsiasi trasferimento definitivo o prolungato del figlio all'estero;
13. prende atto che entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e a fare quanto necessario per garantire un rapporto continuativo con gli ascendenti, tanto materni quanto paterni;
D) come da accordo tra le parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2024
La Giudice est. dott.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Stefano Giusberti
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