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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/04/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4487/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to RUNGETTI C.F._1
GIUSEPPE;
RICORRENTE
E
, nato il 22/11/1977 in NAPOLI (NA) (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 15.04.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 13.09.2024, ha chiesto dichiararsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 26/07/2008 a CP_1
Catania.
2. Sebbene ritualmente citato, non si costituiva nel presente giudizio. Controparte_1
3. All'udienza di comparizione, verificata l'integrità del contraddittorio, sentita la ricorrente, il
Giudice riservava la causa al Collegio trattandosi di pronuncia di solo stato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , il quale, sebbene ritualmente CP_1 citato, non si è costituito nel presente giudizio.
2. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato dal presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale a quello della proposizione della domanda in esame è
2 trascorso il termine di legge.
Parte ricorrente ha, infatti, richiesto al Tribunale la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando che dal momento della comparizione in sede di separazione tale stato non si era mai interrotto e, dunque, confermando lo stato di irreversibilità di disgregazione familiare, precisando che alcun rapporto ha oggi con l'ex coniuge. Né, in ogni caso, risulta proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898/1970.
3. Le spese di giudizio vanno compensata la natura necessitata della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
✓ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
26/07/2008 in Catania (CT) tra (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), trascritto nei registri degli atti di CP_1 C.F._2 matrimonio del Comune di Catania dell'anno 2008, Atto n. 474, parte II, serie A;
✓ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
✓ Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 15/04/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4487/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to RUNGETTI C.F._1
GIUSEPPE;
RICORRENTE
E
, nato il 22/11/1977 in NAPOLI (NA) (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 15.04.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 13.09.2024, ha chiesto dichiararsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 26/07/2008 a CP_1
Catania.
2. Sebbene ritualmente citato, non si costituiva nel presente giudizio. Controparte_1
3. All'udienza di comparizione, verificata l'integrità del contraddittorio, sentita la ricorrente, il
Giudice riservava la causa al Collegio trattandosi di pronuncia di solo stato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , il quale, sebbene ritualmente CP_1 citato, non si è costituito nel presente giudizio.
2. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato dal presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale a quello della proposizione della domanda in esame è
2 trascorso il termine di legge.
Parte ricorrente ha, infatti, richiesto al Tribunale la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando che dal momento della comparizione in sede di separazione tale stato non si era mai interrotto e, dunque, confermando lo stato di irreversibilità di disgregazione familiare, precisando che alcun rapporto ha oggi con l'ex coniuge. Né, in ogni caso, risulta proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898/1970.
3. Le spese di giudizio vanno compensata la natura necessitata della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
✓ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
26/07/2008 in Catania (CT) tra (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), trascritto nei registri degli atti di CP_1 C.F._2 matrimonio del Comune di Catania dell'anno 2008, Atto n. 474, parte II, serie A;
✓ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
✓ Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 15/04/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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