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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1448/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, a seguito dell'udienza del 08.10.2024, svoltasi in modalità cartolare, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1448/2019 del Ruolo generale affari contenziosi;
tra
, C.F.: nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Maria Elena Di AT, del Foro di Teramo, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Villa Rosa di Martinsicuro (TE), Via Roma 577;
-opponente- contro
, C.F.: , nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2
residente a rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Cardamone ed elettivamente domiciliato presso il proprio domicilio digitale;
Email_1
-opposta-
CONCLUSIONI:
Per parte attrice: “Preso atto della cassazione della sentenza n.1639/2017 della Corte di Appello de l'Aquila, in forza della quale il G.E. con ordinanza del 07.03.2019 ordinava la cancellazione della trascrizione della sentenza di condanna e quindi del riconoscimento definitivo del credito della sig.ra (cfr. Pt_1 sentenza della S.C. n. 23260/2023 già in atti come DOC.7), già recepito dalla Corte d'Appello de
l'Aquila con sentenza n. 1020/2024 emessa nel giudizio di rinvio (DOC.8), dichiarare legittima la persistenza di ogni trascrizione e annotazione presente sui beni di proprietà del sig. Di AT.
Si chiede il rigetto della domanda avversa, tenuto altresì conto che nel frattempo il sig. Di AT ha provveduto a vendere un immobile (DOC.9) ed a trascrivere un preliminare di vendita di altro immobile (DOC.10).
Con condanna del convenuto al pagamento delle spese legali”.
Per parte convenuta:
“Per i motivi dedotti, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, voglia rigettare la domanda e procedere alla cancellazione del sequestro conservativo mediante apposita annotazione o come ritenuto di legge e di ragione.
Con vittoria delle spese di lite.”
OGGETTO: Opposizione ex art. 617 c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha articolato opposizione agli atti Parte_1
esecutivi ex art. 617 co. 2, avverso l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva 144/2012 emessa dal Giudice dell'Esecuzione in data 3.4.2018, con cui quest'ultimo aveva ordinato la cancellazione della trascrizione del pignoramento a fronte del venir meno del titolo esecutivo posto a fondamento della esecuzione stessa (la sentenza 23/2012 emessa dal Tribunale di Teramo e riformata con pronuncia n. 1639/2017 della Corte d'Appello de L'Aquila).
Nello specifico, parte opponente ha impugnato il provvedimento nella misura in cui non aveva chiarito se il venir meno della trascrizione del pignoramento – posto alla base della trascrizione della domanda giudiziale che aveva condotto alla pronuncia riformata – iscritto al n. 467 Reg. Part., investisse anche l'antecedente trascrizione relativa al sequestro conservativo emesso in data 1.9.2004, cui era seguita la conversione in pignoramento a fronte della pronuncia della sentenza esecutiva di primo grado ex art. 156 disp. att c.p.c. Secondo la tesi di parte opponente, infatti, la caducazione del titolo e la conseguente cancellazione del pignoramento, non inciderebbero sul rilievo dell'iscrizione della misura cautelare conservativa, permanendo, oltretutto, sia le esigenze di periculum in mora che di fumus boni iuris, anche a fronte della pendenza del giudizio di divisione rispetto a cui era stato emesso, in via strumentale, il provvedimento ed atteso che la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva ex art. 632 c.p.c.
(dichiarata con ordinanza del G.E. del 07.3.2019) avrebbe avuto efficacia ex nunc.
Si è costituita in giudizio parte opposta, la quale ha chiesto il rigetto delle doglianze articolate da controparte, deducendo, in particolare: a) che la sentenza n. 23/2012 non sarebbe stata, in ogni caso, titolo idoneo per la trascrizione del pignoramento, non avendo essa natura esecutiva, trattandosi di pronuncia in materia di divisione;
b) che tale circostanza era stata confermata dalla sentenza n.
585/2016; c) che, peraltro, il pignoramento oggetto di trascrizione, poi cancellato a fronte del venir meno del titolo esecutivo, sorgeva proprio dalla conversione del sequestro conservativo e, pertanto, il venir meno dell'annotazione ex art. 156 disp. att. non potrebbe non travolgere anche il medesimo e la relativa trascrizione.
Dopo alcuni rinvii la causa è pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante in data 25.1.2024 ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2019 mediante concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In sede di comparsa conclusionale, peraltro, le parti hanno dato atto di come la materia del contendere sia sostanzialmente cessata a fronte della cancellazione della trascrizione del sequestro 24.6.2004 RP
7916 e RG 11554 e dell'intervenuta inefficacia della misura conservativa, pronunciata all'esito del procedimento RG 1796/2019 instaurato ex art. 669-nonies.
*
L'odierna opposizione ha ad oggetto, quale puncum dolens, esclusivamente la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo a fronte del venir meno del procedimento esecutivo (e della trascrizione del pignoramento) per la sopravvenuta caducazione del titolo in virtù del quale era stata annotata la conversione della misura cautelare nel pignoramento.
Ed infatti, è possibile riscontrare come sia sostanzialmente incontestata l'ordinanza impugnata: a) nella misura in cui la stessa ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva (per il venir meno del titolo esecutivo, dal momento che la sentenza n. 23/2012 era stata riformata dalla pronuncia della
Corte d'Appello); b) per quanto attiene alla cancellazione della annotazione della sentenza, effettuata ex art. 156 disp. att. c.p.c. (RG 3872 RP 467).
È altresì da sottolineare come non sia parte del petitum dell'odierno giudizio il vaglio sulla legittimità
o meno dell'annotazione effettuata dalla e della relativa conversione del sequestro conservativo Pt_1 in pignoramento ex art. 156 co. 2 disp. att. (in relazione alla natura esecutiva della pronuncia e della natura condannatoria o meno della sentenza).
Ed infatti, dal momento che l'odierno procedimento assume le vesti di una opposizione al provvedimento di estinzione della procedura esecutiva n. 144/2012, esso ha ad oggetto solo la controversia sul mantenimento della trascrizione del sequestro conservativo pur a fronte della cancellazione dell'annotazione di conversione del pignoramento.
Tale dato si evince, in particolare, dal fatto che, da una parte, il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva, così come integrato in data 4.4.2018, aveva previsto esclusivamente la cancellazione della trascrizione afferente alla domanda giudiziale, RG 3873 RP 3002, mentre nell'ordinanza emessa nella fase sommaria antecedente all'odierno giudizio, era stato precisato come il provvedimento in oggetto andasse integrato nel senso che dall'estinzione del procedimento esecutivo derivasse anche la cancellazione della annotazione della sentenza RG 3872 RP 467. Nulla era stato disposto, pertanto, in ordine alla trascrizione del sequestro RG 11554 RP 7916, motivo per cui è stato instaurato il merito dell'odierno giudizio di opposizione.
Ebbene, dal momento che, con provvedimento del 20.10.2021, emesso a seguito di correzione dell'errore materiale dell'ordinanza pronunciata nel procedimento iscritto al n. RG 1796/2019, è stata dichiarata l'inefficacia esecutiva del sequestro conservativo ed ordinata la cancellazione della relativa trascrizione del 24.6.2004 RG 11554 RP 7916, appare cessata la materia del contendere.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, deve pronunciarsi la cessazione della materia del contendere in caso di sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, in quanto siano accaduti nel corso del giudizio fatti “tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.” (Cass. civ. sez. II, 31/10/2023, n. 30251).
Si ritiene, a fronte della necessità di effettuare il giudizio di soccombenza virtuale, opportuno compensare le spese di lite tra le parti.
Da una parte, come limpidamente statuito dall'art. 669-nonies, infatti: “Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se non è stata versata la cauzione di cui all'articolo 669undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento”.
Ne deriva, pertanto, come la tesi di parte opponente non sarebbe stata certamente accoglibile, dal momento che il venir meno dell'annotazione ex art. 156 disp. att. non avrebbe potuto non comportare la necessaria caducazione del sequestro e la cancellazione della relativa trascrizione.
D'altra parte, però, la natura costitutiva del sequestro conservativo (Cass. sent. n. 5796 del 22 maggio
1993) e la conseguente inapplicabilità del disposto di cui all'art. 2668 c.c. (con conseguente impossibilità della relativa cancellazione su accordo delle parti) determina l'obbligatorietà di un procedimento giudiziale per pervenire alla pronuncia in oggetto (come avvenuto nel procedimento
1796/2019).
Ne deriva, quindi, che la mancata statuizione sul punto nei dicta via via intervenuti hanno condotto all'introduzione dell'odierno giudizio (e di quello instaurato sulla scorta dell'art. 669-nonies) con conseguente impossibilità di effettuare un concreto giudizio pronostico di soccombenza, vista la obbligatorietà e necessità di una pronuncia giudiziale sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del Giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
, ogni altra eccezione o domanda disattesa e/o assorbita, così dispone:
[...]
- dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, conferma le statuizioni contenute nell'ordinanza impugnata (estintiva della procedura esecutiva n. 144/2012) e dell'ordinanza, emessa nella fase cautelare antecedente al presente giudizio di merito, in data 7.3.2019;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Teramo, 10.1.2025
Si comunichi.
Il giudice Dott.ssa Daniela d'Adamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, a seguito dell'udienza del 08.10.2024, svoltasi in modalità cartolare, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1448/2019 del Ruolo generale affari contenziosi;
tra
, C.F.: nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Maria Elena Di AT, del Foro di Teramo, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Villa Rosa di Martinsicuro (TE), Via Roma 577;
-opponente- contro
, C.F.: , nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2
residente a rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Cardamone ed elettivamente domiciliato presso il proprio domicilio digitale;
Email_1
-opposta-
CONCLUSIONI:
Per parte attrice: “Preso atto della cassazione della sentenza n.1639/2017 della Corte di Appello de l'Aquila, in forza della quale il G.E. con ordinanza del 07.03.2019 ordinava la cancellazione della trascrizione della sentenza di condanna e quindi del riconoscimento definitivo del credito della sig.ra (cfr. Pt_1 sentenza della S.C. n. 23260/2023 già in atti come DOC.7), già recepito dalla Corte d'Appello de
l'Aquila con sentenza n. 1020/2024 emessa nel giudizio di rinvio (DOC.8), dichiarare legittima la persistenza di ogni trascrizione e annotazione presente sui beni di proprietà del sig. Di AT.
Si chiede il rigetto della domanda avversa, tenuto altresì conto che nel frattempo il sig. Di AT ha provveduto a vendere un immobile (DOC.9) ed a trascrivere un preliminare di vendita di altro immobile (DOC.10).
Con condanna del convenuto al pagamento delle spese legali”.
Per parte convenuta:
“Per i motivi dedotti, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, voglia rigettare la domanda e procedere alla cancellazione del sequestro conservativo mediante apposita annotazione o come ritenuto di legge e di ragione.
Con vittoria delle spese di lite.”
OGGETTO: Opposizione ex art. 617 c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha articolato opposizione agli atti Parte_1
esecutivi ex art. 617 co. 2, avverso l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva 144/2012 emessa dal Giudice dell'Esecuzione in data 3.4.2018, con cui quest'ultimo aveva ordinato la cancellazione della trascrizione del pignoramento a fronte del venir meno del titolo esecutivo posto a fondamento della esecuzione stessa (la sentenza 23/2012 emessa dal Tribunale di Teramo e riformata con pronuncia n. 1639/2017 della Corte d'Appello de L'Aquila).
Nello specifico, parte opponente ha impugnato il provvedimento nella misura in cui non aveva chiarito se il venir meno della trascrizione del pignoramento – posto alla base della trascrizione della domanda giudiziale che aveva condotto alla pronuncia riformata – iscritto al n. 467 Reg. Part., investisse anche l'antecedente trascrizione relativa al sequestro conservativo emesso in data 1.9.2004, cui era seguita la conversione in pignoramento a fronte della pronuncia della sentenza esecutiva di primo grado ex art. 156 disp. att c.p.c. Secondo la tesi di parte opponente, infatti, la caducazione del titolo e la conseguente cancellazione del pignoramento, non inciderebbero sul rilievo dell'iscrizione della misura cautelare conservativa, permanendo, oltretutto, sia le esigenze di periculum in mora che di fumus boni iuris, anche a fronte della pendenza del giudizio di divisione rispetto a cui era stato emesso, in via strumentale, il provvedimento ed atteso che la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva ex art. 632 c.p.c.
(dichiarata con ordinanza del G.E. del 07.3.2019) avrebbe avuto efficacia ex nunc.
Si è costituita in giudizio parte opposta, la quale ha chiesto il rigetto delle doglianze articolate da controparte, deducendo, in particolare: a) che la sentenza n. 23/2012 non sarebbe stata, in ogni caso, titolo idoneo per la trascrizione del pignoramento, non avendo essa natura esecutiva, trattandosi di pronuncia in materia di divisione;
b) che tale circostanza era stata confermata dalla sentenza n.
585/2016; c) che, peraltro, il pignoramento oggetto di trascrizione, poi cancellato a fronte del venir meno del titolo esecutivo, sorgeva proprio dalla conversione del sequestro conservativo e, pertanto, il venir meno dell'annotazione ex art. 156 disp. att. non potrebbe non travolgere anche il medesimo e la relativa trascrizione.
Dopo alcuni rinvii la causa è pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante in data 25.1.2024 ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2019 mediante concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In sede di comparsa conclusionale, peraltro, le parti hanno dato atto di come la materia del contendere sia sostanzialmente cessata a fronte della cancellazione della trascrizione del sequestro 24.6.2004 RP
7916 e RG 11554 e dell'intervenuta inefficacia della misura conservativa, pronunciata all'esito del procedimento RG 1796/2019 instaurato ex art. 669-nonies.
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L'odierna opposizione ha ad oggetto, quale puncum dolens, esclusivamente la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo a fronte del venir meno del procedimento esecutivo (e della trascrizione del pignoramento) per la sopravvenuta caducazione del titolo in virtù del quale era stata annotata la conversione della misura cautelare nel pignoramento.
Ed infatti, è possibile riscontrare come sia sostanzialmente incontestata l'ordinanza impugnata: a) nella misura in cui la stessa ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva (per il venir meno del titolo esecutivo, dal momento che la sentenza n. 23/2012 era stata riformata dalla pronuncia della
Corte d'Appello); b) per quanto attiene alla cancellazione della annotazione della sentenza, effettuata ex art. 156 disp. att. c.p.c. (RG 3872 RP 467).
È altresì da sottolineare come non sia parte del petitum dell'odierno giudizio il vaglio sulla legittimità
o meno dell'annotazione effettuata dalla e della relativa conversione del sequestro conservativo Pt_1 in pignoramento ex art. 156 co. 2 disp. att. (in relazione alla natura esecutiva della pronuncia e della natura condannatoria o meno della sentenza).
Ed infatti, dal momento che l'odierno procedimento assume le vesti di una opposizione al provvedimento di estinzione della procedura esecutiva n. 144/2012, esso ha ad oggetto solo la controversia sul mantenimento della trascrizione del sequestro conservativo pur a fronte della cancellazione dell'annotazione di conversione del pignoramento.
Tale dato si evince, in particolare, dal fatto che, da una parte, il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva, così come integrato in data 4.4.2018, aveva previsto esclusivamente la cancellazione della trascrizione afferente alla domanda giudiziale, RG 3873 RP 3002, mentre nell'ordinanza emessa nella fase sommaria antecedente all'odierno giudizio, era stato precisato come il provvedimento in oggetto andasse integrato nel senso che dall'estinzione del procedimento esecutivo derivasse anche la cancellazione della annotazione della sentenza RG 3872 RP 467. Nulla era stato disposto, pertanto, in ordine alla trascrizione del sequestro RG 11554 RP 7916, motivo per cui è stato instaurato il merito dell'odierno giudizio di opposizione.
Ebbene, dal momento che, con provvedimento del 20.10.2021, emesso a seguito di correzione dell'errore materiale dell'ordinanza pronunciata nel procedimento iscritto al n. RG 1796/2019, è stata dichiarata l'inefficacia esecutiva del sequestro conservativo ed ordinata la cancellazione della relativa trascrizione del 24.6.2004 RG 11554 RP 7916, appare cessata la materia del contendere.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, deve pronunciarsi la cessazione della materia del contendere in caso di sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, in quanto siano accaduti nel corso del giudizio fatti “tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.” (Cass. civ. sez. II, 31/10/2023, n. 30251).
Si ritiene, a fronte della necessità di effettuare il giudizio di soccombenza virtuale, opportuno compensare le spese di lite tra le parti.
Da una parte, come limpidamente statuito dall'art. 669-nonies, infatti: “Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se non è stata versata la cauzione di cui all'articolo 669undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento”.
Ne deriva, pertanto, come la tesi di parte opponente non sarebbe stata certamente accoglibile, dal momento che il venir meno dell'annotazione ex art. 156 disp. att. non avrebbe potuto non comportare la necessaria caducazione del sequestro e la cancellazione della relativa trascrizione.
D'altra parte, però, la natura costitutiva del sequestro conservativo (Cass. sent. n. 5796 del 22 maggio
1993) e la conseguente inapplicabilità del disposto di cui all'art. 2668 c.c. (con conseguente impossibilità della relativa cancellazione su accordo delle parti) determina l'obbligatorietà di un procedimento giudiziale per pervenire alla pronuncia in oggetto (come avvenuto nel procedimento
1796/2019).
Ne deriva, quindi, che la mancata statuizione sul punto nei dicta via via intervenuti hanno condotto all'introduzione dell'odierno giudizio (e di quello instaurato sulla scorta dell'art. 669-nonies) con conseguente impossibilità di effettuare un concreto giudizio pronostico di soccombenza, vista la obbligatorietà e necessità di una pronuncia giudiziale sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del Giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
, ogni altra eccezione o domanda disattesa e/o assorbita, così dispone:
[...]
- dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, conferma le statuizioni contenute nell'ordinanza impugnata (estintiva della procedura esecutiva n. 144/2012) e dell'ordinanza, emessa nella fase cautelare antecedente al presente giudizio di merito, in data 7.3.2019;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Teramo, 10.1.2025
Si comunichi.
Il giudice Dott.ssa Daniela d'Adamo