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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 07/11/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2479/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti, all'esito dell'udienza dell'8.10.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2479/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. MARIANI MONICA ed elettivamente domiciliata presso il difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MUSCATELLO FRANCESCO e dell'avv. FACCIOLLA MARCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
In via preliminare: per le ragioni espresse, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Busto Arsizio;
In via principale: - accertare e dichiarare la risoluzione del contratto del
17.8.2021 concluso tra e per grave Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 12 inadempimento della parte convenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c. e, conseguentemente, condannare , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla restituzione della somma versata da a titolo di acconto, pari a €. Parte_1
59.292,00, oltre interessi di mora, ex D.Lgs. 192/2002 e s.m.i. dal giorno del pagamento al giorno della domanda ed ex art. 1284, comma IV, c.c. dal giorno della domanda al giorno della effettiva restituzione;
- rigettare le domande riconvenzionali di Controparte_1
perché infondate in fatto e in diritto;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento della sussistenza di altro accordo inter partes con proposta del 28.11.2022 ed accettazione dell'1.12.2022, accertare e dichiarare la risoluzione di tale accordo per grave inadempimento della parte convenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c. e, conseguentemente, condannare Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione della somma versata da
[...]
a titolo di acconto, pari a €. 59.292,00, oltre interessi di mora, ex D.Lgs. 192/2002 e Parte_1
s.m.i. dal giorno del pagamento al giorno della domanda ed ex art. 1284, comma IV, c.c. dal giorno della domanda al giorno della effettiva restituzione;
In via istruttoria: senza inversione dell'onere della prova, ammettersi prova per testi sui capitoli della premessa preceduti dalla parola “vero”, indicando quali testimoni i signori (su tutti i capitoli) e (sui capitoli da 32 a 34). Persona_1 Testimone_1
Con riserva di indicare ulteriori testi e di formulare ulteriori capitoli. Con la più ampia riserva istruttoria. Con salvezza di ogni altra deduzione e produzione e con salvezza di ogni diritto. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Nell'interesse di parte convenuta:
Voglia l'On.le Tribunale di Busto Arsizio, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: • In via preliminare, dichiarare la propria incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 20 c.p.c. in favore del
Tribunale di Cosenza, foro competente rispetto alla obbligazione rimasta inadempiuta e rispetto alla conclusione del contratto;
• Nel merito, rigettare la domanda della società di Pt_1 Parte_1
risoluzione del contratto del 17.08.2021 concluso tra la e la Parte_1 Controparte_1
per assenza di grave inadempimento della parte convenuta e per intervenuto
[...] pagina 2 di 12 accordo modificativo intercorso tra le parti e per l'effetto rigettare la domanda alla restituzione della somma versata dalla a titolo di acconto pari ad euro 59.292,00; • In via Parte_1
riconvenzionale, Accertare e dichiarare la validità ed efficacia dell'accordo inter partes intervenuto con proposta del 28.11.2022 e accettazione del 1.12.2022, nonché il recesso unilaterale ai sensi dell'art. 1671 c.c. esercitato dalla società • In via riconvenzionale, per l'effetto, condannare Parte_1
la società a tenere indenne la società dalle spese Parte_1 Controparte_1
sostenute, dai lavori eseguiti e dal mancato guadagno pari ad euro 124.440,00 IVA inclusa che la convenuta circoscrive, in ragione di quanto già corrisposto dalla società alla somma Parte_1
di euro 65.158,00; • Accertare e dichiarare che la è incorsa in responsabilità Parte_1
aggravata per aver agito con mala fede o colpa grave, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e, per l'effetto, condannarla, in favore della società al risarcimento dei danni causati, da Controparte_1
determinarsi eventualmente anche in via equitativa;
• Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre accessori di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
(d'ora in avanti, per brevità, “ ”), esponendo: che, in data Controparte_1 CP_1
17.8.2021, volendo acquistare un impianto per effettuare direttamente alcune fasi della lavorazione delle materie prime che trattava (principi attivi ed estratti di origine naturale titolati nonché composti fitoterapici, a fini alimentari e nutraceutici) aveva commissionato alla convenuta la realizzazione di
“due spray dryer, un concentratore e un mixer polveri, oltre ad una stazione di gestione a distanza del macchinario”, pattuendo quale termine per la consegna la data del 15.12.2021; che, in esecuzione pagina 3 di 12 dell'accordo, aveva provveduto a versare l'acconto di € 59.282,00; che la convenuta, nonostante i numerosi solleciti, non aveva fornito adeguati riscontri in ordine allo stato di avanzamento dell'opera, non avendo nemmeno trasmesso tutti i disegni aggiornati con le modifiche richieste;
che, nonostante il gravissimo ritardo rispetto alla scadenza iniziale, aveva deciso di proseguire nel rapporto contrattuale, dando il benestare agli ultimi accorgimenti proposti;
che, tuttavia, dalla fine del mese di aprile 2022 la convenuta si era resa nuovamente irreperibile;
che pertanto, trascorsi ormai quattro mesi dal colloquio in cui erano stati definiti gli ultimi dettagli, ovvero un periodo di durata pari a quello stabilito in origine per la consegna dell'impianto finito, con pec del 8.9.2022 aveva comunicato la sua intenzione di risolvere il contratto per grave inadempimento di GE, chiedendo la restituzione dell'acconto versato;
che, in data 16.9.2022, GE le aveva risposto che gli impianti commissionati erano già stati realizzati e che avrebbero potuto essere consegnati ad ottobre;
che aveva, quindi, fissato un sopralluogo per il 27.9.2022, accertando però in quella sede che la convenuta aveva realizzato solo alcune componenti dell'impianto, mentre delle altre non era neppure stata avviata la produzione, per cui aveva confermato di volere risolvere il contratto, insistendo per la restituzione della somma versata;
che, ferma la risoluzione del contratto, solo in considerazione del fatto che la convenuta aveva già incassato un cospicuo acconto da oltre un anno, dopo un ulteriore scambio di corrispondenza si era resa disponibile ad acquistare, per l'importo già versato, esclusivamente quelle componenti che la controparte aveva dichiarato essere pronte (il mixer, uno spray dryer, il software), con consegna entro il
30.11.2022; che la convenuta non aveva accettato la proposta, posticipando la consegna dei pezzi al
7.12.2022, per poi comunque non fornirle le informazioni necessarie per organizzare il trasporto;
che la convenuta si era resa del tutto inadempiente rispetto agli obblighi di consegna ed installazione contrattualmente previsti, tenendo altresì una condotta contraria a correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, in quanto non aveva risposto alle sue richieste, non aveva partecipato agli appuntamenti fissati e aveva dichiarato palesemente il falso sullo stato dei lavori.
L'attrice ha chiesto, pertanto, di dichiarare la risoluzione contratto concluso in data 17.8.2021 con
GE per grave inadempimento di quest'ultima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., e di condannarla alla restituzione delle somme percepite, pari ad € 59.292,00, oltre interessi di mora. pagina 4 di 12 Si è costituita in giudizio GE, contestando nel merito la ricostruzione attorea e deducendo, in particolare: che il termine fissato per la consegna non era perentorio e, anzi, le parti avevano concordemente posticipato i termini della consegna in ragione delle specifiche modifiche che la committente aveva richiesto sulla fornitura;
che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, dagli atti e dalle comunicazioni intervenute tra le parti, risultava che la fornitura era stata invero correttamente realizzata;
che, invero, tra il 28.11.2022 e l'1.12.2022 le parti avevano raggiunto un nuovo accordo modificativo, che prevedeva la consegna di parte della fornitura (spray dryer, concentratore, mixer) con contestuale riduzione del prezzo, ma che parte attrice, inspiegabilmente, dopo aver ricevuto una sua comunicazione in ordine al numero dei colli e al loro peso, aveva comunicato di non voler dare seguito al ritiro;
che, avendo invitato la committente a verificare l'opera e dichiarandosi disponibile alla consegna, aveva adempiuto alle obbligazioni assunte ex art. 1665 c.c.; che era invece l'attrice ad essersi resa inadempiente, omettendo di procedere al ritiro dell'opera; che, pertanto, l'azione della era del tutto infondata, non sussistendo alcun grave Parte_1
inadempimento; che, al contrario, l'attrice aveva esercitato il recesso di cui all'art. 1671 c.c. per fatti concludenti, per cui doveva tenerla indenne per il mancato guadagno, stimabile in € 65.158,00, già detratto l'acconto versato.
La convenuta ha chiesto, pertanto, in via pregiudiziale di dichiarare l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito in favore del Tribunale di Cosenza, luogo in cui doveva essere eseguita la prestazione di ritiro dei colli a carico della committente, chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, accertato il recesso unilaterale esercitato ai sensi dell'art. 1671 c.c. da
[...]
dall'accordo con proposta del 28.11.2022 e accettazione del 1.12.2022, di Parte_1 Pt_2
condannarla a tenerla indenne dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e dal mancato guadagno, pari ad
€ 124.440,00, da ridurre ad € 65.158,00 (IVA inclusa), in considerazione dell'acconto già versato.
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Sull'eccezione di incompetenza territoriale
pagina 5 di 12 Parte convenuta ha tempestivamente eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito dall'attrice, deducendo che, in conseguenza del raggiungimento dell'accordo transattivo tra le parti con la proposta del 28.11.2022 e l'accettazione del 1.12.2022, l'obbligazione da considerare inadempiuta fosse quella in capo a che non aveva provveduto al ritiro del macchinario presso gli Parte_1
stabilimenti della in data 7.12.2022. Parte_3
L'eccezione è infondata e deve essere disattesa.
Al riguardo, si ricorda qui che la determinazione della competenza va operata, ai sensi dell'art. 10
c.p.c., che detta una regola di portata generale, in base alla domanda, senza che rilevino le contestazioni del convenuto o la diversa prospettazione dei fatti da lui avanzata (ex multis, Cass. n. 7182/2014), dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, con l'unico limite dell'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge (v. Cass. n. 15254/2020).
Ebbene, nel caso in esame l'attrice domanda di pronunciare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 17.8.2021 per grave inadempimento della convenuta rispetto all'obbligazione assunta di installazione e collaudo dell'opera, che avrebbe dovuto essere eseguita presso la sede dell'attrice; poiché, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., occorre avere riguardo al luogo in cui doveva essere eseguita l'originaria obbligazione il cui inadempimento viene dedotto a sostegno della domanda, per tale dovendosi intendere l'obbligazione fondamentale e primaria derivante dal contratto (cfr., per tutte, Cass. n. 28260/2024), correttamente l'attrice ha proposto l'azione dinnanzi al Tribunale di Busto Arsizio.
2. Sulla domanda di risoluzione del contratto e di restituzione del corrispettivo versato
Nel merito, la domanda di parte attrice volta ad ottenere la risoluzione del contratto di appalto e, per l'effetto, la restituzione del corrispettivo già versato a titolo di acconto è fondata e va accolta per le considerazioni di seguito esposte.
Si ricorda in via di principio, quanto al criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori della domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento, che, secondo giurisprudenza costante, spetta al preteso pagina 6 di 12 creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
provato ciò, il debitore convenuto è allora gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o da altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (per tutte, Cass.,
Sez. Un., n. 13533/2001).
Ebbene, nel caso in esame, è incontestato, oltre ad emergere per tabulas, che le parti abbiano concluso un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione, da parte della convenuta, di un impianto composto da “due spray dryer, un concentratore e un mixer polveri, oltre ad una stazione di gestione a distanza del macchinario”, pattuendo altresì, quale termine per la consegna, la data del 15.12.2021
(doc. 5 e 6, fascicolo di parte attrice).
Parte attrice ha poi allegato l'inadempimento di parte convenuta, che non avrebbe consegnato ed installato l'impianto oggetto del contratto nel termine pattuito.
A fronte di tale allegazione, la convenuta non ha dimostrato, come era suo onere, di avere correttamente eseguito la prestazione, né che l'inadempimento non fosse ad essa imputabile.
Ed invero, chiarito qui che è incontestato tra le parti che l'impianto non sia stato consegnato nel termine indicato nel contratto, parte convenuta ha dedotto che il ritardo nella realizzazione era da imputarsi all'attrice, che aveva preteso continue modifiche, evidenziando altresì che il contratto in questione e il termine ivi indicato, comunque non essenziale, come si evinceva anche dal comportamento tenuto dall'attrice successivamente alla scadenza, dovevano ritenersi superati all'esito della conclusione di un accordo transattivo con cui le parti avevano stabilito la consegna di alcuni dei componenti dell'impianto, con contestuale riduzione del prezzo pattuito.
Ebbene, con riferimento al primo profilo, basti osservare che parte convenuta non ha dimostrato in alcun modo l'allegazione svolta;
al contrario, le numerose comunicazioni in atti comprovano che, dopo pagina 7 di 12 l'accettazione dell'offerta, la convenuta rimase inerte per un lungo periodo, senza domandare alla committente alcun chiarimento o informazione, né trasmettere alcun disegno dell'impianto e dei suoi componenti, ma limitandosi solamente, dopo sollecito, ad inviare alcuni messaggi interlocutori (cfr. mail prodotta sub doc. 12, fascicolo di parte attrice, in cui la convenuta aveva scritto “entro qualche giorno mando il disegno delle apparecchiature”) e finanche non veritieri (cfr. doc. 15: “Tutto bene. Il concentratore è finito, ora stiamo costruendo gli spray dryer”). Non è stato dimostrato, invece, che, alla scadenza del termine, l'attrice avesse richiesto qualsivoglia modifica dei progetti, anche perché nemmeno risulta fossero stati inviati i relativi disegni.
Anche successivamente alla scadenza del termine pattuito, poi, l'inattività dell'appaltatrice, che in ogni caso, non aveva ancora nemmeno avviato la costruzione dei componenti dell'impianto, risulta documentata quanto meno a partire dalla fine del mese di aprile 2022: alla richiesta di parte attrice del
7.7.2022 di fissare una data per programmare la consegna, infatti, la convenuta nulla rispondeva;
lo stesso è a dirsi della comunicazione mail del 29.8.2022, con cui l'attrice aveva anche fatto presente che la fornitura era molto in ritardo (doc. 28, fascicolo parte attrice).
In conclusione, quindi, non risulta in alcun modo che il ritardo nella produzione dei componenti dell'impianto sia dipeso da comportamenti o da altre circostanze imputabili alla committente.
Del pari, esaminando la documentazione in atti, deve escludersi che le parti abbiano concluso un nuovo contratto a superamento del precedente, qualificato da parte convenuta, ai sensi e per gi effetti di cui all'art. 1671 c.c., come nuovo contratto di appalto. Ed invero, la lettura dei messaggi mail che le parti, anche per il tramite dei rispettivi legali, si sono scambiati dopo che l'attrice, in data 8.9.2022, aveva preannunciato la sua volontà di risolvere il contratto (doc. 29, fascicolo di parte attrice), non porta affatto a concludere nel senso prospettato da parte convenuta. Sul punto, chiarito che anche dopo il sopralluogo effettuato congiuntamente il 27.9.2022, l'attrice, avendo riscontrato che non tutti i componenti del macchinario erano pronti per la consegna, aveva reiterato la sua volontà di risolvere il contratto (cfr. mail del 5.10.2022, prodotta sub doc. 33), si rileva che in effetti, con messaggio del
25.11.2022, si era poi dichiarata disponibile, a fronte dell'importo già versato, ad “accettare la consegna del mixer e di uno dei due spray dryers, con il relativo software (…) solo se saranno pronti pagina 8 di 12 per la consegna entro e non oltre il 30.11.2022, previa ovviamente verifica del funzionamento” (doc.
35, fascicolo dell'attrice). Non risulta, tuttavia, che la convenuta abbia accettato la proposta, avendo, invece, controproposto di consegnare anche il modulo concentratore, chiedendo altresì l'accettazione espressa dell'attrice (cfr. mail del 28.11.2022, prodotta sub doc. 14, fascicolo parte convenuta, laddove si legge: “Si chiede pertanto indicazioni alla sua assistita in ordine al riconoscimento ed alle modalità di pagamento dei rispettivi moduli come di seguito indicati: n. 1 spray dryer - euro 30.000,00 oltre
IVA; n. 1 Concentratore sottovuoto con camera da 500 litri - euro 73.500,00 oltre IVA;
n. 1 mixer delle polveri - euro 16.500,00 oltre IVA;
n. 1 software di gestione - euro 12.000,00 oltre IVA;
Ovviamente dai suddetti importi andrà detratto quanto già corrisposto dalla società a titolo di Parte_1
acconto. All'esito delle suddette indicazioni sul concentratore e sulle modalità di pagamento, la società non manifesta ragione ostativa alcuna alla conclusione della Controparte_1
fornitura”[sottolineatura aggiunta]).
Ebbene, la risposta data da parte attrice con mail del 1.12.2022 non è affatto chiara nel senso di accettare la controproposta. Si legge, infatti: “Ribandendo che, in considerazione anche del comportamento tenuto in questo mese, la mia assistita non ha alcun obbligo rispetto all'ordine in oggetto, avendo per contro diritto alla restituzione dell'acconto versato, rappresento che la
[...]
provvederà, come suo onere, al ritiro dell'impianto, di cui la GE Parte_1 Controparte_1
con la consegna garantisce la perfetta funzionalità, mercoledì 7 dicembre p.v.. Come da contratto la
Sua cliente dovrà poi provvedere, tempestivamente, alla installazione dello stesso ed al collaudo, obbligazioni a carico della (doc. 15, fascicolo di parte convenuta). Controparte_1
L'attrice, quindi, si è riferita in modo generico al ritiro dell'impianto, senza specificare alcunché in ordine ai componenti e senza accettare il prezzo proposto.
Che l'accettazione della proposta non fosse chiara nemmeno a GE, del resto, si evince anche dalla risposta di quest'ultima del 3.12.2022, laddove ha scritto: “A parere di Controparte_1
la sua assistita dovrebbe chiarire le proprie intenzioni prima di procedere alla consegna. Da un
[...]
lato, infatti, si ribadisce che la sua assistita "non ha alcun obbligo rispetto all'ordine in oggetto, avendo peraltro diritto alla restituzione dell'acconto versato", dall'altro si comunica che la Pt_1 pagina 9 di 12 provvederà "al ritiro dell'impianto mercoledì 7 dicembre p.v.". E' di chiara evidenza che, Parte_1
ancora, la società non sta rappresentando in che modalità intende corrispondere Parte_1
gli importi dovuti per la fornitura. (…) la consegna dei moduli al trasportatore avverrà solo allorquando, per il tramite di accordo scritto tra le parti, saranno concordate le modalità di corresponsione degli importi residui dovuti per la fornitura. Pertanto, si resta in attesa di ricevere espressamente tali indicazioni” (doc. 37, fascicolo di parte attrice).
È evidente, quindi, che non sia stato concluso alcun contratto modificativo del precedente;
le parti, piuttosto, si sono limitate a tentare di addivenire ad una composizione bonaria della lite, che non si è poi realizzata.
Così ricostruita la vicenda, dovendosi ora valutare la gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455
c.c., occorre ricordare in via generale che, in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dare luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, a opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità (Cass. n. 6364/2019).
Deve, inoltre, precisarsi che il mancato adempimento del debitore entro il termine pattuito, quantunque esso non sia essenziale, e nonostante un'iniziale tolleranza da parte del creditore, non preclude la valutazione di gravità dell'inadempimento, ove lo stesso si sia protratto oltre un ragionevole tempo, avuto riguardo al persistente interesse della parte creditrice all'adempimento (Cass. n. 14409/2018;
Cass. n. 4314/2016); ed invero, una protratta tolleranza del ritardo della controparte costituisce solo uno degli elementi da valutare ai fini dell'accertamento della gravità dell'inadempimento, potendo, se del caso, concorrere ad attenuarne l'intensità, ma non potendo di per sé escludere la ricorrenza pagina 10 di 12 dell'inadempimento ove protrattosi oltre la tolleranza del creditore (ex multis, Cass. n. 22346/2014;
Cass. n. 1773/2001; Cass. n. 7083/2006).
Ebbene, nel caso in esame, anche a voler ritenere che sia stata concordata una deroga al termine iniziale, ciò non consentiva di ritenere che tale iniziale accordo fosse idoneo ad esentare da responsabilità la convenuta anche per il ritardo protrattosi oltre il tempo concordato e oltre ogni ragionevole limite di tolleranza, essendo trascorsi nove mesi dalla data in cui l'opera avrebbe dovuto inizialmente essere consegnata alla data in cui la committente ha informato l'appaltatrice di voler risolvere il contratto.
Del resto, il solo fatto che l'attrice, pur confermando la sua volontà di risolvere il contratto, fosse disponibile a ricevere in consegna alcuni componenti già integralmente saldati non è di per sé solo indicativo della tolleranza mostrata, potendosi piuttosto ricondurre alla volontà di non perdere l'acconto versato.
Tanto giustifica la pronuncia di risoluzione del contratto.
Accertata e dichiarata la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., GE deve essere condannata ex art. 1458 c.c. alla restituzione dell'importo che le era stato versato quale acconto, pari ad €
59.292,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 6.12.2022 (doc. 36, fascicolo di parte attrice) alla data della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo. In proposito, si ricorda che a seguito della risoluzione del contratto, venuta meno la ragione giustificativa del pagamento, il regime delle restituzioni è quello proprio dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., con la conseguenza che gli interessi sulla somma da restituire decorrono dall'effettivo versamento, ovvero dalla data della domanda, a seconda che l'accipiens fosse o meno in mala fede (Cass. n. 738/2007; n. 17558/2006; n. 27334/2005), e che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è applicabile non solo alle obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle (tra cui rientra quella di cui all'art. 2033 c.c.), valendo la clausola di salvezza iniziale, che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura, unicamente ad escludere pagina 11 di 12 il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione
(Cass. n. 7677/2025; Cass. n. 61/2023).
3. Sulle domande riconvenzionali della convenuta
Essendo stata esclusa la conclusione di un nuovo accordo tra le parti, rispetto al quale l'attrice avrebbe esercitato il recesso, ed essendo stata, di contro, dichiarata risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta, tutte le domande formulate in via riconvenzionale da parte convenuta devono essere rigettate.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione del D.M.
55/2014, guardando al valore dell'accolto, con riduzione del 50% dei compensi per la fase istruttoria e per la fase decisionale, tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria e attese le modalità della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2479/2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[.. 1) dichiara risolto ai sensi dell'art. 1453 c.c. il contratto concluso il 17.8.2021 tra Parte_1
per grave inadempimento di quest'ultima e, per l'effetto, Parte_4
condanna la convenuta a restituire all'attrice la somma di € 59.292,00, oltre interessi come meglio indicati in parte motiva;
2) rigetta le domande svolte in via riconvenzionale dalla convenuta;
3) condanna la convenuta, alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che si liquidano in €
786,00 per esborsi ed € 9.142,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. come per legge.
Busto Arsizio, 7 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti, all'esito dell'udienza dell'8.10.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2479/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. MARIANI MONICA ed elettivamente domiciliata presso il difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MUSCATELLO FRANCESCO e dell'avv. FACCIOLLA MARCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
In via preliminare: per le ragioni espresse, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Busto Arsizio;
In via principale: - accertare e dichiarare la risoluzione del contratto del
17.8.2021 concluso tra e per grave Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 12 inadempimento della parte convenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c. e, conseguentemente, condannare , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla restituzione della somma versata da a titolo di acconto, pari a €. Parte_1
59.292,00, oltre interessi di mora, ex D.Lgs. 192/2002 e s.m.i. dal giorno del pagamento al giorno della domanda ed ex art. 1284, comma IV, c.c. dal giorno della domanda al giorno della effettiva restituzione;
- rigettare le domande riconvenzionali di Controparte_1
perché infondate in fatto e in diritto;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento della sussistenza di altro accordo inter partes con proposta del 28.11.2022 ed accettazione dell'1.12.2022, accertare e dichiarare la risoluzione di tale accordo per grave inadempimento della parte convenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c. e, conseguentemente, condannare Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione della somma versata da
[...]
a titolo di acconto, pari a €. 59.292,00, oltre interessi di mora, ex D.Lgs. 192/2002 e Parte_1
s.m.i. dal giorno del pagamento al giorno della domanda ed ex art. 1284, comma IV, c.c. dal giorno della domanda al giorno della effettiva restituzione;
In via istruttoria: senza inversione dell'onere della prova, ammettersi prova per testi sui capitoli della premessa preceduti dalla parola “vero”, indicando quali testimoni i signori (su tutti i capitoli) e (sui capitoli da 32 a 34). Persona_1 Testimone_1
Con riserva di indicare ulteriori testi e di formulare ulteriori capitoli. Con la più ampia riserva istruttoria. Con salvezza di ogni altra deduzione e produzione e con salvezza di ogni diritto. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Nell'interesse di parte convenuta:
Voglia l'On.le Tribunale di Busto Arsizio, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: • In via preliminare, dichiarare la propria incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 20 c.p.c. in favore del
Tribunale di Cosenza, foro competente rispetto alla obbligazione rimasta inadempiuta e rispetto alla conclusione del contratto;
• Nel merito, rigettare la domanda della società di Pt_1 Parte_1
risoluzione del contratto del 17.08.2021 concluso tra la e la Parte_1 Controparte_1
per assenza di grave inadempimento della parte convenuta e per intervenuto
[...] pagina 2 di 12 accordo modificativo intercorso tra le parti e per l'effetto rigettare la domanda alla restituzione della somma versata dalla a titolo di acconto pari ad euro 59.292,00; • In via Parte_1
riconvenzionale, Accertare e dichiarare la validità ed efficacia dell'accordo inter partes intervenuto con proposta del 28.11.2022 e accettazione del 1.12.2022, nonché il recesso unilaterale ai sensi dell'art. 1671 c.c. esercitato dalla società • In via riconvenzionale, per l'effetto, condannare Parte_1
la società a tenere indenne la società dalle spese Parte_1 Controparte_1
sostenute, dai lavori eseguiti e dal mancato guadagno pari ad euro 124.440,00 IVA inclusa che la convenuta circoscrive, in ragione di quanto già corrisposto dalla società alla somma Parte_1
di euro 65.158,00; • Accertare e dichiarare che la è incorsa in responsabilità Parte_1
aggravata per aver agito con mala fede o colpa grave, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e, per l'effetto, condannarla, in favore della società al risarcimento dei danni causati, da Controparte_1
determinarsi eventualmente anche in via equitativa;
• Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre accessori di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
(d'ora in avanti, per brevità, “ ”), esponendo: che, in data Controparte_1 CP_1
17.8.2021, volendo acquistare un impianto per effettuare direttamente alcune fasi della lavorazione delle materie prime che trattava (principi attivi ed estratti di origine naturale titolati nonché composti fitoterapici, a fini alimentari e nutraceutici) aveva commissionato alla convenuta la realizzazione di
“due spray dryer, un concentratore e un mixer polveri, oltre ad una stazione di gestione a distanza del macchinario”, pattuendo quale termine per la consegna la data del 15.12.2021; che, in esecuzione pagina 3 di 12 dell'accordo, aveva provveduto a versare l'acconto di € 59.282,00; che la convenuta, nonostante i numerosi solleciti, non aveva fornito adeguati riscontri in ordine allo stato di avanzamento dell'opera, non avendo nemmeno trasmesso tutti i disegni aggiornati con le modifiche richieste;
che, nonostante il gravissimo ritardo rispetto alla scadenza iniziale, aveva deciso di proseguire nel rapporto contrattuale, dando il benestare agli ultimi accorgimenti proposti;
che, tuttavia, dalla fine del mese di aprile 2022 la convenuta si era resa nuovamente irreperibile;
che pertanto, trascorsi ormai quattro mesi dal colloquio in cui erano stati definiti gli ultimi dettagli, ovvero un periodo di durata pari a quello stabilito in origine per la consegna dell'impianto finito, con pec del 8.9.2022 aveva comunicato la sua intenzione di risolvere il contratto per grave inadempimento di GE, chiedendo la restituzione dell'acconto versato;
che, in data 16.9.2022, GE le aveva risposto che gli impianti commissionati erano già stati realizzati e che avrebbero potuto essere consegnati ad ottobre;
che aveva, quindi, fissato un sopralluogo per il 27.9.2022, accertando però in quella sede che la convenuta aveva realizzato solo alcune componenti dell'impianto, mentre delle altre non era neppure stata avviata la produzione, per cui aveva confermato di volere risolvere il contratto, insistendo per la restituzione della somma versata;
che, ferma la risoluzione del contratto, solo in considerazione del fatto che la convenuta aveva già incassato un cospicuo acconto da oltre un anno, dopo un ulteriore scambio di corrispondenza si era resa disponibile ad acquistare, per l'importo già versato, esclusivamente quelle componenti che la controparte aveva dichiarato essere pronte (il mixer, uno spray dryer, il software), con consegna entro il
30.11.2022; che la convenuta non aveva accettato la proposta, posticipando la consegna dei pezzi al
7.12.2022, per poi comunque non fornirle le informazioni necessarie per organizzare il trasporto;
che la convenuta si era resa del tutto inadempiente rispetto agli obblighi di consegna ed installazione contrattualmente previsti, tenendo altresì una condotta contraria a correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, in quanto non aveva risposto alle sue richieste, non aveva partecipato agli appuntamenti fissati e aveva dichiarato palesemente il falso sullo stato dei lavori.
L'attrice ha chiesto, pertanto, di dichiarare la risoluzione contratto concluso in data 17.8.2021 con
GE per grave inadempimento di quest'ultima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., e di condannarla alla restituzione delle somme percepite, pari ad € 59.292,00, oltre interessi di mora. pagina 4 di 12 Si è costituita in giudizio GE, contestando nel merito la ricostruzione attorea e deducendo, in particolare: che il termine fissato per la consegna non era perentorio e, anzi, le parti avevano concordemente posticipato i termini della consegna in ragione delle specifiche modifiche che la committente aveva richiesto sulla fornitura;
che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, dagli atti e dalle comunicazioni intervenute tra le parti, risultava che la fornitura era stata invero correttamente realizzata;
che, invero, tra il 28.11.2022 e l'1.12.2022 le parti avevano raggiunto un nuovo accordo modificativo, che prevedeva la consegna di parte della fornitura (spray dryer, concentratore, mixer) con contestuale riduzione del prezzo, ma che parte attrice, inspiegabilmente, dopo aver ricevuto una sua comunicazione in ordine al numero dei colli e al loro peso, aveva comunicato di non voler dare seguito al ritiro;
che, avendo invitato la committente a verificare l'opera e dichiarandosi disponibile alla consegna, aveva adempiuto alle obbligazioni assunte ex art. 1665 c.c.; che era invece l'attrice ad essersi resa inadempiente, omettendo di procedere al ritiro dell'opera; che, pertanto, l'azione della era del tutto infondata, non sussistendo alcun grave Parte_1
inadempimento; che, al contrario, l'attrice aveva esercitato il recesso di cui all'art. 1671 c.c. per fatti concludenti, per cui doveva tenerla indenne per il mancato guadagno, stimabile in € 65.158,00, già detratto l'acconto versato.
La convenuta ha chiesto, pertanto, in via pregiudiziale di dichiarare l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito in favore del Tribunale di Cosenza, luogo in cui doveva essere eseguita la prestazione di ritiro dei colli a carico della committente, chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, accertato il recesso unilaterale esercitato ai sensi dell'art. 1671 c.c. da
[...]
dall'accordo con proposta del 28.11.2022 e accettazione del 1.12.2022, di Parte_1 Pt_2
condannarla a tenerla indenne dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e dal mancato guadagno, pari ad
€ 124.440,00, da ridurre ad € 65.158,00 (IVA inclusa), in considerazione dell'acconto già versato.
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Sull'eccezione di incompetenza territoriale
pagina 5 di 12 Parte convenuta ha tempestivamente eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito dall'attrice, deducendo che, in conseguenza del raggiungimento dell'accordo transattivo tra le parti con la proposta del 28.11.2022 e l'accettazione del 1.12.2022, l'obbligazione da considerare inadempiuta fosse quella in capo a che non aveva provveduto al ritiro del macchinario presso gli Parte_1
stabilimenti della in data 7.12.2022. Parte_3
L'eccezione è infondata e deve essere disattesa.
Al riguardo, si ricorda qui che la determinazione della competenza va operata, ai sensi dell'art. 10
c.p.c., che detta una regola di portata generale, in base alla domanda, senza che rilevino le contestazioni del convenuto o la diversa prospettazione dei fatti da lui avanzata (ex multis, Cass. n. 7182/2014), dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, con l'unico limite dell'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge (v. Cass. n. 15254/2020).
Ebbene, nel caso in esame l'attrice domanda di pronunciare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 17.8.2021 per grave inadempimento della convenuta rispetto all'obbligazione assunta di installazione e collaudo dell'opera, che avrebbe dovuto essere eseguita presso la sede dell'attrice; poiché, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., occorre avere riguardo al luogo in cui doveva essere eseguita l'originaria obbligazione il cui inadempimento viene dedotto a sostegno della domanda, per tale dovendosi intendere l'obbligazione fondamentale e primaria derivante dal contratto (cfr., per tutte, Cass. n. 28260/2024), correttamente l'attrice ha proposto l'azione dinnanzi al Tribunale di Busto Arsizio.
2. Sulla domanda di risoluzione del contratto e di restituzione del corrispettivo versato
Nel merito, la domanda di parte attrice volta ad ottenere la risoluzione del contratto di appalto e, per l'effetto, la restituzione del corrispettivo già versato a titolo di acconto è fondata e va accolta per le considerazioni di seguito esposte.
Si ricorda in via di principio, quanto al criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori della domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento, che, secondo giurisprudenza costante, spetta al preteso pagina 6 di 12 creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
provato ciò, il debitore convenuto è allora gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o da altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (per tutte, Cass.,
Sez. Un., n. 13533/2001).
Ebbene, nel caso in esame, è incontestato, oltre ad emergere per tabulas, che le parti abbiano concluso un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione, da parte della convenuta, di un impianto composto da “due spray dryer, un concentratore e un mixer polveri, oltre ad una stazione di gestione a distanza del macchinario”, pattuendo altresì, quale termine per la consegna, la data del 15.12.2021
(doc. 5 e 6, fascicolo di parte attrice).
Parte attrice ha poi allegato l'inadempimento di parte convenuta, che non avrebbe consegnato ed installato l'impianto oggetto del contratto nel termine pattuito.
A fronte di tale allegazione, la convenuta non ha dimostrato, come era suo onere, di avere correttamente eseguito la prestazione, né che l'inadempimento non fosse ad essa imputabile.
Ed invero, chiarito qui che è incontestato tra le parti che l'impianto non sia stato consegnato nel termine indicato nel contratto, parte convenuta ha dedotto che il ritardo nella realizzazione era da imputarsi all'attrice, che aveva preteso continue modifiche, evidenziando altresì che il contratto in questione e il termine ivi indicato, comunque non essenziale, come si evinceva anche dal comportamento tenuto dall'attrice successivamente alla scadenza, dovevano ritenersi superati all'esito della conclusione di un accordo transattivo con cui le parti avevano stabilito la consegna di alcuni dei componenti dell'impianto, con contestuale riduzione del prezzo pattuito.
Ebbene, con riferimento al primo profilo, basti osservare che parte convenuta non ha dimostrato in alcun modo l'allegazione svolta;
al contrario, le numerose comunicazioni in atti comprovano che, dopo pagina 7 di 12 l'accettazione dell'offerta, la convenuta rimase inerte per un lungo periodo, senza domandare alla committente alcun chiarimento o informazione, né trasmettere alcun disegno dell'impianto e dei suoi componenti, ma limitandosi solamente, dopo sollecito, ad inviare alcuni messaggi interlocutori (cfr. mail prodotta sub doc. 12, fascicolo di parte attrice, in cui la convenuta aveva scritto “entro qualche giorno mando il disegno delle apparecchiature”) e finanche non veritieri (cfr. doc. 15: “Tutto bene. Il concentratore è finito, ora stiamo costruendo gli spray dryer”). Non è stato dimostrato, invece, che, alla scadenza del termine, l'attrice avesse richiesto qualsivoglia modifica dei progetti, anche perché nemmeno risulta fossero stati inviati i relativi disegni.
Anche successivamente alla scadenza del termine pattuito, poi, l'inattività dell'appaltatrice, che in ogni caso, non aveva ancora nemmeno avviato la costruzione dei componenti dell'impianto, risulta documentata quanto meno a partire dalla fine del mese di aprile 2022: alla richiesta di parte attrice del
7.7.2022 di fissare una data per programmare la consegna, infatti, la convenuta nulla rispondeva;
lo stesso è a dirsi della comunicazione mail del 29.8.2022, con cui l'attrice aveva anche fatto presente che la fornitura era molto in ritardo (doc. 28, fascicolo parte attrice).
In conclusione, quindi, non risulta in alcun modo che il ritardo nella produzione dei componenti dell'impianto sia dipeso da comportamenti o da altre circostanze imputabili alla committente.
Del pari, esaminando la documentazione in atti, deve escludersi che le parti abbiano concluso un nuovo contratto a superamento del precedente, qualificato da parte convenuta, ai sensi e per gi effetti di cui all'art. 1671 c.c., come nuovo contratto di appalto. Ed invero, la lettura dei messaggi mail che le parti, anche per il tramite dei rispettivi legali, si sono scambiati dopo che l'attrice, in data 8.9.2022, aveva preannunciato la sua volontà di risolvere il contratto (doc. 29, fascicolo di parte attrice), non porta affatto a concludere nel senso prospettato da parte convenuta. Sul punto, chiarito che anche dopo il sopralluogo effettuato congiuntamente il 27.9.2022, l'attrice, avendo riscontrato che non tutti i componenti del macchinario erano pronti per la consegna, aveva reiterato la sua volontà di risolvere il contratto (cfr. mail del 5.10.2022, prodotta sub doc. 33), si rileva che in effetti, con messaggio del
25.11.2022, si era poi dichiarata disponibile, a fronte dell'importo già versato, ad “accettare la consegna del mixer e di uno dei due spray dryers, con il relativo software (…) solo se saranno pronti pagina 8 di 12 per la consegna entro e non oltre il 30.11.2022, previa ovviamente verifica del funzionamento” (doc.
35, fascicolo dell'attrice). Non risulta, tuttavia, che la convenuta abbia accettato la proposta, avendo, invece, controproposto di consegnare anche il modulo concentratore, chiedendo altresì l'accettazione espressa dell'attrice (cfr. mail del 28.11.2022, prodotta sub doc. 14, fascicolo parte convenuta, laddove si legge: “Si chiede pertanto indicazioni alla sua assistita in ordine al riconoscimento ed alle modalità di pagamento dei rispettivi moduli come di seguito indicati: n. 1 spray dryer - euro 30.000,00 oltre
IVA; n. 1 Concentratore sottovuoto con camera da 500 litri - euro 73.500,00 oltre IVA;
n. 1 mixer delle polveri - euro 16.500,00 oltre IVA;
n. 1 software di gestione - euro 12.000,00 oltre IVA;
Ovviamente dai suddetti importi andrà detratto quanto già corrisposto dalla società a titolo di Parte_1
acconto. All'esito delle suddette indicazioni sul concentratore e sulle modalità di pagamento, la società non manifesta ragione ostativa alcuna alla conclusione della Controparte_1
fornitura”[sottolineatura aggiunta]).
Ebbene, la risposta data da parte attrice con mail del 1.12.2022 non è affatto chiara nel senso di accettare la controproposta. Si legge, infatti: “Ribandendo che, in considerazione anche del comportamento tenuto in questo mese, la mia assistita non ha alcun obbligo rispetto all'ordine in oggetto, avendo per contro diritto alla restituzione dell'acconto versato, rappresento che la
[...]
provvederà, come suo onere, al ritiro dell'impianto, di cui la GE Parte_1 Controparte_1
con la consegna garantisce la perfetta funzionalità, mercoledì 7 dicembre p.v.. Come da contratto la
Sua cliente dovrà poi provvedere, tempestivamente, alla installazione dello stesso ed al collaudo, obbligazioni a carico della (doc. 15, fascicolo di parte convenuta). Controparte_1
L'attrice, quindi, si è riferita in modo generico al ritiro dell'impianto, senza specificare alcunché in ordine ai componenti e senza accettare il prezzo proposto.
Che l'accettazione della proposta non fosse chiara nemmeno a GE, del resto, si evince anche dalla risposta di quest'ultima del 3.12.2022, laddove ha scritto: “A parere di Controparte_1
la sua assistita dovrebbe chiarire le proprie intenzioni prima di procedere alla consegna. Da un
[...]
lato, infatti, si ribadisce che la sua assistita "non ha alcun obbligo rispetto all'ordine in oggetto, avendo peraltro diritto alla restituzione dell'acconto versato", dall'altro si comunica che la Pt_1 pagina 9 di 12 provvederà "al ritiro dell'impianto mercoledì 7 dicembre p.v.". E' di chiara evidenza che, Parte_1
ancora, la società non sta rappresentando in che modalità intende corrispondere Parte_1
gli importi dovuti per la fornitura. (…) la consegna dei moduli al trasportatore avverrà solo allorquando, per il tramite di accordo scritto tra le parti, saranno concordate le modalità di corresponsione degli importi residui dovuti per la fornitura. Pertanto, si resta in attesa di ricevere espressamente tali indicazioni” (doc. 37, fascicolo di parte attrice).
È evidente, quindi, che non sia stato concluso alcun contratto modificativo del precedente;
le parti, piuttosto, si sono limitate a tentare di addivenire ad una composizione bonaria della lite, che non si è poi realizzata.
Così ricostruita la vicenda, dovendosi ora valutare la gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455
c.c., occorre ricordare in via generale che, in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dare luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, a opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità (Cass. n. 6364/2019).
Deve, inoltre, precisarsi che il mancato adempimento del debitore entro il termine pattuito, quantunque esso non sia essenziale, e nonostante un'iniziale tolleranza da parte del creditore, non preclude la valutazione di gravità dell'inadempimento, ove lo stesso si sia protratto oltre un ragionevole tempo, avuto riguardo al persistente interesse della parte creditrice all'adempimento (Cass. n. 14409/2018;
Cass. n. 4314/2016); ed invero, una protratta tolleranza del ritardo della controparte costituisce solo uno degli elementi da valutare ai fini dell'accertamento della gravità dell'inadempimento, potendo, se del caso, concorrere ad attenuarne l'intensità, ma non potendo di per sé escludere la ricorrenza pagina 10 di 12 dell'inadempimento ove protrattosi oltre la tolleranza del creditore (ex multis, Cass. n. 22346/2014;
Cass. n. 1773/2001; Cass. n. 7083/2006).
Ebbene, nel caso in esame, anche a voler ritenere che sia stata concordata una deroga al termine iniziale, ciò non consentiva di ritenere che tale iniziale accordo fosse idoneo ad esentare da responsabilità la convenuta anche per il ritardo protrattosi oltre il tempo concordato e oltre ogni ragionevole limite di tolleranza, essendo trascorsi nove mesi dalla data in cui l'opera avrebbe dovuto inizialmente essere consegnata alla data in cui la committente ha informato l'appaltatrice di voler risolvere il contratto.
Del resto, il solo fatto che l'attrice, pur confermando la sua volontà di risolvere il contratto, fosse disponibile a ricevere in consegna alcuni componenti già integralmente saldati non è di per sé solo indicativo della tolleranza mostrata, potendosi piuttosto ricondurre alla volontà di non perdere l'acconto versato.
Tanto giustifica la pronuncia di risoluzione del contratto.
Accertata e dichiarata la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., GE deve essere condannata ex art. 1458 c.c. alla restituzione dell'importo che le era stato versato quale acconto, pari ad €
59.292,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 6.12.2022 (doc. 36, fascicolo di parte attrice) alla data della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo. In proposito, si ricorda che a seguito della risoluzione del contratto, venuta meno la ragione giustificativa del pagamento, il regime delle restituzioni è quello proprio dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., con la conseguenza che gli interessi sulla somma da restituire decorrono dall'effettivo versamento, ovvero dalla data della domanda, a seconda che l'accipiens fosse o meno in mala fede (Cass. n. 738/2007; n. 17558/2006; n. 27334/2005), e che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è applicabile non solo alle obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle (tra cui rientra quella di cui all'art. 2033 c.c.), valendo la clausola di salvezza iniziale, che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura, unicamente ad escludere pagina 11 di 12 il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione
(Cass. n. 7677/2025; Cass. n. 61/2023).
3. Sulle domande riconvenzionali della convenuta
Essendo stata esclusa la conclusione di un nuovo accordo tra le parti, rispetto al quale l'attrice avrebbe esercitato il recesso, ed essendo stata, di contro, dichiarata risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta, tutte le domande formulate in via riconvenzionale da parte convenuta devono essere rigettate.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione del D.M.
55/2014, guardando al valore dell'accolto, con riduzione del 50% dei compensi per la fase istruttoria e per la fase decisionale, tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria e attese le modalità della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2479/2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[.. 1) dichiara risolto ai sensi dell'art. 1453 c.c. il contratto concluso il 17.8.2021 tra Parte_1
per grave inadempimento di quest'ultima e, per l'effetto, Parte_4
condanna la convenuta a restituire all'attrice la somma di € 59.292,00, oltre interessi come meglio indicati in parte motiva;
2) rigetta le domande svolte in via riconvenzionale dalla convenuta;
3) condanna la convenuta, alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che si liquidano in €
786,00 per esborsi ed € 9.142,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. come per legge.
Busto Arsizio, 7 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
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