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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/03/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5216/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 5216/2016 R.G., avente ad oggetto: illecito contrattuale, vertente
TRA
, rappresentate e difese, Parte_1 giusta procura alle liti rilasciata a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Michele Brandi Bisogni, presso il cui studio, sito in Napoli, alla piazza F. Muzii n.11, elettivamente domiciliano;
ATTRICI
E
, in proprio e quale rappresentante della SI.ra , P_ CP_2
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Vincenzo IO e dall'avv.
Remigio IO, presso lo studio dei quali eleggono domicilio in Salerno, piazza Casalbore n. 25;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 6.11.2024, venivano rassegnate le conclusioni come da note scritte depositate in atti (cfr., per l'attore, la nota del 30.10.2024; per
[...]
, la nota del 5.11.2024), qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. CP_2
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_1
convenivano in giudizio ed , deducendo che in data 14.12.2007 era CP_2 P_
deceduto , lasciando a sé superstiti i fratelli , e Persona_1 Per_2 CP_3 CP_2
Nell'asse ereditario del de cuius ricadevano, oltre all'importo di € 491.795,72, anche i seguenti immobili: un fabbricato sito in Cava De Tirreni (SA), frazione Passiano, alla via Ciro Pisapia n.4 e via Antonio Adinolfi, catastalmente identificato al fg. n. 16, p.lle nm. 633 sub 1-6-7-8-9, 10, e p.lla n. 639 sub 1-2-4, 5-6; un terreno catastalmente riconosciuto al fg. 16, p.lle n. 765, 1778 e 689.
Di poi, in data 22.4.2009, cedeva la propria quota ereditaria in favore delle OR Persona_3
e verso il pagamento della somma di € 60.000,00. CP_3 CP_2
In data 7.12.2011 decedeva pure la SI.ra , lasciando a sé superstiti le figlie Persona_4 [...]
e ; quest'ultima era stata incaricata dai fratelli , Parte_1 Parte_1 Per_2 CP_3
e di gestire i rapporti con il Comune di Cava de' Tirreni, nonché con l'appaltatore CP_2 appositamente incaricato per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione. Infatti, da tale ente territoriale veniva concesso un finanziamento per la ricostruzione, in uno al permesso di costruire n. 2/2009.
Evidenziavano, ancora, che sino al 14.11.2011 aveva sottoscritto atti di autorizzazione CP_2
in favore del SI. al fine di consentirgli di incassare la propria quota parte del prezzo CP_4 conseguito derivante dalla vendita di sei appartamenti ubicati nell'immobile descritto in precedenza,
a titolo di pagamento, in favore del medesimo SI. , della propria quota del corrispettivo CP_4
dovuto in relazione ai lavori di ristrutturazione effettuati da tale persona sul predetto immobile.
Il 18.7.2012 la SI.ra rilasciava procura generale per l'amministrazione dei suoi beni CP_2
in favore della IG , la quale procedeva al perfezionamento, nella qualità di P_
rappresentante della SI.ra , della vendita di due immobili appartenenti alla SI.ra CP_2 CP_2
in comproprietà con le nipoti;
tali immobili venivano ceduti in data 31.7.2012 in favore del SI.
e la SI.ra incassava la quota del cinquanta percento spettante Persona_5 P_ alla propria rappresentata, per il totale di € 215.000,00, avendo già incassato in epoca precedente l'acconto di € 30.000,00, di cui la metà era di spettanza delle OR . Venivano poi venduti Parte_1 altri due appartamenti ed un terreno prospiciente all'immobile in data 21.11.2014, così conseguendo la SI.ra l'importo di € 155.000,00 e di € 20.000,00 a titolo di corrispettivo dovuto P_
pro quota rispettivamente per l'immobile e per il terreno.
Ancora, evidenziavano che al fine di ultimare i lavori di ristrutturazione attinenti all'immobile sito in
Cava de' Tirreni, era necessario il pagamento, oltre che dell'importo di € 191.505,24 conseguito con il contributo pubblico per la ricostruzione, anche dell'ulteriore somma di € 208.494,76, a cui si aggiungeva la spesa di € 41.377,31, da corrispondere per i lavori effettuati dall'ingegnere ed architetto
Per tali ragioni, la SI.ra era stata costretta al versamento dell'importo di Tes_1 CP_2
€ 104.247,38 con riferimento alle somme dovute per la ricostruzione. Quanto invece alle spettanze dell'ingegnere ed architetto venivano introdotti autonomi giudizi da parte di questi ultimi Tes_1
al fine del conseguimento di tali somme.
Ancora, deducevano le attrici di aver stipulato un contratto di transazione con l'arch. CP_5 che aveva proceduto al collaudo dei lavori di ricostruzione e ristrutturazione dell'immobile,
[...] al fine di regolare il credito attinente al pagamento del compenso di tale parte professionista. La SI.ra
, quale rappresentante della madre, non aveva voluto corrispondere l'importo di sua P_ spettanza in relazione al corrispettivo versato da parte delle attrici, pari ad € 9.000,00. Anche per tale vicenda risultava pendente dinanzi a questo Ufficio un altro giudizio, avente ad oggetto un'opposizione avverso un decreto ingiuntivo (R.G. n. 9025/2013).
Ancora, , quale rappresentante della madre, aveva pure rifiutato di tranSIere altra P_ controversia con l'ingegnere ed architetto che avevano curato la progettazione, il calcolo Tes_1
e la direzione dei lavori inerenti alla pratica per la ricostruzione del complesso immobiliare. Anche con riferimento a tale vicenda, era pendente altro giudizio dinanzi a questo Ufficio (R.G. n.
510/2013).
A dire delle attrici, quindi, la SI.ra non aveva provveduto a reinvestire la somma P_ ricavata dalla vendita degli immobili indicati in precedenza, per l'importo totale pari ad € 380.000,00, né aveva provveduto a pagare la quota di spettanza delle spese ricadenti in capo alla SI.ra
[...]
con riferimento ai titoli indicati in precedenza. CP_2
Deducevano, inoltre, che la SI.ra , agiva quale rappresentante generale, sicché, P_ avendo incassato la somma di € 380.000,00, si era resa responsabile in proprio del debito creato a carico della rappresentata e veniva evocata nel presente giudizio insieme con per CP_2
rispondere in solido del pagamento del cinquanta percento delle spese effettuate da parte delle odierne attrici, nonché di quelle da effettuare in ordine ai lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare sito in Cava de' Tirreni.
La SI.ra , infatti, era rimasta inadempiente per il pagamento di parte degli importi CP_2 dovuti, avendo corrisposto esclusivamente la somma di € 69.104,65, a fronte del debito totale pari ad
€ 129.683,03, di cui la somma di € 104.494,38 era dovuta a titolo di corrispettivo per i lavori di ristrutturazione;
l'importo di € 4.500,00, era dovuto a titolo di compenso spettante all'arch. CP_5 la somma di € 20.688,65 era dovuta a titolo di compenso in favore dei SInori Per contro, Tes_1
le attrici avevano versato per la loro quota di spettanza gli importi complessivi pari ad € 139.390,11, anticipando per conto delle convenute la somma di € 60.578,38.
Più in particolare, le spese così sostenute erano meglio descritte alle pagg. 4 e ss. dell'atto di citazione.
Infine, la SI.ra doveva restituire anche la quota del cinquanta percento dell'acconto CP_2 incassato dal SI. , pari all'ammontare di € 15.000,00 per la vendita degli immobili di cui Persona_5
al contratto di compravendita del 21.7.2012, avendo incassato anche la quota spettante in favore delle attrici.
Pertanto, alle attrici spettava la somma complessiva pari ad € 75.578,38, oltre rivalutazione ed interessi. Concludevano pertanto perché fosse accertato che , quale rappresentante di P_ [...]
e la stessa , “avevano omesso di pagare la quota del cinquanta percento delle CP_2 CP_2
spese relative ai lavori di ristrutturazione, in esse comprese quelle di tecnici ed avvocati, relative all'immobile sito in Cava de'Tirreni alla via Ernesto di Marino s.n.c. angolo via Ciro Pisapia s.n.c., pervenuto loro in successione per il decesso di e per l'acquisto della quota del Persona_1
germano , spese di cui alla premessa per il mancato pagamento del 50% delle spese Persona_3
di competenza di anticipate dalle attrici fino alla data della citazione e per la CP_2 restituzione del 50% dell'acconto di cui al punto n. 18, oltre a quelle da affrontare successivamente alla conclusione dei due giudizi in corso summenzionati”. Chiedevano inoltre di “dichiarare la solidale concorrente responsabilità della , quale rappresentante e della P_ CP_2
, quale rappresentata, per il mancato pagamento della quota del cinquanta percento delle spese
[...]
ricadenti sulla loro quota di comunione ereditaria indivisa, con la conseguente condanna delle stesse in solido al pagamento delle spese anticipate dalle attrici ed ammontanti ad € 60.578,38 (alla data della citazione) più € 15.000,00 per restituzione del 50% dell'acconto, di cui al punto n. 18, oltre alle spese e costi che eventualmente matureranno per il pagamento dei e per le spese di causa Tes_1 dell'opposizione nei confronti dell'arch. e successivamente alla proposizione della presente CP_5
domanda, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, dalle date di ogni pagamento al saldo”, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 19.10.2016 veniva dichiarata la contumacia delle parti convenute e venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.12.2016, si costituiva tardivamente in giudizio , in proprio e nella qualità di rappresentante di , contestando P_ CP_2
integralmente le avverse deduzioni.
Pur confermando che la SI.ra era stata incaricata di gestire i rapporti delle eredi Parte_1
con il Comune di Cava de' Tirreni, con il compito, tra l'altro, di raccogliere il denaro dei CP_2 comproprietari in relazione alla somma di accollo spese e di pagarlo in favore dell'appaltatore che stava effettuando i lavori, evidenziava che la SI.ra non era mai stata incaricata di stipulare Parte_1
e di gestire il contratto di appalto, né tantomeno di nominare tecnici e di gestire il rapporto economico con gli stessi.
Ancora, rilevava che la SI.ra , per il tramite della SI.ra , aveva CP_2 P_ versato, per le causali in esame, la somma complessiva di € 96.317,46, di cui € 69.445,26 pagata in favore della SI.ra con assegno del 13.2.2009; l'importo di € 1.873,20, pagato in favore Parte_1 dell'avv. il 12.5.2009; la somma di € 15.000,00 pagata in favore della SI.ra in CP_6 Parte_1 data 14.12.2009 e l'importo di € 10.000,00, versato in favore del SI. . Tali somme Persona_5 venivano versate a semplice richiesta della SI.ra per effettuare i pagamenti in favore Parte_1 dell'appaltatore che stava eseguendo i lavori.
Venuta meno la fiducia nei confronti della SI.ra nel corso del tempo, la SI.ra Parte_1 [...]
aveva iniziato a dubitare del fatto che tali somme fossero effettivamente dovute per i lavori;
CP_2
pertanto, aveva richiesto più volte di verificare gli esiti ed i titoli dei pagamenti così effettuati.
Ancora, veniva contestato il difetto di titolarità passiva del rapporto con riferimento alla posizione della SI.ra , tenuto conto del fatto che la stessa aveva agito soltanto ed esclusivamente P_
nella qualità di rappresentante della madre. Né poteva ravvisarsi nel caso di specie alcun illecito nell'operato della medesima convenuta.
Era inoltre contestato che le attrici avessero sborsato gli importi indicati in citazione per i lavori di ristrutturazione del fabbricato. Ad ogni modo, e a tutto voler concedere, veniva evidenziato che tali spese non potevano nemmeno ritenersi utili per la comunione;
era inoltre inopponibile alla SI.ra la transazione stipulata dalle SInore con l'arch. Deduceva, tra CP_2 Parte_1 CP_5
l'altro, che gli importi versati da parte della medesima SI.ra in favore delle attrici CP_2
erano del tutto esorbitanti, riservandosi di agire in separata sede per la ripetizione delle somme versate in eccedenza. Infine, ogni rapporto tra le parti era già stato regolato a mezzo dell'atto transattivo stipulato in data 31.7.2012.
Parte convenuta concludeva quindi per il rigetto delle avverse domande, con vittoria delle spese di lite ed attribuzione.
Rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.12.2019; di poi, la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190.
Successivamente, con ordinanza del 10.9.2020 la causa veniva rimessa sul ruolo per le ragioni ivi evidenziate.
Rigettata la richiesta di deferimento del giuramento decisorio articolata da parte delle attrici, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 6.11.2024; disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. della stessa, la causa veniva assegnata a sentenza, con ordinanza del 8.11.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le domande formulate dalle odierne attrici sono infondate e vanno rigettate per quanto di ragione.
Occorre anzitutto rilevare che la SI.ra è rappresentata all'interno di questo giudizio CP_2
dalla SI.ra , in ragione della procura generale rilasciata in favore di tale parte, per P_
atto del notar del 18.7.2012, rep. n. 70206, racc. n. 23471. Per_6
Ed invero, con tale atto erano rilasciati in favore della SI.ra i più ampi poteri P_
rappresentativi nei confronti della SI.ra sia in sede sostanziale che processuale, così CP_2 risultando pienamente riscontrata in capo alla SI.ra la legittimazione a rappresentare P_
in questa sede la SI.ra (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 18.1.2022, n. 1334). CP_2
Tanto premesso, a nulla rileva la circostanza che, come dedotto da parte delle odierne attrici, la SI.ra fosse deceduta in data 26.8.2017 (cfr. certificato di morte in atti). CP_2
Sotto tale specifico profilo, infatti, il decesso della parte rappresentata non comporta l'automatica interruzione del giudizio. In tal senso, infatti, la declaratoria del relativo evento interruttivo è rimessa alla discrezionalità del difensore, il quale, in assenza di specifica istanza di interruzione, continuerà a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, così risultando stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 7.5.2021, n.
12183; Sez. III, 31.10.2014, n. 23141; Sez. III, 21.8.2018, n. 20840).
Sicché, l'interruzione del giudizio costituisce l'effetto di una fattispecie complessa costituita dalla verificazione del decesso e dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione alle altre parti compiuta dal procuratore della parte deceduta;
in mancanza di ciò, si verifica l'ultrattività del mandato al procuratore ad litem, ai sensi dell'art. 300, I e II comma c.p.c. (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II, 10.1.2006, n. 144).
Né può rilevare in senso contrario la mera circostanza che, nel caso di specie, la parte deceduta stia in giudizio per il tramite di un rappresentante in sede processuale. Sotto tale profilo, infatti, alcuna deroga risulta al riguardo prevista sulla scorta della lettura sistematica della disciplina di cui agli artt.
299 e ss. c.p.c., che riserva l'ipotesi dell'interruzione automatica esclusivamente ai casi tassativamente indicati in quella sede (morte o perdita della capacità della parte prima della costituzione in giudizio;
morte o impedimento del procuratore;
morte o perdita della capacità della parte contumace).
D'altro canto, alcun dubbio può porsi in merito alla circostanza che anche nel caso di specie il decesso del rappresentato non determina una situazione processuale obiettivamente diversa da quella concernente il decesso della parte costituita direttamente a mezzo del difensore. Ed infatti, anche con riguardo a tale fattispecie deve ritenersi riscontrata l'operatività della medesima ratio sottesa all'istituto di cui all'art. 300 c.p.c., venendo invero in rilievo la centralità della scelta processuale del difensore in ordine alla gestione dell'evento morte della propria assistita.
Sicché, la mera circostanza della partecipazione della parte a mezzo di rappresentante in sede processuale non risulta in alcun modo idonea a derogare, di per sé sola, ai principi sottesi all'istituto dell'interruzione del giudizio per decesso della parte costituita.
Tanto premesso, occorre rilevare che le odierne attrici instavano in questa sede per il pagamento, da parte delle originarie convenute, dell'importo di € 60.578,38: tanto, sostanzialmente, in ragione delle spese relative ai lavori di ristrutturazione dell'immobile ubicato in Cava de' Tirreni, oltre che delle spese necessarie per la remunerazione di tecnici ed avvocati in relazione ad attività che avrebbero avuto ad oggetto il predetto immobile. Era inoltre richiesto il pagamento dell'importo di € 15.000,00,
a titolo di restituzione di parte dell'acconto originariamente versato in favore delle predette parti convenute a seguito della cessione di parte degli immobili nell'originaria comproprietà delle parti.
Va anzitutto evidenziata la non agevole intellegibilità delle allegazioni dedotte in sede di atto di citazione: tra l'altro, le medesime attrici, pur invitate a meglio chiarire il contenuto del prospetto riepilogativo indicato in citazione in sede di ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del
9.9.2020, rimanevano a tal uopo inerti.
Cionondimeno, dall'esame sistematico del complessivo tenore delle difese così rassegnate, le domande formulate in citazione devono inquadrarsi nell'alveo dell'esercizio del diritto di regresso, ai sensi dell'art. 1299 c.c., a fronte di obbligazioni di natura solidale asseritamente adempiute per l'intero da parte delle medesime attrici.
Tanto premesso, risulta in atti il “contratto di appalto con permuta” stipulato tra , Persona_4
, quali committenti, e , quale appaltatore, stipulato in data CP_2 Persona_5
19.3.2010 (doc. n. 2 della produzione di parte attrice). In tale contratto si specificava che le parti committenti, proprietarie dell'immobile sito in Cava de' Tirreni, alla via Ciro Pisapia e via Antonio
Adinolfi, avevano commissionato in favore del SI. , con altro contratto di appalto del Persona_5 gennaio del 2009, la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile in esame, per il quale era stata già versata la cifra di € 216.054,12.
Le parti deducevano di voler estinguere le obbligazioni contratte con il precedente contratto di appalto stipulato nel 2009; veniva convenuta l'esecuzione di ulteriori lavori di ristrutturazione;
si pattuiva, inoltre, che le parti, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori, avrebbero ceduto a titolo di permuta in favore dell'appaltatore gli immobili ivi indicati;
avrebbero inoltre versato l'importo di €
400.000,00. All'art. 8, inoltre, si conveniva che l'importo di € 216.054,12 era stato già versato prima della stipula del contratto;
l'importo di € 162.782,45 sarebbe stato versato “in quote corrispondenti alle erogazioni della quota residua del contributo ex lege 219/81 che il Comune di Cava de' Tirreni effettuerà a seguito della presentazione dei SAL intermedi e dello stato finale dei lavori secondo gli sviluppi della pratica di concessione del contributo ex l. n. 219/1981”. Infine, l'importo di €
21.163,46 sarebbe stato versato entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di collaudo dei lavori.
Risulta in atti pure il contratto di compravendita stipulato tra , rappresentata da CP_2 P_
, , e e datato 14.11.2014 (atto
[...] Parte_1 Parte_1 Parte_2
per notar rep. n. 41580, racc. n. 19056); ebbene la SI.ra e le OR Persona_7 CP_2 Parte_1
cedevano in favore della SI.ra il diritto di proprietà sugli immobili ivi specificamente Pt_2 indicati, verso il corrispettivo di € 310.000,00. Il prezzo era stato pagato a mezzo assegni bancari e circolari emessi all'ordine di , per il complessivo importo di € 155.000,00, e delle P_ odierne attrici, per il complessivo importo di € 155.000,00 (doc. n. 3 nella produzione di parte attrice).
È stato prodotto anche il contratto di compravendita del 31.7.2012 per notar (rep. n. Persona_7
39577, rac. n. 17567), stipulato tra la SI.ra , quale rappresentante di , P_ CP_2
, e . Ed invero, le odierne attrici, Parte_1 Parte_1 Persona_8 insieme con , cedevano in favore del SI. gli immobili ivi specificamente CP_2 Per_8 indicati, ubicati in Cava de' Tirreni alla via Ernesto di Marino, verso il corrispettivo di € 430.000,00.
La somma di € 220.000,00 veniva versata a mezzo assegni bancari e circolari emessi all'ordine di
; l'importo di € 200.000,00 veniva invece versato a mezzo assegni bancari e circolari P_ all'ordine delle odierne attrici (doc. n. 4).
Ancora, risulta in atti anche la procura speciale redatta per notar in data 31.10.2011 (rep. n. Per_9
137080, racc. n. 24461), rilasciata dalla SI.ra in favore della Persona_4 CP_7 del geom. , affinché in suo nome fosse legittimata a vendere
[...] Controparte_8
i diritti immobiliari vantati dalla medesima attrice sugli immobili specificamente indicati in quella sede. La predetta società era infine legittimata a “trattenere quanto riscosso/incassato dalla vendita degli immobili suddetti a compensazione dei crediti vantati dalla mandataria nei confronti della mandante in relazione ai lavori di ricostruzione e ristrutturazione del complesso immobiliare di cui gli immobili sopra descritti fanno parte, eseguiti dalla mandataria” in ragione dei titoli abilitativi ivi specificamente indicati.
È stato infine prodotto anche il contratto di compravendita stipulato in data 21.11.2014 tra le odierne attrici e la SI.ra , in qualità di rappresentante di , quali venditrici, ed il P_ CP_2
SI. (atto per notar rep. n. 41581, racc. n. 19057). Veniva venduto Persona_5 Persona_7 il terreno sito in Cava de' Tirreni (SA) ivi specificamente indicato, verso il corrispettivo di €
20.000,00. Di tale importo, € 10.000,00 venivano versati in favore di;
gli ulteriori € P_
10.000,00 venivano versati in favore delle odierne attrici (cfr. documento prodotto con la nota del
23.11.2016 di parte attrice).
Tali elementi di prova non consentono di riscontrare le pretese dedotte da parte delle odierne attrici nel caso di specie.
Ed invero, a fronte delle specifiche contestazioni dedotte per conto delle SInore con riguardo CP_2 all'esistenza dei titoli asseritamente legittimanti la richiesta di pagamento da parte delle attrici, nonché, più in generale, con riferimento all'effettivo versamento, da parte delle SInore , Parte_1
degli importi oggetto di causa, non risulta adeguatamente provata la fondatezza delle ragioni delle odierne attrici. Quanto all'acconto di € 30.000,00 attinente al contratto di compravendita del 31.7.2012 stipulato con il SI. , non è in alcun modo dato rilevare come e per quali termini la metà di tale importo Per_8
avrebbe dovuto essere versato in favore delle OR . Ed invero, come si è avuto modo di Parte_1
evidenziare in precedenza, in tale contratto di compravendita era stato specificamente convenuto il pagamento degli importi indicati in precedenza, per la somma complessiva di € 220.000,00 in favore della SI.ra , quale rappresentante della SI.ra , e di € 200.000,00 in P_ CP_2
favore delle attrici. Sotto tale profilo, non è in alcun modo dimostrato che alle odierne attrici spettasse un importo maggiore, comprensivo pertanto della somma di € 15.000,00 richiesta in questa sede, né tantomeno il titolo di tale pretesa.
Parimenti non risulta in alcun modo dimostrato che le odierne attrici avessero versato, per conto della SI.ra , l'importo di € 104.247,38 a titolo di corrispettivo dovuto con riguardo al CP_2
contratto di appalto attinente alla ristrutturazione dell'immobile di Cava de' Tirreni.
Analogamente a dirsi con riguardo agli importi asseritamente versati in favore dell'ingegnere CP_9
e dell'architetto per l'importo di € 41.377,31. Ed infatti, non solo
[...] Persona_10
non è in alcun modo provato che la SI.ra avesse conferito un incarico professionale CP_2
nei confronti di tali parti;
a tutto voler concedere, inoltre, nemmeno risulta provato che le odierne attrici avessero versato il compenso in favore delle stesse parti.
Né è in alcun modo dato rilevare come ed in quali termini la SI.ra fosse tenuta al CP_2
versamento di tali importi. Analogamente a dirsi con riguardo al mancato pagamento, da parte della SI.ra , dell'importo pari alla metà di € 9.000,00 con riguardo alla posizione dell'arch. CP_2
Controparte_5
Per altro verso, non è in alcun modo stata dedotta alcuna specifica informazione con riguardo ai giudizi recanti R.G. nn. 9025/2013 e 510/2013 che avrebbero ad oggetto il credito attinente al pagamento di tali compensi professionali, di cui non è pertanto noto l'oggetto, né tantomeno lo stato.
Infine, non risulta in alcun modo allegato, prima ancora che provato, che le odierne attrici avessero versato gli importi specificamente indicati nel prospetto di cui alle pagg.
4-7 dell'atto di citazione;
per altro verso, posta l'assoluta genericità delle causali di tali pagamenti ivi indicati, non è dato rilevare come e per quali termini la SI.ra fosse tenuta al rimborso di tali spese. CP_2
Analoghe considerazioni valgono anche con riguardo alla richiesta di restituzione della quota del cinquanta percento dell'acconto incassato dal SI. per l'importo di € 15.000,00 “per la Persona_5 vendita degli immobili di cui al successivo rogito del 21.7.2012” (pag. 8 dell'atto di citazione). Aldilà del fatto che tale contratto non risulta prodotto in atti, anche in tale circostanza risulta un SInificativo deficit in punto di allegazione, prima ancora che di prova in merito al titolo di tale richiesta di pagamento. Per altro verso, e con specifico riferimento alla posizione di , deve pure aversi P_
riguardo al fatto che la stessa, come peraltro allegato da parte delle medesime attrici, si era limitata a rappresentare la SI.ra nelle vicende negoziali oggetto di contestazione in questa sede, CP_2
in forza della procura speciale a tal uopo rilasciata in suo favore. Ne consegue, pertanto, come non risulti in alcun modo provato che la stessa “si è resa responsabile in proprio del debito creato a carico della rappresentata”.
Anche a voler inquadrare tale allegazione nell'alveo di una domanda risarcitoria, non risultano in alcun modo riscontrati gli elementi costitutivi di un illecito aquiliano imputabile a tale parte.
Va inoltre ribadita l'ordinanza di rigetto delle richieste istruttorie articolate per conto di parte attrice, depositata in data 21.7.2017, condividendosene senz'altro la motivazione in questa sede.
Anche a voler prescindere dalla loro formulazione generica, i capitoli di prova testimoniale articolati da parte attrice in sede di memoria ex art. 183, VI comma n. 2) c.p.c., risultano in parte irrilevanti
(cfr. capitoli nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7) ed in parte, più generale, inammissibili (cfr. i seguenti capitoli: entrambi i nn. 3), in quanto attinenti a circostanza che avrebbe dovuto essere documentalmente provata, ai sensi degli artt. 2721 e 2726 c.c.; 4) in quanto attinente ad un contratto di transazione, che avrebbe dovuto essere provato per iscritto;
6, in quanto implicante valutazione del teste;
7), in quanto pure attinente a circostanza che avrebbe dovuto essere provata documentalmente ai sensi dell'art. 2725, II comma c.c., trattandosi di contratto di compravendita immobiliare, e degli artt. 2721 e 2725
c.c.).
Deve infine ribadirsi anche quanto disposto in sede di ordinanza del 4.6.2022, con cui veniva rigettata la richiesta di deferimento del giuramento decisorio delle odierne parti attrici, articolata con istanza depositata in data 4.6.2022. Più in particolare, i capitoli nn. 1) e 2) attenevano a circostanze irrilevanti rispetto all'oggetto del contendere, mentre il capitolo n. 3), invece, oltre ad essere stato formulato in maniera generica, atteneva a circostanza che, in caso di ammissione della stessa, non avrebbe comportato automaticamente l'accoglimento in tutto o in parte della domanda attorea (ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. II, 19.1.2022, n. 1551).
Ne consegue, pertanto, il rigetto delle domande articolate dalle attrici.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle attrici e sono liquidate come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. corrispondente al valore della causa
(da € 52.001,00 ad € 260.000,00), tenuto conto della natura giuridica delle questioni dedotte dalle parti, con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo IO e dell'avv. Remigio IO.
Non sussistono i presupposti per il riconoscimento di due distinte liquidazioni delle spese, né tantomeno per l'aumento di cui all'art. 4, II comma D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto non solo della sostanziale identità delle posizioni processuali ricoperte dalla SI.ra , in P_ proprio e quale rappresentante della SI.ra , ma anche dell'oggettiva identità delle CP_2
questioni giuridiche prospettate dalle parti, nonché della relativa unicità della linea difensiva seguita
(Cass. Civ., Sez. III, 19.5.2021, n. 13595; Sez. I, 19.1.2022, n. 1650).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio di cui all'epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande formulate dalle attrici;
2) condanna le SInore e , in solido tra Parte_1 Parte_1
loro, alla refusione delle spese di lite in favore della SI.ra , in P_
proprio e nella qualità di rappresentante della SI.ra , che si CP_2 liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Vincenzo IO e dell'avv. Remigio IO.
Così deciso in Salerno, il 5.3.2025.
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 5216/2016 R.G., avente ad oggetto: illecito contrattuale, vertente
TRA
, rappresentate e difese, Parte_1 giusta procura alle liti rilasciata a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Michele Brandi Bisogni, presso il cui studio, sito in Napoli, alla piazza F. Muzii n.11, elettivamente domiciliano;
ATTRICI
E
, in proprio e quale rappresentante della SI.ra , P_ CP_2
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Vincenzo IO e dall'avv.
Remigio IO, presso lo studio dei quali eleggono domicilio in Salerno, piazza Casalbore n. 25;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 6.11.2024, venivano rassegnate le conclusioni come da note scritte depositate in atti (cfr., per l'attore, la nota del 30.10.2024; per
[...]
, la nota del 5.11.2024), qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. CP_2
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_1
convenivano in giudizio ed , deducendo che in data 14.12.2007 era CP_2 P_
deceduto , lasciando a sé superstiti i fratelli , e Persona_1 Per_2 CP_3 CP_2
Nell'asse ereditario del de cuius ricadevano, oltre all'importo di € 491.795,72, anche i seguenti immobili: un fabbricato sito in Cava De Tirreni (SA), frazione Passiano, alla via Ciro Pisapia n.4 e via Antonio Adinolfi, catastalmente identificato al fg. n. 16, p.lle nm. 633 sub 1-6-7-8-9, 10, e p.lla n. 639 sub 1-2-4, 5-6; un terreno catastalmente riconosciuto al fg. 16, p.lle n. 765, 1778 e 689.
Di poi, in data 22.4.2009, cedeva la propria quota ereditaria in favore delle OR Persona_3
e verso il pagamento della somma di € 60.000,00. CP_3 CP_2
In data 7.12.2011 decedeva pure la SI.ra , lasciando a sé superstiti le figlie Persona_4 [...]
e ; quest'ultima era stata incaricata dai fratelli , Parte_1 Parte_1 Per_2 CP_3
e di gestire i rapporti con il Comune di Cava de' Tirreni, nonché con l'appaltatore CP_2 appositamente incaricato per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione. Infatti, da tale ente territoriale veniva concesso un finanziamento per la ricostruzione, in uno al permesso di costruire n. 2/2009.
Evidenziavano, ancora, che sino al 14.11.2011 aveva sottoscritto atti di autorizzazione CP_2
in favore del SI. al fine di consentirgli di incassare la propria quota parte del prezzo CP_4 conseguito derivante dalla vendita di sei appartamenti ubicati nell'immobile descritto in precedenza,
a titolo di pagamento, in favore del medesimo SI. , della propria quota del corrispettivo CP_4
dovuto in relazione ai lavori di ristrutturazione effettuati da tale persona sul predetto immobile.
Il 18.7.2012 la SI.ra rilasciava procura generale per l'amministrazione dei suoi beni CP_2
in favore della IG , la quale procedeva al perfezionamento, nella qualità di P_
rappresentante della SI.ra , della vendita di due immobili appartenenti alla SI.ra CP_2 CP_2
in comproprietà con le nipoti;
tali immobili venivano ceduti in data 31.7.2012 in favore del SI.
e la SI.ra incassava la quota del cinquanta percento spettante Persona_5 P_ alla propria rappresentata, per il totale di € 215.000,00, avendo già incassato in epoca precedente l'acconto di € 30.000,00, di cui la metà era di spettanza delle OR . Venivano poi venduti Parte_1 altri due appartamenti ed un terreno prospiciente all'immobile in data 21.11.2014, così conseguendo la SI.ra l'importo di € 155.000,00 e di € 20.000,00 a titolo di corrispettivo dovuto P_
pro quota rispettivamente per l'immobile e per il terreno.
Ancora, evidenziavano che al fine di ultimare i lavori di ristrutturazione attinenti all'immobile sito in
Cava de' Tirreni, era necessario il pagamento, oltre che dell'importo di € 191.505,24 conseguito con il contributo pubblico per la ricostruzione, anche dell'ulteriore somma di € 208.494,76, a cui si aggiungeva la spesa di € 41.377,31, da corrispondere per i lavori effettuati dall'ingegnere ed architetto
Per tali ragioni, la SI.ra era stata costretta al versamento dell'importo di Tes_1 CP_2
€ 104.247,38 con riferimento alle somme dovute per la ricostruzione. Quanto invece alle spettanze dell'ingegnere ed architetto venivano introdotti autonomi giudizi da parte di questi ultimi Tes_1
al fine del conseguimento di tali somme.
Ancora, deducevano le attrici di aver stipulato un contratto di transazione con l'arch. CP_5 che aveva proceduto al collaudo dei lavori di ricostruzione e ristrutturazione dell'immobile,
[...] al fine di regolare il credito attinente al pagamento del compenso di tale parte professionista. La SI.ra
, quale rappresentante della madre, non aveva voluto corrispondere l'importo di sua P_ spettanza in relazione al corrispettivo versato da parte delle attrici, pari ad € 9.000,00. Anche per tale vicenda risultava pendente dinanzi a questo Ufficio un altro giudizio, avente ad oggetto un'opposizione avverso un decreto ingiuntivo (R.G. n. 9025/2013).
Ancora, , quale rappresentante della madre, aveva pure rifiutato di tranSIere altra P_ controversia con l'ingegnere ed architetto che avevano curato la progettazione, il calcolo Tes_1
e la direzione dei lavori inerenti alla pratica per la ricostruzione del complesso immobiliare. Anche con riferimento a tale vicenda, era pendente altro giudizio dinanzi a questo Ufficio (R.G. n.
510/2013).
A dire delle attrici, quindi, la SI.ra non aveva provveduto a reinvestire la somma P_ ricavata dalla vendita degli immobili indicati in precedenza, per l'importo totale pari ad € 380.000,00, né aveva provveduto a pagare la quota di spettanza delle spese ricadenti in capo alla SI.ra
[...]
con riferimento ai titoli indicati in precedenza. CP_2
Deducevano, inoltre, che la SI.ra , agiva quale rappresentante generale, sicché, P_ avendo incassato la somma di € 380.000,00, si era resa responsabile in proprio del debito creato a carico della rappresentata e veniva evocata nel presente giudizio insieme con per CP_2
rispondere in solido del pagamento del cinquanta percento delle spese effettuate da parte delle odierne attrici, nonché di quelle da effettuare in ordine ai lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare sito in Cava de' Tirreni.
La SI.ra , infatti, era rimasta inadempiente per il pagamento di parte degli importi CP_2 dovuti, avendo corrisposto esclusivamente la somma di € 69.104,65, a fronte del debito totale pari ad
€ 129.683,03, di cui la somma di € 104.494,38 era dovuta a titolo di corrispettivo per i lavori di ristrutturazione;
l'importo di € 4.500,00, era dovuto a titolo di compenso spettante all'arch. CP_5 la somma di € 20.688,65 era dovuta a titolo di compenso in favore dei SInori Per contro, Tes_1
le attrici avevano versato per la loro quota di spettanza gli importi complessivi pari ad € 139.390,11, anticipando per conto delle convenute la somma di € 60.578,38.
Più in particolare, le spese così sostenute erano meglio descritte alle pagg. 4 e ss. dell'atto di citazione.
Infine, la SI.ra doveva restituire anche la quota del cinquanta percento dell'acconto CP_2 incassato dal SI. , pari all'ammontare di € 15.000,00 per la vendita degli immobili di cui Persona_5
al contratto di compravendita del 21.7.2012, avendo incassato anche la quota spettante in favore delle attrici.
Pertanto, alle attrici spettava la somma complessiva pari ad € 75.578,38, oltre rivalutazione ed interessi. Concludevano pertanto perché fosse accertato che , quale rappresentante di P_ [...]
e la stessa , “avevano omesso di pagare la quota del cinquanta percento delle CP_2 CP_2
spese relative ai lavori di ristrutturazione, in esse comprese quelle di tecnici ed avvocati, relative all'immobile sito in Cava de'Tirreni alla via Ernesto di Marino s.n.c. angolo via Ciro Pisapia s.n.c., pervenuto loro in successione per il decesso di e per l'acquisto della quota del Persona_1
germano , spese di cui alla premessa per il mancato pagamento del 50% delle spese Persona_3
di competenza di anticipate dalle attrici fino alla data della citazione e per la CP_2 restituzione del 50% dell'acconto di cui al punto n. 18, oltre a quelle da affrontare successivamente alla conclusione dei due giudizi in corso summenzionati”. Chiedevano inoltre di “dichiarare la solidale concorrente responsabilità della , quale rappresentante e della P_ CP_2
, quale rappresentata, per il mancato pagamento della quota del cinquanta percento delle spese
[...]
ricadenti sulla loro quota di comunione ereditaria indivisa, con la conseguente condanna delle stesse in solido al pagamento delle spese anticipate dalle attrici ed ammontanti ad € 60.578,38 (alla data della citazione) più € 15.000,00 per restituzione del 50% dell'acconto, di cui al punto n. 18, oltre alle spese e costi che eventualmente matureranno per il pagamento dei e per le spese di causa Tes_1 dell'opposizione nei confronti dell'arch. e successivamente alla proposizione della presente CP_5
domanda, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, dalle date di ogni pagamento al saldo”, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 19.10.2016 veniva dichiarata la contumacia delle parti convenute e venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.12.2016, si costituiva tardivamente in giudizio , in proprio e nella qualità di rappresentante di , contestando P_ CP_2
integralmente le avverse deduzioni.
Pur confermando che la SI.ra era stata incaricata di gestire i rapporti delle eredi Parte_1
con il Comune di Cava de' Tirreni, con il compito, tra l'altro, di raccogliere il denaro dei CP_2 comproprietari in relazione alla somma di accollo spese e di pagarlo in favore dell'appaltatore che stava effettuando i lavori, evidenziava che la SI.ra non era mai stata incaricata di stipulare Parte_1
e di gestire il contratto di appalto, né tantomeno di nominare tecnici e di gestire il rapporto economico con gli stessi.
Ancora, rilevava che la SI.ra , per il tramite della SI.ra , aveva CP_2 P_ versato, per le causali in esame, la somma complessiva di € 96.317,46, di cui € 69.445,26 pagata in favore della SI.ra con assegno del 13.2.2009; l'importo di € 1.873,20, pagato in favore Parte_1 dell'avv. il 12.5.2009; la somma di € 15.000,00 pagata in favore della SI.ra in CP_6 Parte_1 data 14.12.2009 e l'importo di € 10.000,00, versato in favore del SI. . Tali somme Persona_5 venivano versate a semplice richiesta della SI.ra per effettuare i pagamenti in favore Parte_1 dell'appaltatore che stava eseguendo i lavori.
Venuta meno la fiducia nei confronti della SI.ra nel corso del tempo, la SI.ra Parte_1 [...]
aveva iniziato a dubitare del fatto che tali somme fossero effettivamente dovute per i lavori;
CP_2
pertanto, aveva richiesto più volte di verificare gli esiti ed i titoli dei pagamenti così effettuati.
Ancora, veniva contestato il difetto di titolarità passiva del rapporto con riferimento alla posizione della SI.ra , tenuto conto del fatto che la stessa aveva agito soltanto ed esclusivamente P_
nella qualità di rappresentante della madre. Né poteva ravvisarsi nel caso di specie alcun illecito nell'operato della medesima convenuta.
Era inoltre contestato che le attrici avessero sborsato gli importi indicati in citazione per i lavori di ristrutturazione del fabbricato. Ad ogni modo, e a tutto voler concedere, veniva evidenziato che tali spese non potevano nemmeno ritenersi utili per la comunione;
era inoltre inopponibile alla SI.ra la transazione stipulata dalle SInore con l'arch. Deduceva, tra CP_2 Parte_1 CP_5
l'altro, che gli importi versati da parte della medesima SI.ra in favore delle attrici CP_2
erano del tutto esorbitanti, riservandosi di agire in separata sede per la ripetizione delle somme versate in eccedenza. Infine, ogni rapporto tra le parti era già stato regolato a mezzo dell'atto transattivo stipulato in data 31.7.2012.
Parte convenuta concludeva quindi per il rigetto delle avverse domande, con vittoria delle spese di lite ed attribuzione.
Rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.12.2019; di poi, la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190.
Successivamente, con ordinanza del 10.9.2020 la causa veniva rimessa sul ruolo per le ragioni ivi evidenziate.
Rigettata la richiesta di deferimento del giuramento decisorio articolata da parte delle attrici, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 6.11.2024; disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. della stessa, la causa veniva assegnata a sentenza, con ordinanza del 8.11.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le domande formulate dalle odierne attrici sono infondate e vanno rigettate per quanto di ragione.
Occorre anzitutto rilevare che la SI.ra è rappresentata all'interno di questo giudizio CP_2
dalla SI.ra , in ragione della procura generale rilasciata in favore di tale parte, per P_
atto del notar del 18.7.2012, rep. n. 70206, racc. n. 23471. Per_6
Ed invero, con tale atto erano rilasciati in favore della SI.ra i più ampi poteri P_
rappresentativi nei confronti della SI.ra sia in sede sostanziale che processuale, così CP_2 risultando pienamente riscontrata in capo alla SI.ra la legittimazione a rappresentare P_
in questa sede la SI.ra (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 18.1.2022, n. 1334). CP_2
Tanto premesso, a nulla rileva la circostanza che, come dedotto da parte delle odierne attrici, la SI.ra fosse deceduta in data 26.8.2017 (cfr. certificato di morte in atti). CP_2
Sotto tale specifico profilo, infatti, il decesso della parte rappresentata non comporta l'automatica interruzione del giudizio. In tal senso, infatti, la declaratoria del relativo evento interruttivo è rimessa alla discrezionalità del difensore, il quale, in assenza di specifica istanza di interruzione, continuerà a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, così risultando stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 7.5.2021, n.
12183; Sez. III, 31.10.2014, n. 23141; Sez. III, 21.8.2018, n. 20840).
Sicché, l'interruzione del giudizio costituisce l'effetto di una fattispecie complessa costituita dalla verificazione del decesso e dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione alle altre parti compiuta dal procuratore della parte deceduta;
in mancanza di ciò, si verifica l'ultrattività del mandato al procuratore ad litem, ai sensi dell'art. 300, I e II comma c.p.c. (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II, 10.1.2006, n. 144).
Né può rilevare in senso contrario la mera circostanza che, nel caso di specie, la parte deceduta stia in giudizio per il tramite di un rappresentante in sede processuale. Sotto tale profilo, infatti, alcuna deroga risulta al riguardo prevista sulla scorta della lettura sistematica della disciplina di cui agli artt.
299 e ss. c.p.c., che riserva l'ipotesi dell'interruzione automatica esclusivamente ai casi tassativamente indicati in quella sede (morte o perdita della capacità della parte prima della costituzione in giudizio;
morte o impedimento del procuratore;
morte o perdita della capacità della parte contumace).
D'altro canto, alcun dubbio può porsi in merito alla circostanza che anche nel caso di specie il decesso del rappresentato non determina una situazione processuale obiettivamente diversa da quella concernente il decesso della parte costituita direttamente a mezzo del difensore. Ed infatti, anche con riguardo a tale fattispecie deve ritenersi riscontrata l'operatività della medesima ratio sottesa all'istituto di cui all'art. 300 c.p.c., venendo invero in rilievo la centralità della scelta processuale del difensore in ordine alla gestione dell'evento morte della propria assistita.
Sicché, la mera circostanza della partecipazione della parte a mezzo di rappresentante in sede processuale non risulta in alcun modo idonea a derogare, di per sé sola, ai principi sottesi all'istituto dell'interruzione del giudizio per decesso della parte costituita.
Tanto premesso, occorre rilevare che le odierne attrici instavano in questa sede per il pagamento, da parte delle originarie convenute, dell'importo di € 60.578,38: tanto, sostanzialmente, in ragione delle spese relative ai lavori di ristrutturazione dell'immobile ubicato in Cava de' Tirreni, oltre che delle spese necessarie per la remunerazione di tecnici ed avvocati in relazione ad attività che avrebbero avuto ad oggetto il predetto immobile. Era inoltre richiesto il pagamento dell'importo di € 15.000,00,
a titolo di restituzione di parte dell'acconto originariamente versato in favore delle predette parti convenute a seguito della cessione di parte degli immobili nell'originaria comproprietà delle parti.
Va anzitutto evidenziata la non agevole intellegibilità delle allegazioni dedotte in sede di atto di citazione: tra l'altro, le medesime attrici, pur invitate a meglio chiarire il contenuto del prospetto riepilogativo indicato in citazione in sede di ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del
9.9.2020, rimanevano a tal uopo inerti.
Cionondimeno, dall'esame sistematico del complessivo tenore delle difese così rassegnate, le domande formulate in citazione devono inquadrarsi nell'alveo dell'esercizio del diritto di regresso, ai sensi dell'art. 1299 c.c., a fronte di obbligazioni di natura solidale asseritamente adempiute per l'intero da parte delle medesime attrici.
Tanto premesso, risulta in atti il “contratto di appalto con permuta” stipulato tra , Persona_4
, quali committenti, e , quale appaltatore, stipulato in data CP_2 Persona_5
19.3.2010 (doc. n. 2 della produzione di parte attrice). In tale contratto si specificava che le parti committenti, proprietarie dell'immobile sito in Cava de' Tirreni, alla via Ciro Pisapia e via Antonio
Adinolfi, avevano commissionato in favore del SI. , con altro contratto di appalto del Persona_5 gennaio del 2009, la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile in esame, per il quale era stata già versata la cifra di € 216.054,12.
Le parti deducevano di voler estinguere le obbligazioni contratte con il precedente contratto di appalto stipulato nel 2009; veniva convenuta l'esecuzione di ulteriori lavori di ristrutturazione;
si pattuiva, inoltre, che le parti, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori, avrebbero ceduto a titolo di permuta in favore dell'appaltatore gli immobili ivi indicati;
avrebbero inoltre versato l'importo di €
400.000,00. All'art. 8, inoltre, si conveniva che l'importo di € 216.054,12 era stato già versato prima della stipula del contratto;
l'importo di € 162.782,45 sarebbe stato versato “in quote corrispondenti alle erogazioni della quota residua del contributo ex lege 219/81 che il Comune di Cava de' Tirreni effettuerà a seguito della presentazione dei SAL intermedi e dello stato finale dei lavori secondo gli sviluppi della pratica di concessione del contributo ex l. n. 219/1981”. Infine, l'importo di €
21.163,46 sarebbe stato versato entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di collaudo dei lavori.
Risulta in atti pure il contratto di compravendita stipulato tra , rappresentata da CP_2 P_
, , e e datato 14.11.2014 (atto
[...] Parte_1 Parte_1 Parte_2
per notar rep. n. 41580, racc. n. 19056); ebbene la SI.ra e le OR Persona_7 CP_2 Parte_1
cedevano in favore della SI.ra il diritto di proprietà sugli immobili ivi specificamente Pt_2 indicati, verso il corrispettivo di € 310.000,00. Il prezzo era stato pagato a mezzo assegni bancari e circolari emessi all'ordine di , per il complessivo importo di € 155.000,00, e delle P_ odierne attrici, per il complessivo importo di € 155.000,00 (doc. n. 3 nella produzione di parte attrice).
È stato prodotto anche il contratto di compravendita del 31.7.2012 per notar (rep. n. Persona_7
39577, rac. n. 17567), stipulato tra la SI.ra , quale rappresentante di , P_ CP_2
, e . Ed invero, le odierne attrici, Parte_1 Parte_1 Persona_8 insieme con , cedevano in favore del SI. gli immobili ivi specificamente CP_2 Per_8 indicati, ubicati in Cava de' Tirreni alla via Ernesto di Marino, verso il corrispettivo di € 430.000,00.
La somma di € 220.000,00 veniva versata a mezzo assegni bancari e circolari emessi all'ordine di
; l'importo di € 200.000,00 veniva invece versato a mezzo assegni bancari e circolari P_ all'ordine delle odierne attrici (doc. n. 4).
Ancora, risulta in atti anche la procura speciale redatta per notar in data 31.10.2011 (rep. n. Per_9
137080, racc. n. 24461), rilasciata dalla SI.ra in favore della Persona_4 CP_7 del geom. , affinché in suo nome fosse legittimata a vendere
[...] Controparte_8
i diritti immobiliari vantati dalla medesima attrice sugli immobili specificamente indicati in quella sede. La predetta società era infine legittimata a “trattenere quanto riscosso/incassato dalla vendita degli immobili suddetti a compensazione dei crediti vantati dalla mandataria nei confronti della mandante in relazione ai lavori di ricostruzione e ristrutturazione del complesso immobiliare di cui gli immobili sopra descritti fanno parte, eseguiti dalla mandataria” in ragione dei titoli abilitativi ivi specificamente indicati.
È stato infine prodotto anche il contratto di compravendita stipulato in data 21.11.2014 tra le odierne attrici e la SI.ra , in qualità di rappresentante di , quali venditrici, ed il P_ CP_2
SI. (atto per notar rep. n. 41581, racc. n. 19057). Veniva venduto Persona_5 Persona_7 il terreno sito in Cava de' Tirreni (SA) ivi specificamente indicato, verso il corrispettivo di €
20.000,00. Di tale importo, € 10.000,00 venivano versati in favore di;
gli ulteriori € P_
10.000,00 venivano versati in favore delle odierne attrici (cfr. documento prodotto con la nota del
23.11.2016 di parte attrice).
Tali elementi di prova non consentono di riscontrare le pretese dedotte da parte delle odierne attrici nel caso di specie.
Ed invero, a fronte delle specifiche contestazioni dedotte per conto delle SInore con riguardo CP_2 all'esistenza dei titoli asseritamente legittimanti la richiesta di pagamento da parte delle attrici, nonché, più in generale, con riferimento all'effettivo versamento, da parte delle SInore , Parte_1
degli importi oggetto di causa, non risulta adeguatamente provata la fondatezza delle ragioni delle odierne attrici. Quanto all'acconto di € 30.000,00 attinente al contratto di compravendita del 31.7.2012 stipulato con il SI. , non è in alcun modo dato rilevare come e per quali termini la metà di tale importo Per_8
avrebbe dovuto essere versato in favore delle OR . Ed invero, come si è avuto modo di Parte_1
evidenziare in precedenza, in tale contratto di compravendita era stato specificamente convenuto il pagamento degli importi indicati in precedenza, per la somma complessiva di € 220.000,00 in favore della SI.ra , quale rappresentante della SI.ra , e di € 200.000,00 in P_ CP_2
favore delle attrici. Sotto tale profilo, non è in alcun modo dimostrato che alle odierne attrici spettasse un importo maggiore, comprensivo pertanto della somma di € 15.000,00 richiesta in questa sede, né tantomeno il titolo di tale pretesa.
Parimenti non risulta in alcun modo dimostrato che le odierne attrici avessero versato, per conto della SI.ra , l'importo di € 104.247,38 a titolo di corrispettivo dovuto con riguardo al CP_2
contratto di appalto attinente alla ristrutturazione dell'immobile di Cava de' Tirreni.
Analogamente a dirsi con riguardo agli importi asseritamente versati in favore dell'ingegnere CP_9
e dell'architetto per l'importo di € 41.377,31. Ed infatti, non solo
[...] Persona_10
non è in alcun modo provato che la SI.ra avesse conferito un incarico professionale CP_2
nei confronti di tali parti;
a tutto voler concedere, inoltre, nemmeno risulta provato che le odierne attrici avessero versato il compenso in favore delle stesse parti.
Né è in alcun modo dato rilevare come ed in quali termini la SI.ra fosse tenuta al CP_2
versamento di tali importi. Analogamente a dirsi con riguardo al mancato pagamento, da parte della SI.ra , dell'importo pari alla metà di € 9.000,00 con riguardo alla posizione dell'arch. CP_2
Controparte_5
Per altro verso, non è in alcun modo stata dedotta alcuna specifica informazione con riguardo ai giudizi recanti R.G. nn. 9025/2013 e 510/2013 che avrebbero ad oggetto il credito attinente al pagamento di tali compensi professionali, di cui non è pertanto noto l'oggetto, né tantomeno lo stato.
Infine, non risulta in alcun modo allegato, prima ancora che provato, che le odierne attrici avessero versato gli importi specificamente indicati nel prospetto di cui alle pagg.
4-7 dell'atto di citazione;
per altro verso, posta l'assoluta genericità delle causali di tali pagamenti ivi indicati, non è dato rilevare come e per quali termini la SI.ra fosse tenuta al rimborso di tali spese. CP_2
Analoghe considerazioni valgono anche con riguardo alla richiesta di restituzione della quota del cinquanta percento dell'acconto incassato dal SI. per l'importo di € 15.000,00 “per la Persona_5 vendita degli immobili di cui al successivo rogito del 21.7.2012” (pag. 8 dell'atto di citazione). Aldilà del fatto che tale contratto non risulta prodotto in atti, anche in tale circostanza risulta un SInificativo deficit in punto di allegazione, prima ancora che di prova in merito al titolo di tale richiesta di pagamento. Per altro verso, e con specifico riferimento alla posizione di , deve pure aversi P_
riguardo al fatto che la stessa, come peraltro allegato da parte delle medesime attrici, si era limitata a rappresentare la SI.ra nelle vicende negoziali oggetto di contestazione in questa sede, CP_2
in forza della procura speciale a tal uopo rilasciata in suo favore. Ne consegue, pertanto, come non risulti in alcun modo provato che la stessa “si è resa responsabile in proprio del debito creato a carico della rappresentata”.
Anche a voler inquadrare tale allegazione nell'alveo di una domanda risarcitoria, non risultano in alcun modo riscontrati gli elementi costitutivi di un illecito aquiliano imputabile a tale parte.
Va inoltre ribadita l'ordinanza di rigetto delle richieste istruttorie articolate per conto di parte attrice, depositata in data 21.7.2017, condividendosene senz'altro la motivazione in questa sede.
Anche a voler prescindere dalla loro formulazione generica, i capitoli di prova testimoniale articolati da parte attrice in sede di memoria ex art. 183, VI comma n. 2) c.p.c., risultano in parte irrilevanti
(cfr. capitoli nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7) ed in parte, più generale, inammissibili (cfr. i seguenti capitoli: entrambi i nn. 3), in quanto attinenti a circostanza che avrebbe dovuto essere documentalmente provata, ai sensi degli artt. 2721 e 2726 c.c.; 4) in quanto attinente ad un contratto di transazione, che avrebbe dovuto essere provato per iscritto;
6, in quanto implicante valutazione del teste;
7), in quanto pure attinente a circostanza che avrebbe dovuto essere provata documentalmente ai sensi dell'art. 2725, II comma c.c., trattandosi di contratto di compravendita immobiliare, e degli artt. 2721 e 2725
c.c.).
Deve infine ribadirsi anche quanto disposto in sede di ordinanza del 4.6.2022, con cui veniva rigettata la richiesta di deferimento del giuramento decisorio delle odierne parti attrici, articolata con istanza depositata in data 4.6.2022. Più in particolare, i capitoli nn. 1) e 2) attenevano a circostanze irrilevanti rispetto all'oggetto del contendere, mentre il capitolo n. 3), invece, oltre ad essere stato formulato in maniera generica, atteneva a circostanza che, in caso di ammissione della stessa, non avrebbe comportato automaticamente l'accoglimento in tutto o in parte della domanda attorea (ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. II, 19.1.2022, n. 1551).
Ne consegue, pertanto, il rigetto delle domande articolate dalle attrici.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle attrici e sono liquidate come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. corrispondente al valore della causa
(da € 52.001,00 ad € 260.000,00), tenuto conto della natura giuridica delle questioni dedotte dalle parti, con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo IO e dell'avv. Remigio IO.
Non sussistono i presupposti per il riconoscimento di due distinte liquidazioni delle spese, né tantomeno per l'aumento di cui all'art. 4, II comma D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto non solo della sostanziale identità delle posizioni processuali ricoperte dalla SI.ra , in P_ proprio e quale rappresentante della SI.ra , ma anche dell'oggettiva identità delle CP_2
questioni giuridiche prospettate dalle parti, nonché della relativa unicità della linea difensiva seguita
(Cass. Civ., Sez. III, 19.5.2021, n. 13595; Sez. I, 19.1.2022, n. 1650).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio di cui all'epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande formulate dalle attrici;
2) condanna le SInore e , in solido tra Parte_1 Parte_1
loro, alla refusione delle spese di lite in favore della SI.ra , in P_
proprio e nella qualità di rappresentante della SI.ra , che si CP_2 liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Vincenzo IO e dell'avv. Remigio IO.
Così deciso in Salerno, il 5.3.2025.
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato