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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/11/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2277 / 2024
Il Giudice designato IS AL, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2277 del Ruolo Generale Affari NTenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to DI TELLA MASSIMO;
Parte_1 ricorrente
E
NTroparte_1 resistente contumace
NONCHE' con l'avv.to M. A. TUMINELLI CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, premettendo di essere collaboratrice scolastica, appartenente al personale ATA, e di essere stata utilizzata dal mediante la NTroparte_1 stipula di ripetuti contratti a tempo determinato per supplenze brevi dal 3.11.2021 all'8.6.2022, presso l'Istituto Comprensivo “1^ Cassino”, ha lamentato la mancata corresponsione del "compenso individuale accessorio" (cd. CIA), pari ad euro 66,90 mensili, motivato dal non essere dipendente di ruolo né dipendente assunto per supplenze annuali ovvero per supplenze fino al termine delle attività didattiche. Ha quindi sostenuto che, essendo il compenso individuale accessorio l'omologo della
"retribuzione professionale docenti" ("RPD") prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per i docenti, ritiene di avere diritto a tale emolumento secondo il combinato disposto dell'art. 7 del CCNL del 2001 e dell'art. 25 del CCNL del 31.8.1999, nonché in forza del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sancito dall'art. 6 del D.lgs. 368/2001 e dalla clausola 4 dell'Accordo allegato alla direttiva UE NT 1999/70/CE, con conseguente domanda di condanna del al pagamento in suo favore della somma di euro 334,50 per le supplenze espletate nel periodo indicato.
NT Il , ritualmente citato, non si è costituito, con conseguente dichiarazione di contumacia.
La parte ricorrente chiedeva altresì di condannare la resistente amministrazione scolastica alla regolarizzazione contributiva nei confronti dell'Istituto Nazionale Previdenza
Sociale.
In data 28.11.2024 si costituiva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_2
“In via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' nei limiti CP_2 sopra indicati;
Nel merito ove venga accertata l'esistenza del diritto di parte ricorrente alle differenze retributive richieste, condannare il datore di lavoro resistente alla regolarizzazione della posizione assicurativa di parte avversa con pagamento, in favore dell' dei CP_2 contributi dovuti comprensivi di sanzioni ed interessi ex lege, Spese come per legge”.
La causa è stata decisa in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 13 novembre
2025.
La retribuzione del personale docente si distingue in diverse componenti, di cui le più importanti sono la paga base e la retribuzione professionale docenti (RPD), oltre ad eventuali altri compensi per lo svolgimento di ore o attività aggiuntive. Trattasi di un compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente (non è necessario dunque fare ore aggiuntive, progetti, svolgere particolari funzioni, ecc.), istituito dal CCNL “secondo biennio economico 2000/2001”. Precisamente, l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 stabilisce, al comma 1, che “sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”, aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999”. Quindi la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) è una retribuzione individuale accessoria che viene corrisposta a tutti i docenti di ruolo e persino ai docenti non di ruolo con contratto annuale (30 giugno e 31 agosto).
L'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art.7, che riguarda il
"compenso individuale accessorio" prevede, tra l'altro, l'erogazione di detto compenso al personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale che svolge supplenze brevi e saltuarie. Nel non riconoscere tale emolumento il convenuto contumace ritiene che il rinvio CP_1 all'art. 25 CCNI 31.8.1999 operato dall'art.7, comma 3, CCNL 15.3.2001, operi una delimitazione dei destinatari della "retribuzione professionale docenti" e quindi, con riferimento ai docenti con contratto a tempo determinato, corrisponde tale voce retributiva nel caso di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, mentre la nega nel caso di supplenze di minore durata: analogo ragionamento, secondo il CP_4 vale per il compenso individuale accessorio che spetta al personale ATA assunto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato per supplenza fino al 31 agosto o fino al 30 giugno.
La questione è stata affrontata dall'ordinanza n.20015/18 della Suprema Corte, che ha ritenuto fondata la pretesa, trovando applicazione il principio di non discriminazione espresso dalle fonti normative e giurisprudenziali europee e rilevando che "non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti
a tempo determinato e supplenti temporanei, anche per il personale ingaggiato per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito". La S.C. in particolare ha osservato che dalle disposizioni contrattuali sopra riportate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del
CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017). L'emolumento rientra dunque nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (cfr. Cass. n. 20015 del 2018).
Si deve, pertanto, ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 (in questo senso Cass. n. 20015 del 2018 cit.; vd. ad ulteriore conferma Cass. 6293/2020). Si ritiene che i medesimi principi, affermati dalla S.C. in relazione alla RPD, siano applicabile anche al CIA spettante al personale ATA ai sensi dell'art. 25 del CCNI 31.8.1999 anche per supplenze brevi e saltuarie, sussistendo le medesime ragioni di divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato. Anche la giurisprudenza di merito, in maniera pressoché unanime, si è pronunciata favorevolmente in ordine alla spettanza a che trovasi nella condizione giuridica sulla ricorrente della retribuzione professionale docenti, rilevando che “non è dato riscontrare – per quanto qui di interesse - alcuna “ragione oggettiva” che giustifichi il mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti agli insegnanti titolari di supplenze temporanee, atteso che l'attività di docenza svolta da questi ultimi è certamente comparabile a quella prestata dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo o titolari di supplenze per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche”; ed ancora, Tribunale di Milano
(sentenza n. 664/2021): “in mancanza di ragioni oggettive atte a giustificare una diversità di trattamento, la forza cogente di cui è dotato l'accordo quadro è, infatti, tale da imporre l'applicazione del principio ivi sancito vuoi in via interpretativa di norme, eventualmente anche contrattuali, già esistenti, vuoi previa disapplicazione delle norme interne che si trovino con esso in contrasto” condannando, pertanto, “l'Amministrazione resistente, in sede di ricostruzione della carriera e in conseguenza dell'imprescrittibilità dell'anzianità di servizio, a collocare il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica”.
Deve altresì rilevarsi la correttezza della operata quantificazione: invero l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che
"la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999..."; quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso professionale accessorio, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
La somma quantificata è quindi pari ad euro 486,14, in relazione a n. 218 giorni di lavoro, moltiplicati per un compenso di euro 66,90 mensili (Area A/As), pari ad euro 2,23 giornalieri, cui aggiungere gli aumenti medio tempore intervenuti e previsti dalla contrattazione collettiva.
Le spese di lite, seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo al valore minimo dello scaglione di riferimento, senza la prevista fase di trattazione in ragione della NT contumacia del , liquidate altresì in favore dell . CP_2
PQM
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'odierna ricorrente a vedersi dichiarato il diritto alla percezione al compenso professionale accessorio ex art. 82 CCNL
Scuola del 29.11.2007; NT
- condanna per l'effetto il alla corresponsione in favore della ricorrente della detta retribuzione pari a € 486,14, oltre accessori di legge, oltre alla prevista regolarizzazione contributiva;
NT
- condanna il alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, in favore di parte ricorrente nonché dell' , che liquida in € 258 per ognuna di esse, oltre IVA, CP_2
CPA, contributo unificato come per legge se dovuto, rimborso forfettario e spese generali al 15%, , da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in riferimento alla parte ricorrente
Così deciso in Cassino, data del deposito
Il Giudice
IS AL
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2277 / 2024
Il Giudice designato IS AL, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2277 del Ruolo Generale Affari NTenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to DI TELLA MASSIMO;
Parte_1 ricorrente
E
NTroparte_1 resistente contumace
NONCHE' con l'avv.to M. A. TUMINELLI CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, premettendo di essere collaboratrice scolastica, appartenente al personale ATA, e di essere stata utilizzata dal mediante la NTroparte_1 stipula di ripetuti contratti a tempo determinato per supplenze brevi dal 3.11.2021 all'8.6.2022, presso l'Istituto Comprensivo “1^ Cassino”, ha lamentato la mancata corresponsione del "compenso individuale accessorio" (cd. CIA), pari ad euro 66,90 mensili, motivato dal non essere dipendente di ruolo né dipendente assunto per supplenze annuali ovvero per supplenze fino al termine delle attività didattiche. Ha quindi sostenuto che, essendo il compenso individuale accessorio l'omologo della
"retribuzione professionale docenti" ("RPD") prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per i docenti, ritiene di avere diritto a tale emolumento secondo il combinato disposto dell'art. 7 del CCNL del 2001 e dell'art. 25 del CCNL del 31.8.1999, nonché in forza del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sancito dall'art. 6 del D.lgs. 368/2001 e dalla clausola 4 dell'Accordo allegato alla direttiva UE NT 1999/70/CE, con conseguente domanda di condanna del al pagamento in suo favore della somma di euro 334,50 per le supplenze espletate nel periodo indicato.
NT Il , ritualmente citato, non si è costituito, con conseguente dichiarazione di contumacia.
La parte ricorrente chiedeva altresì di condannare la resistente amministrazione scolastica alla regolarizzazione contributiva nei confronti dell'Istituto Nazionale Previdenza
Sociale.
In data 28.11.2024 si costituiva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_2
“In via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' nei limiti CP_2 sopra indicati;
Nel merito ove venga accertata l'esistenza del diritto di parte ricorrente alle differenze retributive richieste, condannare il datore di lavoro resistente alla regolarizzazione della posizione assicurativa di parte avversa con pagamento, in favore dell' dei CP_2 contributi dovuti comprensivi di sanzioni ed interessi ex lege, Spese come per legge”.
La causa è stata decisa in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 13 novembre
2025.
La retribuzione del personale docente si distingue in diverse componenti, di cui le più importanti sono la paga base e la retribuzione professionale docenti (RPD), oltre ad eventuali altri compensi per lo svolgimento di ore o attività aggiuntive. Trattasi di un compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente (non è necessario dunque fare ore aggiuntive, progetti, svolgere particolari funzioni, ecc.), istituito dal CCNL “secondo biennio economico 2000/2001”. Precisamente, l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 stabilisce, al comma 1, che “sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”, aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999”. Quindi la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) è una retribuzione individuale accessoria che viene corrisposta a tutti i docenti di ruolo e persino ai docenti non di ruolo con contratto annuale (30 giugno e 31 agosto).
L'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art.7, che riguarda il
"compenso individuale accessorio" prevede, tra l'altro, l'erogazione di detto compenso al personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale che svolge supplenze brevi e saltuarie. Nel non riconoscere tale emolumento il convenuto contumace ritiene che il rinvio CP_1 all'art. 25 CCNI 31.8.1999 operato dall'art.7, comma 3, CCNL 15.3.2001, operi una delimitazione dei destinatari della "retribuzione professionale docenti" e quindi, con riferimento ai docenti con contratto a tempo determinato, corrisponde tale voce retributiva nel caso di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, mentre la nega nel caso di supplenze di minore durata: analogo ragionamento, secondo il CP_4 vale per il compenso individuale accessorio che spetta al personale ATA assunto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato per supplenza fino al 31 agosto o fino al 30 giugno.
La questione è stata affrontata dall'ordinanza n.20015/18 della Suprema Corte, che ha ritenuto fondata la pretesa, trovando applicazione il principio di non discriminazione espresso dalle fonti normative e giurisprudenziali europee e rilevando che "non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti
a tempo determinato e supplenti temporanei, anche per il personale ingaggiato per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito". La S.C. in particolare ha osservato che dalle disposizioni contrattuali sopra riportate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del
CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017). L'emolumento rientra dunque nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (cfr. Cass. n. 20015 del 2018).
Si deve, pertanto, ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 (in questo senso Cass. n. 20015 del 2018 cit.; vd. ad ulteriore conferma Cass. 6293/2020). Si ritiene che i medesimi principi, affermati dalla S.C. in relazione alla RPD, siano applicabile anche al CIA spettante al personale ATA ai sensi dell'art. 25 del CCNI 31.8.1999 anche per supplenze brevi e saltuarie, sussistendo le medesime ragioni di divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato. Anche la giurisprudenza di merito, in maniera pressoché unanime, si è pronunciata favorevolmente in ordine alla spettanza a che trovasi nella condizione giuridica sulla ricorrente della retribuzione professionale docenti, rilevando che “non è dato riscontrare – per quanto qui di interesse - alcuna “ragione oggettiva” che giustifichi il mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti agli insegnanti titolari di supplenze temporanee, atteso che l'attività di docenza svolta da questi ultimi è certamente comparabile a quella prestata dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo o titolari di supplenze per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche”; ed ancora, Tribunale di Milano
(sentenza n. 664/2021): “in mancanza di ragioni oggettive atte a giustificare una diversità di trattamento, la forza cogente di cui è dotato l'accordo quadro è, infatti, tale da imporre l'applicazione del principio ivi sancito vuoi in via interpretativa di norme, eventualmente anche contrattuali, già esistenti, vuoi previa disapplicazione delle norme interne che si trovino con esso in contrasto” condannando, pertanto, “l'Amministrazione resistente, in sede di ricostruzione della carriera e in conseguenza dell'imprescrittibilità dell'anzianità di servizio, a collocare il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica”.
Deve altresì rilevarsi la correttezza della operata quantificazione: invero l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che
"la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999..."; quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso professionale accessorio, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
La somma quantificata è quindi pari ad euro 486,14, in relazione a n. 218 giorni di lavoro, moltiplicati per un compenso di euro 66,90 mensili (Area A/As), pari ad euro 2,23 giornalieri, cui aggiungere gli aumenti medio tempore intervenuti e previsti dalla contrattazione collettiva.
Le spese di lite, seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo al valore minimo dello scaglione di riferimento, senza la prevista fase di trattazione in ragione della NT contumacia del , liquidate altresì in favore dell . CP_2
PQM
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'odierna ricorrente a vedersi dichiarato il diritto alla percezione al compenso professionale accessorio ex art. 82 CCNL
Scuola del 29.11.2007; NT
- condanna per l'effetto il alla corresponsione in favore della ricorrente della detta retribuzione pari a € 486,14, oltre accessori di legge, oltre alla prevista regolarizzazione contributiva;
NT
- condanna il alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, in favore di parte ricorrente nonché dell' , che liquida in € 258 per ognuna di esse, oltre IVA, CP_2
CPA, contributo unificato come per legge se dovuto, rimborso forfettario e spese generali al 15%, , da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in riferimento alla parte ricorrente
Così deciso in Cassino, data del deposito
Il Giudice
IS AL