Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/06/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Tribunale del Tribunale di Torre
Annunziata, II Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 3517 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: appalto, e vertente
T R A
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, rapp.to e difeso in virtù di procura apposta in calce dall'avv. Maurizio Mancino ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Napoli alla via Aniello Falcone 332 -attore-
E Parte_2
in persona del legale rapp.te pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.to Ivo Varcaccio
Garofalo ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Torre Annunziata alla via Gino Alfani
n. 15 -convenuto-
Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1
in persona dell'amministratore pro tempore,
[...] evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, la in persona del legale rapp.te pro tempore, al fine CP_1
1
A sostegno della propria domanda il premetteva che Parte_1 nell'anno 2021 veniva affidato alla società l'appalto CP_1 per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione delle parti comuni condominiali, per un importo complessivo pari ad euro 131.917,
02. Aggiungeva che la modalità di pagamento prescelta prevedeva la corresponsione iniziale di un acconto pari al 10% del complessivo pattuito, e il pagamento successivo, ad inizio lavori, di 30 rate di importo pari di euro 4.353,26.
Il evidenziava infine che a seguito del versamento Parte_1 dell'acconto, i lavori procedevano a rilento con ripetute e non autorizzate sospensioni, (in violazione dell'art 11 del contratto di appalto), e che poi venivano definitivamente interrotti nel mese di luglio 2022, non avendo l'assemblea dei condomini avallato la richiesta di aumento del 25% in revisione dell'offerta presentata in sede di aggiudicazione. Aggiungeva inoltre che ha seguito di segnalazioni da parte dei condomini e dell'amministratore, nonché di sopralluoghi effettuati venivano riscontrati vizi e difformità sulle facciate oggetto di lavorazione da parte della
CP_1
Sulla base di tali contestazioni e alla luce di tali segnalazioni relative a lavori effettuati non “a regola d'arte” richiedeva, accertato l'inadempimento contrattuale, la risoluzione del contratto di appalto nonché il risarcimento dei danni quantificati nella misura di 25.000,00 euro.
Si costituiva la , eccependo in via preliminare la CP_1 nullità dell'atto di citazione, nonché l'improcedibilità della domanda. Contestava nel merito la fondatezza della stessa
2 domanda, spiegando a sua volta domanda riconvenzionale al fine di far dichiarare la risoluzione del contratto per violazione dell'art 14 del contratto di appalto, nonché la condanna del al restante pagamento delle opere effettuate pari ad Parte_1 euro 12.058,69, oltre al risarcimento danni quantificati in euro
30.000,00.
Assegnati su richiesta di parte i termini 183 comma VI c.p.c., non disposta l'istruttoria, la causa sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione.
Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 -
Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98;
1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III,
03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez.
II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I,
27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n.
4912).
3 Sul piano processuale va rigettata l'eccezione di nullità della citazione.
Invero, va chiarito che la nullità prevista dall'art. 163 n. 4 c.p.c., in combinato disposto con l'art 164 c.p.c., può essere pronunciata solo nel caso in cui risulti assolutamente indeterminata l'esposizione dei fatti oggetto della domanda, al punto tale che, in primo luogo, il convenuto sia posto nell'impossibilità di approntare puntuali e adeguate difese, e, in secondo luogo, il giudice nell'impossibilità di individuare il thema decidendum.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la valutazione circa l'indeterminatezza delle ragioni a sostegno della spiegata domanda va effettuata tenendo conto di criteri di ordine generale: è, infatti, necessario tener conto che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati. La nullità dell'atto potrà essere dichiarata solo se l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015).
In definitiva, va rigettata l'eccezione di nullità della citazione ex
164 c.p.c. per mancata specificazione delle ragioni di fatto e diritto poste a fondamento della domanda, poiché le stesse, nel caso di specie, appaiono sufficientemente indicate dall'attrice, tanto da permettere alla Assicurazione convenuta di articolare le proprie conseguenti difese. Ed, infatti, in base all'orientamento della Suprema Corte, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che
l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata
4 con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. (Tribunale Foggia, 9 febbraio 2001; Cass. Civ. n. 27670/08; Cassazione civile , sez.
III, 28 agosto 2009, n. 18783; - Cassazione civile, sez. un.,
22/05/2012, n. 8077 e Cass. Sez. 3, n. 11751 del 15/05/2013).
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha precisato come “La domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che
l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Sez. 3, n. 17408 del 12/10/2012): ed anche sotto tale profilo l'atto introduttivo del giudizio appare sufficientemente esaustivo.
Applicando quindi tali coordinate al caso di specie, va ritenuto valido l'atto di citazione.
Quanto al merito per ciò che concerne la genetica del rapporto contrattuale (che si configura nello schema del contratto d'appalto ex art. 1665 ss. c.c.), va rilevato che sono documentalmente provate le circostanze dell'avvenuta stipula del contratto di appalto, in data 14/09/2021, con il quale il affidava alla Parte_3 CP_1 alcuni lavori di manutenzione al predetto fabbricato condominiale, così come deliberati dall'assemblea condominiale in data 10/04/2021.(cfr. verbale di assemblea e contratto di appalto in produzione di parte attrice).
Il Condominio ha però eccepito l'inadempimento della CP_2 per aver la stessa sospeso improvvisamente i lavori, nonché per
5 averli svolti non “a regola d'arte”, con conseguente richiesta di risoluzione del contratto e risarcimento del danno.
La domanda di risoluzione è infondata e non può trovare accoglimento.
Invero va evidenziato come il nel proprio atto di Parte_1 citazione faccia riferimento ad una serie di ritardi e sospensioni dei lavori non concordati, circostanze in alcun modo allegate e provate;
nè risulta esservi alcuna contestazione per interruzione dei lavori fatta alla CP_1
Inoltre, a parere di questo giudicante non può essere invocata come motivo di inadempimento, la mancata comunicazione dell'analisi dei prezzi da parte della che il suo CP_1 legale rappresentante si era impegnato a fornire, a seguito della richiesta di revisione del 25% dell'offerta presentata, rappresentando la stessa una mera richiesta di revisione, il cui inadempimento non comporta la risoluzione ne è suscettibile di risarcimento del danno.
Quanto alla mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte, viene in rilievo, in tal senso, la disposizione di cui all'art. 1667 c.c. secondo cui l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità
e i vizi dell'opera. Tuttavia, il committente ha l'onere di denunciare questi vizi entro un termine decadenziale di 60 giorni dalla scoperta, a pena di decadenza dalla garanzia.
Se l'appaltatore non ha riconosciuto i vizi o non li ha occultati, la denuncia è un requisito fondamentale per far valere la garanzia. La mancata denuncia entro il termine dei 60 giorni impedisce al committente di esercitare i diritti derivanti dalla garanzia.
Inoltre, l'art. 1668 c.c. sancisce che il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. Se
6 però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
Circa, poi, l'applicabilità dei termini di cui all'art. 1667 c.c. all'azione di risoluzione del contratto ex art. 1668, 2° comma,
c.c. la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito, con pronuncia n. 3199/2016, che in tema di appalto, l'art.1668 c.c., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art.1667
c.c., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore; sicché, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate ad integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art. 1667 c.c. si applicano anche all'azione di risoluzione del contratto ex art. 1668, comma 2, c.c., atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3199 del 18 febbraio 2016).
In caso di controversia, spetta però al committente dimostrare l'esistenza dei vizi o delle difformità, e quindi, l'onere della prova grava sul committente. L'appaltatore, invece, non è tenuto a fornire prove dell'esistenza dei vizi, a meno che il committente non dimostri il contrario.
Nela caso de quo, con specifico riferimento alla prova dell'esistenza dei vizi indicati dalla committente in citazione
(comparsa di ruggine sulle grate poste a protezione delle
7 finestre condominiali) non risulta a parere di questo giudicante, che dalla documentazione versata agli atti (perizia di parte e sopralluogo 28 giugno 2024) sia possibile appurare la presenza di tali vizi nonché la riconducibilità degli stessi ai lavori realizzati dalla società.
Va di conseguenza rigettata anche la richiesta di risarcimento danni, mancando ogni prova in tal senso.
Fondata risulta invece la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto proposta dalla società nei confronti CP_1 del Condominio, in virtù della clausola risolutiva espressa prevista all'art 14 del contratto di appalto. Invero l'art 14 del menzionato contratto di appalto sottoscritto da entrambe le parti prevede espressamente il diritto dell'appaltatore di risoluzione allorquando “il committente non rispetti le scadenze di due pagamenti consecutivi fermo restando il diritto a percepire quanto spettante per le opere realmente eseguite, oltre il risarcimento del danno”.
Risultando quindi, sulla base della documentazione agli atti, il in relazione a due fatture emesse il 30 Controparte_3 luglio 2022 e 30 agosto 2022 (n. 17 e 18 presenti agli atti con contestuale richiesta di pagamento), nonché avendo lo stesso espressamente richiesto la risoluzione del contratto con pec del
20/9/2022, va accolta la domanda di risoluzione del contratto con conseguente diritto ad ottenere il pagamento delle opere concretamente eseguite, che sulla base dell'esame del consuntivo finale dei lavori redatto in data 21 ottobre 2022 dalla
D.L. Arch. , ammonta ad euro 66.667,45, oltre IVA. CP_4
Da tale importo va detratta la somma di euro 55.705,00 oltre iva già versata dal Committente condominio, con la conseguenza che l'appaltatrice ha diritto a ricevere il residuo importo pari ad euro 10.962,45, oltre IVA.
8 Ogni altra richiesta di risarcimento va disattesa in quanto non provata.
In conclusione, il , in persona dell'amministratore Parte_1 pro tempore, va condannato a pagare alla , in persona CP_1 del legale rapp.te pro tempore, il pagamento delle opere concretamente eseguite per un residuo pari ad euro 10.962,45, oltre IVA ed oltre interessi dalla emissione delle fatture all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda principale;
- Accoglie la domanda riconvenzionale della di CP_1 risoluzione del contratto, e per l'effetto condanna il al pagamento della Parte_1 somma di euro 10.962,45, oltre IVA ed oltre interessi dalla emissione delle fatture all'effettivo soddisfo.
- Condanna l'attore al pagamento in favore della società convenuta delle competenze e spese di lite che determina in € 5.077,00 oltre rimborso forfettario del 15 ex art. 2 DM
n.55/2014, IVA e CpA, e con attribuzione in favore dell'Avv. Ivo Varcaccio Garofalo.
Torre Annunziata, 3 giugno 2025.
Il Giudice Onorario di Tribunale
dott. Luigi Ambrosino
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