Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Rosaria Papa Presidente
dott.ssa Alessandra Piscitiello Consigliere
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 2632/2021 vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. ; Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...], c.f. ; Controparte_1 CodiceFiscale_2
, c.f. ; Controparte_2 CodiceFiscale_3
, c.f. ; Controparte_3 CodiceFiscale_4
, c.f. ; Controparte_4 CodiceFiscale_5
nato a [...] il [...], c.f. ; Controparte_5 CodiceFiscale_6
nata a [...] il [...], c.f. e CP_6 CodiceFiscale_7
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_7 CodiceFiscale_8
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato nel cui studio in Salerno alla via Controparte_7
Guercio n. 208 elettivamente domiciliano giusta procura in atti, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTI
NONCHE'
- 1 -
, nata a [...] il [...]; , nata a [...] il [...] e Controparte_8 Controparte_9
nata a [...] il [...], rappresentate e difese dall'Avvocato Controparte_10 CP_7 nel cui studio elettivamente domiciliano, indirizzo di posta elettronica certificata
[...]
Email_1
APPELLATE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. ; CP_11 CodiceFiscale_9
nata a [...] il [...], c.f. ; CP_12 CodiceFiscale_10
, nata a [...] il [...], c.f. ; CP_13 CodiceFiscale_11
, nata a [...] il [...], c.f. ; CP_14 CodiceFiscale_12
, nato a [...] il [...], c.f. CP_15 CodiceFiscale_13
nata a [...] il [...], c.f. CP_16 CodiceFiscale_14
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Francesco Ettore Bruno presso il cui studio in Avellino al
Corso Umberto I n. 61 elettivamente domiciliano, indirizzo di posta elettronica certificata
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APPELLATI
E
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato Controparte_17 CodiceFiscale_15
e difeso dall'Avvocato Massimo Nistri nel cui studio in Firenze alla via Scialoja n. 53 elettivamente domicilia giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione con nuovo difensore per l'udienza del 24 novembre 2021, indirizzo di posta elettronica certificata vvocati.prato.it Emai_3 Email_4
APPELLATO
E
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa CP_18 CodiceFiscale_16 dall'Avvocato Paola Guidi nel cui studio in Firenze alla via Castelfidardo n. 20 elettivamente domicilia giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione con nuovo difensore per l'udienza del 24 novembre 2021, indirizzo di posta elettronica certificata
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APPELLATA
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
NONCHE' CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. ; CP_19 CodiceFiscale_17
, nata a [...] il [...], c.f. ; Controparte_20 CodiceFiscale_18
, nata a [...] il [...], c.f. CP_21 CodiceFiscale_19
rappresentati e difesi dall'Avvocato Ettore Freda, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato Lucio Tramontano in Napoli alla via Mergellina n. 220, indirizzo di posta elettronica certificata Email_6
APPELLATI
E
eredi di , nata a [...] il [...], deceduta a Bracciano il 03.02.2023, Persona_1
c.f. CodiceFiscale_20
APPELLATA
E
, e quali eredi di CP_14 CP_15 CP_16 Persona_2
APPELLATI
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Avellino n. 464/2021 pubblicata in data 23 marzo
2021, notificata in data 5 maggio 2021, in materia di proprietà.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 4 giugno 2021 Parte_1 CP_1
, ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e hanno impugnato la sentenza n. 464/2021 con cui il CP_6 Controparte_7
Tribunale di Avellino, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di , CP_19 [...]
e cui ha riconosciuto anche le spese, ha accolto la domanda avversaria CP_20 CP_21 di negatoria servitutis sul cortile in piazza Sant'Antonio nel Comune di RA, catastalmente indicato come pertinenza dell'appartamento al foglio 6, particella 637 sub 8 e
9, dichiarato di proprietà esclusiva degli attori CP_11 Persona_1 CP_12 CP_13
CP_1
, e e;
ha ordinato CP_17 CP_14 CP_15 CP_16 Parte_2
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda loro di chiudere la porta finestra realizzata con la ricostruzione e di ridurre al pristino stato di luce qual era ante ricostruzione altra finestra nel fabbricato prospiciente il prefato cortile, in catasto al foglio 6, particelle 844 sub 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e 294; ha attribuito loro ai sensi dell'art. 938 c.c. la proprietà della porzione di suolo in catasto al foglio 6 particella 637 sub 8 e 9 di titolarità attorea ma occupata dalla porzione del fabbricato Manzione dopo la sua ricostruzione;
li ha condannati, in applicazione del principio dell'accessione invertita, al pagamento agli attori dell'indennità di cui all'art. 938 c.c. determinata in € 18.544,5 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo e dell'ulteriore somma di € 7.885,00 a titolo di risarcimento danni, con interessi e rivalutazione sulle somme prima devalutate al tempo della instaurazione del giudizio;
infine li ha condannati alle spese del giudizio e posto a loro integrale carico i costi della consulenza tecnica.
1.1. Sono stati declinati otto motivi di appello (la numerazione nella citazione che l'ha introdotto ripete due volte il n. 3 e due volte il n. 6).
1.1.1. Con il primo motivo si è censurata la statuizione resa a conclusione del primo grado del giudizio per il mancato accoglimento dell'eccezione di improcedibilità delle domande avversarie non essendo stato coinvolto nel tentativo di mediazione obbligatoria ogni avente diritto. È stata perciò dedotta la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010.
1.1.2. Con il secondo motivo è stata opinata violazione dell'art. 102 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 468 c.c. per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli CP_1 dei ER , chiamati all'eredità di in rappresentazione della Persona_3
nonna a seguito della rinuncia dai loro genitori. Persona_4
1.1.3. Con il terzo motivo si è protestata la violazione dell'art. 303 c.p.c. dopo l'interruzione del giudizio per la morte di in quanto i suoi eredi: , e Persona_5 CP_2 CP_3
non sono stati contemplati dalla sentenza né destinati d'alcuna Controparte_4 statuizione.
1.1.4. Con il quarto motivo si è contestata la decisione di rigetto della richiesta di interruzione del processo, per essere stato in primo grado correttamente documentato il decesso della NT , mediante il deposito del suo certificato di Controparte_22
morte.
1.1.5. Nel merito, la sentenza è stata impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto assolto dagli attori l'onere della prova.
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
A dire della difesa appellante sarebbe fallita la dimostrazione del diritto di proprietà a fondamento delle pretese avversarie in quanto da molti documenti, in particolare dalla relazione dell'ing. , incaricato del progetto della ricostruzione del fabbricato Persona_6
proprietario del bene sarebbe né attore né dante causa degli attori. CP_14 CP_17
Si è deplorato un travisamento dei fatti riguardo al petitum concernente la perdita di un'area coperta di circa 9,20 mq, avendone il Tribunale parlato come di una porzione di suolo, trattandosi invece della compenetrazione di modeste dimensioni del fabbricato Manzione.
1.1.6. Si è opinata violazione dell'art. 948 c.c. ritenendo che la condanna alla riduzione in pristino delle aree oggetto di causa sia stata resa senza che la ricostruzione del loro fabbricato abbia interferito con la preesistente compenetrazione dei fabbricati contermini, censurando anche da questo profilo le risultanze della consulenza tecnica, eseguita senza i rilievi e gli accertamenti tecnici necessari per giungere alla conclusione condivisa dal
Tribunale.
1.1.7. Con il settimo motivo si è detto errato anche il calcolo dell'indennità di cui all'art. 938
c.c. avendo il primo giudice, violando la prefata norma e l'art. 1223 c.c., considerato il valore del volume degli edifici di nuova costruzione in luogo del valore dei suoli cui fa riferimento la citata disposizione codicistica che riguarda i terreni;
altrettanto eccessiva è parsa la liquidazione del danno da risarcire.
1.1.8. In ultimo si è lamentata violazione dell'art. 1292 c.c. ritenendo che eventuale conferma della sentenza impugnata debba riguardare anche i ER , e CP_19 CP_20
e sono state riproposte le questioni già avanzate nel primo grado del giudizio, CP_21
tra cui l'eccezione di prescrizione.
1.2. Hanno così concluso chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, attesa la fondatezza del gravame e l'esistenza del periculum in mora per l'abnormità della somma liquidata e l'irreparabilità della condanna alla chiusura della porta- finestra e alla riduzione a luce dell'ulteriore veduta.
Nel resto hanno domandato la riforma della decisione di prime cure data l'improcedibilità
e l'inammissibilità delle domande proposte contro di loro, oltre alla loro fondatezza, e la nullità della sentenza pronunciata dal Tribunale in difetto di contraddittorio, con conseguente indicazione della necessità di rendere i provvedimenti dell'art. 354 c.p.c.. In subordine hanno domandato emettersi condanna con la consegna in natura di quanto ex adverso preteso, vinte in tutti i casi le spese del giudizio.
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
2. In data 29 ottobre 2021 si sono costituiti CP_11 Persona_1 CP_12 CP_13
CP_1
, e chiedendo il rigetto dell'avverso CP_17 CP_14 CP_15 CP_16
appello e la riforma della sentenza limitatamente all'ingiusta esclusione dalla condanna dei ER , e , in cui danno hanno anche chiesto le spese. CP_19 CP_20 CP_21
3. Il 2 novembre 2021 si sono costituiti in giudizio , e CP_19 CP_20 CP_21
chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in subordine, l'accoglimento della domanda riconvenzionale con dichiarazione dell'avvenuto acquisto, ai sensi dell'art. 938 c.c., da parte dei proprietari del fabbricato Manzione, del suolo eventualmente incorporato nella costruzione del fabbricato;
hanno anche chiesto di dichiarare prescritto il diritto degli attori all'indennizzo di cui all'art. 938 c.c., con vittoria su spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
4. In data 3 gennaio 2023 si sono costituite in giudizio , Controparte_8 Controparte_9
e facendo proprie le conclusioni rassegnate in giudizio. Controparte_10
5. L'istanza sospensiva dell'esecutività della sentenza di primo grado è stata rinunciata con istanza depositata nel fascicolo telematico in data 16 luglio 2021 per cui si di essa il Collegio non ha provveduto.
In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
È stato acquisito il fascicolo anche cartaceo del primo grado del giudizio che al suo interno contiene il fascicolo del precedente giudizio possessorio inter partes.
Il giudizio interrotto per la morte dichiarata di con ordinanza del 21 Persona_1
febbraio 2024 è stato riassunto dagli appellanti con il ricorso presentato nel fascicolo telematico in data 23 febbraio 2024.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 3 luglio 2024 la Corte ha assegnato la causa a sentenza, concedendo i termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e il deposito delle memorie di replica.
6. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
6.1. Con atto di citazione notificato in data 13 - 14 novembre 2015 CP_11 Persona_1
, ,
[...] CP_12 CP_13 Controparte_17 CP_18 CP_14 CP_15
e hanno citato in giudizio
[...] CP_16 Persona_2 Controparte_23
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
, Controparte_1 Persona_5 Controparte_22 CP_6 Controparte_5
, , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_19
e per sentire accertata l'inesistenza del diritto di servitù di Controparte_20 CP_21 passaggio e di veduta sul cortile di proprietà esclusiva degli attori sito in RA alla piazza
Sant'Antonio identificato come pertinenza dell'appartamento identificato in catasto al foglio 6 particella 637 sub 8 e 9, con condanna delle parti convenute alla chiusura della porta finestra realizzata a seguito della ricostruzione e riduzione della finestra a luce ampliata in analoga circostanza, entrambe poste sul lato del fabbricato di proprietà dei convenuti sito in RA, identificato in catasto al foglio 6, particelle 844 sub 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 294, prospiciente il cortile degli attori.
Gli attori hanno agito anche per sentire accertare che i convenuti hanno illegittimamente sottratto parte della loro proprietà: in particolare un'area di mq 9,20 un tempo adibita a passaggio dal cortile alla strada pubblica e altra di mq 2,50 occupata con l'avanzamento del fabbricato di proprietà dei convenuti oltre il muro di confine, con condanna alla riduzione in pristino o alla corresponsione di un'indennità, al risarcimento del danno ed alla liquidazione delle spese di giudizio.
A conforto della loro domanda hanno indicato d'essere comproprietari pro indiviso dell'immobile sito in RA alla piazza Sant'Antonio n. 3, identificato al catasto al foglio 6, particella 637 sub 8
e 9 e relative pertinenze;
che il predetto immobile confina con altro immobile di proprietà dei convenuti identificato al catasto al foglio 6, particelle n. 295 sub 2, 296, 451 sub 3, 497 sub 2; che a seguito del terremoto dell'80 l'intero comparto è stato ricostruito in modo difforme dal preesistente e che gli attori hanno subito lesioni della loro proprietà, avendo patito sia sconfinamenti sia aperture di affacci ed ampliamento di preesistenti luci dai convenuti.
Hanno affermato che sul muro di confine della proprietà è stata aperta una porta finestra CP_7 con accesso diretto al cortile interno di esclusiva proprietà che è stata creata sulla stessa parete CP_14 una servitù di veduta;
che i proprietari sono stati privati di un'area coperta di circa 9,20 mq che costituiva passaggio dal cortile interno di esclusiva proprietà alla strada pubblica;
che il CP_14 fabbricato Manzione è stato ricostruito con l'avanzamento del muro di confine sull'area del cortile di esclusiva proprietà che il Tribunale ha rigettato la domanda possessoria da loro proposta CP_14 per cui hanno avviato un procedimento di mediazione obbligatoria con esito negativo.
Nell'indicare tuttora presenti le violazioni al loro diritto di proprietà, gli attori hanno sostenuto l'inesistenza del diritto di servitù ex adverso preteso, in quanto la porta finestra con passaggio diretto sul cortile di proprietà è stata creata ex novo; che è stata sottratta un'area di proprietà CP_14 CP_14 nella costruzione del fabbricato ove in precedenza tra le proprietà delle parti in giudizio CP_7
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda esisteva uno spazio di esclusiva proprietà che consentiva l'accesso alla strada pubblica;
che CP_14 nel ricostruire le mura perimetrali i hanno posto il muro posteriore di facciata CP_7 dell'immobile all'interno della proprietà esclusiva CP_14
6.2. In data 24 marzo 2016 si è costituito in giudizio contestando la domanda, a suo Controparte_5 dire improcedibile per non essere stati convenuti in mediazione tutti gli aventi diritto, e chiedendo l'attribuzione del diritto di proprietà del suolo ai sensi dell'art. 938 c.c., eccependo alla pretesa avversaria di sentire dichiarata inesistente la servitù che la ricostruzione del fabbricato è CP_7 avvenuta secondo i diritti di costoro e rispettando quelli dei vicini.
6.3. In data 25 marzo 2016 si sono costituiti , e , i quali CP_19 CP_21 Controparte_20 hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva per aver rinunciato all'eredità della zia Per_3 cui è stata chiamata a succedere la loro madre essendole la prima
[...] Persona_4 premorta nubile e senza prole.
In via subordinata hanno chiesto l'accoglimento della domanda riconvenzionale di acquisto del suolo ai sensi dell'art. 938 c.c.. Hanno anche eccepito la prescrizione del diritto all'indennizzo essendo stato il fabbricato ricostruito, nelle strutture portanti, già nel 1999.
6.4. Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione del fascicolo del giudizio possessorio tra le stesse parti e con la consulenza tecnica affidata all'arch. Dopo l'interruzione per la Persona_7 dichiarata morte di e la sua riassunzione, la causa è stata assunta in decisione Persona_5 con i termini.
7. Il Tribunale di Avellino con sentenza n.464 del 2021 e notificata in data 5 maggio 2021 ha dichiarato il difetto di legittimazione dei convenuti , e CP_19 Controparte_20 CP_21
; ha accolto la domanda di parti attrici dichiarando l'inesistenza della servitù di passaggio e di
[...] veduta sul cortile di proprietà esclusiva degli attori sito in RA alla piazza Sant'Antonio di pertinenza dell'appartamento identificato in catasto al foglio 6 particella 637 sub 8 e 9, con condanna delle parti convenute alla chiusura della porta finestra realizzata a seguito della ricostruzione e la riduzione della finestra a luce ampliata a seguito della ricostruzione, poste sul lato del fabbricato di proprietà dei convenuti sito in RA identificato in catasto al foglio 6 particelle 844 sub 2, 3, 4, 5,
6, 7 e 294, prospiciente il cortile degli attori;
ha attribuito ai convenuti, ai sensi dell'art. 938 cc, la proprietà della porzione del suolo sito in RA alla piazza Sant'Antonio, identificata in catasto al foglio 6, particella 637 sub 8 e 9, occupato a seguito della ricostruzione del fabbricato Manzione nonché della porzione di fabbricato sopra edificata;
ha condannato le parti convenute al pagamento in favore degli attori dell'indennità ex art. 938 c.c. determinata in € 18.544,5, oltre al risarcimento del
- 8 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda danno liquidato in € 7.885,00 con gli interessi legali;
ha posto a carico dei soccombenti le spese del giudizio liquidate in € 3.972,00 per compensi ed € 545,00 per spese.
7.1. In via preliminare il giudice di prime cure ha rigettato la richiesta di interruzione del processo avanzata da nel corpo della comparsa conclusionale, ritenendo che la Controparte_5 dichiarazione del decesso della convenuta NT non potesse assumere Controparte_22 valenza interruttiva in carenza dei requisiti formali previsti dalla legge, assenti nel caso in cui essa sia fatta a scopo meramente informativo, non provenendo dal difensore allo specifico fine di conseguirne l'effetto.
7.2. Ha accolto l'eccezione dei convenuti , e di difetto di CP_19 CP_21 Controparte_20 legittimazione passiva per aver prodotto il verbale – del 29 maggio 2014, registrato il 9 giugno 2014
- di rinunzia all'eredità di mancata ai vivi il 24 aprile 2012. Persona_3
7.3. Nel merito, il Tribunale ha accolto la domanda attorea in ragione delle risultanze della consulenza tecnica espletata dall'architetto che ha dimostrato fondata sia la Persona_7 doglianza degli attori in ordine all'apertura di una porta finestra e di una finestra sul fabbricato assenti prima della sua ricostruzione post sisma, quando era esistente soltanto una luce CP_7 con maglia di ferro rigida e tale da impedire da essa l'affaccio, come risultato dal rilievo fotografico;
sia comprovato la sottrazione di un vano di circa 9,20 mq. Il primo giudice ha infatti richiamato il passo della relazione tecnica in cui il suo ausiliare ha precisato che prima della ricostruzione il fabbricato presentava un vano di circa 9,20 mq cui si accedeva dal cortile retrostante tramite CP_14 un arco a mattoni, vano attualmente inglobato nel fabbricato essendone stata chiusa con CP_7 muratura la parte anteriore e posteriore.
7.4. Il giudice di prime cure ha quindi condiviso il suo ausiliare tecnico in ordine al riconoscimento della condanna alla riduzione in pristino dell'area quanto alla porta finestra e alla luce trasformata in finestra.
Ha invece escluso la restitutio in integrum quanto al vano di 9,20 mq inglobato in quanto i lavori per la riduzione andrebbero a compromettere l'integrità fisica del fabbricato Manzione. Altrettanto ha statuito quanto alla denunciata sottrazione di superficie a seguito dell'avanzamento del medesimo stabile con occupazione della proprietà degli attori per circa 2,5 mq.
Per entrambi i casi ha recepito - infatti - dalla consulenza tecnica che parte del fabbricato Manzione
è stato, nella ricostruzione, avanzato rispetto alla precedente sua ubicazione essendo stato ricostruito sul muretto di confine che è stato in parte demolito e sostituito con una porzione di detto edificio.
- 9 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Per riportare i luoghi al precedente stato, infatti, occorrerebbe l'abbattimento e la realizzazione di un'intera sezione portante costituita da travi e pilastri che, oltre alla gravosità tecnica, risulterebbe intervento anche antieconomico rispetto al valore venale degli immobili.
7.5. La sentenza di primo grado ha piuttosto riconosciuto in capo ai convenuti la sussistenza del diritto di proprietà in applicazione del principio dell'accessione invertita ex art. 938 c.c. con riguardo al suolo occupato e la porzione di fabbricato sopra edificata, con condanna dei convenuti al pagamento dell'indennità e al risarcimento del danno.
La prima (indennità) è stata calcolata considerando la superficie occupata (9,20 mq + 2,50 mq, ossia complessivamente 11,70 mq) e il suo valore duplicato e accertato dal C.T.U. pari ad € 792,50, pervenendo così alla somma di € 18.544,50.
Trattandosi di un debito di valuta è stata prevista la maggiorazione dei soli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Il danno, calcolato equitativamente in € 7.885,00 in ragione di quanto emerso dalla consulenza sulla natura dei luoghi, la destinazione urbanistica e il comportamento processuale delle parti, è stato accessoriato anche della rivalutazione monetaria, stante la sua natura di debito di valore, conteggiata però previa devalutazione all'epoca della domanda secondo il criterio composito di calcolo per gli interessi indicato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza del 17 febbraio 1995,n.
1712.
7.6. Accertata dunque inesistente la servitù di passaggio e di veduta sul cortile in titolarità esclusiva degli attori, è stata ordinata ai convenuti la chiusura della porta finestra e la riduzione della finestra ampliata al suo pristino stato di luce.
7.7. Le spese del giudizio sono state regolate secondo soccombenza e liquidate applicando il D.M.
14 marzo 2014 n. 55. Altrettanto, a carico dei convenuti sono state definitivamente poste le spese di consulenza.
8. Va dichiarata la tempestività dell'appello in quanto proposto con la citazione notificata il
4 giugno 2021, a fronte della notificazione della sentenza in data 5 maggio 2021, dunque rispettando l'art. 325 c.p.c..
Esso, nonostante le considerazioni contrarie di talune parti appellate, è anche ammissibile avendo parte appellante censurato in maniera adeguatamente analitica i passaggi motivazionali che non ha condiviso, proposto la decisione contraria a sé favorevole, spiegato le ragioni della bontà della soluzione alternativa e del perché vada preferita la
- 10 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda propria impostazione rispetto agli argomenti difensivi avversari e a quelli spesi dal
Tribunale stesso in sentenza.
Sussiste dunque non solo la critica sufficientemente specifica alla decisione, ma anche la devoluzione e la proposta del progetto alterativo di sentenza opzionata, sia pure nel senso lato ritenuto sufficiente dalla Corte regolatrice (da ultimo, Cassazione civile, II sez., 18 gennaio 2024, n. 1932 che ripercorre l'arresto a Sezioni Unite n. 36481 del 13 dicembre 2022), di talché è possibile accedere alla disamina del merito.
Il contraddittorio processuale, a seguito delle notifiche dell'atto di riassunzione, è integro.
È dunque possibile accedere alla disamina dei motivi d'appello.
9. Con il primo motivo (€ 1.1.1.) è stata per la prima volta sollevata la questione dell'improcedibilità della domanda per il mancato coinvolgimento nella mediazione obbligatoria di tutti gli aventi diritto in quanto legittimati a partecipare al giudizio che ne è seguito, stante il suo fallimento. Nello specifico, si è protestata la mancata rituale notifica a , cui il plico postale non fu Controparte_22 recapitato per essere ella risultata trasferita dall'indirizzo di destinazione. Altra ragione di improcedibilità è stata indicata nel difetto di potere procuratorio in capo al difensore che avrebbe partecipato per taluni altri chiamati, rappresentati impropriamente dinanzi all'organismo di mediazione, come da verbale in atti.
9.1. Il motivo è infondato se non addirittura inammissibile.
Il mancato esperimento della mediazione obbligatoria – e a maggior ragione l'imperfetto suo svolgimento, come in ambo i casi divisati con l'appello - deve essere eccepito dal convenuto a pena di decadenza, o rilevato dal giudice, non oltre la prima udienza. In mancanza di tempestiva eccezione o rilievo d'ufficio, il giudice di secondo grado può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dall'art. 5 comma 1 bis del d.lgs. n. 28/2010, posto che in grado d'appello l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice ai sensi dell'art. 5 comma 2.
In tal senso si è espressa Cassazione civile sez. III, 10.11.2020, n. 25155.
Alla superiore riflessione, in sé valida a risolvere il motivo, si aggiunga l'ulteriore argomento per il quale l'eccezione di improcedibilità della causa per mancato esperimento della mediazione o della negoziazione assistita che non sia mai stata sollevata nel corso del giudizio di primo grado bensì per la prima volta nel giudizio di appello, è da considerarsi tardiva. Altrettanto lo è l'eccezione di irregolare esperimento della mediazione che dev'essere sollevata nel primo atto difensivo utile
- 11 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda successivo all'incontro di mediazione, non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Non essendo stata mai nell'intero corso del giudizio di primo grado eccepita l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione né il giudice rilevato nulla al riguardo dopo l'ordinanza con cui ne ha disposto lo svolgimento (provvedimento reso all'udienza del 14 aprile 2016), alcuna nullità del giudizio e della sentenza resa a definizione del suo primo grado può essere fatta valere mediante appello (in tema, anche Cassazione civile sez. II, 16.10.2023, n. 28695 che richiama Cassazione n. 12896/2021).
9.2. In ciò si assorbe ogni ulteriore riflessione sul fatto che l'invito alla mediazione consta recapitato in data 7 luglio 2015 con successo e che solo alla ripetizione della notifica a settembre dello stesso anno sarebbe riferito il mancato perfezionamento (documento allegato sub 10 alla produzione di parte attrice nel primo grado del giudizio nonché alla memoria ai sensi dell'art. 183 VI comma del CP_ 16 maggio 2017 dalla difesa dei ER ).
10. Con il secondo motivo di gravame (§ 1.1.2.) è stata paventata la violazione dell'art. 102
c.p.c. in combinato disposto con l'art. 468 c.c. per omessa integrazione del contraddittorio CP_1 nei confronti dei figli dei ER , chiamati all'eredità di in Persona_3
rappresentazione della nonna a seguito della rinuncia dai loro Persona_4 genitori. Tanto s'è opinato per ritenere imperfetto il contraddittorio con conseguente nullità della sentenza e necessità della regressione al primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c..
10.1. Il motivo è infondato.
Giova principiare dal testo dell'art. 467 c.c. secondo cui “La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato”, con la specificazione che si legge nel capoverso secondo cui “Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale”.
CP_ Nel caso presente i ER , eredi della madre a sua volta erede della Persona_4 sorella premortale nubile e senza prole, , hanno dimostrato d'avere rinunciato all'eredità di Per_3 costei.
La cosa attestata dal Tribunale in base alla documentazione in atti non è stata destinata d'alcuna censura con l'appello. Viceversa a parere degli appellanti si sarebbe dovuta integrare la chiamata in
- 12 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda causa dei figli dei chiamati rinuncianti che, in linea diretta, avrebbero assunto la medesima posizione dei rappresentati.
La questione nella successione ab intestato è stata oggetto d'argomento di plurime statuizioni della
Suprema Corte tra cui, in quanto più prossima in ordine temporale, si segnala Cassazione civile sez.
II, 07.02.2020, n. 2914.
Allo scrutinio di legittimità la formulazione dell'art. 467 c.c., secondo la quale la rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado dell'ascendente, deve intendersi non già nel senso che i discendenti siano titolari dei medesimi diritti del rappresentato, ma piuttosto nel senso che gli stessi vengano a trovarsi nella medesima posizione e nel medesimo grado del rappresentato solo ai fini della misura della delazione ereditaria, la quale avviene peraltro direttamente nei confronti dei rappresentanti, che mantengono una posizione autonoma rispetto al rappresentato.
Tanto premesso nell'esegesi delle norme va indagato il seguente art. 468 c.c. a mente del quale “La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi,
e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto” e l'ulteriore
– di massima rilevanza per la questione che occupa l'odierna lite, per cui “I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa”
Ciò che interessa ai fini dell'esame della fattispecie oggetto di controversia è proprio l'art. 468 c.c., il quale afferma che la rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
La questione che pone parte appellante, a lungo dibattuta, è se la predetta norma comprenda come rappresentati soltanto i figli, nonché i fratelli e le sorelle del de cuius o anche i suoi nipoti ex filio ed ex fratre.
Secondo parte della dottrina la rappresentazione è un istituto eccezionale e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva.
Altra parte della dottrina e una parte minoritaria della giurisprudenza di merito (Corte
d'Appello di Milano 24 novembre 1992; Corte d'Appello di Messina n. 446/2003) propendono, invece, per una interpretazione estensiva, secondo cui l'elencazione dei soggetti rappresentati della norma in esame non sarebbe tassativa.
- 13 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
L'interpretazione muove dalla ratio legis, argomentando che la rappresentazione non risponde più alla finalità di preservare la destinazione del patrimonio del de cuius nell'ambito della famiglia originaria di appartenenza, ma a quella di tutelare la famiglia del mancato successore, atteso che l'art. 468 c.c. prevede che la rappresentazione abbia luogo in favore dei discendenti di figli o fratelli del defunto, ma non che il rappresentato debba necessariamente essere figlio o fratello del defunto.
Detta tesi si infrange, tuttavia, contro l'orientamento uniforme e consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'indicazione dei soggetti a favore dei quali ha luogo la successione per rappresentazione, come prevista dagli artt. 467 e 468 c.c., è tassativa, essendo il risultato di una scelta operata dal legislatore, di talché non è data rappresentazione quando la persona cui ci si vuole sostituire non sia, nella linea retta, un figlio e, nella linea collaterale, fratello o sorella del defunto (Cass. n. 22840/2009, Cass. n.
3051/1994, Cass. n. 5077/1990, Cass. n. 1366/1975, Cass. n. 911/1946).
Significativa in proposito è la sentenza 28 ottobre 2009 n. 22840 della Corte di Cassazione, che, ripercorrendo la giurisprudenza di legittimità formatasi sulla questione dei limiti soggettivi di applicabilità dell'istituto della rappresentazione, ha dato alla problematica in esame una risposta univoca, dirimendo l'annosa controversia nel senso della non estensibilità dell'istituto oltre i casi previsti dall'art. 468 c.c..
Più precisamente, la Suprema Corte ha statuito che l'art. 468 c.c. circoscrive i limiti di applicazione dell'istituto della rappresentazione, sia nella successione legittima sia in quella testamentaria, nel senso che essa ha luogo a favore dei discendenti legittimi del chiamato che, nella linea retta, sia figlio e, in quella collaterale, fratello o sorella del defunto. Sono, pertanto, esclusi dalla rappresentazione i discendenti del nipote ex filio. Tale orientamento ha trovato conferma anche nella successiva sentenza della Corte di Cassazione, II sezione civile, n. 30551/2011.
Già Cassazione n. 5077/1990 ha affermato che presupposto determinante della vocazione indiretta è il rapporto di filiazione o di fratellanza della persona, al cui posto si vuoi succedere e ancor prima si legge nella sentenza n. 911/1946 che “l'art. 468 c.c. circoscrive rigorosamente i limiti di applicazione dell'istituto della rappresentazione, sia nella successione legittima sia in quella testamentaria, nel senso che essa ha luogo a favore dei discendenti legittimi del chiamato che, nella linea retta, sia figlio e, in quella collaterale, fratello o sorella del defunto. Sono, pertanto, esclusi dalla rappresentazione i discendenti dei collaterali di terzo
- 14 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
o ulteriore grado (es. nipoti ex fratre)”. In motivazione è precisato che “la rappresentazione ... non ha luogo a favore dei discendenti legittimi di qualunque chiamato, ma solo dei discendenti del chiamato, che sia figlio ovvero fratello o sorella del defunto. Ciò dispone l'art. 468 c.c., circoscrivendo
l'ambito di applicazione dell'istituto nei confronti dei soggetti a cui favore opera, e cioè della persona del rappresentante e del rappresentato. Sicché, per aversi rappresentazione nella linea retta, è necessario che il chiamato sia figlio della persona della cui eredità si tratta, e nella linea collaterale che sia fratello o sorella del de cuius. Sono invece esclusi dalla rappresentazione i discendenti dei collaterali di terzo o ulteriore grado: onde quando ... gli istituiti con testamento siano nipoti ex fratre,
e alcuni di essi non possano accettare l'eredità perché premorti al testatore, non si fa luogo alla rappresentazione, perché manca l'istituzione del fratello o della sorella che, nella linea collaterale,
è la persona che la legge considera debba essere rappresentata”. Nell'occasione la Corte si è posta altresì il problema della esistenza di un diverso orientamento, maturato nella vigenza del codice del 1865, che ammetteva la rappresentazione anche a favore dei discendenti dei nipoti ex fratre, istituiti eredi e premorti al testatore. Ma ha osservato come il legislatore del
1942 abbia mostrato di volersi deliberatamente discostare da tale orientamento. “Infatti, mentre il progetto preliminare aveva, nella successione testamentaria, ammesso la rappresentazione anche a favore dei discendenti dell'erede o legatario istituito, non solo se fratello
o sorella, ma anche se discendente di costoro ..., la innovazione non passò nel codice, essendo sembrato inopportuno ampliare il campo di applicazione dell'istituto nella linea collaterale (Relazione ministeriale al progetto definitivo, n. 22)”.
Né, ad avviso della Corte, poteva porsi il problema di ricercare adattamenti nell'ambito della successione testamentaria, posto che il nuovo codice ha dato all'istituto una disciplina uniforme per le successioni legittime e quelle testamentarie, e che la lettera della legge, conforme anche all'intendimento del legislatore, non consente l'estensione della rappresentazione nel caso in cui il rappresentato sia un soggetto diverso dai figli, dai fratelli o dalle sorelle.
Nella sentenza n. 1366/1975 la Corte regolatrice ha ulteriormente precisato che
“La successione per rappresentazione costituisce un caso di vocazione indiretta in ragione della quale la posizione dell'erede rappresentante si determina in base al contenuto (luogo e grado) della vocazione del chiamato (rappresentato), nel presupposto determinante e qualificante che egli non possa o non voglia venire alla successione, e nei limiti soggettivi specificamente dettati dagli artt. 467 e 468 c.c.. I suddetti limiti richiedono per la rappresentazione in linea retta che il c.d.
- 15 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
rappresentato sia figlio (senza distinzione tra figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali) del de cuius, e che il c.d. rappresentante sia discendente anche naturale del rappresentato, e per la rappresentazione in linea collaterale che il c.d. rappresentato sia fratello o sorella del de cuius e che il c.d. rappresentante sia discendente anche naturale del medesimo (tenendo anche presente la sentenza della Corte Costituzione n. 79 del 1969, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 467 e 468 c.c. - oltre che dell'art. 577 c.c. - limitatamente alla parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, a sua volta figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi)”.
Nella medesima sentenza si è poi ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 467 e 468 c.c. per violazione dell'art. 3 Cost., “in quanto sono stabiliti limiti soggettivi, in tema di rappresentazione, a proposito sia del rappresentato sia del rappresentante”. In motivazione, la Corte ha chiarito che “le limitazioni soggettive caratterizzanti le figure dei c.d. rappresentato e rappresentante nell'istituto in esame sono connaturate ed intrinsecamente necessarie alla coerenza giuridica della rappresentazione la quale è un istituto di diritto singolare nel quale vengono alla successione soggetti che senza di esso ne resterebbero esclusi e per il quale non possono farsi tendenzialmente coincidere le figure del rappresentato e del rappresentante con la categoria generale dei successibili”.
Tali principi sono stati ribaditi da Cassazione n. 3051/1994 che dopo aver ricostruito le origini dell'istituto della rappresentazione, ha osservato come sia conseguente alla sua evoluzione strutturale anche il variare, nel tempo, del suo fondamento sociale, rilevando che “superata la tesi iniziale - che ancorava la ratio della rappresentazione a ragioni di tutela di una volontà presunta del de cuius - la dottrina prevalente, prima della citata sentenza n. 79 del 1969, aveva finito … con l'individuare lo scopo dell'istituto nella protezione della famiglia legittima e, più precisamente, della stirpe legittima del de cuius. Ma è stata poi la stessa Corte Costituzionale a rilevare - con la riferita statuizione - che, quale che sia la natura della rappresentazione, «in concreto questa tutela gli interessi della famiglia del mancato erede, impedendo che i beni le siano tolti sol perché il genitore non vuole o non può accettarli». La Corte, peraltro, ha osservato che, pur se la ratio dell'istituto si è progressivamente spostata dalla tutela della famiglia del defunto alla tutela di quella del mancato successore, tuttavia non è venuto meno il carattere eccezionale della rappresentazione, nel sistema successorio. «Questa opera infatti in deroga ai principi generali sull'ordine dei successibili, anteponendo nelle ipotesi di cui agli artt. 467 e 468 c.c., i discendenti del chiamato, che non voglia o non possa accettare, a quegli che sarebbero stati - altrimenti - chiamati in linea ulteriore.
- 16 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ed è evidente che il margine di estensibilità di una tale deroga, che esprime una valutazione squisitamente discrezionale del legislatore, non può essere divaricato senza impingere in quella discrezionalità. Il che neppure al giudice delle leggi è consentito, dovendo anche i più sofisticati strumenti decisori a sua disposizione (sentenze additive, manipolative etc.) rispettare la nota linea di confine che separa la funzione sindacatoria della Corte Costituzionale da quella propriamente normativa riservata al Parlamento»”.
Ritenendo il Collegio condivisibile l'orientamento uniforme della giurisprudenza di legittimità, deve escludersi pretermissione di parti necessarie nel giudizio posto che l'istituto della rappresentazione, sia nella successione legittima sia in quella testamentaria, ha luogo soltanto a favore dei discendenti legittimi del chiamato che, nella linea retta, sia figlio e, in quella collaterale, sia fratello o sorella del defunto, cosa non valida per i CP_1 discendenti dei fratelli rispetto all'eredità della zia di costoro.
11. Con il terzo motivo (§ 1.1.3.) si è protestata la violazione dell'art. 303 c.p.c. dopo l'interruzione del giudizio per la morte di in quanto i suoi eredi: , Persona_5 CP_2
e non sono stati contemplati dalla sentenza né destinati CP_3 Controparte_4
d'alcuna statuizione.
11.1. Il motivo è infondato.
Una volta riassunta la causa e avvenuta la notifica la mancata menzione degli eredi della parte defunta e l'indicazione ancora di questa nell'intestazione della pronuncia è ascrivibile a mero errore materiale agevolmente riconoscibile che non inficia affatto la validità della statuizione né giustifica la regressione al primo grado del giudizio.
12. Con il quarto motivo (§ 1.1.4.) si è contestata la decisione di rigetto della richiesta di interruzione del processo, per essere stato in primo grado correttamente documentato il decesso della NT , mediante il deposito del suo certificato di Controparte_22
morte.
12.1. Il motivo è sostanzialmente infondato.
L'interruzione per il decesso della parte non costituita è disciplinata dal comma IV dell'art. 300 c.p.c. che vuole che l'evento risulti – notificato o certificato – dall'ufficiale giudiziario in occasione della redazione della relata per uno dei provvedimenti dell'art. 292 c.p.c. ovvero documentato dall'altra parte.
A tanto ha creduto di avere provveduto la difesa di , appellato già costituito Controparte_24 nel primo grado del giudizio, che con la comparsa conclusionale depositata il 5 gennaio 2021
- 17 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda ha prodotto il certificato di morte di , mancata ai vivi il 4 settembre 2020, Controparte_22
ossia prima dell'udienza celebrata il 6 novembre 2020 quando la causa è stata assunta in decisione.
Il Tribunale, ritenendo irrituale sia la provenienza della dichiarazione, sia il tempo in cui essa è stata resa, senza una palese finalità interruttiva in quanto non notificata e perché successiva all'assunzione della causa a sentenza, ha ritenuto di procedere nella motivazione di merito.
Avendo l'evento riguardato un NT i cui chiamati alla cui eredità erano già parti nel giudizio, il Collegio ritiene sia sostanzialmente condivisibile la conclusione del primo giudice, ancorché per una ragione diversa: non già in quanto sarebbe occorsa l'ufficialità della notizia, ovvero la notifica alle controparti ignare dell'evento - a torto ritenuto non equipollente al caso in cui esso, dichiarato dal difensore della parte costituita, sia di sicura attendibilità e disponibilità - ma perché l'effetto sarebbe stato, ora come allora, irrilevante.
Si ritiene cioè che, per un sovraordinato principio d'economia processuale, in mancanza del rapporto di patrocinio venuto meno con la morte, l'interesse a educere un evento che alcuna rilevanza potrebbe avere nei confronti delle parti già costituite, ad istruttoria conclusa e a conclusioni già rassegnate, non sussiste e che nessuno potrebbe lamentare lesioni di diritti difensivi.
Unica incidenza potrebbe essere solo quello d'individuare il destinatario della notifica dell'appello che ha ampiamente raggiunto il suo fine, inclusa la provocazione al contraddittorio degli aventi diritto, già parti nel giudizio e loro stessi promotori dell'impugnazione.
In altre parole, chi ha reiterato l'eccezione di interruzione non può dolersi della pronuncia di merito, avendo, sia la sentenza sia il gravame ad essa, coinvolto tutte le parti necessarie del giudizio, inclusi i chiamati all'eredità della defunta.
Invero, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono volte a tutelare la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, sicché l'irregolare prosecuzione del giudizio, derivante dalla loro inosservanza, può essere fatta valere soltanto da quest'ultima, che dall'evento interruttivo può essere pregiudicata, e non anche dalle altre parti, le quali, non risentendo di alcun pregiudizio, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza pronunciata (Cassazione civile, sez. I, 25.11.2022, n. 34867).
- 18 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Da questo profilo, sebbene neppure possa condividersi la tesi per la quale ai fini della declaratoria dell'interruzione del processo per la morte della parte non sarebbe sufficiente la mera conoscenza dell'evento comunque acquisita, né la produzione del certificato di morte effettuata dal procuratore della controparte costituita perché successiva all'udienza di precisazione delle conclusioni, resta il fatto, insormontabile, che della mancata interruzione non potrebbe comunque dolersi chi non solo ha partecipato al giudizio di primo grado (o che di questo è stato edotto, al punto che la sua assenza non potrebbe mai ritenersi involontaria) ma che, appellando la sentenza, non ha neanche potuto dolersi di una lesione dei diritti di difesa, né della de cuius né propri nella qualità (argomenti anche da
Cassazione civile, sez. II, 26.02.2021, n. 5444; Cassazione civile, sez. II, 23.08.2019, n. 21657;
Cassazione civile, sez. VI – 3, 07.05.2012, n. 6844; Cassazione civile, sez. I, 23.05.2008, n.
13411; Cassazione civile, sez. I, 18.02.2000, n. 1804).
12.2. Ad ogni modo, ove si condivida la tesi di parte appellante quanto al fatto che la mancata estinzione del giudizio avrebbe comportato la pronuncia di una sentenza nulla, non sarebbe comunque possibile la regressione al primo giudice. Come Cassazione insegna, il giudice che dichiara nulla la sentenza per mancata interruzione del processo, deve decidere la causa nel merito (Cassazione civile, sez. III, 21.09.2022, n. 27643; Cassazione civile, sez. II, 06.12.2018, n. 31630).
13. Nel merito, con il quinto motivo d'appello (§ 1.1.5.) la sentenza è stata impugnata laddove ha ritenuto assolto dagli attori l'onere della prova.
Come già scritto, a dire della difesa appellante sarebbe fallita la dimostrazione del diritto di proprietà a fondamento delle pretese avversarie in quanto da molti documenti, in particolare dalla relazione dell'ing. incaricato del progetto della Persona_6
ricostruzione del fabbricato proprietario del bene sarebbe né attore CP_14 CP_17 né dante causa degli attori.
13.1. Si tratta di affermazione infondata in base all'allegazione contenuta fin dalla citazione del primo grado, corroborata dai documenti con essa affoliati.
Ivi si legge che gli attori in primo grado , CP_11 Persona_1 [...]
, e sono comproprietari pro indiviso CP_12 CP_13 Controparte_17 CP_18
dell'immobile sito in RA (AV) alla piazza Sant'Antonio, n. 3, identificato in N.C.E.U. al foglio 6, particella 637 sub 8 e sub 9 (già 299 sub 4 e sub 5) e relative pertinenze, per i seguenti titoli:
- 19 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
- per ciò che riguarda la particella già 299 sub 4: atto pubblico per notar di Per_8
RA del 18.02.1920, trascritto in data 23.02.1920 ai nn. 3319/2771 con il quale
[...]
fu ha acquistato per i figli (padre e nonno degli CP_25 CP_15 CP_15 odierni attori) nato in [...] il [...], e , CP_26 CP_27
l'immobile sito in RA alla Piazza Sant'Antonio identificato all'art. 397; atto pubblico per notar di Aquilonia del 29.04.1938, con il quale ha Per_9 CP_26
ceduto ai propri fratelli ER e la sua quota di CP_15 CP_27
comproprietà ed i prefati hanno provveduto alla divisione dell'immobile; successione devoluta ex lege e registrata presso la Conservatoria dei RR.II. di Avellino in data
13.06.1986 ai nn. 006891/5969 da nato in [...] il [...] ed CP_15
ivi deceduto in data 18.06.1985 a TO (moglie) nata in [...] il CP_14
15.12.1915, nata in [...] il [...], nato in Persona_1 CP_28
RA (AV) il 15.04.1939, nato in [...] il [...], CP_11 [...]
nata in [...] il [...], nata in [...] il CP_12 CP_13
07.08.1946, nato in [...] il [...], nata in CP_17 CP_18
RA (AV) il 05.11.1951 (figli); successione devoluta ex lege e registrata presso la
Conservatoria dei RR.II. di Avellino in data 02.10.2000 ai nn. 13158/15174 da
[...]
nata in [...] il [...] ed ivi deceduta in data 17.01.1996 a CP_15 [...]
nata in [...] il [...], nato in [...] il Per_1 CP_28
15.04.1939, nato in [...] il [...], nata in CP_11 CP_12
RA (AV) il 11.11.1943, nata in [...] il [...], CP_13 CP_17
nato in [...] il [...], nata in [...] il
[...] CP_18
05.11.1951 (figli); atto di divisione per notar di Avellino del 19.11.1992, Per_10
trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. ai nn. 16222/13853, con il quale gli attori e la di loro madre hanno proceduto alla divisione del complesso ricostruito a seguito del sisma del 1980;
- per ciò che riguarda la particella già 299 sub 5: atto pubblico per notar di Per_8
RA del 16.03.1935, rep. 1572 con il quale ha acquistato da CP_15 CP_29
la porzione di immobile sita in RA alla Piazza Sant'Antonio 3, piano secondo
[...]
intestata alla venditrice alla partita 1566; successione devoluta ex lege e registrata presso la Conservatoria dei RR.II. di Avellino in data 02.10.2000 ai nn. 13158/15174 da
[...]
nata in [...] il [...] ed ivi deceduta in data 17.01.1996 a CP_15 CP_14
- 20 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda nata in [...] il [...], nato in [...] il Per_1 CP_28
15.04.1939, nato in [...] il [...], nata in CP_11 CP_12
RA (AV) il 11.11.1943, nata in [...] il [...], CP_13 CP_17 nato in [...] il [...], nata in [...] il
[...] CP_18
05.11.1951 (figli).
Gli attori , e si sono invece Persona_2 CP_14 CP_15 CP_16
professati proprietari dell'immobile, oltre che per i già menzionati atti, anche per successione devoluta per legge trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Avellino in data 16.10.2002 ai nn. 16624/19636 da nato in [...] il CP_28
15.04.1939 e deceduto in Sant'Angelo dei Lombardi in data 26.08.1999.
I documenti richiamati sono prodotti in atti.
Questa allegazione non è stata contrastata da alcun accertamento contrario svolto dall'arch.
autore di una completa e documentata consulenza d'Ufficio che ha Persona_7
avvalorato l'allegazione della proprietà del fabbricato a danno del quale sono state lamentate imposizioni di servitù illegittime e annessioni in testa agli attori, odierni appellati, la cui legittimazione non è dunque dubbia.
Essa ripete quanto sostanzialmente già emerso dalla consulenza dell'arch. Per_11
, officiato nel giudizio possessorio, entrambe confermative di quanto allegato
[...]
attraverso la perizia di parte attrice del geom. Persona_12
L'indicazione dal progettista incaricato della ricostruzione del fabbricato post sisma su chi possa essere stato l'antico comproprietario, unitamente ad altri, di diverse consistenze nell'immobile diruto, non è avvalorata da alcun titolo. Né dalla relazione, presentata al il 30 maggio 1987 (visibile tra gli altri allegati alla C.T.U. dell'arch. Parte_3 [...]
il 9 aprile 2018) insieme al progetto a firma dell'ing. nell'interesse del Per_7 Persona_6
suo committente, potrebbe inferirsi un difetto di Controparte_30
legittimazione degli istanti.
13.2. Di costoro, agenti a difesa di diritti proprietari, va ricordato come neppure sussista necessità di litisconsorzio, in base al principio per il quale ogni comproprietario è titolato all'azione e che la necessità dell'integrazione può al più insorgere dalle difese della parte convenuta che reclami un diritto potiore per sé (in argomento ex multis Cassazione civile, sez.
II, 19.02.2021, n. 4521; Cassazione civile, sez. un., 13.11.2013, n. 25454).
- 21 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
13.3. Né ha miglior pregio il rilievo secondo cui si sarebbe compiuto un travisamento dei fatti riguardo al petitum concernente la perdita di un'area coperta di circa 9,20 mq, avendone il Tribunale parlato come di una porzione di suolo, trattandosi invece della compenetrazione di modeste dimensioni del fabbricato CP_7
La consistenza dell'immobile appropriato e la sua perfetta descrizione, oggetto già della precedente iniziativa di spoglio, esitata in una sentenza di rigetto della domanda attorea per mancanza della tempestiva reazione entro l'anno dalla sua occupazione che ha privato gli asseriti possessori della sua disponibilità, è stata perfettamente descritta sia dal C.T.U. al tempo designato: arch. (la cui relazione, come già detto, è stata acquisita Persona_11
agli atti del giudizio di primo grado ed è attualmente disponibile per la Corte territoriale) sia dall'istruttore di quel giudizio che ne ha fornito ampia descrizione alla pagina 3 della sentenza n. 910/2015 pubblicata il 12 maggio 2015, ugualmente in atti.
14. Con il sesto motivo d'appello (§ 1.1.6.) si è opinata violazione dell'art. 948 c.c. ritenendo che la condanna alla riduzione in pristino delle aree oggetto di causa sia stata resa senza che la ricostruzione del fabbricato abbia interferito con la preesistente CP_7
compenetrazione dei fabbricati contermini, censurando anche da questo profilo le risultanze della consulenza tecnica, eseguita senza i rilievi e gli accertamenti tecnici necessari per giungere alla conclusione condivisa dal Tribunale.
14.1. Il motivo è infondato.
La consulenza tecnica, eseguita con cura e nel rispetto del contraddittorio anche tecnico tra le parti al tempo costituite, ha accertato l'annessione della porzione immobiliare di cui è stata disposta l'accessione e conseguentemente la condanna al pagamento dell'indennità dell'art. 938 c.c..
L'arch. dopo attente verifiche in situ, accertamenti presso l'Ufficio tecnico Per_7 comunale e esame dei documenti tempestivamente prodotti agli atti, inclusa la consulenza tecnica eseguita nel giudizio possessorio dall'arch. , ha accertato e descritto le Per_11
differenze tra fabbricati ante e post ricostruzione, rendendone, per quanto interessa la presente lite giudiziaria, la seguente descrizione: 1) prima della ricostruzione, il fabbricato
“ presentava un vano di circa 9,20 mq, al quale si accedeva dal cortile retrostante CP_14
tramite un arco in mattoni;
oggi tale vano è stato inglobato nel fabbricato “Manzione”, così come si nota dal rilievo fotografico, allegato “E”, in particolare fotografie dalla n. 27 alla n.
31; 2) la facciata posteriore del fabbricato “Manzione” che confina sul cortile di pertinenza
- 22 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda del fabbricato “Gaeta” presenta una porta - finestra e una finestra, mentre prima della ricostruzione era presente solo una “luce” con maglia in ferro rigida tale da non consentire l'affaccio, così come si evince dal prefato rilievo fotografico allegato “E”, in particolare fotografie dalla n. 15 alla n. 22; 3) parte del fabbricato detto “Manzione” è slittato in avanti ed è stato ricostruito sul muretto di confine che è stato in parte demolito e sostituito con una porzione di detto fabbricato, così come si nota dal rilievo fotografico allegato “E”, in particolare fotografie dalla n. 27 alla n. 31.
Le comparazioni evidenti de visu sono corredate dai rilievi e appaiono del tutto coerenti con quanto già scritto dall'arch. nel precedente elaborato peritale per cui, data anche Per_11
la genericità delle rimostranze alla consulenza, di cui non è stato individuato l'errore percettivo o di calcolo da cui sarebbe affetta, la critica è tale da apparire al limite della sua ammissibilità e sicuramente inidonea a sollecitare altra valutazione da un diverso tecnico.
15. Con il settimo motivo (§ 1.1.7.) si è detto errato anche il calcolo dell'indennità di cui all'art. 938 c.c. avendo il primo giudice, violando la prefata norma e l'art. 1223 c.c., considerato il valore del volume degli edifici di nuova costruzione in luogo del valore dei suoli cui fa riferimento l'art. 938 c.c. che riguarda i terreni ed altrettanto eccessiva è parsa la liquidazione del danno da risarcire.
15.1. Il motivo è infondato.
Il calcolo è stato eseguito in base al valore venale del bene quale accertato dal C.T.U..
Non può tacersi che prima dell'annessione si trattava di un vano, ancorché aperto al suo imbocco e al suo termine, al fine di consentire il passaggio dalla strada pubblica alla retrostante corte e che dunque la sua consistenza, già allora, era quanto meno di area edificabile, se non addirittura edificata.
La restitutio in integrum non è stata possibile per essere stato riscontrato uno dei limiti alla riconsegna della cosa rivendicata: avvenuta alienazione, perimento o trasformazione in via irreversibile della res che consentono la tutela dell'usurpato solo in forma risarcitoria.
Invero, la trasformazione irreversibile della cosa preclude la tutela reale atteso che essa non può che avere oggetto ed esplicarsi in relazione alla res che formava oggetto del diritto di proprietà, ormai modificata in modo tale da non consentire il ripristino della sua condizione originaria.
Del tutto strumentale appare la richiesta alla Corte distrettuale da parte degli appellanti di riformare la statuizione del Tribunale ordinando la riconsegna dei beni occupati dal
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Manzione ai ma al nuovo, con conseguente obbligo per i secondi di corrispondere un CP_14
indennizzo in misura che ne contempli l'attuale conformazione. La restituzione allo stato primigenio comporterebbe demolizioni ed arretramenti di onerosa e ardua fattibilità e non sussiste altra via (tertium non datur) non essendo possibile imporre al danneggiato di tenere un bene diverso da quello originario senza altro genere di conseguenza, ma anzi con l'aggravio per spese né volute né mai ratificate.
15.2. Il C.T.U. nell'accedere al calcolo ha stimato il valore intrinseco dell'area non restituibile e nulla induce a ritenere che egli abbia invece considerato il valore del bene ivi edificato e la sua utilità, ragion per cui la critica al criterio adoperato non disvela, in assenza di indicazioni di tipo tecnico, che nel calcolo dell'indennità il primo giudice abbia arrecato un sostanzioso vulnus agli autori dell'illecito superiore al nocumento procurato alle controparti.
Giova ricordare che, in caso di impossibilità di restituzione del bene, com'è nella fattispecie,
l'occupante è tenuto a corrispondere il valore del bene, tale non essendo il solo sedime, ma il volume annesso con la modifica e trasformazione della cosa.
15.3. Quanto al danno da ristorare, si tratta di quello medio tempore patito per effetto dell'occupazione altrui che esiste, una volta allegata l'indisponibilità di una cosa propria usata con profitto da altri, per il semplice fatto della sua idoneità a soddisfare una utilità del proprietario. Non è dunque pertinente la contestazione sull'inammissibilità del danno in re ipsa che riguarda diverse ipotesi che non l'assoluta privazione di un bene passibile di essere usato e che, nella fattispecie, è stato ancorato al suo valore venale.
16. Con l'ultimo motivo d'appello si è lamentata violazione dell'art. 1292 c.c. dovendo eventuale conferma della sentenza impugnata riguardare anche i ER , CP_19 [...]
e . CP_20 CP_21
16.1. In primo luogo va fatto rinvio alla lettura del § 10.1.. CP_1 I ER non sono parti nel giudizio quali chiamati all'eredità della zia Per_3
[...]
Costoro sono al più eredi di della quale tuttavia costoro hanno negato Persona_4 essere autrice delle opere.
La pretesa che anche costoro siano associati nelle condanne risarcitorie in detta qualità non proviene dalle parti che possano avervi interesse, per il principio della solidarietà a favore del danneggiato.
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Gli attori soccombenti nei loro confronti, così anche per le spese, non hanno viceversa CP_14
impugnato la sentenza che li ha estromessi dalla lite, essendosi limitati a domandarne, ma senza muovere alcuna censura alla sentenza tale da integrare un motivo d'appello incidentale, l'inclusione nelle condanne rese dal Tribunale.
In mancanza di impugnazione dalla parte unicamente interessata alla riforma – in quanto soccombente in parte qua – alcuna diversa statuizione da quella di primo grado può essere pronunciata.
Le restanti parti, in quanto non soccombenti rispetto al decisum, non hanno, come già detto, interesse all'impugnazione.
16.2. Generica - e per questo inammissibile - è la riedizione delle ulteriori questioni già avanzate nel primo grado del giudizio, tra cui l'eccezione di prescrizione che comunque non sussiste per la natura permanente del danno ristorato oltre che per la domanda giudiziale introdotta già con il ricorso possessorio.
Il fatto che il Tribunale, superandole, abbia accolto la domanda avversaria avrebbe dovuto comportare la proposizione nella parte appellante soccombente di un motivo di censura specifico, in caso di omessa statuizione, quanto meno in termini di difetto di pronuncia, cosa che non si legge nell'appello.
17. Ne consegue la conferma della sentenza.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna di chi lo ha proposto al pagamento delle spese del giudizio.
Lo scaglione da applicare è quello delle cause di valore indeterminato di complessità inferiore, tenuto conto della qualità delle questioni dedotte che hanno ripetuto argomenti ampiamente esaminati in primo grado, cui è stato possibile replicare contenendo lo sforzo difensionale. Nulla va riconosciuto in ogni caso per la fase istruttoria che in appello è mancata.
La liquidazione operata in dispositivo è maggiore per il gruppo di appellati assistiti dall'Avvocato Francesco Ettore Bruno, considerata la co-difesa, rispetto agli appellati
[...]
e cui l'importo liquidato tiene conto della concreta attività svolta CP_17 CP_18
nel giudizio. CP_1 Verso i ER che hanno aderito all'impugnazione principale sussistono giustificati motivi per fare luogo alla compensazione delle spese del grado.
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18. Trattandosi di causa di impugnazione iscritta a ruolo a giugno 2021, va dato atto che sussistono i presupposti per il versamento, dall'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, II sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
⎯ rigetta l'appello alla sentenza del Tribunale di Avellino n. 464/2021 pubblicata in data
23 marzo 2021, notificata in data 5 maggio 2021;
⎯ condanna parte appellante al pagamento alle controparti delle spese del presente grado di giudizio che liquida:
▪ in € 3.960,00 per compensi professionali, oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge in favore di , e CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_15 CP_16
[...]
▪ in € 2.750,00 per compensi professionali, oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge in favore di;
Controparte_17
▪ in € 2.750,00 per compensi professionali, oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge in favore di;
CP_18
⎯ compensa le spese tra le restanti parti in causa;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 quanto alla parte appellante.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Rosaria Papa
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