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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 2608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2608 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1018/2021 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 22.5.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 1018/2021 R.G., verten- te tra:
ZO TO
CA AN dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Raffaele Scarinzi che si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per parte appellata, l'Avvocato Raffaele Abete che dichiara di essere presente per de- lega orale dell'Avvocato Giovanni Nicola Procaccini e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Scarinzi riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di cau- sa, nonché alla documentazione esibita. CP_ L'Avv.to Abete si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di
[..
, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in prosieguo di udienza, pronuncia sentenza ex art.
281 sexies cpc
R.G. 1018/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti ma- gistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1018/2021 R.G. - avente ad oggetto appello pro- mosso avverso la sentenza n. 1209/2020 del 14.9.2020, emessa nel procedimento
R.G. n. 5226/2016 dal Tribunale di Benevento - vertente tra
ZO TO (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avvocato C.F._1
Raffaele Scarinzi, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Vitulano (BN), Via provinciale Vitulanese, n. 14; appellante
e
CA AN (C.F.: , anche nella prospettata qualità di C.F._2 erede di , rappresentato e difeso dall'Avvocato Giovanni Nicola Persona_1
Procaccini, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Cau- tano (BN), Via Trento, n. 16; appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 con ricorso ex art. 702 bis del 6.12.2026, ZO TO esponeva che: a) con atto per notar Rep. 19583 del 15.03.2006, il Sig. Persona_2 CP_2
[...
aveva donato al Sig. ZO TO il fabbricato urbano sito nel Comune di Cau- tano (BN), Via Provinciale Cautano-Frasso snc (distinto in catasto al foglio 8, p.lla
178 sub. 1 e p.lla 178 sub. 2), riservandosi l'usufrutto sull'immobile vita natural
2
durante;
in realtà, dalla visione dell'atto di donazione si desume che del bene di- stinto al sub.1 era stata donata la piena proprietà, e che il donante si era riservato l'usufrutto sul solo sub. 2; b) in data 8.1.2016 era deceduto il Sig. CP_2
[...
per cui il Sig. ZO era divenuto pieno proprietario dell'intero fabbricato;
c)
l'immobile era occupato sine titulo dal Sig. CA AN, ospite del Sig. Pt_1 la fino alla sua dipartita;
d) era rimasta senza esito la formale intimazione di rila- scio rivolta in data 25.02.2016 al Sig. CA (la richiesta di rilascio ha ad oggetto il solo bene distinto alla particella 178, sub 2).
L'istante ha chiesto: “1) Disporre l'immediato rilascio dell'immobile sito in 82030
- Cautano (BN) alla via Provinciale Cautano-Frasso (N.C.E.U. Comune di Cauta- no, foglio 8, part. 178, sub. 2) nei confronti dell'occupante sine titulo Sig. CA
AN; 2) In ogni caso, condannare altresì il Sig. CA AN al risarcimento degli stimandi danni patiti dal Sig. ZO, o la somma, maggiore o minori, che risul- terà di giustizia e alle spese, diritti ed onorari relativi al presente giudizio, fatto salvo ogni altro diritto”.
Si costituiva CA AN, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande.
In primo luogo, evidenziava che nel ricorso introduttivo del giudizio non era stato rappresentato che pendeva giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, Terza
Sezione Civile, R.G. n. 5077/2014, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento che aveva rigettato la richiesta di annullamento del citato atto di donazione modale del 15/03/2006, avente ad oggetto (anche) l'immobile per il quale l'odierno appel- lante ne chiedeva il rilascio.
Chiedeva emettersi pronuncia di sospensione ex art. 295 cpc.
In quel giudizio era stato altresì prospettato che ZO TO, insieme a suo padre e a sua madre, con la complicità di un loro amico e geometra, aveva fatto porre in essere a l'atto notarile, che non era minimamente nelle sue inten- Persona_1 zioni stipulare.
Inoltre, si rappresentava che CA AN era stato designato erede universale del de cuius, in virtù di testamento pubblico del 7.6.2007.
Parte convenuta sollevava anche eccezione riconvenzionale di intervenuta usuca- pione dell'intero immobile in questione, o comunque di una parte, e cioè del piano mansarda, e chiedeva: “in via preliminare: - dichiarare, ex art. 295 c.p.c, la so- spensione del presente giudizio fino alla decisione del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, Consigliere Relatore dott.ssa D'Avino Marianna, R.G. n. 5077/2014, poiché la pronuncia da prendersi in quest'ultima aveva portata pregiudiziale in senso stretto, essendo idonea a pro- durre effetti vincolanti con l'autorità di giudicato in senso stretto, in quanto su- scettibile di definire il tema del dibattito del presente giudizio;
sempre in via pre-
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liminare:-accertare e dichiarare che la causa richiedeva un'istruttoria non
[...]
e, per l'effetto, fissare, ai sensi dell'art. 702-ter, terzo comma, c.p.c., Pt_2
l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ.;nel merito:-in via principale accoglie- re la sollevata eccezione incidentale di usucapione dell'intero immobile in que- stione e, pertanto, previo accertamento incidentale della maturata usucapione dell'intero immobile in parola in favore del sig. CA AN, odierno resisten- te, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte, in virtù del possesso ultraven- tennale, continuato, pacifico, manifesto ed esclusivo, con animo domini, rigettare la domanda di parte ricorrente intesa al rilascio dell'immobile in questione;
-in via gradata accogliere la sollevata eccezione riconvenzionale di intervenuta usu- capione di una parte dell'immobile in questione e precisamente del piano mansar- da e, pertanto, previo accertamento incidentale della maturata usucapione, per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, in favore del sig. CA AN, odierno resistente, in virtù del possesso ultraventennale, continuato, pacifico, ma- nifesto ed esclusivo, con animo domini, di una parte dell'immobile per cui è pro- cesso, ubicato in Cautano (BN) alla via Provinciale Cautano-Frasso e precisa- mente l'ultimo piano o piano mansarda, rigettare la domanda di parte ricorrente al rilascio dell'intero immobile;
-rigettare, in ogni caso, la domanda di rilascio dell'intero immobile de quo in quanto l'ultimo piano o piano mansarda non ha formato oggetto dell'atto di donazione in parola ed è divenuto di proprietà dell'odierno resistente, essendo erede universale del de cuius , Persona_1 come da documentazione agli atti di causa…”.
Il Tribunale, disposto il mutamento del rito, con la sentenza impugnata, ha rigetta- to la domanda attrice.
Secondo il Giudice di primo grado, difetta “la legittimazione attiva dell'ZO. Que- sti sostiene infatti di essere proprietario del bene di cui chiede il rilascio in virtù di atto di donazione redatto da , il quale avrebbe disposto in suo fa- Persona_1 vore dell'immobile oggetto di causa.
Nondimeno, dall'esame degli atti di causa non emerge la prova dell'invocata pro- prietà.
Invero l'atto di donazione in virtù del quale ZO TO avrebbe ricevuto
l'immobile da è stato impugnato da CA AN, erede testa- Persona_1 mentario del . Per_1
In primo grado la domanda del è stata rigettata (nonostante le conclu- Per_1 sioni rese dal ctu, che aveva concluso per l'incapacità di intendere e volere del donante).
Proposto appello avverso la predetta sentenza di primo grado, in corso di causa è intervenuta la sentenza di secondo grado.
La Corte di Appello di Napoli, accogliendo il gravame, ha annullato l'atto di do-
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nazione; allo stato, quindi, l'ZO non ha alcun titolo per sentire disporre il rila- scio dell'immobile detenuto da CA AN, non risultando proprietario dello stesso e non avendo invocato alcun titolo legittimante.
Va peraltro evidenziato che, benché la sentenza non risulti passata in giudicato
(essendo stata impugnata presso la S.C.), la sentenza di secondo grado sostituisce, quale titolo esecutivo, quella di primo grado (ove, come nella specie, abbia deciso nel merito). Conseguentemente, l'attore non ha, allo stato, la necessaria legitima- tio ad agendum, non avendo titolo per richiedere il rilascio di un immobile che, per le risultanze della sentenza emessa dalla Corte d'Appello, non risulta di sua proprietà, stante l'annullamento dell'atto di donazione in virtù del quale il bene gli era pervenuto”.
Avverso l'indicata pronuncia, ZO TO, con atto del 26.2.2021, ha promosso appello, costituendosi in data 8.3.2021.
L'istante ha sostenuto, in primo luogo, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la carenza di legittimatio ad causam del ricorrente per insussistenza del titolo di proprietà.
Secondo il Sig. ZO, il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che il ti- tolo fondante il ricorso fosse la sentenza di primo grado del Tribunale di Beneven- to, mentre la legittimazione del ricorrente si fondava invece sull'atto di donazione
Rep. 19583 del 15.03.2006 per il quale, a seguito di estinzione dell'usufrutto, lo stesso era divenuto pieno proprietario dell'immobile distinto al foglio 8, p.lla 178 sub. 1 e p.lla 178 sub. 2.
Pertanto, al momento della presentazione del ricorso, la legittimazione era esisten- te.
L'appellante ha anche prospettato la non corretta decisione sulle spese di lite, evi- denziando di non essere a conoscenza che CA AN era stato nominato erede universale, né di essere stato tantomeno notiziato dal predetto.
L'istante ha anche dedotto l'infondatezza dell'eccezione di usucapione sollevata da CA AN.
Si è costituito quest'ultimo, chiedendo: “rigettare l'appello proposto dal sig. ZO
TO per sopravvenuta carenza, già nel corso del giudizio di prime cure, della titolarità del rapporto dedotto in giudizio, non essendo più proprietario dell'immobile in questione a seguito della sentenza della Corte di Appello di Na- poli n. 2932/2018, che ha annullato l'atto di donazione modale del 15/03/2006, per notar Rep. n.19583; - per l'effetto, confermare la sentenza Persona_2 di primo grado, con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente grado, oltre gli accessori di legge, con distrazione al sottoscritto avvocato antici- patario”.
In via gradata, CA AN ha riproposto in sostanza le medesime difese del
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giudizio di primo grado.
2. Il Merito
2.1 In via preliminare va chiarito che ogni questione non oggetto di univoca impu- gnazione deve reputarsi coperta dal giudicato.
La domanda non può essere accolta, condividendo il Collegio le ragioni del primo
Giudice, seppure attraverso un'integrazione della motivazione.
Ed infatti, la Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 2932/2018 del
14/06/2018, ha così statuito: …in riforma della sentenza del Tribunale di Beneven- to N. 2024/13, depositata in data 22.10.2013, accoglie la domanda di annullamen- to dell'atto di donazione modale, stipulato per notar , in data 15 Persona_2 marzo 2006, Repertorio n. 19583, Raccolta n. 4899, ex art. 775 c.p.c. proposta da
” (Cassella). Persona_1
Secondo la Corte, “il contratto di donazione in premessa indicato deve, pertanto, essere annullato per vizio del consenso del disponente e l'accoglimento del primo motivo di appello rende non dovuta la disamina delle ulteriori censure, in via su- bordinata proposte” (cfr. pag. 13 della sentenza).
Va in questa sede aggiunto che sulla questione è intervenuto il giudicato, posto che la Suprema Corte, con ordinanza 19874/2024 del 18.7.2024 (in epigrafe vi è mero errore materiale: Bari in luogo di Napoli), almeno nella parte che qui interessa e cioè la donazione, ha rigettato il ricorso (è stato accolto solo il quarto motivo ine- rente alle spese, articolato nell'interesse di altre parti di quel giudizio).
ZO TO non ha quindi alcun titolo, con conseguente irrilevanza della circo- stanza, dedotta da parte appellata che questi avesse “azionato il proprio titolo di proprietà (donazione), all'epoca valido ed efficace, nei confronti di un soggetto terzo Sussistendo la legittimatio ad causam al momento dell'introduzione del ri- corso ex art. 702 bis c.p.c. e considerata la condotta della controparte, che non ha dato alcuna risposta alla lettera intimante il rilascio, la stessa va condannata alle spese del doppio grado di giudizio”.
Essendo il predetto titolo, in ogni caso, venuto meno, va fatta applicazione del principio secondo cui “la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto con- troverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (cfr., ex multis, Cass. civ., III, 01/04/2025, n. 8625).
Va quindi confermata la sentenza di rigetto resa in primo grado, senza che occorra esaminare le ulteriori questioni, anche di titolarità, prospettate, in quanto eviden- temente assorbite, e medesime considerazioni vanno rese in ordine alla riproposi- zione delle questioni, da parte dell'appellante, ex art. 346 cpc.
In base al principio della soccombenza va disatteso anche il secondo motivo, arti- colato sulle spese di lite.
Il richiamo al principio di soccombenza è sufficiente per dare conto della decisione
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adottata nella regolazione delle spese, essendo al contrario la compensazione, tota- le o parziale, che necessita di adeguata illustrazione delle gravi ed eccezionali ra- gioni che la sorreggono (Cass. civ., Sez. I, Ord., 15/12/2022, n. 36820).
3. Considerazioni conclusive e spese
L'impugnazione va quindi rigettata.
Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in di- spositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modifica- zioni, con applicazione della decurtazione massima, per la non particolare com- plessità della causa.
Le spese vanno distratte in favore del difensore di parte appellata, come richiesto.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228,
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiara- ta inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà at- to nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Va invece rigettata la domanda di responsabilità aggravata, non emergendo dagli atti il carattere temerario della lite, che va ravvisato nella coscienza della infonda- tezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale dili- genza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cassazione civile, III, 6 giugno 2003, n. 9060).
Peraltro, la richiesta richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'"an", sia del "quantum debeatur" o che, pur essendo la liquidazione effettuabi- le d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. civ., Sez. III, 08/06/2007, n.13395).
Inoltre, la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno
2009, n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pre- tesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (Cass. civ. Sez.
VI - 2 Ordinanza, 30-11-2012, n. 21570).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente decidendo sull'appello promosso avverso la sentenza n. 1209/2020 del 14.9.2020, emessa nel procedimento R.G. n.
5226/2016 dal Tribunale di Benevento, così provvede:
• rigetta l'appello;
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• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudi- zio sostenute da parte appellata, che liquida in euro 2.904,5, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compen- si, IVA e c.p.a. come per legge, con distrazione delle spese, ex art. 93 cpc, in favore del difensore;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
• rigetta la domanda di responsabilità aggravata.
Così deciso, in Napoli, in data 22.5.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 22.5.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 1018/2021 R.G., verten- te tra:
ZO TO
CA AN dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Raffaele Scarinzi che si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per parte appellata, l'Avvocato Raffaele Abete che dichiara di essere presente per de- lega orale dell'Avvocato Giovanni Nicola Procaccini e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Scarinzi riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di cau- sa, nonché alla documentazione esibita. CP_ L'Avv.to Abete si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di
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, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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La Corte, successivamente, in prosieguo di udienza, pronuncia sentenza ex art.
281 sexies cpc
R.G. 1018/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti ma- gistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1018/2021 R.G. - avente ad oggetto appello pro- mosso avverso la sentenza n. 1209/2020 del 14.9.2020, emessa nel procedimento
R.G. n. 5226/2016 dal Tribunale di Benevento - vertente tra
ZO TO (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avvocato C.F._1
Raffaele Scarinzi, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Vitulano (BN), Via provinciale Vitulanese, n. 14; appellante
e
CA AN (C.F.: , anche nella prospettata qualità di C.F._2 erede di , rappresentato e difeso dall'Avvocato Giovanni Nicola Persona_1
Procaccini, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Cau- tano (BN), Via Trento, n. 16; appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 con ricorso ex art. 702 bis del 6.12.2026, ZO TO esponeva che: a) con atto per notar Rep. 19583 del 15.03.2006, il Sig. Persona_2 CP_2
[...
aveva donato al Sig. ZO TO il fabbricato urbano sito nel Comune di Cau- tano (BN), Via Provinciale Cautano-Frasso snc (distinto in catasto al foglio 8, p.lla
178 sub. 1 e p.lla 178 sub. 2), riservandosi l'usufrutto sull'immobile vita natural
2
durante;
in realtà, dalla visione dell'atto di donazione si desume che del bene di- stinto al sub.1 era stata donata la piena proprietà, e che il donante si era riservato l'usufrutto sul solo sub. 2; b) in data 8.1.2016 era deceduto il Sig. CP_2
[...
per cui il Sig. ZO era divenuto pieno proprietario dell'intero fabbricato;
c)
l'immobile era occupato sine titulo dal Sig. CA AN, ospite del Sig. Pt_1 la fino alla sua dipartita;
d) era rimasta senza esito la formale intimazione di rila- scio rivolta in data 25.02.2016 al Sig. CA (la richiesta di rilascio ha ad oggetto il solo bene distinto alla particella 178, sub 2).
L'istante ha chiesto: “1) Disporre l'immediato rilascio dell'immobile sito in 82030
- Cautano (BN) alla via Provinciale Cautano-Frasso (N.C.E.U. Comune di Cauta- no, foglio 8, part. 178, sub. 2) nei confronti dell'occupante sine titulo Sig. CA
AN; 2) In ogni caso, condannare altresì il Sig. CA AN al risarcimento degli stimandi danni patiti dal Sig. ZO, o la somma, maggiore o minori, che risul- terà di giustizia e alle spese, diritti ed onorari relativi al presente giudizio, fatto salvo ogni altro diritto”.
Si costituiva CA AN, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande.
In primo luogo, evidenziava che nel ricorso introduttivo del giudizio non era stato rappresentato che pendeva giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, Terza
Sezione Civile, R.G. n. 5077/2014, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento che aveva rigettato la richiesta di annullamento del citato atto di donazione modale del 15/03/2006, avente ad oggetto (anche) l'immobile per il quale l'odierno appel- lante ne chiedeva il rilascio.
Chiedeva emettersi pronuncia di sospensione ex art. 295 cpc.
In quel giudizio era stato altresì prospettato che ZO TO, insieme a suo padre e a sua madre, con la complicità di un loro amico e geometra, aveva fatto porre in essere a l'atto notarile, che non era minimamente nelle sue inten- Persona_1 zioni stipulare.
Inoltre, si rappresentava che CA AN era stato designato erede universale del de cuius, in virtù di testamento pubblico del 7.6.2007.
Parte convenuta sollevava anche eccezione riconvenzionale di intervenuta usuca- pione dell'intero immobile in questione, o comunque di una parte, e cioè del piano mansarda, e chiedeva: “in via preliminare: - dichiarare, ex art. 295 c.p.c, la so- spensione del presente giudizio fino alla decisione del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, Consigliere Relatore dott.ssa D'Avino Marianna, R.G. n. 5077/2014, poiché la pronuncia da prendersi in quest'ultima aveva portata pregiudiziale in senso stretto, essendo idonea a pro- durre effetti vincolanti con l'autorità di giudicato in senso stretto, in quanto su- scettibile di definire il tema del dibattito del presente giudizio;
sempre in via pre-
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liminare:-accertare e dichiarare che la causa richiedeva un'istruttoria non
[...]
e, per l'effetto, fissare, ai sensi dell'art. 702-ter, terzo comma, c.p.c., Pt_2
l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ.;nel merito:-in via principale accoglie- re la sollevata eccezione incidentale di usucapione dell'intero immobile in que- stione e, pertanto, previo accertamento incidentale della maturata usucapione dell'intero immobile in parola in favore del sig. CA AN, odierno resisten- te, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte, in virtù del possesso ultraven- tennale, continuato, pacifico, manifesto ed esclusivo, con animo domini, rigettare la domanda di parte ricorrente intesa al rilascio dell'immobile in questione;
-in via gradata accogliere la sollevata eccezione riconvenzionale di intervenuta usu- capione di una parte dell'immobile in questione e precisamente del piano mansar- da e, pertanto, previo accertamento incidentale della maturata usucapione, per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, in favore del sig. CA AN, odierno resistente, in virtù del possesso ultraventennale, continuato, pacifico, ma- nifesto ed esclusivo, con animo domini, di una parte dell'immobile per cui è pro- cesso, ubicato in Cautano (BN) alla via Provinciale Cautano-Frasso e precisa- mente l'ultimo piano o piano mansarda, rigettare la domanda di parte ricorrente al rilascio dell'intero immobile;
-rigettare, in ogni caso, la domanda di rilascio dell'intero immobile de quo in quanto l'ultimo piano o piano mansarda non ha formato oggetto dell'atto di donazione in parola ed è divenuto di proprietà dell'odierno resistente, essendo erede universale del de cuius , Persona_1 come da documentazione agli atti di causa…”.
Il Tribunale, disposto il mutamento del rito, con la sentenza impugnata, ha rigetta- to la domanda attrice.
Secondo il Giudice di primo grado, difetta “la legittimazione attiva dell'ZO. Que- sti sostiene infatti di essere proprietario del bene di cui chiede il rilascio in virtù di atto di donazione redatto da , il quale avrebbe disposto in suo fa- Persona_1 vore dell'immobile oggetto di causa.
Nondimeno, dall'esame degli atti di causa non emerge la prova dell'invocata pro- prietà.
Invero l'atto di donazione in virtù del quale ZO TO avrebbe ricevuto
l'immobile da è stato impugnato da CA AN, erede testa- Persona_1 mentario del . Per_1
In primo grado la domanda del è stata rigettata (nonostante le conclu- Per_1 sioni rese dal ctu, che aveva concluso per l'incapacità di intendere e volere del donante).
Proposto appello avverso la predetta sentenza di primo grado, in corso di causa è intervenuta la sentenza di secondo grado.
La Corte di Appello di Napoli, accogliendo il gravame, ha annullato l'atto di do-
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nazione; allo stato, quindi, l'ZO non ha alcun titolo per sentire disporre il rila- scio dell'immobile detenuto da CA AN, non risultando proprietario dello stesso e non avendo invocato alcun titolo legittimante.
Va peraltro evidenziato che, benché la sentenza non risulti passata in giudicato
(essendo stata impugnata presso la S.C.), la sentenza di secondo grado sostituisce, quale titolo esecutivo, quella di primo grado (ove, come nella specie, abbia deciso nel merito). Conseguentemente, l'attore non ha, allo stato, la necessaria legitima- tio ad agendum, non avendo titolo per richiedere il rilascio di un immobile che, per le risultanze della sentenza emessa dalla Corte d'Appello, non risulta di sua proprietà, stante l'annullamento dell'atto di donazione in virtù del quale il bene gli era pervenuto”.
Avverso l'indicata pronuncia, ZO TO, con atto del 26.2.2021, ha promosso appello, costituendosi in data 8.3.2021.
L'istante ha sostenuto, in primo luogo, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la carenza di legittimatio ad causam del ricorrente per insussistenza del titolo di proprietà.
Secondo il Sig. ZO, il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che il ti- tolo fondante il ricorso fosse la sentenza di primo grado del Tribunale di Beneven- to, mentre la legittimazione del ricorrente si fondava invece sull'atto di donazione
Rep. 19583 del 15.03.2006 per il quale, a seguito di estinzione dell'usufrutto, lo stesso era divenuto pieno proprietario dell'immobile distinto al foglio 8, p.lla 178 sub. 1 e p.lla 178 sub. 2.
Pertanto, al momento della presentazione del ricorso, la legittimazione era esisten- te.
L'appellante ha anche prospettato la non corretta decisione sulle spese di lite, evi- denziando di non essere a conoscenza che CA AN era stato nominato erede universale, né di essere stato tantomeno notiziato dal predetto.
L'istante ha anche dedotto l'infondatezza dell'eccezione di usucapione sollevata da CA AN.
Si è costituito quest'ultimo, chiedendo: “rigettare l'appello proposto dal sig. ZO
TO per sopravvenuta carenza, già nel corso del giudizio di prime cure, della titolarità del rapporto dedotto in giudizio, non essendo più proprietario dell'immobile in questione a seguito della sentenza della Corte di Appello di Na- poli n. 2932/2018, che ha annullato l'atto di donazione modale del 15/03/2006, per notar Rep. n.19583; - per l'effetto, confermare la sentenza Persona_2 di primo grado, con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente grado, oltre gli accessori di legge, con distrazione al sottoscritto avvocato antici- patario”.
In via gradata, CA AN ha riproposto in sostanza le medesime difese del
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giudizio di primo grado.
2. Il Merito
2.1 In via preliminare va chiarito che ogni questione non oggetto di univoca impu- gnazione deve reputarsi coperta dal giudicato.
La domanda non può essere accolta, condividendo il Collegio le ragioni del primo
Giudice, seppure attraverso un'integrazione della motivazione.
Ed infatti, la Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 2932/2018 del
14/06/2018, ha così statuito: …in riforma della sentenza del Tribunale di Beneven- to N. 2024/13, depositata in data 22.10.2013, accoglie la domanda di annullamen- to dell'atto di donazione modale, stipulato per notar , in data 15 Persona_2 marzo 2006, Repertorio n. 19583, Raccolta n. 4899, ex art. 775 c.p.c. proposta da
” (Cassella). Persona_1
Secondo la Corte, “il contratto di donazione in premessa indicato deve, pertanto, essere annullato per vizio del consenso del disponente e l'accoglimento del primo motivo di appello rende non dovuta la disamina delle ulteriori censure, in via su- bordinata proposte” (cfr. pag. 13 della sentenza).
Va in questa sede aggiunto che sulla questione è intervenuto il giudicato, posto che la Suprema Corte, con ordinanza 19874/2024 del 18.7.2024 (in epigrafe vi è mero errore materiale: Bari in luogo di Napoli), almeno nella parte che qui interessa e cioè la donazione, ha rigettato il ricorso (è stato accolto solo il quarto motivo ine- rente alle spese, articolato nell'interesse di altre parti di quel giudizio).
ZO TO non ha quindi alcun titolo, con conseguente irrilevanza della circo- stanza, dedotta da parte appellata che questi avesse “azionato il proprio titolo di proprietà (donazione), all'epoca valido ed efficace, nei confronti di un soggetto terzo Sussistendo la legittimatio ad causam al momento dell'introduzione del ri- corso ex art. 702 bis c.p.c. e considerata la condotta della controparte, che non ha dato alcuna risposta alla lettera intimante il rilascio, la stessa va condannata alle spese del doppio grado di giudizio”.
Essendo il predetto titolo, in ogni caso, venuto meno, va fatta applicazione del principio secondo cui “la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto con- troverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (cfr., ex multis, Cass. civ., III, 01/04/2025, n. 8625).
Va quindi confermata la sentenza di rigetto resa in primo grado, senza che occorra esaminare le ulteriori questioni, anche di titolarità, prospettate, in quanto eviden- temente assorbite, e medesime considerazioni vanno rese in ordine alla riproposi- zione delle questioni, da parte dell'appellante, ex art. 346 cpc.
In base al principio della soccombenza va disatteso anche il secondo motivo, arti- colato sulle spese di lite.
Il richiamo al principio di soccombenza è sufficiente per dare conto della decisione
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adottata nella regolazione delle spese, essendo al contrario la compensazione, tota- le o parziale, che necessita di adeguata illustrazione delle gravi ed eccezionali ra- gioni che la sorreggono (Cass. civ., Sez. I, Ord., 15/12/2022, n. 36820).
3. Considerazioni conclusive e spese
L'impugnazione va quindi rigettata.
Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in di- spositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modifica- zioni, con applicazione della decurtazione massima, per la non particolare com- plessità della causa.
Le spese vanno distratte in favore del difensore di parte appellata, come richiesto.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228,
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiara- ta inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà at- to nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Va invece rigettata la domanda di responsabilità aggravata, non emergendo dagli atti il carattere temerario della lite, che va ravvisato nella coscienza della infonda- tezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale dili- genza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cassazione civile, III, 6 giugno 2003, n. 9060).
Peraltro, la richiesta richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'"an", sia del "quantum debeatur" o che, pur essendo la liquidazione effettuabi- le d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. civ., Sez. III, 08/06/2007, n.13395).
Inoltre, la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno
2009, n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pre- tesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (Cass. civ. Sez.
VI - 2 Ordinanza, 30-11-2012, n. 21570).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente decidendo sull'appello promosso avverso la sentenza n. 1209/2020 del 14.9.2020, emessa nel procedimento R.G. n.
5226/2016 dal Tribunale di Benevento, così provvede:
• rigetta l'appello;
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• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudi- zio sostenute da parte appellata, che liquida in euro 2.904,5, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compen- si, IVA e c.p.a. come per legge, con distrazione delle spese, ex art. 93 cpc, in favore del difensore;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
• rigetta la domanda di responsabilità aggravata.
Così deciso, in Napoli, in data 22.5.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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