Articolo 577 del Codice civile
Articolo 567Articolo 578
Versione
19 aprile 1942
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Versione
24 aprile 1969
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Versione
20 settembre 1975
Art. 577.

(Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore).

Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non puo' o non vuole accettare l'eredita', se l'ascendente non lascia ne' coniuge, ne' discendenti o ascendenti, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, ne' altri parenti legittimi entro il terzo grado.(15) ((40)) ------------- AGGIORNAMENTO (15)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 14 aprile 1969, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 23/04/1969, n. 105), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo. --------------- AGGIORNAMENTO (40)
La L. 19 maggio 1975, n. 151 , ha disposto (con l'art. 184, comma 1) che "I capi I e II del titolo II del libro II del codice civile sono unificati, con la seguente intitolazione: DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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