Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/03/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.16187/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in VIA F.LLI CAIROLI, 12 Parte_1 C.F._1
GIARRE, presso lo studio dell'Avv. CAVALLARO ADRIANO RODOLFO, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'Avv. Maria Cristina Triscali, per procura in calce alla citazione;
OPPONENTE
CONTRO
), elettivamente domiciliata in VIA SAGONE 15 Controparte_1 CodiceFiscale_2
ADRANO, presso lo studio dell'avv. SGROI FRANCESCO PAOLO, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
OPPOSTO
, C.f. , elettivamente domiciliato in Parte_2 CodiceFiscale_3
Via Umberto 306, Catania, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Galvagno (C.F. C.F._4
che lo rappresenta, per procura in calce alla comparsa;
[...]
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 02/12/2024, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato in data 17.12.2021, ha proposto opposizione, Parte_1 qualificandola quale opposizione all'esecuzione ex art.615 co.1 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatogli da in forza della sentenza definitiva n.2481/2016 del Tribunale di Controparte_1
Catania. Ha convenuto in giudizio anche condannato anch'egli in forza Parte_2
della detta sentenza.
L'opponente ha chiesto, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza lamentando la genericità del titolo esecutivo, atteso che la suddetta sentenza ha disposto la
1
Si è costituito in giudizio l'opposto chiedendo il rigetto dell'opposizione infondata e Controparte_1
meramente dilatoria atteso che la sentenza n.2481/2016 del Tribunale di Catania confermata in appello con sentenza n.1923/2018 aveva chiaramente condannato gli opponenti alla eliminazione del vano di ventilazione costruito in violazione delle distanze legali, a seguito di CTU svolta in primo grado.
costituendosi in giudizio, si è associato ai motivi di opposizione sollevati Parte_2
dall'opponente.
Con ordinanza del 19.4.2022, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Ciò premesso, l'opposizione è infondata e va rigettata.
In materia di opposizione all'esecuzione il debitore può far valere fatti impeditivi o modificativi o estintivi del diritto azionato, che siano successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale o alla conclusione del processo in cui esso si è formato e avrebbe potuto essere modificato: ma non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale, (sul punto, v. per tutte: Cass. 25 maggio
2007, Cass. 19 dicembre 2006 n. 27159, Cass. 25 settembre 2000 n. 12664, Cass. 28 agosto 1999 n.
9061, Cass. 25 febbraio 1994 n. 1935), e salvo il solo caso dell'impossibilità incolpevole di farli constare ritualmente nel giudizio "di merito" (come puntualizza Cass. 31 maggio 2005 n. 11581).
In caso di titolo giudiziale, quindi, con l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere unicamente fatti che integrino una causa estintiva o impeditiva del diritto (ad es., il pagamento anche parziale, la novazione del debito, la sua remissione, la compensazione, l'avvenuta prescrizione, la transazione:
Cass. 27159/06, Cass. 26089/05, Cass. 17866/05, Cass. 27160/06), purché però siano successivi al momento in cui si è formato il giudicato sostanziale sul provvedimento che costituisce il titolo posto alla base dell'esecuzione (o, a tutto concedere, al momento in cui essi potevano essere utilmente dedotti nel processo in cui il provvedimento doveva divenire definitivo).
Ciò chiarito, la sentenza del Tribunale di Catania, confermata dalla Corte di Appello, dispone
“condanna e in solido tra loro, all'eliminazione, a proprie Parte_2 Parte_1
2 spese e cure, del predetto vano di ventilazione seminterrato e del muro di confine al medesimo connesso secondo la descrizione dei luoghi rappresentata nella propria relazione peritale dal nominato c.t.u. entro 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza”.
La sentenza dispone l'eliminazione del vano di ventilazione seminterrato e del muro di confine secondo quanto rappresentato e descritto dal CTU, che ha accertato “la camera di ventilazione è una costruzione
a tutti gli effetti, qualunque sia la sua funzione tecnica. Infatti essa non è completamente interrata, ha i caratteri di solidità, stabilità ed immobilizzazione del suolo, è realizzata con travi e pilastri in cemento armato collegati alla struttura principale di certo anche in fondazione oltre che a quota solaio, per cui tutte le parti di cui è costruita attengono ad una costruzione vera e propria. Definiti questi tre punti appare evidente che il muro che delimita la camera di ventilazione costituisce una costruzione vera e propria e deve osservare la distanza minima di 5 metri dal confine o di 10 metri dalla costruzione antistante (art.9 D.M. n.1444/1968). Tale muro non può nemmeno ritenersi muro di cinta ai sensi dell'art.878 che deroga alle distanze di legge, perché non è isolato da entrambe le facce ed ha un'altezza superiore ai 3 metri” (pagina 10 della relazione peritale).
Il comando contenuto nella sentenza risulta chiaro e le contestazioni ivi avanzate non integrano un fatto impeditivo sopravvenuto, ma semmai questioni che avrebbero potuto e dovuto essere avanzate nella fase di impugnazione avverso la sentenza, contestando le risultanze della CTU, sulla quale si fondano le statuizioni, che peraltro risultano chiare e specifiche nell'individuazione del comando giudiziale.
L'individuazione delle concrete modalità di esecuzione dell'obbligo contenuto nella sentenza sono rimesse al giudice dell'esecuzione nella sede dell'esecuzione coattiva eventualmente anche all'esito di ricorso ex art.612 c.p.c., con il quale si richiede al G.E. di determinare le modalità dell'esecuzione.
Come espresso dalla Suprema Corte “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino
l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass.civ., n. 3277 del
18 febbraio 2015).
Al riguardo, si osserva che “Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere
3 unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo” (Cass. civ. n.
24752/2008).
Ancora, “Nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'esecuzione promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo si è formato al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo” (Cass.1942/23).
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. modif. per lo scaglione di valore di riferimento
(indeterminabile) applicando i valori medi per le fasi processuali studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisoria, tenuto conto dell'assenza di istruttoria in senso stretto e della scarna attività difensiva e processuale in concreto svolta. Nulla sulle spese tra l'opponente e Parte_2
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: rigetta l'opposizione; condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di , liquidate in Parte_1 Controparte_1
€5.261,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge.
Nulla sulle spese tra l'opponente e Parte_2
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 20.3.2025.
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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