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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/11/2025, n. 4436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4436 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile – composto dal giudice unico:
dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3926 del Ruolo Generale dell'anno 2021
avente ad oggetto: contratto d'appalto
TRA
– in persona del legale rapp.te p.t. – rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1
VI LO ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Salerno, alla via SS. Martiri
Salernitani, 31
PARTE ATTRICE
E
rapp.ta e difesa dall'avv. Daniele Arturo ed elett.te domiciliata presso il suo Controparte_1 studio in Salerno alla p.zza R. Petti, 1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in Parte_1 giudizio la sig.ra al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di €. Controparte_1
32.201,61 , ovvero a qualunque altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali, a titolo di corrispettivo per i lavori di manutenzione eseguiti dalla stessa società in favore della convenuta. Vinte le spese.
Asseriva parte attrice di aver stipulato contratto d'appalto del 27/04/2020, attraverso il quale veniva incaricata dalla sig.ra di eseguire alcuni lavori di manutenzione presso l'immobile di CP_1 sua proprietà, sito in Salerno alla via Raffaele Zammarrelli n.
3. Deduceva che i lavori erano stati seguiti dalla convenuta, la quale si adoperava ad indicare le opere di volta in volta da eseguire e che il prezzo dell'appalto, a consuntivo, risultava essere pari a complessivi euro 32.201,61, come da computo del 22.12.20. Nonostante la consegna dei lavori fosse avvenuta, la stessa non procedeva ad adempiere al richiesto pagamento, non versando quanto dovuto.
Con propria comparsa, si costituiva la sig.ra , la quale eccepiva, in via preliminare, Controparte_1 la sospensione del presente processo civile per pregiudizialità penale ex art.295 c.pc. per denunce penali avvenute da parte sua nei confronti del sig. ed eccepiva la nullità dell'atto Controparte_2 introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 164 cpc;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata in fatto ed in diritto e lo storno delle somme già corrisposte dalla convenuta in favore dell'attore, a titolo di acconto, sia con i vaglia postali che in contanti.
Successivamente alla prima udienza di comparizione delle parti, espletata la prova orale e depositata la ctu, la causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 4.11.25, con termine per il deposito di note conclusionali.
All'udienza del 4.11.25, la causa veniva decisa da questo giudice, in sostituzione temporanea sul ruolo del GI dott.ssa D'Ambrosio Simona.
Non trova accoglimento l'eccezione preliminare di sospensione del presente procedimento per pregiudizialità penale ex art. 295 cpc, poiché tale disposizione che prevede la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità, va letta unitamente alle norme di coordinamento processuale tra il giudizio civile e quello penale contenute nell'art. 75 c.p.p..
La Corte di Cassazione ha affermato che “nell'ordinamento processuale vigente, l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall'art. 75 cpp, il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s'ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell'obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti” (Cass. civ., Sez. III, 12/06/2006, n. 13544). Né trova accoglimento l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 163 e 164 cpc., in quanto infondata.
Come noto, affinchè sussista la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto o per incertezza nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, ai sensi dell'art. 164 cpc, è necessario che tali elementi siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti e comunque inadeguati e tratteggiare l'azione , in quanto l'incertezza non sia marginale o superabile, ma investa l'intero contenuto dell'atto (cass. Sez Unite 8077/12). Anche indicazioni incomplete possono essere idonee a rendere il convenuto edotto della pretesa azionata, dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della stessa, così da escludere la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e causa petendi.
Nel caso di specie, da una lettura complessiva dell'atto di citazione si individuano in modo chiaro petitum e causa petendi, i quali possiedono un grado di determinatezza tale da mettere immediatamente il convenuto in condizione di difendersi in modo adeguato e puntuale.
Nel merito la domanda è parzialmente fondata, per i motivi di seguito esposti.
La domanda è diretta ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento della somma sopra indicata quale corrispettivo dei lavori eseguiti dall'attrice.
La convenuta, a sua volta, deduce di non avere mai firmato alcun contratto o sottoscritto computo metrico che riportasse l'esatta indicazione delle lavorazioni da effettuare nel proprio appartamento, ma di avere solo pattuito oralmente con il legale rapp.te della Società attrice i lavori da effettuare, disconoscendo, quindi, qualunque atto recante la propria firma in calce. Contesta il computo metrico allegato alla produzione di parte attrice, per essere le lavorazioni in esso contenute, non corrispondenti a quanto effettivamente svolto ed, inoltre, (contesta) le opere eseguite, asserendo che alcune lavorazioni non sono state eseguite a regola d'arte. Ad ogni modo, la convenuta sostiene di avere effettuato ben dieci pagamenti di acconto fra il giugno e l'agosto 2020 e che residuerebbe un debito in proprio favore di €. 60,00.
Ciò posto, è proprio sul tema dell'onus probandi, vertendo la fattispecie per cui è causa sull'inadempimento del pagamento della somma da corrispondere per i lavori eseguiti, che viene in rilievo il precipitato normativo di cui all'art.2697 c.c., in forza del quale chi afferma un fatto a sé favorevole in giudizio ha il dovere di dimostrarlo. In sostanza, la parte che vuole far valere un diritto deve provare i fatti che lo fondano;
se non ci riesce, la sua pretesa non può essere accolta.
Ebbene, delineati sin qui i confini giuridici della fattispecie, con particolare riguardo ai profili probatori, e venendo alla vicenda per cui è causa, deve osservarsi come il creditore abbia offerto idonea attestazione del credito posto a fondamento della pretesa creditoria. In particolare, costituisce dato importante, peraltro pienamente suffragato a livello documentale (si veda il documento depositato dalla parte attrice nella propria produzione) quello per cui sia intervenuto, tra essa società e la signora il contratto di Parte_1 Controparte_1 appalto stipulato in data 27.04.20 e regolarmente sottoscritto tra le parti. Si evidenzia che la convenuta disconosce la propria sottoscrizione adducendo di avere avuto una pattuizione orale con il legale rapp.te della società attrice. Il disconoscimento, però, nel caso di specie, è inefficace, poichè appare generico, atteso che non si rinviene una dichiarazione formale, specifica e circostanziata finalizzata a negare la paternità della sottoscrizione, secondo quanto stabilito dall'art. 214 cpc.
Passando all'esame dell'elaborato peritale depositato agli atti telematici, si rileva che i lavori di ristrutturazione eseguiti alla proprietà della convenuta sono stati ultimati da parte della ditta attrice e che nel computo finale dei lavori sono state inserite delle lavorazioni in più, che sarebbero scaturite a posteriori durante i lavori, a causa di modificate esigenze e precise richieste della committenza. In linea generale i lavori, secondo quanto riportato dal ctu, non presentano vizi o difformità, ad eccezione di una irregolarità data dalla posa in opera della pavimentazione che in alcuni punti non si presenta perfettamente planare, con gli spigoli di alcune mattonelle non perfettamente allineati al piano di calpestio.
Il computo dei lavori elaborato dal consulente, sviluppato sulla base del Prezzario 2019 della
Regione Campania, ha riportato un valore totale dei lavori eseguiti dall'impresa pari a € Pt_1
29.991,81 oltre IVA.
Per le imperfezioni rilevate che riguardano solo la posa in opera del pavimento in alcune parti dell'appartamento dove alcune piastrelle non sono risultate poste in opera adeguatamente, il ctu ha operato una decurtazione dell'importo scaturito dal computo metrico elaborato, pari al costo della posa in opera della pavimentazione nelle zone interessate. Detta riduzione viene calcolata in €.
1.201,17 , oltre al costo derivante dalla sostituzione della pavimentazione del nuovo bagno per un importo di altri € 416,07; per cui la somma di €. 1.617,24 ( 1201,17+416,07) deve essere sottratta all'importo del computo metrico redatto dal ctu di € 29.991,81 per un totale di € 28.374,57, importo che rappresenta il corrispettivo economico dei lavori eseguiti.
In conclusione tenuto conto delle valutazioni esposte dal ctu, alle quali questo giudice ritiene attenersi, in quanto supportata dalla documentazione in atti e sorretta da argomentazioni logiche e lineari, il totale stimato è di €. 28.374,57.
Passando all'esame della documentazione di parte convenuta, vanno tenuti in considerazione i vaglia postali (n.3) per un totale di 12.500,00 euro, in cui il mittente risulta essere la convenuta e il beneficiario l'attore, con la causale di “ristrutturazione casa”. Il suddetto importo, che costituisce prova di una parte del pagamento dell'intero dovuto, va decurtato dall'importo complessivo dovuto di €. 28.374,57. La somma risulta essere di €.15.874,50, che costituisce il valore del corrispettivo CP_ dei lavori eseguiti dalla attrice presso l'abitazione della convenuta.
La domanda va accolta nei termini di cui alle motivazioni e la convenuta va condannata al pagamento di €. 15.875,50 in favore della parte attrice, a titolo di corrispettivo dei lavori.
Tenuto conto dell'accoglimento della domanda nei limiti di cui in motivazione, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione – in persona del GOP Paola Corabi in funzione di giudice monocratico – definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda;
2) Condanna la convenuta al pagamento di €. 15.875,50, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, in favore della parte attrice;
3) Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
La presente sentenza è stata redatta ai sensi dell'art. 281 sexies cpc , viene allegata al verbale di udienza del 4.11.25 e viene depositata in cancelleria in via telematica.
Salerno, 4.11.25
Il gop
Dott.ssa Paola Corabi