Articolo 12 della Legge 12 agosto 1962, n. 1311
Articolo 11Articolo 13
Versione
6 settembre 1962
Art. 12. Inchiesta amministrativa.

Il Ministro puo' avvalersi dell'ispettorato generale per l'esecuzione di inchieste sul personale appartenente all'ordine giudiziario e su qualsiasi altra categoria di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia.
La direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, provvede normalmente alle inchieste con proprio personale.
Il magistrato ispettore incaricato di un'inchiesta nei riguardi di un magistrato deve, al termine dell'indagine e senza l'osservanza di particolari formalita', chiedere informazioni al capo dell'ufficio e chiarimenti all'inquisito, e poi riferire in merito al servizio prestato da quest'ultimo, alle attitudini ed alla capacita' da lui dimostrate nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, nonche' su ogni altro fatto o elemento suscettibile di valutazione in sede disciplinare.
Criteri analoghi vengono adottati per le inchieste da eseguire nei confronti di funzionari.
Al termine dell'inchiesta il magistrato ispettore redige una dettagliata relazione, alla quale allega gli atti e i documenti acquisiti per l'accertamento della responsabilita' disciplinare dell'inquisito.
Il capo dell'ispettorato generale trasmette al Ministro la relazione d'inchiesta, formulando, se del caso, proposte circa i provvedimenti da adottare.
Copia della relazione viene trasmessa al direttore generale competente.
Entrata in vigore il 6 settembre 1962
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