Decreto cautelare 16 maggio 2022
Ordinanza cautelare 20 giugno 2022
Sentenza 24 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01472/2026REG.PROV.COLL.
N. 06429/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6429 del 2025, proposto da
GI RE, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Parenti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Virgilio, 8;
contro
Ministero dell’Interno e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima-Quater) n. 12490/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. OM TH;
Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n.r.g. 5312/2022, il sig. GI RE ha impugnato il bando di concorso per l’assunzione di n. 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato per l’anno 2022 (G.U., serie speciale n. 4 del 22 marzo 2022), nella parte in cui l’art. 3, comma 1, lett. d), prevede l’esclusione dalla partecipazione per coloro che abbiano compiuto 28 anni di età, deducendone la violazione di legge e il contrasto con il diritto eurounitario.
2. Con sentenza n. 12490 del 24 giugno 2025, il TAR per il Lazio, Sezione I‑quater, ha respinto il ricorso sulla base dei seguenti argomenti:
- le medesime censure erano già state esaminate e respinte dal Consiglio di Stato, Sezione II, con decisione n. 1030/2023, riguardante lo stesso concorso;
- secondo il TAR non vi erano ragioni per discostarsi da tale indirizzo, che ha chiarito come il limite di età integri sì una disparità di trattamento basata sull’età, ma ammissibile se giustificata ai sensi della direttiva 2000/78/CE. Il limite dei 28 anni è ritenuto ragionevole e proporzionato, tenuto conto delle specifiche mansioni operative dei vice ispettori, che richiedono elevate capacità fisiche da mantenere per un congruo numero di anni. Il legislatore avrebbe esercitato correttamente la propria discrezionalità, in coerenza con i differenti limiti previsti per altre qualifiche (agenti: 26 anni; commissari: 30 anni). Rileverebbe inoltre la necessità di assicurare un adeguato periodo di servizio prima del pensionamento (fissato a 60 anni per le forze di polizia);
- è richiamata la giurisprudenza costituzionale che attribuisce al legislatore la competenza a stabilire i requisiti di accesso ai pubblici impieghi, purché tali requisiti siano ragionevoli. Nel caso di specie, il limite di età sarebbe proporzionato e giustificato dalla natura delle funzioni, in quanto volto a garantire un livello adeguato di idoneità fisica nel tempo e una sufficiente permanenza in servizio;
infondata è ritenuta la censura di disparità di trattamento rispetto al personale dell’Amministrazione civile dell’Interno, per il quale il limite anagrafico è fissato a 33 anni: tale differenza sarebbe giustificata dalla pregressa esperienza amministrativa e dal già avviato percorso previdenziale, nonché dall’utilità, seppur non operativa, dell’esperienza maturata;
- risultando legittimi gli atti impugnati e infondate le censure anche sotto il profilo costituzionale ed eurounitario, veniva respinta la domanda risarcitoria.
3. Il sig. GI RE ha proposto appello, articolando tre motivi.
3.1. Con il primo motivo, rubricato “ Error in iudicando in relazione al punto 3.1., 3.2., 3.3. della sentenza: errata valutazione del principio di non discriminazione ”, l’appellante sostiene che il limite di età di 28 anni, previsto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.C.P. 23 dicembre 2020, violerebbe il principio nazionale ed europeo di non discriminazione, risolvendosi in una disparità di trattamento non giustificata da reali esigenze connesse alle funzioni di polizia. Poiché tale requisito è l’unico non posseduto dal ricorrente, esso introdurrebbe un criterio irragionevole, soprattutto alla luce della deroga prevista dall’art. 4 del bando per altre categorie di candidati. Secondo l’appellante, il TAR avrebbe respinto il motivo senza una adeguata valutazione delle effettive ragioni funzionali sottese alla previsione del limite anagrafico, né considerando che egli, pur avendo superato il limite, sarebbe fisicamente idoneo. Il TAR avrebbe inoltre richiamato acriticamente precedenti giurisprudenziali, senza tener conto delle specificità del caso. L’appellante richiama, poi, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, secondo cui i limiti anagrafici nei concorsi pubblici possono costituire una discriminazione ingiustificata, essendo possibile valutare le capacità fisiche tramite prove selettive individuali anziché con criteri anagrafici rigidi. Infine, l’appellante evidenzia l’incongruenza del limite dei 28 anni per i candidati esterni rispetto a quello più elevato previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato (+3 anni) e per i candidati dell’Amministrazione civile dell’Interno (+5 anni), sostenendo che ciò costituirebbe una disparità di trattamento non giustificata da ragioni fisiche o funzionali.
3.2. Con il secondo motivo, rubricato “ Error in iudicando in relazione al punto 4 della sentenza: errata valutazione del vizio di eccesso di potere, disparità di trattamento e sviamento ”, l’appellante lamenta che il TAR non avrebbe operato alcun effettivo scrutinio delle censure proposte, incorrendo in omessa pronuncia. Invocando la direttiva 2000/78/CE, che vieta discriminazioni dirette e indirette fondate sull’età, l’appellante sostiene l’irragionevolezza del limite dei 28 anni per l’accesso al concorso, rilevando che le mansioni dei vice ispettori non sono esclusivamente operative, ma comprendono anche attività di coordinamento. È richiamata la sentenza della CGUE del 17 novembre 2022 (causa C‑304/2021), secondo la quale limiti di età sono ammissibili solo in relazione a incarichi che richiedono capacità fisiche particolarmente elevate. Secondo l’appellante, la posizione di vice ispettore — alla luce dell’art. 26 del d.P.R. 335/1982 — non richiederebbe tali caratteristiche. Ne deriverebbe che l’età non rappresenta un criterio proporzionato, soprattutto considerando che le prove fisiche concorsuali consentono già di valutare l’idoneità dei candidati. Inoltre, se il limite fosse realmente giustificato, dovrebbe essere uniforme per tutte le categorie, mentre esso risulta significativamente più elevato per taluni gruppi. Tale eterogeneità costituirebbe indice di irragionevolezza e disparità di trattamento.
3.3. Con il terzo motivo, rubricato “ Error in iudicando in relazione al punto 2.1.3.1 della sentenza: omessa pronuncia sulla richiesta di ricorso in via subordinata per rinvio pregiudiziale alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia Europea ”, l’appellante lamenta che il TAR abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale. Secondo l’appellante, esisterebbe un contrasto tra il limite di età previsto dal bando e il diritto eurounitario, in quanto — come affermato dalla CGUE (sentenza 13 novembre 2014, C‑416/2013) — i limiti anagrafici sono ammissibili solo se sorretti da una motivazione ragionevole e obiettiva. Nel caso concreto, il limite non sarebbe giustificato da esigenze oggettive, risultando discriminatorio, illogico e lesivo tanto dell’interesse del candidato quanto del buon andamento dell’amministrazione. L’appellante aggiunge che, anche ammettendo che alcune attività di polizia richiedano capacità fisiche particolari, tali abilità non dipenderebbero necessariamente dall’età. Le prove fisiche concorsuali, essendo impegnative ed eliminatorie, costituirebbero uno strumento sufficiente per selezionare i candidati idonei, senza imporre un limite anagrafico.
4. Il Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
5. L’appellante ha depositato nel PAT, in data 16 gennaio 2026, una memoria conclusionale.
6. All’udienza pubblica del 19 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è infondato e deve essere respinto.
8. Questo Consiglio di Stato si è già pronunciato sulla medesima questione oggetto del presente giudizio – ossia la legittimità dell’esclusione dalla procedura concorsuale per superamento del limite di età previsto dal bando per allievi vice ispettori del 2020 – con la sentenza della Sezione VI n. 9649/2025, superando sostanzialmente le stesse censure oggi riproposte.
9. Da tali statuizioni il Collegio non ravvisa alcuna ragione per discostarsi.
10. La motivazione della presente sentenza può pertanto consistere in un «sintetico riferimento» ai precedenti conformi, ai sensi dell’art. 74 c.p.a.
11. Giova richiamare, in sintesi, i principi affermati dalla Sezione:
- la previsione del limite di 28 anni non è irragionevole, in ragione delle specifiche mansioni richieste agli ispettori di polizia e della necessità di garantire un congruo periodo lavorativo prima del pensionamento;
- l’età massima di ventotto anni è giustificata, nei limiti della discrezionalità legislativa, dalle caratteristiche operative delle funzioni da svolgere;
- la graduazione dei limiti di età fissati per l’accesso ai diversi ruoli della Polizia di Stato (26 anni per gli allievi agenti, 28 anni per gli allievi vice ispettori, 30 anni per i commissari) conferma la coerenza del criterio adottato;
- la direttiva 2000/78/CE attribuisce rilievo, ai fini della fissazione di limiti massimi di età:
a) alla necessità di assicurare un ragionevole periodo di servizio prima del pensionamento, fissato – per le forze di polizia – al sessantesimo anno di età;
b) alla circostanza che l’effettiva nomina a vice ispettore, a seguito del biennio formativo e dei tempi della procedura (particolarmente complessa per l’alto numero di candidati), può avvenire anche molto tempo dopo l’indizione del concorso;
- è esclusa l’irragionevolezza o disparità di trattamento in relazione al limite più elevato previsto dal d.m. n. 103/2018 per gli appartenenti all’Amministrazione civile dell’Interno, essendo tale deroga contenuta (33 anni anziché 28) e riferita alla diversa posizione di chi abbia già prestato servizio nella stessa Amministrazione, con posizione previdenziale avviata e esperienza settoriale, seppur non operativa, di potenziale utilità;
- la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 17 novembre 2022, causa C‑304/21) ha ribadito che « la direttiva non può costringere le forze di polizia, penitenziarie o di soccorso ad assumere o mantenere in servizio persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l’insieme delle funzioni loro attribuite », precisando che spetta al giudice nazionale verificare: se le funzioni proprie del ruolo richiedano particolari capacità fisiche; se, pur perseguendo finalità legittime, la normativa nazionale introduca un requisito sproporzionato;
- al giudice nazionale spetta compiere un’analisi di fatto sulla natura delle funzioni proprie della figura professionale in questione;
- la Corte UE individua il discrimen nella natura operativa o meno delle funzioni. Nel caso in esame, il giudice deve verificare se la figura dell’allievo vice ispettore sia maggiormente assimilabile a quella dell’allievo agente (profilo operativo) ovvero a ruoli meno operativi;
- l’art. 26 del d.P.R. n. 335/1982 (« Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia ») stabilisce che « gli appartenenti al ruolo degli ispettori svolgono compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all’attività investigativa »;
- la Sezione ha chiarito che per i vice ispettori si tratta di compiti operativi che li avvicinano agli agenti più che ai ruoli con funzioni prevalentemente concettuali. Pertanto, prevedere per tale ruolo un limite anagrafico più stringente per l’accesso persegue una finalità legittima, non risulta discriminatorio e non è sproporzionato: le funzioni degli allievi vice ispettori presuppongono un’attitudine fisica particolare, le cui carenze potrebbero incidere non solo sulla sicurezza degli operatori e dei terzi, ma anche sul mantenimento dell’ordine pubblico.
12. Ciò premesso, le censure proposte con l’appello – strettamente connesse – possono essere esaminate congiuntamente.
13. L’esclusione dalla procedura concorsuale per superamento del limite di età è dunque legittima, come già accertato più volte per profili identici o analoghi a quello dell’allievo vice ispettore ( ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, n. 5961/2025; n. 7869/2025). Da tali indirizzi il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi.
14. Come noto, l’ordinamento nazionale tutela il principio di non discriminazione in base all’età nell’accesso al lavoro, anche con riguardo ai criteri di selezione e alle condizioni di assunzione nel pubblico impiego. Ciò è previsto dal decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, che attua la direttiva 2000/78/CE e la direttiva 2014/54/UE, concretizzando il principio sancito dall’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
15. L’art. 3, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 216/2003 salva tutte le disposizioni vigenti in materia di « sicurezza pubblica, tutela dell’ordine pubblico, prevenzione dei reati e tutela della salute ».
La stessa direttiva 2000/78 (considerando 18) precisa che essa non può « costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso » ad assumere o mantenere in servizio persone prive dei requisiti necessari allo svolgimento delle funzioni loro attribuite.
16. Già l’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 aveva escluso limiti di età nei concorsi pubblici, salvo deroghe per esigenze connesse alla natura del servizio o a oggettive necessità amministrative.
17. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha interpretato tale disposizione come frutto di un bilanciamento fra il principio di massima partecipazione ai concorsi e le esigenze organizzative legate alla natura del servizio, che possono richiedere requisiti legati anche all’età (Cons. Stato, Sez. II, n. 5654/2023).
18. In questo quadro, il D.M. 13 luglio 2018, n. 103 – vigente ratione temporis – ha previsto, per l’accesso ai ruoli operativi della Polizia di Stato, limiti anagrafici collegati alla peculiarità del servizio, fissando per gli allievi ispettori il limite di 28 anni.
19. Come rilevato dalla Sezione II (Cons. Stato, n. 1030/2023), non sussiste irragionevolezza o disparità di trattamento neppure rispetto al diverso limite previsto per l’Amministrazione civile dell’Interno, trattandosi di una deroga limitata e riferita a soggetti con esperienza amministrativa e posizione previdenziale già avviata.
20. Il bando di concorso impugnato, all’art. 3, comma 1, lett. d), si limita ad applicare le citate disposizioni regolamentari. Il limite di età è elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai concorrenti.
21. In base a tali premesse, la fissazione di limiti anagrafici nel settore del reclutamento militare e delle forze di polizia è stata ritenuta né irragionevole né contraria ai principi costituzionali di uguaglianza, rispondendo alla necessità di garantire il possesso, per un adeguato periodo di tempo, di requisiti fisici generalmente connessi all’età e necessari allo svolgimento delle peculiari attività proprie della carriera.
22. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione dei requisiti di età per l’accesso ai pubblici impieghi, purché tali limiti non siano arbitrari o irragionevoli e non comportino ingiustificate disparità di trattamento (cfr. ex multis : Corte cost., sentt. nn. 275/2020, 160/2000, 466/1997; ord. nn. 268/2001, 357/1999). Come precisato dalla Corte, « la garanzia del diritto al lavoro non preclude al legislatore ordinario di regolarne l’esercizio » (Corte cost., sentt. nn. 61/1996 e 54/1977), anche mediante limiti anagrafici quando collegati a requisiti attitudinali necessari per rapporti di lavoro caratterizzati dalla natura del servizio da prestare.
23. Alla luce di tali principi, la disposizione in esame non è arbitraria, poiché stabilisce un limite anagrafico ragionevole e proporzionato rispetto alle prevalenti mansioni operative cui è chiamato l’allievo vice ispettore di polizia. Ciò vale anche in considerazione del fatto che, per tale figura professionale, non è previsto un lungo percorso formativo di natura specialistica (cfr. art. 3, comma 1, lett. f, del bando), essendo richiesto il solo diploma di scuola secondaria superiore quale titolo di accesso.
24. Tale conclusione è coerente con la sentenza n. 262/2022 della Corte costituzionale, che ha dichiarato irragionevole il medesimo limite di età in relazione al concorso per commissari tecnici psicologi, ruolo che richiede un percorso formativo specialistico (laurea magistrale, abilitazione, funzioni tecniche) e non prevede prove di efficienza fisica.
25. Si osserva inoltre che il TAR ha ampiamente esaminato i profili di criticità costituzionale ed eurounitaria (parr. 3 e 4), richiamando puntualmente la giurisprudenza della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato e della Corte di giustizia dell’Unione europea.
26. È infondata la premessa dell’appellante secondo cui il ruolo di vice ispettore comporterebbe prevalentemente funzioni di coordinamento: l’art. 26 del d.P.R. 335/1982 chiarisce che il vice ispettore partecipa direttamente alle attività operative, svolgendo compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, attività di polizia giudiziaria e, in particolare, investigativa.
27. L’arresto della CGUE del 17 novembre 2022 (C‑304/2021) invocato dall’appellante non è pertinente, poiché riguardava un impiego interamente amministrativo, privo di compiti operativi; in quel caso, il limite di età era effettivamente privo di collegamento oggettivo con le mansioni.
Nel caso dei vice ispettori, la componente operativo‑fisica è ancora presente in misura significativa, sicché il criterio anagrafico è giustificato dall’obiettivo di assicurare personale in grado di sostenere carichi operativi per un periodo congruo, garantendo nel contempo una razionale programmazione del personale e un equilibrio nelle classi di età.
28. L’appellante richiama inoltre differenze rispetto ad altre categorie (interni con tre anni di servizio; personale dell’Amministrazione civile). Tuttavia, tali differenze sono giustificate: gli interni hanno già superato prove fisiche e psicologiche e maturato esperienza operativa; il personale dell’Amministrazione civile non svolge funzioni operative e non partecipa al medesimo concorso.
Quanto all’argomento secondo cui le prove concorsuali sarebbero sufficienti a verificare le capacità fisiche, va osservato che tali prove attestano l’idoneità al momento della selezione, mentre l’interesse dell’amministrazione è assicurarsi che tali capacità permangano nel tempo, in coerenza con l’investimento formativo e con la durata del servizio operativo. Il requisito anagrafico non è dunque un doppione delle prove fisiche, ma risponde a una distinta finalità organizzativa e funzionale.
29. Neppure è fondata la censura secondo cui la variabilità dei limiti anagrafici nei diversi concorsi renderebbe irragionevole quello previsto per i vice ispettori: il principio di ragionevolezza non impone uniformità assoluta, ma coerenza con le peculiarità dei ruoli. Ciò che rileva è che il limite sia proporzionato alla specifica posizione, non arbitrario né discriminatorio.
30. Da tutto ciò discende che non ricorrono, nel caso di specie, i presupposti per disporre il rinvio alla Corte costituzionale. L’eccezione sollevata dall’appellante non supera infatti il vaglio di rilevanza e manifesta infondatezza richiesti dall’art. 23 della legge n. 87 del 1953. Da un lato, la questione non è rilevante ai fini della definizione del presente giudizio, atteso che la norma censurata può essere interpretata in modo conforme ai principi costituzionali; dall’altro lato, essa risulta comunque manifestamente infondata alla luce del consolidato orientamento della Corte costituzionale, che ha più volte riconosciuto la legittimità della previsione di limiti di età per l’accesso ai ruoli delle forze di polizia, purché sorretti da esigenze oggettive e non arbitrarie.
Ne consegue che non sussiste alcuna ragione per sollevare la questione di legittimità costituzionale nei termini prospettati.
31. Non sussiste alcun contrasto con il diritto europeo. La Corte di giustizia ha chiarito che, al fine di valutare la compatibilità di una normativa nazionale con gli artt. 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE, occorre verificare se « il possesso di capacità fisiche particolari» costituisca un «requisito essenziale e determinante » per lo svolgimento delle funzioni ordinarie proprie del ruolo.
32. Qualora tale requisito sia accertato, il limite anagrafico è proporzionato solo se le funzioni sono « essenzialmente operative o esecutive » (CGUE, 17.11.2022, C‑304/21; CGUE, 15.11.2016, C‑258/15, LA Sorondo; CGUE, Gr. Sez., 12.01.2010, C‑229/08, Wolf; CGUE, Gr. Sez., 13.09.2011, C‑447/09, Prigge).
33. Nel caso degli allievi agenti – e per analogia degli allievi vice ispettori – tali funzioni sono operative e richiedono capacità fisiche elevate; il limite anagrafico è dunque giustificato e proporzionato.
34. Quanto al rinvio pregiudiziale, l’art. 267, terzo comma, TFUE impone l’obbligo di rinvio solo quando:
a) la questione è rilevante;
b) non è già stata interpretata dalla Corte;
c) non ricorre la teoria dell’atto chiaro (CILFIT, C‑283/81).
Quest’ultimo caso ricorre quando l’interpretazione del diritto dell’Unione è così evidente da non lasciare dubbi. La giurisprudenza in materia (da Wolf a LA , da Prigge a VT ) risolve integralmente le questioni sollevate, con orientamento costante, come ribadito dalla Corte nella sentenza 6 ottobre 2021, C‑561/19, Consorzio Italian Management.
35. Nel caso di specie, tali condizioni risultano pienamente soddisfatte, ricorrendo l’ipotesi dell’atto chiaro, alla luce della consolidata giurisprudenza unionale e nazionale che riconosce la piena compatibilità dei limiti anagrafici per funzioni operative di polizia. Inoltre – ed è elemento non secondario – il ricorrente aveva già 34 anni alla data del bando: anche qualora, per mera ipotesi, la Corte di giustizia ritenesse illegittimo il limite dei 26 o dei 28 anni, riconoscendo la legittimità di un limite pari a 30 anni (come in Wolf ), egli non potrebbe comunque beneficiare dell’esito del giudizio.
36. Per tutte le ragioni esposte, l’appello deve essere rigettato.
37. La soccombenza comporta la condanna alle spese di lite, come determinato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante alla refusione delle spese di lite in favore della parte statale appellata, che si liquidano in 4.000 € (quattromila euro), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NE PE, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
OM TH, Consigliere, Estensore
Marco Poppi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM TH | NE PE |
IL SEGRETARIO