Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1472
TAR
Decreto cautelare 16 maggio 2022
>
TAR
Ordinanza cautelare 20 giugno 2022
>
TAR
Sentenza 24 giugno 2025
>
CS
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione del principio di non discriminazione per limite di età

    Il limite di età di 28 anni è ragionevole e proporzionato alle specifiche mansioni operative dei vice ispettori, che richiedono elevate capacità fisiche e un congruo periodo di servizio prima del pensionamento. La graduazione dei limiti di età per i diversi ruoli della Polizia di Stato è coerente. Le differenze rispetto ad altre amministrazioni sono giustificate dalla diversa natura delle funzioni e dalla pregressa esperienza dei candidati. Le prove fisiche attestano l'idoneità al momento della selezione, ma il requisito anagrafico garantisce il mantenimento delle capacità nel tempo.

  • Rigettato
    Eccesso di potere, disparità di trattamento e sviamento

    Il ruolo di vice ispettore comporta compiti operativi che richiedono capacità fisiche, rendendo il limite anagrafico giustificato e proporzionato. La CGUE ha chiarito che la direttiva non obbliga ad assumere persone prive dei requisiti necessari per svolgere le funzioni. Le differenze di limiti di età con altre categorie sono giustificate.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia Europea

    La questione di legittimità costituzionale non è rilevante né manifestamente infondata. Il diritto europeo è stato interpretato dalla CGUE in modo tale da ammettere limiti anagrafici per funzioni operative di polizia. La giurisprudenza è consolidata ('atto chiaro'). Inoltre, il ricorrente aveva 34 anni al momento del bando, quindi anche un limite di età superiore non gli avrebbe consentito di partecipare.

  • Rigettato
    Infondatezza della domanda risarcitoria

    La domanda risarcitoria è stata respinta in quanto gli atti impugnati sono stati ritenuti legittimi e le censure infondate.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1472
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1472
    Data del deposito : 24 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo