Ordinanza cautelare 2 marzo 2022
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 10/06/2025, n. 11289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11289 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11289/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01616/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1616 del 2022, proposto da RC ES, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Cruscumagna, Alessio Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Battistella, con domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura capitolina in Roma, alla via del Tempio di Giove n. 21 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento e/o per la declaratoria di inefficacia previa sospensione ex art. 55 c.p.a.
del provvedimento prot. CU/107886 del 25 novembre 2021 della Direzione Tecnica - Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata – Ispettorato Edilizio zona A - Municipio XV di Roma Capitale avente ad oggetto “ Riscontro alle integrazioni prot. CU/93400 del 11/10/2021 ed alla comunicazione di ripresa dei lavori prot. CU/105188 del 17/11/25021. S.C.I.A. prot. CU/17056 del 24/02/2021. Immobile sito in via Giuseppe Vaccari n. 39 Piano 2-3 ”, con il quale Roma Capitale, in riscontro alle integrazioni ed alla comunicazione di ripresa lavori inviata dal ricorrente, ha dichiarato l'inefficacia della S.C.I.A. prot. CU/17056 del 24 febbraio 2021 presentata dal ricorrente, di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ivi compresa, ove occorra, la nota prot. n. 9254 dell'8 ottobre 2021 di comunicazione dell'avvio del procedimento di annullamento in autotutela della predetta SCIA prot. CU/17056 del 24 febbraio 2021 nonché la Determina Dirigenziale prot. CU/1530/2022 dell'11.01.2022 con il quale il Direttore del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Municipio Roma XV ha ordinato l'immediata sospensione dei lavori edilizi “in corso in Roma, via G. Vaccari n. 39”, ivi compresi, ove occorra, la relazione tecnica prot. CU/95021 del 14 ottobre 2021 e l'accertamento tecnico prot. CU/106926 del 23 novembre 2021 ivi richiamati e non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista la dichiarazione del 16 maggio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse alla decisione del ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati chiedendone l’annullamento;
- il Comune di Roma si è costituito in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso;
- in vista dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 6 giugno 2025, fissata con decreto del 10 marzo 2025, la parte ricorrente, con dichiarazione del 16 maggio 2025, ha rappresentato di aver concluso i lavori provvedendo al perfezionamento delle pratiche edilizie e, conseguentemente, di non avere più interesse alla decisione nel merito del ricorso;
- alla suindicata udienza la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che al Collegio non resti che prendere atto della dichiarazione della parte ricorrente in ordine al sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso;
Considerato che:
-come condivisibilmente precisato in giurisprudenza, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove parte ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913; Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848);
- il Collegio, pertanto, in presenza dell’univoca dichiarazione della parte ricorrente concernente il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061; id . sez. V, 13 luglio 2018, n.4290; id ., sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310; Tar Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Monica Gallo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica Gallo | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO