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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/02/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Damiano
Matarrelli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2508/2022 R.G., promossa da in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Paolo G. D'Arcangelo;
- attrice/opponente – contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ilaria Pasculli e Roberto Ruggieri;
Controparte_1
- convenuto/opposto -
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali in atti.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 19 aprile 2022 la roponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 346/2022 emesso in data 07/03/2022 dal Tribunale di Taranto nel procedimento monitorio R.G. 1143/2022 in favore di per il pagamento Controparte_1 della somma di Euro 5.295,75, “con interessi richiesti in ricorso” e spese e compensi della procedura. Tanto a seguito di fattura elettronica n. 8 del 29/12/2021 emessa da CP_1
, nella sua qualità di consulente in finanza agevolata, per il pagamento di quanto
[...] concordato fra le parti con contratto del 07/02/2019 per l'incarico professionale espletato, avente ad oggetto la presentazione di un progetto relativo al bando “Titolo II Capo VI della
Regione Puglia” (corrispettivo pari al 5% + IVA del valore del contributo c/capitale a fondo perduto, oltre alle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico).
A tal fine l'opponente assumeva la compensazione del debito con un proprio credito “per lavori di potatura e pulizia piante con l'ausilio di mezzi meccanici eseguiti in Via Cisternino
– Martina Franca”, per un importo di € 6.100,00, come da fattura n. 6 emessa in data 02/02/2022.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) revocare e/o dichiarare nullo
e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
B) dichiarare i rispettivi debiti-crediti estinti per le quantità corrispondenti dal giorno della loro coesistenza;
C) in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata con il presente atto di opposizione, condannare il signor al pagamento in favore dell'opposto, nella sua qualità, della residua Controparte_1 somma di € 804,25. D) Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Si costituiva in giudizio l'opposto contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo a sua volta l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. nel merito, rigettare l'opposizione al D.I.
346/2022 perché del tutto infondata sia in fatto che in diritto, per i motivi spiegati;
2. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in virtù del compendio probatorio e, in ogni caso, in forza dell'espressa ammissione del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto da parte dell'odierna società opponente.
3. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione di pronta soluzione, la causa veniva istruita a mezzo prova per testi e infine riservata in decisione.
* * *
Vi è in primo luogo da rilevare che il credito oggetto del decreto ingiuntivo deve intendersi certo, liquido ed esigibile, sia perché documentalmente provato dal contratto stipulato tra le parti in data del 07/02/2019 (non disconosciuto dall'opponente), sia perché l'opponente non ne ha mai contestato la sussistenza, limitandosi ad affermare l'esistenza di un proprio controcredito e così ad addurre l'estinzione del credito ingiunto per compensazione con il proprio controcredito per le quantità corrispondenti dal giorno della loro coesistenza.
Vi è poi da evidenziare che, in via generale, l'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità.
Nella loro ricorrenza, si verifica l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito, mentre, se il credito opposto
è certo ma non liquido, perché indeterminato o contestato nell'esistenza o nell'ammontare, in tutto o in parte, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla eventuale liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.
In sostanza, il credito opposto in compensazione deve essere certo ed esigibile, ovvero di facile e pronta liquidazione secondo il discrezionale apprezzamento del giudice, con la conseguenza che, difettando tali condizioni, ovvero se è controversa l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale (Cass., SS.UU., n. 23225/2016).
Tanto precisato e venendo al caso di specie, alla luce della svolta istruttoria processuale non può dirsi che possa provvedersi ad una facile e pronta liquidazione del controcredito opposto dalla società attrice e contestato dal convenuto, considerato che:
a) non vi è in atti alcun valido riscontro probatorio in merito all'ammontare del corrispettivo concordato fra le parti per i lavori commissionati dal convenuto e come quantificato nella fattura prodotta in atti dalla società attrice, fattura che – per consolidata giurisprudenza - di per sé non può essere considerata un titolo negoziale, essendo un documento unilaterale che non fornisce alcuna prova riguardo l'esistenza del rapporto contrattuale su cui si fonda, né ovviamente del corrispettivo pattuito, con la conseguenza che tale documento può rappresentare al massimo un mero indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata. Sul punto, non rilevano in senso contrario le dichiarazioni rese dalla teste , segretaria della la quale Testimone_1 Parte_1 ha riferito di non essere “a conoscenza di trattative preliminari riguardanti l'importo dei lavori“ ed ha affermato di ricordare soltanto che il prezzo di tali lavori veniva concordato verbalmente tra il convenuto e il titolare della Parte_1
b) non è altrimenti possibile quantificare, se non con certezza, almeno con sufficiente verosimiglianza, l'importo dei lavori di che trattasi, data la genericità e l'approssimazione delle dichiarazioni rese dai testi e , anch'essi Testimone_2 Testimone_3 dipendenti della in merito alla analitica individuazione, alla portata ed Parte_1 alla durata di tali lavori, peraltro già di per sé di difficile valutazione economica in assenza di specifici parametri di riferimento.
Ne consegue che il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto non può essere dichiarato estinto per compensazione, neppure parziale, con il controcredito addotto dalla società attrice e l'opposizione deve essere rigettata nella sua interezza.
La definizione del giudizio nei termini sopra esposti giustifica infine la compensazione per un terzo delle spese e compensi di lite (liquidati come in dispositivo tenuto conto dell'attività processuale svolta in concreto dalle parti) e la condanna della società opponente al pagamento in favore del convenuto opposto dei restanti due terzi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 346/2022 emesso in data 07/03/2022 dal
Tribunale di Taranto nel procedimento monitorio R.G. 1143/2022;
2) Dichiara la compensazione per un terzo delle spese e compensi di lite, liquidati per l'intero in € 2.600,00 e condanna la l pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dei restanti due terzi, oltre rimborso forfettario e tributi di legge.
Taranto, 18.02.2025
Il G:O.P.
Dott. Damiano Matarrelli