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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2799 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22270/2023
TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22270/2023
All'udienza del 20/02/2025 è presente l'avv. Alberto Sagno in sostituzione dell'avv.
DI FONSO SIMONA, per parte appellante, il quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclude come in atti chiedendo l'accoglimento dell'appello.
E' altresì presente l'avv. Aurora Francesca Sitzia in sostituzione dell'avv. SCERPA
MANUELA, per Roma capitale, la quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclude chiedendo il rigetto dell'appello.
Il Giudice
Sentita la discussione orale delle parti, si ritira in camera di consiglio.
IL GIUDICE
Lucia De Bernardin
All'esito della camera di consiglio, alle ore 10.55, assenti i procuratori delle parti allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
N. R.G. 22270/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 22270 /2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. DI FONSO SIMONA giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIA DEL TEMPIO DI CP_1 P.IVA_1
GIOVE N. 21 00186 rappresentato e difeso dall'avv. SCERPA MANUELA;
CP_1
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che il presente procedimento costituisce grado appello rispetto al procedimento iscritto al RG 22671/2022 del giudice di pace di nell'ambito del CP_1
quale l'odierna appellante ha chiesto che venisse effettuato l'accertamento negativo del credito recato dall'ingiunzione di pagamento n.78220030771 notificatale il 10.05.2022 fondata sull'omesso pagamento di quanto recato nella sentenza n.16324/2015 del
09.04.2015 e ciò in ragione della dedotta intervenuta prescrizione quinquennale del diritto ex art. 28 l.689/1981;
rilevato che nella sentenza impugnata nella presente sede (n.19625/2022) il giudice di pace ha così statuito: rilevato che l'appello si fonda sui seguenti motivi:
1) Riforma della sentenza nella parte in cui è stata dichiarata l'ammissibilità dell'impugnabilità dell'ingiunzione di pagamento;
2) Riforma della sentenza nella parte in cui vi è stata omessa pronuncia circa l'intervenuta prescrizione del credito;
rilevato che l'appello così conclude: “- accertare e dichiarare l'ammissibilità dell'azione, stante l'impugnabilità del sollecito e nel merito;
- accertare e dichiarare
in via preliminare ed assorbente, la intervenuta prescrizione del credito ex art. 28 lex
689/81”;
rilevato che capitale si è costituita deducendo: CP_1
1) l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ex art.100 cpc;
2) l'infondatezza dell'appello e sull'inapplicabilità alla fattispecie in esame del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 l. n. 689/81;
rilevato che la comparsa così conclude: “- respingere l'appello proposto perché inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 19625/2022 pubblicata il 24.10.2022; - con conseguente condanna al
pagamento delle spese competenze e onorari.”;
rilevato che l'atto in relazione a cui parte odierna appellante ebbe a proporre citazione per accertamento negativo del credito è una: “relazione di notificazione relativa alla sentenza n.16324/15 del 09/04/2015 RG 81778/14” effettuata dal responsabile delle procedure di notificazione di che ha quindi certificato CP_1
di notificare titolo ed intimazione di pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge 20 novembre 1982 n.890, con la precisazione che: “il presente atto non è impugnabile in quanto con esso si completano le formalità di notifica delle sentenze di rigetto (…) relative alle opposizioni di quegli articoli 6 e 7 del d.lgs.150/2011. Ogni
azione potrà essere esercitata nelle forme previste dal codice di procedura civile contro l'atto con il quale si mette in esecuzione la riscossione delle somme”;
ritenuto che -nella sostanza- che l'atto notificato integra gli estremi del precetto,
trattandosi di richiesta di pagamento di importi recati da un titolo esecutivo notificato in uno al detto atto;
ritenuto che è quindi ammissibile l'opposizione, trattandosi di giudizio qualificabile ex art.615 co.1 cpc perché di opposizione all'esecuzione proposto prima dell'avvio dell'esecuzione forzata;
ritenuto che non osta alla conclusione quanto indicato nell'atto notificato circa la non impugnabilità dell'atto;
ritenuto -infatti- che ciò che è oggetto di giudizio nella presente sede (così come,
prima, innanzi al giudice di pace) non è la legittimità dell'atto, bensì l'esistenza stessa del credito recato dall'atto;
rilevato che l'indicata sentenza del giudice di pace di n.82778/2014 (cfr. CP_1
doc.4 fasc. in primo grado) ha rigettato l'opposizione proposta avverso CP_1
ordinanze ingiunzioni emesse dal prefetto di come conseguenza del rigetto CP_1
dell'opposizione proposta avverso verbali di accertamento di violazione del codice della strada;
rilevato che detta sentenza ha espressamente statuito: “rigetta il ricorso e per
l'effetto conferma i provvedimenti impugnati” (cfr. doc.4 fasc. di nel CP_1
giudizio innanzi al giudice di pace); rilevato che numerose pronunce rese dall'intestata sezione hanno provveduto in ordine a fattispecie analoghe a quella oggetto nel presente procedimento osservando:
“il comma 12 dell'articolo 6 del d. lgs. 150/2011 prevede che con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o
modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in
una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Di conseguenza la norma si limita ad attribuire al giudice la possibilità, non l'obbligo, di rideterminare l'importo della sanzione, ove ritenga di esercitare tale potere previa motivazione, ponendo,
tuttavia, un limite specifico a tale potere costituito dal fatto che in ogni caso il potere
riduttivo della sanzione irrogata attribuito al giudice non può spingersi oltre il minimo
edittale della sanzione stessa. Di conseguenza in assenza di esercizio del potere di
rideterminazione della sanzione la stessa, come nel caso di specie, è confermata nella
misura indicata nel provvedimento opposto. Non appare, quindi, dubitabile che la
sentenza di rigetto della opposizione con conferma implicita della entità della sanzione
irrogata per non essere stato esercitato il potere di rideterminazione, una volta passata
in giudicato comporta che il credito sia assistito dalla efficacia del giudicato con la
conseguenza che alla prescrizione breve di cui all'articolo 28 della legge 689/198 si sostituisce la prescrizione ordinaria dell'actio iudicati ai sensi dell'articolo 2953 cc.”
(cfr. sentenza n.8023/2024 resa all'esito del procedimento Rg 34506/2023 non pubblicata);
ritenuto di prestare adesione all'indicato orientamento tenuto conto dell'intervenuta statuizione -nella sentenza portata ad esecuzione- tanto in relazione all'an, quanto in relazione al quantum della pretesa creditoria dell'amministrazione, con conseguente applicazione -come accennato- del termine di prescrizione di cui all'art.2953 cc;
ritenuto che non osta alla considerazione che precede quanto considerato nella sentenza Cassazione civile sez. un., 22/09/2017, n.22080 richiamata da parte appellante nella parte in cui -nel trattare la modalità di formazione del titolo esecutivo nelle diverse ipotesi rispettivamente della mancata impugnazione del verbale di accertamento e di proposizione dell'opposizione innanzi al prefetto che sia rigettata- rimarca che: “il meccanismo è differente da quello che si mette in atto quando sia impugnata l'ordinanza ingiunzione la quale, in caso di rigetto dell'opposizione, rimane
l'unico titolo esecutivo idoneo a fondare la riscossione coattiva”;
ritenuto -infatti- che l'indicata pronuncia si è occupata di risolvere un contrasto giurisprudenziale in ordine al diverso ambito di applicazione dell'opposizione ex art.7
d.lgs.150/2011 ed ex art.615 cpc senza effettuare alcuna considerazione in ordine all'eventuale diversa portata delle sentenze di cui rispettivamente agli artt.6 e 7
d.lgs.150/2011 sotto il profilo di un'eventuale differenziazione del termine di prescrizione del credito oggetto di giudizio;
ritenuto che va quindi ricondotta nell'ambito di un obiter dictum la portata del riportato passaggio della sentenza n.22080/2017;
rilevato -di
contro
- che, in diversa pronuncia, la corte di Cassazione a sezioni unite ha espressamente preso in considerazione in ordine al rapporto fra il provvedimento del giudice che definisce la lite sulla legittimità di un atto di imposizione e l'impatto sul tema della prescrizione del credito recato dall'atto osservando: “gli effetti del giudicato non possono essere assimilati a quelli della mera acquiescenza amministrativa che si esaurisce nell'ambito di un rapporto giuridico amministrativo bilaterale, all'interno del quale, sostanzialmente, il contribuente
riconosce la legittimità della pretesa fiscale (…). Se il trasgressore contesta dinanzi
all'autorità giudiziaria, un atto di irrogazione di sanzioni, in caso di sua soccombenza,
eventualmente anche parziale, il titolo in base al quale l' fa valere Controparte_2
la propria pretesa fiscale - sanzionatoria non è più l'atto amministrativo, che non è
mai divenuto definitivo ex se, bensì la sentenza di condanna alla sanzione, ritenuta
giusta dal giudice tributario, che può essere la stessa irrogata dall'autorità
amministrativa, ma può essere anche diversa, per tipo o entità (si pensi all'ipotesi in
cui il destinatario di un provvedimento sanzionatorio risulti soccombente sull'an, ma
ottenga una riduzione del quantum perché il giudice tributario accerti un errore
dell'amministrazione finanziaria nella determinazione o nella scelta della sanzione
irrogata).... Ne' rileva che poi il giudice abbia ritenuto l'atto legittimo, perché
comunque non si è verificato il presupposto (mancata impugnazione) al quale è
ricollegata la vis esecutiva, propria dell'atto autoritativo (…). Il contribuente che impugni un provvedimento impositivo o sanzionatorio è sostanzialmente un convenuto
che resiste alla domanda dell'ufficio finanziario (attore in senso sostanziale). Pertanto,
il contenuto del giudizio che rigetta il ricorso del contribuente non è limitato alla
pronuncia della infondatezza delle eccezioni del contribuente, ma ha un contenuto
decisorio positivo, eventualmente anche implicito, costituito dalla condanna al
pagamento dell'imposta dovuta o della sanzione irrogata con l'atto impugnato.... Il
fatto che l'atto impugnato sia dotato di per sé di esecutività (sempre che non venga
impugnato), riguarda il profilo precontenzioso ed amministrativo dell'atto stesso, che
non incide sugli effetti del giudicato, né comporta una sorta di sterilizzazione degli
effetti del giudicato. Non sembra che si possa sostenere che l'atto, suscettibile di
acquisire il carattere dell'esecutività se non contestato, quando poi viene impugnato produce un effetto "oscurante" del giudicato recuperando la potenziale vis originaria,
che avrebbe potuto acquisire se condiviso dal destinatario. L'insorgere del contenzioso
determina l'azzeramento della "posizioni di rendita" della parte pubblica, con la
trasformazione del rapporto sostanziale potere soggezione in un rapporto processuale
paritetico, nel quale la potestas appartiene soltanto al giudice terzo ed al suo decisivi.
Dopo di che, nulla sarà più come prima, non i diritti ed i doveri delle parti, che sono
concretamente e incontestabilmente definiti da comando del giudice terzo, non la
disciplina del termine di prescrizione in relazione al quale fa stato, come dies a quo, il
giorno del passaggio in giudicato della sentenza, che determina una sorta di novazione giudiziaria generale del rapporto tributario in contestazione” (Cass., Sez. U, Sentenza
n. 25790 del 10/12/2009; nello stesso senso, fra le altre: Cassazione civile, sez.VI,
13/06/2016 n.12074; Cassazione civile, sez.V, 09/08/2016 n.16730);
ritenuto che le considerazioni che precedono per la loro generalità sono atte ad essere replicate anche nell'ambito di giudizi di impugnazione di provvedimenti amministrativi diversi da quelli tributari, quale quello oggetto del presente procedimento tenuto conto della analoga modalità di formazione (eventualmente)
progressiva del titolo esecutivo recante pretese erariali, amministrative o contributive
(cfr. nello stesso senso: Cassazione civile sez. lav., 15/07/2021, n.20261; Corte appello
Roma sez. III, 04/05/2023, n.1885, in www.dejure.it);
ritenuto, in conclusione, che va affermata l'applicazione del termine decennale di prescrizione stante l'intervenuta pronuncia della sentenza ex art.6 d.lgs.150/2011;
ritenuto che -nella specie- la sentenza è stata resa nel 2015 di tal che al momento nella notifica della stessa nel 2022 non era ancora decorso l'indicato termine decennale;
ritenuto, in conclusione, che l'appello va rigettato pur se la motivazione circa l'infondatezza della domanda proposta è diversa rispetto a quella del giudice di pace;
ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA l'appello;
CONDANNA parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellata che liquida in euro 662,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 20/02/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)
TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22270/2023
All'udienza del 20/02/2025 è presente l'avv. Alberto Sagno in sostituzione dell'avv.
DI FONSO SIMONA, per parte appellante, il quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclude come in atti chiedendo l'accoglimento dell'appello.
E' altresì presente l'avv. Aurora Francesca Sitzia in sostituzione dell'avv. SCERPA
MANUELA, per Roma capitale, la quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclude chiedendo il rigetto dell'appello.
Il Giudice
Sentita la discussione orale delle parti, si ritira in camera di consiglio.
IL GIUDICE
Lucia De Bernardin
All'esito della camera di consiglio, alle ore 10.55, assenti i procuratori delle parti allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
N. R.G. 22270/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 22270 /2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. DI FONSO SIMONA giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIA DEL TEMPIO DI CP_1 P.IVA_1
GIOVE N. 21 00186 rappresentato e difeso dall'avv. SCERPA MANUELA;
CP_1
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che il presente procedimento costituisce grado appello rispetto al procedimento iscritto al RG 22671/2022 del giudice di pace di nell'ambito del CP_1
quale l'odierna appellante ha chiesto che venisse effettuato l'accertamento negativo del credito recato dall'ingiunzione di pagamento n.78220030771 notificatale il 10.05.2022 fondata sull'omesso pagamento di quanto recato nella sentenza n.16324/2015 del
09.04.2015 e ciò in ragione della dedotta intervenuta prescrizione quinquennale del diritto ex art. 28 l.689/1981;
rilevato che nella sentenza impugnata nella presente sede (n.19625/2022) il giudice di pace ha così statuito: rilevato che l'appello si fonda sui seguenti motivi:
1) Riforma della sentenza nella parte in cui è stata dichiarata l'ammissibilità dell'impugnabilità dell'ingiunzione di pagamento;
2) Riforma della sentenza nella parte in cui vi è stata omessa pronuncia circa l'intervenuta prescrizione del credito;
rilevato che l'appello così conclude: “- accertare e dichiarare l'ammissibilità dell'azione, stante l'impugnabilità del sollecito e nel merito;
- accertare e dichiarare
in via preliminare ed assorbente, la intervenuta prescrizione del credito ex art. 28 lex
689/81”;
rilevato che capitale si è costituita deducendo: CP_1
1) l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ex art.100 cpc;
2) l'infondatezza dell'appello e sull'inapplicabilità alla fattispecie in esame del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 l. n. 689/81;
rilevato che la comparsa così conclude: “- respingere l'appello proposto perché inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 19625/2022 pubblicata il 24.10.2022; - con conseguente condanna al
pagamento delle spese competenze e onorari.”;
rilevato che l'atto in relazione a cui parte odierna appellante ebbe a proporre citazione per accertamento negativo del credito è una: “relazione di notificazione relativa alla sentenza n.16324/15 del 09/04/2015 RG 81778/14” effettuata dal responsabile delle procedure di notificazione di che ha quindi certificato CP_1
di notificare titolo ed intimazione di pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge 20 novembre 1982 n.890, con la precisazione che: “il presente atto non è impugnabile in quanto con esso si completano le formalità di notifica delle sentenze di rigetto (…) relative alle opposizioni di quegli articoli 6 e 7 del d.lgs.150/2011. Ogni
azione potrà essere esercitata nelle forme previste dal codice di procedura civile contro l'atto con il quale si mette in esecuzione la riscossione delle somme”;
ritenuto che -nella sostanza- che l'atto notificato integra gli estremi del precetto,
trattandosi di richiesta di pagamento di importi recati da un titolo esecutivo notificato in uno al detto atto;
ritenuto che è quindi ammissibile l'opposizione, trattandosi di giudizio qualificabile ex art.615 co.1 cpc perché di opposizione all'esecuzione proposto prima dell'avvio dell'esecuzione forzata;
ritenuto che non osta alla conclusione quanto indicato nell'atto notificato circa la non impugnabilità dell'atto;
ritenuto -infatti- che ciò che è oggetto di giudizio nella presente sede (così come,
prima, innanzi al giudice di pace) non è la legittimità dell'atto, bensì l'esistenza stessa del credito recato dall'atto;
rilevato che l'indicata sentenza del giudice di pace di n.82778/2014 (cfr. CP_1
doc.4 fasc. in primo grado) ha rigettato l'opposizione proposta avverso CP_1
ordinanze ingiunzioni emesse dal prefetto di come conseguenza del rigetto CP_1
dell'opposizione proposta avverso verbali di accertamento di violazione del codice della strada;
rilevato che detta sentenza ha espressamente statuito: “rigetta il ricorso e per
l'effetto conferma i provvedimenti impugnati” (cfr. doc.4 fasc. di nel CP_1
giudizio innanzi al giudice di pace); rilevato che numerose pronunce rese dall'intestata sezione hanno provveduto in ordine a fattispecie analoghe a quella oggetto nel presente procedimento osservando:
“il comma 12 dell'articolo 6 del d. lgs. 150/2011 prevede che con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o
modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in
una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Di conseguenza la norma si limita ad attribuire al giudice la possibilità, non l'obbligo, di rideterminare l'importo della sanzione, ove ritenga di esercitare tale potere previa motivazione, ponendo,
tuttavia, un limite specifico a tale potere costituito dal fatto che in ogni caso il potere
riduttivo della sanzione irrogata attribuito al giudice non può spingersi oltre il minimo
edittale della sanzione stessa. Di conseguenza in assenza di esercizio del potere di
rideterminazione della sanzione la stessa, come nel caso di specie, è confermata nella
misura indicata nel provvedimento opposto. Non appare, quindi, dubitabile che la
sentenza di rigetto della opposizione con conferma implicita della entità della sanzione
irrogata per non essere stato esercitato il potere di rideterminazione, una volta passata
in giudicato comporta che il credito sia assistito dalla efficacia del giudicato con la
conseguenza che alla prescrizione breve di cui all'articolo 28 della legge 689/198 si sostituisce la prescrizione ordinaria dell'actio iudicati ai sensi dell'articolo 2953 cc.”
(cfr. sentenza n.8023/2024 resa all'esito del procedimento Rg 34506/2023 non pubblicata);
ritenuto di prestare adesione all'indicato orientamento tenuto conto dell'intervenuta statuizione -nella sentenza portata ad esecuzione- tanto in relazione all'an, quanto in relazione al quantum della pretesa creditoria dell'amministrazione, con conseguente applicazione -come accennato- del termine di prescrizione di cui all'art.2953 cc;
ritenuto che non osta alla considerazione che precede quanto considerato nella sentenza Cassazione civile sez. un., 22/09/2017, n.22080 richiamata da parte appellante nella parte in cui -nel trattare la modalità di formazione del titolo esecutivo nelle diverse ipotesi rispettivamente della mancata impugnazione del verbale di accertamento e di proposizione dell'opposizione innanzi al prefetto che sia rigettata- rimarca che: “il meccanismo è differente da quello che si mette in atto quando sia impugnata l'ordinanza ingiunzione la quale, in caso di rigetto dell'opposizione, rimane
l'unico titolo esecutivo idoneo a fondare la riscossione coattiva”;
ritenuto -infatti- che l'indicata pronuncia si è occupata di risolvere un contrasto giurisprudenziale in ordine al diverso ambito di applicazione dell'opposizione ex art.7
d.lgs.150/2011 ed ex art.615 cpc senza effettuare alcuna considerazione in ordine all'eventuale diversa portata delle sentenze di cui rispettivamente agli artt.6 e 7
d.lgs.150/2011 sotto il profilo di un'eventuale differenziazione del termine di prescrizione del credito oggetto di giudizio;
ritenuto che va quindi ricondotta nell'ambito di un obiter dictum la portata del riportato passaggio della sentenza n.22080/2017;
rilevato -di
contro
- che, in diversa pronuncia, la corte di Cassazione a sezioni unite ha espressamente preso in considerazione in ordine al rapporto fra il provvedimento del giudice che definisce la lite sulla legittimità di un atto di imposizione e l'impatto sul tema della prescrizione del credito recato dall'atto osservando: “gli effetti del giudicato non possono essere assimilati a quelli della mera acquiescenza amministrativa che si esaurisce nell'ambito di un rapporto giuridico amministrativo bilaterale, all'interno del quale, sostanzialmente, il contribuente
riconosce la legittimità della pretesa fiscale (…). Se il trasgressore contesta dinanzi
all'autorità giudiziaria, un atto di irrogazione di sanzioni, in caso di sua soccombenza,
eventualmente anche parziale, il titolo in base al quale l' fa valere Controparte_2
la propria pretesa fiscale - sanzionatoria non è più l'atto amministrativo, che non è
mai divenuto definitivo ex se, bensì la sentenza di condanna alla sanzione, ritenuta
giusta dal giudice tributario, che può essere la stessa irrogata dall'autorità
amministrativa, ma può essere anche diversa, per tipo o entità (si pensi all'ipotesi in
cui il destinatario di un provvedimento sanzionatorio risulti soccombente sull'an, ma
ottenga una riduzione del quantum perché il giudice tributario accerti un errore
dell'amministrazione finanziaria nella determinazione o nella scelta della sanzione
irrogata).... Ne' rileva che poi il giudice abbia ritenuto l'atto legittimo, perché
comunque non si è verificato il presupposto (mancata impugnazione) al quale è
ricollegata la vis esecutiva, propria dell'atto autoritativo (…). Il contribuente che impugni un provvedimento impositivo o sanzionatorio è sostanzialmente un convenuto
che resiste alla domanda dell'ufficio finanziario (attore in senso sostanziale). Pertanto,
il contenuto del giudizio che rigetta il ricorso del contribuente non è limitato alla
pronuncia della infondatezza delle eccezioni del contribuente, ma ha un contenuto
decisorio positivo, eventualmente anche implicito, costituito dalla condanna al
pagamento dell'imposta dovuta o della sanzione irrogata con l'atto impugnato.... Il
fatto che l'atto impugnato sia dotato di per sé di esecutività (sempre che non venga
impugnato), riguarda il profilo precontenzioso ed amministrativo dell'atto stesso, che
non incide sugli effetti del giudicato, né comporta una sorta di sterilizzazione degli
effetti del giudicato. Non sembra che si possa sostenere che l'atto, suscettibile di
acquisire il carattere dell'esecutività se non contestato, quando poi viene impugnato produce un effetto "oscurante" del giudicato recuperando la potenziale vis originaria,
che avrebbe potuto acquisire se condiviso dal destinatario. L'insorgere del contenzioso
determina l'azzeramento della "posizioni di rendita" della parte pubblica, con la
trasformazione del rapporto sostanziale potere soggezione in un rapporto processuale
paritetico, nel quale la potestas appartiene soltanto al giudice terzo ed al suo decisivi.
Dopo di che, nulla sarà più come prima, non i diritti ed i doveri delle parti, che sono
concretamente e incontestabilmente definiti da comando del giudice terzo, non la
disciplina del termine di prescrizione in relazione al quale fa stato, come dies a quo, il
giorno del passaggio in giudicato della sentenza, che determina una sorta di novazione giudiziaria generale del rapporto tributario in contestazione” (Cass., Sez. U, Sentenza
n. 25790 del 10/12/2009; nello stesso senso, fra le altre: Cassazione civile, sez.VI,
13/06/2016 n.12074; Cassazione civile, sez.V, 09/08/2016 n.16730);
ritenuto che le considerazioni che precedono per la loro generalità sono atte ad essere replicate anche nell'ambito di giudizi di impugnazione di provvedimenti amministrativi diversi da quelli tributari, quale quello oggetto del presente procedimento tenuto conto della analoga modalità di formazione (eventualmente)
progressiva del titolo esecutivo recante pretese erariali, amministrative o contributive
(cfr. nello stesso senso: Cassazione civile sez. lav., 15/07/2021, n.20261; Corte appello
Roma sez. III, 04/05/2023, n.1885, in www.dejure.it);
ritenuto, in conclusione, che va affermata l'applicazione del termine decennale di prescrizione stante l'intervenuta pronuncia della sentenza ex art.6 d.lgs.150/2011;
ritenuto che -nella specie- la sentenza è stata resa nel 2015 di tal che al momento nella notifica della stessa nel 2022 non era ancora decorso l'indicato termine decennale;
ritenuto, in conclusione, che l'appello va rigettato pur se la motivazione circa l'infondatezza della domanda proposta è diversa rispetto a quella del giudice di pace;
ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA l'appello;
CONDANNA parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellata che liquida in euro 662,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 20/02/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)