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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/04/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2184/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2184/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIO DEL PIZZO, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELA Controparte_1 C.F._2
MINCIONE, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 15.7.2024 ha agito nei confronti del coniuge separato Parte_1 [...]
che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle Controparte_1 parti il 14.5.2005 a Fossacesia (CH), con modifica dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita, chiedendo nello specifico che venisse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente degli stessi presso il padre nella casa familiare sita in Francavilla al Mare (CH) alla V.le dei Pini n. 74, con possibilità per la madre di esercitare il diritto di visita secondo il calendario redatto nel piano genitoriale, che in virtù del collocamento prevalente venisse disposto che nulla è più dovuto dal sig. alla sig.ra per il mantenimento dei figli, che Pt_1 CP_1
le spese straordinarie venissero poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, senza nulla prevedere in ordine al mantenimento dei coniugi stante la loro autonomia economica.
La resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
17.10.2024, nella quale ha aderito alla domanda di divorzio e di affidamento condiviso con collocamento dei minori presso l'abitazione paterna, chiedendo tuttavia che venissero confermati i tempi di permanenza paritetici del padre e della madre con i figli, che venisse posto a carico del
, in virtù della propria maggiore capacità reddituale e patrimoniale, un assegno a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento della prole in favore della moglie di € 400,00 mensili, che venissero poste a carico del Parente le spese straordinarie nella misura del 100% ed infine che fosse posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere a titolo di assegno divorzile la somma di €200,00 mensili.
All'udienza dell'8.4.2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“Cessazione degli effetti civili del matrimonio: le parti manifestano la concorde volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fossacesia (CH) il 14.05.2005 registrato nei registri dello Stato Civile di detto Comune Anno 2005 Parte II Serie A atto n.17, in regime di separazione dei beni, con richiesta di ordinare agli Ufficiali dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito
Affidamento condiviso dei figli minori: l'affidamento dei figli minori, e , è condiviso Per_1 Per_2
tra entrambi i genitori, nel rispetto dell'art. 337-ter c.c., al fine di garantire un equilibrato rapporto genitoriale e la continuità affettiva con entrambi i genitori.
pagina 2 di 4 Collocazione prevalente ed assegnazione della casa familiare: la collocazione prevalente dei figli è stabilita presso la residenza paterna, sita in Francavilla alla via dei Pini n. 74, di proprietà del Sig.
che viene assegnata allo stesso. Parte_1
Diritto di visita: le parti si impegnano a definire un calendario di visita flessibile e adattabile alle esigenze dei figli, privilegiando il loro superiore interesse, e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e, comunque, nei tempi e con le modalità attualmente osservati dai coniugi.
Contribuzione al mantenimento dei figli: ciascun genitore contribuirà al mantenimento dei figli in misura diretta.
Assegno unico: l'assegno unico universale per i figli a carico sarà ripartito in misura del 50% tra le parti.
Assegno divorzile: il Sig. corrisponderà alla Sig.ra un assegno Parte_1 Controparte_1
divorzile mensile di Euro 100,00 (cento/00), con decorrenza dal mese di giugno 2025, con rivalutazione annuale secondo le variazioni Istat.
Spese straordinarie: le spese straordinarie per i figli, come definite dal Protocollo del Tribunale di
Pescara, saranno ripartite al 50% tra le parti, ad eccezione delle spese relative alla retta del Liceo
"Maior" frequentato da che, , con decorrenza dal prossimo anno scolastico, saranno Per_2
ripartite all'80% a carico del Sig. e al 20% a carico della Sig.ra – Parte_1 Controparte_1
mentre quelle del corrente anno rimarranno ad esclusivo carico del sig. - e delle spese relative Pt_1
all'attività di che saranno interamente a carico del Sig. Controparte_2 Parte_1
Compensazione debiti/crediti pregressi: le parti dichiarano di aver reciprocamente compensato e estinto ogni eventuale debito o credito pregresso, rinunciando a qualsiasi ulteriore pretesa in merito.
Le spese del presente giudizio rimangono integralmente compensate tra le parti.”.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in discussione - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte convenuta ha aderito - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stato sottoscritto accordo di separazione a seguito di convenzione di negoziazione assistita, munita dell'autorizzazione del P.M. presso il Tribunale di Chieti in data
17.2.2022, essendo decorso il termine minimo previsto a decorrere dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Possono poi essere recepite le condizioni di divorzio concordate dalle parti e sopra riportate in quanto conformi agli interessi dei figli minori e non contrarie a norme imperative.
pagina 3 di 4 Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
e in data 14.5.2005 a Fossacesia (CH) e trascritto nel registro
[...] Controparte_1
degli atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 17, parte II, serie A - anno 2005 alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Fossacesia di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 17 aprile 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2184/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIO DEL PIZZO, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELA Controparte_1 C.F._2
MINCIONE, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 15.7.2024 ha agito nei confronti del coniuge separato Parte_1 [...]
che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle Controparte_1 parti il 14.5.2005 a Fossacesia (CH), con modifica dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita, chiedendo nello specifico che venisse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente degli stessi presso il padre nella casa familiare sita in Francavilla al Mare (CH) alla V.le dei Pini n. 74, con possibilità per la madre di esercitare il diritto di visita secondo il calendario redatto nel piano genitoriale, che in virtù del collocamento prevalente venisse disposto che nulla è più dovuto dal sig. alla sig.ra per il mantenimento dei figli, che Pt_1 CP_1
le spese straordinarie venissero poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, senza nulla prevedere in ordine al mantenimento dei coniugi stante la loro autonomia economica.
La resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
17.10.2024, nella quale ha aderito alla domanda di divorzio e di affidamento condiviso con collocamento dei minori presso l'abitazione paterna, chiedendo tuttavia che venissero confermati i tempi di permanenza paritetici del padre e della madre con i figli, che venisse posto a carico del
, in virtù della propria maggiore capacità reddituale e patrimoniale, un assegno a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento della prole in favore della moglie di € 400,00 mensili, che venissero poste a carico del Parente le spese straordinarie nella misura del 100% ed infine che fosse posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere a titolo di assegno divorzile la somma di €200,00 mensili.
All'udienza dell'8.4.2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“Cessazione degli effetti civili del matrimonio: le parti manifestano la concorde volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fossacesia (CH) il 14.05.2005 registrato nei registri dello Stato Civile di detto Comune Anno 2005 Parte II Serie A atto n.17, in regime di separazione dei beni, con richiesta di ordinare agli Ufficiali dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito
Affidamento condiviso dei figli minori: l'affidamento dei figli minori, e , è condiviso Per_1 Per_2
tra entrambi i genitori, nel rispetto dell'art. 337-ter c.c., al fine di garantire un equilibrato rapporto genitoriale e la continuità affettiva con entrambi i genitori.
pagina 2 di 4 Collocazione prevalente ed assegnazione della casa familiare: la collocazione prevalente dei figli è stabilita presso la residenza paterna, sita in Francavilla alla via dei Pini n. 74, di proprietà del Sig.
che viene assegnata allo stesso. Parte_1
Diritto di visita: le parti si impegnano a definire un calendario di visita flessibile e adattabile alle esigenze dei figli, privilegiando il loro superiore interesse, e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e, comunque, nei tempi e con le modalità attualmente osservati dai coniugi.
Contribuzione al mantenimento dei figli: ciascun genitore contribuirà al mantenimento dei figli in misura diretta.
Assegno unico: l'assegno unico universale per i figli a carico sarà ripartito in misura del 50% tra le parti.
Assegno divorzile: il Sig. corrisponderà alla Sig.ra un assegno Parte_1 Controparte_1
divorzile mensile di Euro 100,00 (cento/00), con decorrenza dal mese di giugno 2025, con rivalutazione annuale secondo le variazioni Istat.
Spese straordinarie: le spese straordinarie per i figli, come definite dal Protocollo del Tribunale di
Pescara, saranno ripartite al 50% tra le parti, ad eccezione delle spese relative alla retta del Liceo
"Maior" frequentato da che, , con decorrenza dal prossimo anno scolastico, saranno Per_2
ripartite all'80% a carico del Sig. e al 20% a carico della Sig.ra – Parte_1 Controparte_1
mentre quelle del corrente anno rimarranno ad esclusivo carico del sig. - e delle spese relative Pt_1
all'attività di che saranno interamente a carico del Sig. Controparte_2 Parte_1
Compensazione debiti/crediti pregressi: le parti dichiarano di aver reciprocamente compensato e estinto ogni eventuale debito o credito pregresso, rinunciando a qualsiasi ulteriore pretesa in merito.
Le spese del presente giudizio rimangono integralmente compensate tra le parti.”.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in discussione - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte convenuta ha aderito - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stato sottoscritto accordo di separazione a seguito di convenzione di negoziazione assistita, munita dell'autorizzazione del P.M. presso il Tribunale di Chieti in data
17.2.2022, essendo decorso il termine minimo previsto a decorrere dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Possono poi essere recepite le condizioni di divorzio concordate dalle parti e sopra riportate in quanto conformi agli interessi dei figli minori e non contrarie a norme imperative.
pagina 3 di 4 Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
e in data 14.5.2005 a Fossacesia (CH) e trascritto nel registro
[...] Controparte_1
degli atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 17, parte II, serie A - anno 2005 alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Fossacesia di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 17 aprile 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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