Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/03/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1873/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Neri, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
-opponente-
contro
_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Danila Maria Cumbo, giusta procura in atti,
-opposto-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato l'11.06.2024, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 65/2024, chiedendone la revoca per intervenuta prescrizione del credito ingiunto. Con condanna alle spese.
Si è costituito in giudizio l' _1
, odierno opposto, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del
[...]
decreto ingiuntivo qui impugnato. Con condanna alle spese.
________________________
Va premesso che il presente giudizio trae origine dal ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n.
65/2024 con cui era stato intimato alla parte opponente il pagamento, in favore dell'odierna opposta, dell'importo pari a 144.515,14 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo, a titolo di contributi relativi al periodo compreso tra il 2001 e il 2017.
Tanto premesso, occorre rilevare come non meriti accoglimento l'eccezione di prescrizione formulata dall'odierno opponente, posto che – sebbene l'art. 42 del Regolamento di previdenza e assistenza contenga un rinvio all'art. 19, comma 2, della legge n. 249/1992 (ai sensi del quale “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovute o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 17”), il quale a sua volta rimanda all'art. 17 (secondo cui “
1. Tutti gli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro devono comunicare all'Ente con lettera raccomandata, da inviare entro sessanta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dell'IVA, l'ammontare del volume d'affari ai fini IVA sul quale è stato versato il contributo di cui all'articolo 13. 2. Nella comunicazione di cui al comma 1 devono essere dichiarati gli accertamenti, divenuti definitivi nel corso dell'anno precedente, dei volumi d'affari ai fini IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.
3. Relativamente al volume d'affari ai fini IVA dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 13, comma 2. 4. Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 o effettui una comunicazione infedele, è tenuto a versare all'Ente, oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. Tale somma è ridotta ad un quarto se la comunicazione o la rettifica è fatta entro novanta giorni dalla scadenza del termine ed è accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute, fermo di disposto di cui all'articolo 20. 5. L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro novanta giorni, costituiscono, in caso di recidiva, infrazione disciplinare, da denunciare al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, per i provvedimenti di competenza.
6. La comunicazione o la rettifica effettuate prima dell'adozione del provvedimento disciplinare da parte del consiglio provinciale dei consulenti del lavoro, costituiscono circostanza attenuante ai fini della determinazione della sanzione da irrogare.
7. Il consiglio di amministrazione dell'Ente stabilisce le modalità per la comunicazione e il versamento dei contributi, nonché i criteri per l'applicazione del presente articolo e dell'articolo 18. 8. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i consigli provinciali dei consulenti del lavoro devono trasmettere all'Ente l'elenco degli iscritti agli albi, con
l'indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di luglio di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione dell'Ente può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.
9. L'Ente ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e gli accertamenti definitivi concernenti tutti i consulenti del lavoro, nonché i pensionati in attività. 10. Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dell'IVA, il richiedente può dichiarare provvisoriamente l'entità del volume d'affari conseguito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti dal presente articolo. 11. In caso di morte dell'iscritto la comunicazione di cui al comma 1, ove non sia stata già presentata da quest'ultimo, deve essere prodotta dagli eredi” – lo stesso non ha allegato né tantomeno dimostrato in giudizio di aver presentato, negli anni di riferimento, la suddetta dichiarazione all'Ente previdenziale.
Ciò detto, va ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve valutare la sussistenza e la validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione;
in particolare, l'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo segue il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., in quanto per giurisprudenza pacifica (ex multis, Cassazione 27 giugno 2000 n. 8718; Cassazione 7 giugno 2013
n. 14444), nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti poiché ciascuna di esse assume la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Segnatamente, secondo il costante orientamento giurisprudenziale in materia di onere della prova
(ex multis, Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533), al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Pertanto, in base alla regola di allocazione dell'onere probatorio - che impone che, a fronte dell'allegazione dell'altrui inadempimento, è il debitore ad essere gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento - incombeva sulla parte opponente l'onere di provare l'avvenuto adempimento dell'obbligo di corresponsione delle somme ingiunte ovvero la dimostrazione della sussistenza di un idoneo fatto estintivo della dedotta obbligazione contributiva.
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, giova evidenziarsi che se da un lato la pretesa creditoria azionata dall' _1
trova riscontro nella attestazione del credito fornita dallo stesso ente, la quale
[...] costituisce idonea prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. 28 ottobre 2008, n. 25888; Cass. 6 agosto 2003, n. 11900), dall'altro la parte opponente – sulla quale, come detto, gravava l'onere di provare l'avvenuto adempimento o l'impossibilità di adempiere per cause non imputabili (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 13553/2001) – non ha dimostrato in giudizio di aver adempiuto l'obbligazione sulla stessa gravante.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione va quindi rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo qui opposto, del quale si dichiara altresì la definitiva esecutività ai sensi dell'art. 654
c.p.c.
Il peso delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta l'opposizione, dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo n. 65/2024;
condanna parte opponente al pagamento, in favore dell' _1
, delle spese processuali che si liquidano in complessivi
[...]
5.500,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 26 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo