Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00585/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00550/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 550 del 2024, proposto da
EP IO, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Di Ciommo e Flavio Iacovone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Basilicata, non costituita in giudizio;
nei confronti
Oceano Rinnovabili S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani e Francesco Ferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’avviso di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per il rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 reso dalla Regione Basilicata – Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia – Ufficio Energia in ordine alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “Santa Irene”, pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Melfi (PZ) in data 8.10.2024 (doc. 1);
- ove lesivi di tutti i pareri, assensi, autorizzazioni, nulla osta comunque espressi sulle opere da realizzarsi e che provengono dai vari organi regionali, statali e locali intervenuti nel procedimento de quo, ancorché ad oggi non conosciuti;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ma comunque lesivo delle posizioni giuridiche soggettive del ricorrente, e limitatamente alle ragioni e alle doglianze infra articolate.
Nonché per la condanna dell’Amministrazione nonché della società controinteressata, al risarcimento dei danni subiti e subendi dal sig. EP IO per il comportamento colpevole ed illegittimo dalle medesime tenute nel procedimento de quo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Oceano Rinnovabili S.r.l.;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. LO IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 19/12/2024, il deducente – titolare dell’omonima azienda agricola sita in Melfi, in Contrada Catapaniello – ha impugnato l’avviso (pubblicato a cura della società odierna controinteressata sull’Albo Pretorio del Comune di Melfi in data 8/10/2024) di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per il rilascio dell’autorizzazione unica, di cui all’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, in ordine alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile denominato “Sant’Irene”.
E’ stata, altresì, introdotta domanda per il risarcimento dei danni connessi all’esecuzione di tale progetto.
1.1. Con il gravame è essenzialmente contestata l’eccessiva vicinanza del progettato impianto rispetto ai terreni aziendali del deducente (parzialmente interessati dalla procedura espropriativa), con il conseguente rischio del prodursi di sfavorevoli interferenze elettromagnetiche con le strutture aziendali e le attività che ivi si svolgono (largamente imputabili all’ampliamento della sottostazione elettrica già presente in Contrada Catapaniello), nonché la mancata considerazione delle osservazioni preliminari presentate dal deducente al fine di sollecitare modifiche progettuali in grado di contemperare la sua attività produttiva con detto impianto.
2. Si è costituita in giudizio, per resistere all’accoglimento del gravame, la società controinteressata, la quale ne ha eccepito in limine l’inammissibilità, in ragione della natura endoprocedimentale dell’atto impugnato e della carenza di un concreto ed attuale interesse a proporre l’impugnazione de qua .
3. All’udienza pubblica del 3/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente, va disattesa l’istanza di rinvio formulata dal ricorrente (motivata in ragione della necessità di assicurare la trattazione congiunta con i connessi giudizi R.G. nn. 548/2024, 10/2025, 198/2025, 231/2025 e 412/2025, nei quali sono gravati analoghi avvisi di avvio di procedure espropriative funzionali alla realizzazione di impianti da energia rinnovabile nelle medesime aree, nonché dall’esigenza di proporre, in questo giudizio, motivi aggiunti avverso l’adottando provvedimento autorizzatorio), considerato che:
- l’art. 73, co. 1- bis , cod. proc. amm. stabilisce che “ Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali ”, previsione rispondente alla necessità di assicurare la realizzazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo (complemento del più generale principio del giusto processo sancito dall’art. 111 Cost.), vieppiù in quei procedimenti giurisdizionali, quale quello in esame, da trattarsi e definirsi con rito abbreviato, ai sensi dell’art. 119 cod. proc. amm.;
- in specie, l’istanza di rinvio non è motivata sulla base di alcuna specifica esigenza difensiva, in quanto il thema decidendum risulta già compiutamente definito sulla base del ricorso e la prospettata esigenza di proposizione, nel presente giudizio, di un atto di motivi aggiunti avverso il provvedimento conclusivo del procedimento autorizzatorio si presenta ictu oculi ipotetica e generica, tenuto conto che detto procedimento è, allo stato, ancora in itinere e non è possibile pronosticarne durata ed esito; talché, il diritto di difesa del ricorrente potrà essere efficacemente perseguito, senza corrispondente pregiudizio per il principio di ragionevole durata, mediante l’introduzione di un autonomo giudizio avverso la sopraggiunta determinazione provvedimentale;
- sotto altro versante, la pur ravvisabile connessione con i richiamati giudizi non è correlata a profili di stretta pregiudizialità (di carattere procedimentale o provvedimentale), tali da esigere o anche solo consigliare una trattazione congiunta; d’altra parte, il richiesto differimento si appalesa di durata indefinita se si considera che, per dichiarazione dello stesso ricorrente, in taluni dei richiamati giudizi, come già evidenziato per quello in esame, non è possibile pronosticare la tempistica di proposizione dei prospettati motivi aggiunti avverso i (peraltro solo eventuali) provvedimenti conclusivi dei singoli procedimenti autorizzatori, poiché, allo stato, ancora in itinere ;
- in tale quadro, inoltre, la dilatazione dei tempi processuali, oltreché non sorretta da valide ragioni, come innanzi esposto, arrecherebbe un ingiustificato vulnus agli interessi della società Oceano Rinnovabili S.r.l., che ha presentato motivata opposizione all’istanza di rinvio del ricorrente, in quanto la pendenza del giudizio integra, indubbiamente, un elemento di incertezza che osta alla concretizzazione del progetto imprenditoriale in esame, mediante la definizione del relativo iter autorizzatorio da parte della Regione Basilicata, con conseguente rischio di perdita del relativo finanziamento; vieppiù se si considera che trattasi di iniziativa funzionale alla realizzazione dell’obiettivo, nazionale e euro-unitario, di massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (cfr. art. 3 del Regolamento UE 2022/2577; art. 16- septies della Direttiva UE 2023/2413; art. 3 del D.lgs. 190/2024).
5. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, come eccepito dalla società controinteressata.
Deve, infatti, ritenersi che l’atto impugnato – l’avviso di avvio del procedimento volto all’apposizione di un vincolo preordinato all’esproprio ex art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 – ha evidente natura endoprocedimentale (siccome meramente funzionale alla partecipazione degli interessati al procedimento espropriativo in itinere ) e, come tale, è sprovvisto di qualsivoglia portata immediatamente lesiva.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della società controinteressata, da quantificarsi nella somma di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN SA, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere
LO IA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO IA | AN SA |
IL SEGRETARIO