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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 03/09/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 638/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 638/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. RUSSO GIANCARLO Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(c.f. E_
), con l'avv. AVVOCATURA STATO MILANO P.IVA_1
CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Querela di falso
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio adito, contrariis reiectis, in via preliminare
• comunicare al competente Ufficio del Pubblico Ministero presso la Procura presso il Tribunale di Sondrio la pendenza del presente giudizio per querela di falso, affinché possa intervenire nel medesimo come all'uopo previsto dall'art. 221, ultimo comma, c.p.c.;
• ordinare alla convenuta il deposito E_ dell'originale dell'avviso di ricevimento n. AG 78848528143 – 5 impugnato di falso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 223 c.p.c.; nel merito
pagina 1 di 5 • accogliere la querela di falso in questa sede proposta dalla Sig.ra e, per l'effetto, Parte_1 accertare e dichiarare la falsità e la non autenticità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento n. AG
78848528143 - 5 impugnato di falso ed asseritamente attribuita alla querelante e, di Parte_1 conseguenza
• a seguito dell'accoglimento della proposta querela di falso, dichiarare nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento n. AG 78848528143 – 5 impugnato di falso ed asseritamente attribuita alla querelante , e per l'effetto Parte_1
• rigettare tutte le domande formulate dalla convenuta E_
, tanto in via preliminare, quanto nel merito;
[...] in ogni caso
• con vittoria di spese legali e compensi professionali dovuti per il presente giudizio.
Per parte convenuta:
In via preliminare
Dichiarare inammissibile l'azione cosi come introdotta da controparte per insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 221 c.p.c, nonché per insanabile carenza di interesse ex art. 100 c.p.c ed accertare la nullità della citazione per indeterminatezza espositiva dei fatti costitutivi le ragioni giuridiche fondanti la querela di falso;
Nel merito
Rigettare la domanda, in quanto destituita di fondamento giuridico fattuale e per l'effetto condannare la parte attrice querelante alla refusione integrale delle spese e degli onorari di lite.
Si producono i documenti richiamati nell'atto difensivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 26.07.2023 ha proposto querela di falso Parte_1 avverso l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n. AG 78848528143 - 5, con la quale le sarebbe stato notificato in data 03.08.2022 l'avviso di accertamento numero T9Y010100263/2022 da per complessivi € 48.801,21. E_
L'attrice deduceva, in particolare, che la sottoscrizione presente sullo stesso non era alla stessa attribuibile e che si trattava di un falso rilevabile ictu oculi.
Chiedeva disporsi se del caso l'effettuazione di una consulenza tecnica grafologica, nonché prova per testi.
Si costituiva in giudizio la convenuta di , contestando Controparte_2 CP_1 quanto ex adverso dedotto e chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della domanda attorea, avendo l'attrice sovrapposto i piani di indagine di falsità ideologica e di quella materiale e in ogni caso il rigetto della stessa. pagina 2 di 5 Con ordinanza del 19.02.2024 venivano ammessi i testi indicati da parte attrice, che venivano escussi all'udienza del 04.06.2024 e del 16.10.2024.
Infine, la causa passava in decisione.
***
La querela di falso proposta è fondata e pertanto merita accoglimento.
In primo luogo, si rileva come l'eccezione svolta da parte convenuta circa l'inammissibilità della domanda attorea sia infondata e non meriti accoglimento;
sul punto, si condivide quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nella notificazione a mezzo del servizio postale,
l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di aver eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della L. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esse compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi che di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 28/10/2021, n. 30485).
Si rileva altresì che “in tema di querela di falso, la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio
(implicitamente mirata a formare scrittura di comparazione) e di valutazione della possibile rilevabilità ictu oculi della falsità della sottoscrizione impugnata può ritenersi valida indicazione di prove della falsità e, in quanto tale, comporta l'ammissibilità della querela stessa” (cfr. Cass., Sez. II, sentenza 28.03.2023, n. 8718).
Nel merito, occorre preliminarmente sottolineare che, secondo la Suprema Corte (v. Cass. n. 4526/82), anche nel giudizio di verificazione di scrittura privata, le cui disposizioni si osservano ex art. 101 disp. att. c.p.c. in quanto applicabili nel procedimento di querela di falso, il Giudice - che ha il potere-dovere di utilizzare tutti gli elementi di prova comunque acquisiti, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria
- non è obbligato a disporre consulenza tecnica, quando il riscontro del fondamento o meno della domanda possa essere effettuato alla stregua di elementi di comparazione già acquisiti al processo, attendibili e conferenti per accertare l'evidente e manifesta conformità o difformità dei caratteri grafici della firma da verificare. Nello stesso senso è stato affermato (v. Cass. n. 12695/08 e Cass. n. 887/18) che, allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata, il Giudice non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l'autenticità della scrittura pagina 3 di 5 qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la sua comparazione con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo.
Nell'avviso di ricevimento de quo (v. doc. n. 6 attrice), prodotto in atti solo in copia, si dichiara che la raccomandata indirizzata a è stata consegnata alla stessa attrice, alla quale Parte_1 apparterrebbe la sottoscrizione ivi apposta.
Ebbene, si ritiene che dalla comparazione tra tale sottoscrizione e quelle in atti di certa provenienza dell'attrice - e in particolare la sottoscrizione apposta dalla medesima sul contratto di locazione stipulato il 20.11.2014, (v. documento allegato alla memoria 171 ter c.p.c.) e la sottoscrizione in originale apposta sulla procura alla lite del presente procedimento - emerga in modo plateale che la morfologia della sottoscrizione apposta sull'avviso de quo sia notevolmente diversa da quella delle due sottoscrizioni in comparazione;
inoltre, le due sottoscrizioni offerte in comparazione, pur apposte in tempi diversi, evidenziano, invece, una certa continuità nel tempo del medesimo modo di firmare da parte dell'attrice.
Inoltre, dall'istruttoria orale esperita è emerso che nel periodo 31.07.2022 – 07.08.2022 la signora era ospite presso la struttura ricettiva Club Hotel Dante sito in Cervia (RA) (cfr. dichiarazioni Pt_1 rese all'udienza del 16.10.2024 dal teste legale rappresentante della società Testimone_1 conduttrice della struttura ricettiva Club Hotel Dante). Ne deriva pertanto che la signora che Pt_1 soggiornava a Cervia, non poteva aver sottoscritto l'avviso di ricevimento per cui è causa in data
03.08.2022 presso la propria residenza in Tirano (SO).
Pertanto, si ritiene che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento a nome di Parte_1
non sia stata apposta dalla medesima e sia, quindi, apocrifa. Ne consegue che, in accoglimento
[...] della querela di falso proposta, deve essere dichiarata la falsità dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n. AG 78848528143 - 5; va, quindi, disposta la cancellazione della firma attribuita a sul predetto avviso, mediante annotazione del dispositivo della sentenza a cura Parte_1 del Cancelliere.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, Controparte_3 deve essere condannata a rifondere delle spese di lite, che si liquidano ex dm Parte_1
55/2014 in € 7.616,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 518,00 per esborsi.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- in accoglimento della querela di falso proposta da , accerta e dichiara la falsità Parte_1 dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n. AG 78848528143 - 5;
- dispone la cancellazione della firma attribuita a sul predetto avviso mediante Parte_1 annotazione del presente dispositivo a cura del Cancelliere;
- condanna Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di alla rifusione delle spese di lite in CP_1 favore di , liquidate in motivazione in € 7.616,00 per compensi, oltre 15% Parte_1 rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 518,00 per esborsi.
Sondrio, 3 settembre 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 638/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. RUSSO GIANCARLO Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(c.f. E_
), con l'avv. AVVOCATURA STATO MILANO P.IVA_1
CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Querela di falso
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio adito, contrariis reiectis, in via preliminare
• comunicare al competente Ufficio del Pubblico Ministero presso la Procura presso il Tribunale di Sondrio la pendenza del presente giudizio per querela di falso, affinché possa intervenire nel medesimo come all'uopo previsto dall'art. 221, ultimo comma, c.p.c.;
• ordinare alla convenuta il deposito E_ dell'originale dell'avviso di ricevimento n. AG 78848528143 – 5 impugnato di falso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 223 c.p.c.; nel merito
pagina 1 di 5 • accogliere la querela di falso in questa sede proposta dalla Sig.ra e, per l'effetto, Parte_1 accertare e dichiarare la falsità e la non autenticità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento n. AG
78848528143 - 5 impugnato di falso ed asseritamente attribuita alla querelante e, di Parte_1 conseguenza
• a seguito dell'accoglimento della proposta querela di falso, dichiarare nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento n. AG 78848528143 – 5 impugnato di falso ed asseritamente attribuita alla querelante , e per l'effetto Parte_1
• rigettare tutte le domande formulate dalla convenuta E_
, tanto in via preliminare, quanto nel merito;
[...] in ogni caso
• con vittoria di spese legali e compensi professionali dovuti per il presente giudizio.
Per parte convenuta:
In via preliminare
Dichiarare inammissibile l'azione cosi come introdotta da controparte per insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 221 c.p.c, nonché per insanabile carenza di interesse ex art. 100 c.p.c ed accertare la nullità della citazione per indeterminatezza espositiva dei fatti costitutivi le ragioni giuridiche fondanti la querela di falso;
Nel merito
Rigettare la domanda, in quanto destituita di fondamento giuridico fattuale e per l'effetto condannare la parte attrice querelante alla refusione integrale delle spese e degli onorari di lite.
Si producono i documenti richiamati nell'atto difensivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 26.07.2023 ha proposto querela di falso Parte_1 avverso l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n. AG 78848528143 - 5, con la quale le sarebbe stato notificato in data 03.08.2022 l'avviso di accertamento numero T9Y010100263/2022 da per complessivi € 48.801,21. E_
L'attrice deduceva, in particolare, che la sottoscrizione presente sullo stesso non era alla stessa attribuibile e che si trattava di un falso rilevabile ictu oculi.
Chiedeva disporsi se del caso l'effettuazione di una consulenza tecnica grafologica, nonché prova per testi.
Si costituiva in giudizio la convenuta di , contestando Controparte_2 CP_1 quanto ex adverso dedotto e chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della domanda attorea, avendo l'attrice sovrapposto i piani di indagine di falsità ideologica e di quella materiale e in ogni caso il rigetto della stessa. pagina 2 di 5 Con ordinanza del 19.02.2024 venivano ammessi i testi indicati da parte attrice, che venivano escussi all'udienza del 04.06.2024 e del 16.10.2024.
Infine, la causa passava in decisione.
***
La querela di falso proposta è fondata e pertanto merita accoglimento.
In primo luogo, si rileva come l'eccezione svolta da parte convenuta circa l'inammissibilità della domanda attorea sia infondata e non meriti accoglimento;
sul punto, si condivide quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nella notificazione a mezzo del servizio postale,
l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di aver eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della L. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esse compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi che di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 28/10/2021, n. 30485).
Si rileva altresì che “in tema di querela di falso, la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio
(implicitamente mirata a formare scrittura di comparazione) e di valutazione della possibile rilevabilità ictu oculi della falsità della sottoscrizione impugnata può ritenersi valida indicazione di prove della falsità e, in quanto tale, comporta l'ammissibilità della querela stessa” (cfr. Cass., Sez. II, sentenza 28.03.2023, n. 8718).
Nel merito, occorre preliminarmente sottolineare che, secondo la Suprema Corte (v. Cass. n. 4526/82), anche nel giudizio di verificazione di scrittura privata, le cui disposizioni si osservano ex art. 101 disp. att. c.p.c. in quanto applicabili nel procedimento di querela di falso, il Giudice - che ha il potere-dovere di utilizzare tutti gli elementi di prova comunque acquisiti, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria
- non è obbligato a disporre consulenza tecnica, quando il riscontro del fondamento o meno della domanda possa essere effettuato alla stregua di elementi di comparazione già acquisiti al processo, attendibili e conferenti per accertare l'evidente e manifesta conformità o difformità dei caratteri grafici della firma da verificare. Nello stesso senso è stato affermato (v. Cass. n. 12695/08 e Cass. n. 887/18) che, allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata, il Giudice non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l'autenticità della scrittura pagina 3 di 5 qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la sua comparazione con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo.
Nell'avviso di ricevimento de quo (v. doc. n. 6 attrice), prodotto in atti solo in copia, si dichiara che la raccomandata indirizzata a è stata consegnata alla stessa attrice, alla quale Parte_1 apparterrebbe la sottoscrizione ivi apposta.
Ebbene, si ritiene che dalla comparazione tra tale sottoscrizione e quelle in atti di certa provenienza dell'attrice - e in particolare la sottoscrizione apposta dalla medesima sul contratto di locazione stipulato il 20.11.2014, (v. documento allegato alla memoria 171 ter c.p.c.) e la sottoscrizione in originale apposta sulla procura alla lite del presente procedimento - emerga in modo plateale che la morfologia della sottoscrizione apposta sull'avviso de quo sia notevolmente diversa da quella delle due sottoscrizioni in comparazione;
inoltre, le due sottoscrizioni offerte in comparazione, pur apposte in tempi diversi, evidenziano, invece, una certa continuità nel tempo del medesimo modo di firmare da parte dell'attrice.
Inoltre, dall'istruttoria orale esperita è emerso che nel periodo 31.07.2022 – 07.08.2022 la signora era ospite presso la struttura ricettiva Club Hotel Dante sito in Cervia (RA) (cfr. dichiarazioni Pt_1 rese all'udienza del 16.10.2024 dal teste legale rappresentante della società Testimone_1 conduttrice della struttura ricettiva Club Hotel Dante). Ne deriva pertanto che la signora che Pt_1 soggiornava a Cervia, non poteva aver sottoscritto l'avviso di ricevimento per cui è causa in data
03.08.2022 presso la propria residenza in Tirano (SO).
Pertanto, si ritiene che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento a nome di Parte_1
non sia stata apposta dalla medesima e sia, quindi, apocrifa. Ne consegue che, in accoglimento
[...] della querela di falso proposta, deve essere dichiarata la falsità dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n. AG 78848528143 - 5; va, quindi, disposta la cancellazione della firma attribuita a sul predetto avviso, mediante annotazione del dispositivo della sentenza a cura Parte_1 del Cancelliere.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, Controparte_3 deve essere condannata a rifondere delle spese di lite, che si liquidano ex dm Parte_1
55/2014 in € 7.616,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 518,00 per esborsi.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- in accoglimento della querela di falso proposta da , accerta e dichiara la falsità Parte_1 dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n. AG 78848528143 - 5;
- dispone la cancellazione della firma attribuita a sul predetto avviso mediante Parte_1 annotazione del presente dispositivo a cura del Cancelliere;
- condanna Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di alla rifusione delle spese di lite in CP_1 favore di , liquidate in motivazione in € 7.616,00 per compensi, oltre 15% Parte_1 rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 518,00 per esborsi.
Sondrio, 3 settembre 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
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