CA
Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/09/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Roberto Vignati Consigliere
dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio Pt_1
dell'avv. CASAGLI MARGHERITA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
C.F. , CP_1 C.F._1
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE/CONTUMACE
pagina 1 di 6 Per : Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello ( in diversa composizione rispetto a quella Pt_1
artefice della cassata sentenza n. 440/18 ), premesse le declaratorie del caso e respinta ogni contraria istanza, in applicazione del principio enunziato dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 26069/24, pubblicata in data 4.10.24, respingere integralmente le domande formulate da con il ricorso introduttivo del I grado di CP_1
giudizio (RG 1015/16 del Tribunale di Milano) con la conseguente declaratoria di ripetibilità della somma lorda di E. 117.010,23 liquidata dall' in esecuzione Pt_1
della cassata sentenza;
accertare la debenza e condannare alla CP_1
restituzione in favore dell' delle somme liquidate per i ratei di pensione dal 2007 Pt_1
al 2015, pari all'importo lordo di E. 117.010,23, delle spese corrisposte per il I grado di giudizio e del contributo unificato versato per il giudizio d'appello; condannare controparte alla rifusione delle spese lite comprese le spese per il giudizio di cassazione e per la presente causa.
Per nulla. CP_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L' ha riassunto il presente giudizio a seguito della pronuncia della sentenza n. Pt_1
26069 del 4.10.2024 della Corte di Cassazione era cassata la pronunzia impugnata n.
440/18 e rinviava, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di
Milano in diversa composizione.
Con la sentenza n. 1068/16, pubblicata il 5.04.16, il tribunale di Milano accoglieva il ricorso del con la domanda di retrodatazione della pensione di vecchiaia in CP_1
godimento del ricorrente con decorrenza dal 1° Dicembre 2007.
Condannava ad erogare al ricorrente il supplemento di pensione ex art 7 L. 155/81 Pt_1
a far tempo dal 1° Agosto 2015 relativamente ai contributi versati successivamente al pensionamento con gli interessi legali dalla singola maturazione al saldo;
ad erogare con decorrenza dal 1.08.15. condannava l' al pagamento delle spese. Pt_1
pagina 2 di 6 Il ricorrente 1) che aveva presentato domanda di pensione nella Gestione Separata in data 14.07.15 accompagnata dalla domanda di “computo” della contribuzione versata in altre Gestioni ex art 3 DM 282/96; 2) che era titolare di due posizioni assicurative nel Fondo Lavoratori Dipendenti e nella Gestione Separata;
3) che l' aveva Pt_1
liquidato la pensione sulla base di contributi esistenti su entrambe le posizioni assicurative con decorrenza dal mese successivo alla domanda di pensione ( 1°
Agosto 2015);
- secondo la prospettazione avversaria, sulla decorrenza del trattamento, controparte affermava di potersi avvalere della norma di “salvaguardia” posta dall'art 1, comma 3
e seguenti, L. 243/04 avendo maturato i requisiti sin dal Novembre 2007 ( compimento del 57° anno d'età e maturazione di almeno cinque anni di contribuzione );
- si costituiva ritualmente l' con memoria 4.03.16 contestando la fondatezza Pt_1
delle avversarie domande e ne chiedeva l'integrale rigetto;
- in particolare, la difesa dell' evidenziava che con la domanda di pensione nella Pt_1
Gestione Separata datata 14.07.15 la controparte aveva chiesto ex art 3 DM 282/96 il
“computo” della contribuzione maturata nel Fondo Lavoratori Dipendenti;
- la facoltà di avvalersi della contribuzione maturata nel Fondo Lavoratori Dipendenti prevista dall'art 3 DM 282/96 non poteva prescindere alla presentazione di espressa domanda in tal senso come espressamente previsto dalla citata disposizione;
- solo a seguito di tale espressa richiesta la contribuzione versata al Fondo Lavoratori
Dipendenti andava a implementare la posizione contributiva dell'interessato nella
Gestione Separata ove veniva richiesta la liquidazione dell'unica pensione;
- inoltre la normativa di cumulo dei periodi assicurativi ( Dlgs 184/97 ) prevede che gli effetti dell'esercizio della facoltà di cumulo decorrono dalla data di presentazione della domanda di pensione;
- lo stesso art 6 L. 155/81 citato da controparte al comma 2 stabilisce che la pensione decorre da primo giorno del mese successivo alla data della domanda;
pagina 3 di 6 - di conseguenza correttamente la prestazione era stata liquidata dall' con Pt_1
decorrenza 1.08.2015;
impugnava la sentenza di primo grado e la Corte di Appello di Milano con la Pt_1
sentenza n. 440/18, pubblicata il 5.04.18, respingeva l'impugnazione proposta nell'interesse dell'Istituto avverso la sentenza di I grado n. 1068/16.
dava esecuzione alle sentenze ed unitamente al rateo di pensione del Giugno 2019 Pt_1
liquidava al la somma lorda di E. 117.010,23 (come da cedolino di pensione e CP_1
certificazione 2020 redditi 2019, in atti) nonché le spese legali liquidate.
La Suprema Corte con la sentenza resa nel presente giudizio ha affermato:
“che la data di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia deve essere fissata dalla data della domanda amministrativa laddove l'assicurato abbia inteso avvalersi – come è avvenuto nel caso in esame - della facoltà di cui all'art 3 del D.M. n. 262 del
1996, in virtù della quale gli iscritti alla gestione separata possono chiedere, nell'ambito di detta gestione ed al fine di ottenere una pensione unica a carico di essa, il computo della contribuzione versata presso l'AGO e non, come riconosciuto dalla Corte di merito, in base all'art. 6 della legge n. 155 del 1981 (che disciplina la decorrenza delle pensioni di vecchiaia) dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile.
7. La Corte d'Appello ha accertato che alla data dell'1 dicembre 2007 il aveva perfezionato i requisiti anagrafici (57 anni) e Pt_2 contributivi (5 anni) per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia potendo usufruire della clausola di salvaguardia introdotta con la legge n. 243 del 2004, la quale attribuiva al lavoratore che avesse maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge stessa, la garanzia di mantenere il diritto alla prestazione pensionistica secondo la previgente normativa.
7.1. Secondo la Corte d'Appello, pertanto, alla fattispecie era applicabile l'art. 6 della legge n. 155 del 1981 secondo cui "la pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel
pagina 4 di 6 quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti".
7.2. La sentenza impugnata, tuttavia, nel richiamare ed applicare il suddetto art. 6 , omette di distinguere la sussistenza dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia - che in base alla legge
n. 243 del 2004 erano per il ricorrente quelli previgenti - dalla questione della decorrenza della pensione, che non può non essere ancorata alla domanda (sulla distinzione tra momento perfezionativo del diritto a pensione e decorrenza del relativo trattamento si confrontino, tra l'altro, i principi espressi da questa Corte Cass.
n.17083 del 2004, n. 5482 del 2012).
7.3. La necessità della presentazione della domanda trova riscontro nello stesso art. 6 che al secondo comma stabilisce che "Su richiesta dell'interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa".
7.4. Nella fattispecie in esame la necessità della domanda trova poi ulteriore fondamento nell'avere il ricorrente esercitato l'opzione di cui all'art. 3 del D.M. n. 282 del 1996 in virtù del quale "gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995".
7.5. L'esercizio di tale facoltà è soggetto alla presentazione della domanda e pertanto solo da tale data detta contribuzione avrebbe potuto costituire parte dell'ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta.”.
Nella fattispecie non vi erano dunque i presupposti per il riconoscimento della pensione di vecchiaia con la pretesa decorrenza dal 1.12.07 né sussistevano i presupposti per la liquidazione del supplemento di pensione con decorrenza dal 1.08.15 in difetto dei presupposti di legge.”
pagina 5 di 6 All'udienza odierna dichiarata la contumacia del resistente in riassunzione, ha dato Pt_1
atto a verbale che il resistente aveva restituito tutte le somme versategli da nelle Pt_1
more della riassunzione in esecuzione delle sentenze, pertanto chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. in sede di riassunzione dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado, di
Appello, di Cassazione e del giudizio di riassunzione.
Così deciso in Milano, il 18.9.2025
Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Giovanni Picciau
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Roberto Vignati Consigliere
dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio Pt_1
dell'avv. CASAGLI MARGHERITA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
C.F. , CP_1 C.F._1
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE/CONTUMACE
pagina 1 di 6 Per : Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello ( in diversa composizione rispetto a quella Pt_1
artefice della cassata sentenza n. 440/18 ), premesse le declaratorie del caso e respinta ogni contraria istanza, in applicazione del principio enunziato dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 26069/24, pubblicata in data 4.10.24, respingere integralmente le domande formulate da con il ricorso introduttivo del I grado di CP_1
giudizio (RG 1015/16 del Tribunale di Milano) con la conseguente declaratoria di ripetibilità della somma lorda di E. 117.010,23 liquidata dall' in esecuzione Pt_1
della cassata sentenza;
accertare la debenza e condannare alla CP_1
restituzione in favore dell' delle somme liquidate per i ratei di pensione dal 2007 Pt_1
al 2015, pari all'importo lordo di E. 117.010,23, delle spese corrisposte per il I grado di giudizio e del contributo unificato versato per il giudizio d'appello; condannare controparte alla rifusione delle spese lite comprese le spese per il giudizio di cassazione e per la presente causa.
Per nulla. CP_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L' ha riassunto il presente giudizio a seguito della pronuncia della sentenza n. Pt_1
26069 del 4.10.2024 della Corte di Cassazione era cassata la pronunzia impugnata n.
440/18 e rinviava, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di
Milano in diversa composizione.
Con la sentenza n. 1068/16, pubblicata il 5.04.16, il tribunale di Milano accoglieva il ricorso del con la domanda di retrodatazione della pensione di vecchiaia in CP_1
godimento del ricorrente con decorrenza dal 1° Dicembre 2007.
Condannava ad erogare al ricorrente il supplemento di pensione ex art 7 L. 155/81 Pt_1
a far tempo dal 1° Agosto 2015 relativamente ai contributi versati successivamente al pensionamento con gli interessi legali dalla singola maturazione al saldo;
ad erogare con decorrenza dal 1.08.15. condannava l' al pagamento delle spese. Pt_1
pagina 2 di 6 Il ricorrente 1) che aveva presentato domanda di pensione nella Gestione Separata in data 14.07.15 accompagnata dalla domanda di “computo” della contribuzione versata in altre Gestioni ex art 3 DM 282/96; 2) che era titolare di due posizioni assicurative nel Fondo Lavoratori Dipendenti e nella Gestione Separata;
3) che l' aveva Pt_1
liquidato la pensione sulla base di contributi esistenti su entrambe le posizioni assicurative con decorrenza dal mese successivo alla domanda di pensione ( 1°
Agosto 2015);
- secondo la prospettazione avversaria, sulla decorrenza del trattamento, controparte affermava di potersi avvalere della norma di “salvaguardia” posta dall'art 1, comma 3
e seguenti, L. 243/04 avendo maturato i requisiti sin dal Novembre 2007 ( compimento del 57° anno d'età e maturazione di almeno cinque anni di contribuzione );
- si costituiva ritualmente l' con memoria 4.03.16 contestando la fondatezza Pt_1
delle avversarie domande e ne chiedeva l'integrale rigetto;
- in particolare, la difesa dell' evidenziava che con la domanda di pensione nella Pt_1
Gestione Separata datata 14.07.15 la controparte aveva chiesto ex art 3 DM 282/96 il
“computo” della contribuzione maturata nel Fondo Lavoratori Dipendenti;
- la facoltà di avvalersi della contribuzione maturata nel Fondo Lavoratori Dipendenti prevista dall'art 3 DM 282/96 non poteva prescindere alla presentazione di espressa domanda in tal senso come espressamente previsto dalla citata disposizione;
- solo a seguito di tale espressa richiesta la contribuzione versata al Fondo Lavoratori
Dipendenti andava a implementare la posizione contributiva dell'interessato nella
Gestione Separata ove veniva richiesta la liquidazione dell'unica pensione;
- inoltre la normativa di cumulo dei periodi assicurativi ( Dlgs 184/97 ) prevede che gli effetti dell'esercizio della facoltà di cumulo decorrono dalla data di presentazione della domanda di pensione;
- lo stesso art 6 L. 155/81 citato da controparte al comma 2 stabilisce che la pensione decorre da primo giorno del mese successivo alla data della domanda;
pagina 3 di 6 - di conseguenza correttamente la prestazione era stata liquidata dall' con Pt_1
decorrenza 1.08.2015;
impugnava la sentenza di primo grado e la Corte di Appello di Milano con la Pt_1
sentenza n. 440/18, pubblicata il 5.04.18, respingeva l'impugnazione proposta nell'interesse dell'Istituto avverso la sentenza di I grado n. 1068/16.
dava esecuzione alle sentenze ed unitamente al rateo di pensione del Giugno 2019 Pt_1
liquidava al la somma lorda di E. 117.010,23 (come da cedolino di pensione e CP_1
certificazione 2020 redditi 2019, in atti) nonché le spese legali liquidate.
La Suprema Corte con la sentenza resa nel presente giudizio ha affermato:
“che la data di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia deve essere fissata dalla data della domanda amministrativa laddove l'assicurato abbia inteso avvalersi – come è avvenuto nel caso in esame - della facoltà di cui all'art 3 del D.M. n. 262 del
1996, in virtù della quale gli iscritti alla gestione separata possono chiedere, nell'ambito di detta gestione ed al fine di ottenere una pensione unica a carico di essa, il computo della contribuzione versata presso l'AGO e non, come riconosciuto dalla Corte di merito, in base all'art. 6 della legge n. 155 del 1981 (che disciplina la decorrenza delle pensioni di vecchiaia) dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile.
7. La Corte d'Appello ha accertato che alla data dell'1 dicembre 2007 il aveva perfezionato i requisiti anagrafici (57 anni) e Pt_2 contributivi (5 anni) per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia potendo usufruire della clausola di salvaguardia introdotta con la legge n. 243 del 2004, la quale attribuiva al lavoratore che avesse maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge stessa, la garanzia di mantenere il diritto alla prestazione pensionistica secondo la previgente normativa.
7.1. Secondo la Corte d'Appello, pertanto, alla fattispecie era applicabile l'art. 6 della legge n. 155 del 1981 secondo cui "la pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel
pagina 4 di 6 quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti".
7.2. La sentenza impugnata, tuttavia, nel richiamare ed applicare il suddetto art. 6 , omette di distinguere la sussistenza dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia - che in base alla legge
n. 243 del 2004 erano per il ricorrente quelli previgenti - dalla questione della decorrenza della pensione, che non può non essere ancorata alla domanda (sulla distinzione tra momento perfezionativo del diritto a pensione e decorrenza del relativo trattamento si confrontino, tra l'altro, i principi espressi da questa Corte Cass.
n.17083 del 2004, n. 5482 del 2012).
7.3. La necessità della presentazione della domanda trova riscontro nello stesso art. 6 che al secondo comma stabilisce che "Su richiesta dell'interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa".
7.4. Nella fattispecie in esame la necessità della domanda trova poi ulteriore fondamento nell'avere il ricorrente esercitato l'opzione di cui all'art. 3 del D.M. n. 282 del 1996 in virtù del quale "gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995".
7.5. L'esercizio di tale facoltà è soggetto alla presentazione della domanda e pertanto solo da tale data detta contribuzione avrebbe potuto costituire parte dell'ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta.”.
Nella fattispecie non vi erano dunque i presupposti per il riconoscimento della pensione di vecchiaia con la pretesa decorrenza dal 1.12.07 né sussistevano i presupposti per la liquidazione del supplemento di pensione con decorrenza dal 1.08.15 in difetto dei presupposti di legge.”
pagina 5 di 6 All'udienza odierna dichiarata la contumacia del resistente in riassunzione, ha dato Pt_1
atto a verbale che il resistente aveva restituito tutte le somme versategli da nelle Pt_1
more della riassunzione in esecuzione delle sentenze, pertanto chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. in sede di riassunzione dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado, di
Appello, di Cassazione e del giudizio di riassunzione.
Così deciso in Milano, il 18.9.2025
Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Giovanni Picciau
pagina 6 di 6