Decreto cautelare 24 luglio 2021
Ordinanza cautelare 7 settembre 2021
Ordinanza collegiale 19 giugno 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 29/09/2025, n. 16828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16828 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16828/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07541/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7541 del 2021, proposto da
AL AT, NA AP, AR NT, OL AR EL, SC AL, RA AR, IA CU e GE Romano, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianfranco Nunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio RE Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Muto Nicola, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1. del D.M. n. 826/2021 di rettifica del bando del concorso ordinario docenti 2020 per le discipline STEM (classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 giugno 2021, n. 47;
2. del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante « Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 aprile 2020, n. 34;
3. del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649 recante « Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 giugno 2020, n. 44;
4. del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 1° luglio 2020, n. 749 recante « Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 luglio 2020, n. 51;
5. del decreto del Capo Dipartimento n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020;
6. del D.M. 201/2020;
7. dell’elenco dei candidati idonei alle prove orali mai notificato, e del quale si sconosce la esistenza di eventuale provvedimento di approvazione;
8. dei verbali della commissione esaminatrice, inerenti la correzione dell’elaborato dei ricorrenti, conosciuto a seguito di accesso agli atti relativamente alla attribuzione di voto insufficiente e del relativo allegato alla parte in cui è rappresentato il giudizio dei ricorrenti;
9. di tutti i verbali e gli atti connessi della Commissione esaminatrice, in quanto lesivi della posizione dei ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
In fatto e in diritto
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, contestandoli nella parte in cui non prevedevano l’ammissione alla prova orale della procedura concorsuale oggetto del gravame « per coloro che [avessero] ottenuto un voto superiore alla sufficienza » e chiedendo a questo Tribunale di ordinare – già in sede cautelare – la loro ammissione alle fasi successive del concorso.
2. In data 27 agosto 2021 l’amministrazione resistente si è costituita in giudizio.
3. Con ordinanza Tar Lazio, III- bis , 7 settembre 2021, n. 4601, questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare avanzata dai ricorrenti.
4. Con ordinanza Tar Lazio, III- bis , 19 giugno 2025, n. 12035 questo Tribunale ha rilevato – ex art. 73, comma 3, c.p.a. – la sussistenza di un possibile profilo di improcedibilità del ricorso, evidenziando che « non risulta che i ricorrenti abbiano impugnato la graduatoria finale del concorso oggetto del presente giudizio» e invitando le parti a prendere posizione su tale specifica questione;
5. Con relazione del 30 giugno 2025 l’amministrazione ha confermato la sussistenza della ragione di improcedibilità del ricorso individuata d’ufficio da questo Tribunale.
6. All’udienza straordinaria svoltasi in data 26 settembre 2025 il Collegio – preso atto della mancata presentazione di osservazioni da parte dei ricorrenti in relazione a quanto evidenziato con l’ordinanza Tar Lazio, III- bis , n. 12035/2025 – ha trattenuto la causa in decisione.
7. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Va, infatti, evidenziato:
- che è incontestato che la procedura oggetto del presente giudizio si è conclusa con l’approvazione delle graduatorie definitive;
- che i ricorrenti non hanno dato prova di aver tempestivamente impugnato le suindicate graduatorie né con motivi aggiunti né con autonomo ricorso;
- che – per consolidata giurisprudenza – « in caso di procedimenti di tipo concorsuale, l'impugnazione inizialmente proposta, concernente il bando, i giudizi di non idoneità, i provvedimenti di esclusione o provvedimenti di non ammissione a successive prove d'esame, deve necessariamente estendersi agli ulteriori atti pregiudizievoli, quali l'approvazione della graduatoria finale, determinandosi altrimenti l'inutilità dell'eventuale decisione di accoglimento del ricorso inizialmente proposto » (cfr. ex multis Tar Napoli, V, 3 ottobre 2022, n. 6078).
In ragione di quanto sopra, deve concludersi che la mancata impugnazione da parte dei ricorrenti delle graduatorie conclusive della procedura concorsuale rende improcedibile il ricorso dagli stessi proposto, atteso che l’eventuale annullamento degli atti impugnati con l’atto introduttivo del giudizio non potrebbe travolgere le graduatorie finali medio tempore adottate (e non tempestivamente impugnate).
8. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato improcedibile.
9. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso – possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico Mattei, Presidente FF
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
SC Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Enrico Mattei |
IL SEGRETARIO