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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 05/10/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
Il Giudice designato dr. SS DI PIETRO, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. 161/2023 R.G. vertente
TRA
(nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1
viale delle Milizie n. 108, presso lo studio dell'Avv. Giovanni De Francesco, giusta procura in atti
- ricorrente – E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Stigi, Michael Louis Stiefel e Tommaso
Trulli, giusta procura in atti
- convenuta –
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Alessia Manno, giusta procura in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Dalla documentazione in atti (cfr. contratto di lavoro, estratto conto previdenziale e buste paga) risulta che ha lavorato alle dipendenze della Parte_1
società dal 7.09.2015 al 31.01.2020, con contratto di lavoro a tempo Controparte_1
1 pieno e indeterminato, per svolgere le mansioni di Operaia – Macchinista Allestitrice, con inquadramento nel livello D1 del Ccnl Grafici Editoriali e Industria.
La ha sostenuto di aver prestato, per l'intero periodo lavorativo, numerose Parte_1 ore di lavoro di straordinario avendo osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle 18.00 con un'ora di pausa e il sabato dalle ore 7.00 alle ore 12.00.
Ha affermato, poi, di aver espletato mansioni di operaia specializzata addetta unica alla macchina piegatrice riconducibili al superiore livello C1 del cit livello essendo.
Sulla base di tali deduzioni, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: A)- dichiarare illegittimo, nullo, inefficace e annullabile ogni atto o dichiarazione eventualmente sottoscritti dalla ricorrente ed implicante rinunzia e/o transazione di propri diritti;
B)- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel superiore livello C1 rispetto al livello D1 in cui è stata inquadrata, del CCNL Aziende Grafiche ed Editoriali a decorrere dalla data di assunzione del 7.09.2015
e comunque decorsi due anni dall'assunzione quindi dal 7.09.2017, in base quanto previsto dal CCNL di riferimento o per il diverso livello e periodo che si accerterà in corso di causa;
con tutte le rispettive conseguenze giuridiche ed economiche;
C)- accertare e dichiarare il maggiore lavoro svolto da parte della ricorrente rispetto a quello retribuito anche a titolo di straordinario;
D)- conseguentemente, condannare la per le Controparte_1 causali di cui in premessa, al pagamento della somma di €. 27.834,99 (di cui €. 1.291,35 a titolo di TFR) quali differenze retributive maturate e dovute per il lavoro svolto, per le incidenze sulla retribuzione diretta, indiretta e differita, come da conteggio allegato e sempre per le causali di cui in premessa, o a quella diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, anche a mezzo di ctu contabile, da liquidarsi, se del caso, ex art.
432 c.p.c.; E)- nei casi di condanna economica, con rivalutazione ed interessi;
F)- condannare la resistente, al pagamento delle spese e compensi legali, oltre spese generali
15% ed accessori, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto avvocato antistatario.
Si è costituita in giudizio la società Controparte_1 deducendo l'infondatezza dei fatti allegati dalla ricorrente ed affermando di aver correttamente retribuito la lavoratrice per la quantità e qualità del lavoro prestato.
Nel corso del giudizio è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , il quale, nel costituirsi in giudizio, ha affermato la sua estraneità alla vicenda in CP_2
Pag. 2 di 9 esame e ha chiesto, in caso di accoglimento della domanda attorea, di “condannare la convenuta società datrice di lavoro al pagamento in favore dell' dei contributi, oltre CP_2
sanzioni ed interessi ex lege, che saranno quantificati dall'Istituto, nei limiti della prescrizione quinquennale”.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante l'escussione testimoniale e, dopo aver richiesto l'acquisizione di conteggi alternativi, è stata rinviata per discussione.
Con provvedimento del 22.7.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
I procuratori delle parti hanno depositato dette note e la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. All'esito dell'espletata istruttoria, la domanda deve ritenersi fondata nei limiti di seguito indicati.
In primo luogo, deve rilevarsi che l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa risulta dalla documentazione in atti.
L'oggetto del contendere riguarda l'accertamento del diritto della al Parte_1
pagamento di differenze retributive per il lavoro straordinario asseritamente prestato e per il dedotto svolgimento di mansioni superiori.
2.1. Partendo da quest'ultimo aspetto, deve osservarsi che la ricorrente ha sostenuto che le mansioni da ella effettivamente espletate di operaia specializzata - unica addetta alla macchina piegatrice MDO 100/140 e taglio della carta con la macchina modello POLAR sono connotate da particolare qualificazione professionale e riconducibili al superiore livello
C1 Ccnl Aziende Grafiche ed Editoriali rispetto a quello cui è stata formalmente inquadrata
(livello D1).
Orbene, va osservato che nel superiore livello C1 rivendicato dalla ricorrente include
“i lavoratori che, provenienti da diversi livelli della qualificazione, svolgano mansioni che presuppongono l'acquisizione del richiesto grado di specializzazione;
ovvero lavoratori che nell'ambito della gestione amministrativa o tecnica esplichino, a fronte di una accresciuta professionalità e per effetto di una ricomposizione di più mansioni, funzioni d'ordine di maggiore complessità rispetto a quelle indicate nel livello C2”, tra cui sono ricompresi nel profilo di operario le figure di: “8) conduttore di macchine di legatoria o allestimento grafico
Pag. 3 di 9 con una sola fase di lavorazione che sappia alternarsi alla conduzione di più tipi di macchine per operazioni diverse”; 9) cartotecnico extra (conduttore responsabile di macchine fustellatrici automatiche, conduttore responsabile di macchine incollatrici, conduttore responsabile di macchine Bobst, conduttore responsabile di macchine accoppiatrici.”
Al livello D1 formalmente posseduto dalla appartengono invece “Lavoratori Parte_1 che provenienti dai precedenti livelli professionali svolgono mansioni per le quali è richiesto un adeguato grado di qualificazione” tra cui sono ricompresi nel profilo di operario le figure di: “operaio in iter di specializzazione”; “addetto a macchine ed impianti cartotecnici e a lavori semplici di allestimento, raccolta e confezione del prodotto”; “addetto a macchine ed impianti cartotecnici che interviene anche come aiutante conduttore su più macchine..”.
Dall'istruttoria orale è emerso chiaramente che la ricorrente ha svolto, nell'arco temporale in cui ha lavorato alle dipendenze della convenuta, le mansioni di operaia specializzata addetta alla macchina utilizzata per la piegatura e che la stessa lavoratrice era l'unica addetta a tale macchina della cui conduzione aveva la piena responsabilità, pur essendo capace di utilizzare altre macchine impiegate in azienda, alle quali occasionalmente era destinata per esigenze aziendali. È emerso altresì che la era in possesso di un Parte_1
elevato grado di esperienza e professionalità, acquisiti nel corso di molti anni di lavoro prestati in tale specifico settore.
In particolare, il teste , particolarmente attendibile perché ha prestato Testimone_1 lavoro per anni a favore della convenuta come capo reparto e non risulta possedere nei confronti delle parti in causa motivi di conflitto e/o di condizionamento, ha dichiarato quanto segue: “La ricorrente era la responsabile di una macchina piegatrice denominata MBO T-
102. E' una macchina utilizzata per piegare fogli sino a 4 volte. Era l'unica addetta a questa macchina grande. Alcune volte, se c'erano altri lavori, veniva spostata al taglio delle risme oppure, quando io sono stato in ferie, è stata addetta alla macchina punto metallico. Queste altre attività erano saltuarie, la ricorrente principalmente stava alla macchina MBO T-
1012. Raramente la ricorrente si occupava della rilegatura e cucitura. Principalmente faceva solo piegatura con detta macchina.(…) La macchina MBO T-1012 piegava formati di
70/100. E' una macchina che può piegare anche formato doppio, ma siccome presso la società si piegavano formati 70/100 piegava di fatto formati unici. Per responsabile di
Pag. 4 di 9 macchina, intendo che la ricorrente si occupava di tutta l'attività di piegatura, io mi limitavo
a consegnarle i campioni. La ricorrente si occupava dell'accensione e chiusura della macchina nonché del funzionamento, salvo problemi tecnici (come rottura) che richiedevano interventi di un tecnico e quindi intervenivo io.(…) La ricorrente era l'unica addetta alla
MBO T-102 e, in caso di sua assenza, vi operavo io su tale macchina".
Il teste (figlio della ricorrente che non ha mai lavorato per la Testimone_2 convenuta) ha affermato che: “La ricorrente utilizzava la macchina piegatrice, era una macchina grande, mi pare 102/160. Parlando con mia madre, so che lei lì dentro faceva altre attività oltre la piega. Quando sono andato presso la sede della convenuta (due o tre volte) ho visto la ricorrente sulla macchina piegatrice, ma posso dire che lei è capace ad utilizzare tutte le macchine perché per un periodo abbiamo avuto un'azienda di famiglia
“Legatoria La Torre” e ho visto mia madre utilizzare tutte le macchine e tutt'ora io mi rivolgo a lei in caso di problemi”
Il teste di parte convenuta (dipendente della società) ha riferito che: Tes_3
“La ricorrente si occupava della piega, era addetta ad una macchina ma non so dire il nome del modello perché non conosco il settore della piega, comunque era addetta ad una sola macchina. Non conosco le caratteristiche tecniche della macchina. (…)La ricorrente si occupava solo della piega. Le macchine erano tutte in funzione contemporaneamente, io ero addetto al taglio e, dopo questa attività, i fogli vengono consegnati per la piegatura. Preciso che ci sono vari tipi di macchine piegatrici.(…) La macchina piegatrice viene utilizzata solamente da un addetto. La postazione di lavoro della ricorrente era vicina alla mia, quindi la vedevo lavorare. Io sono inquadrato nel 3 livello”.
L'altro teste di parte convenuta (anch'egli ancora Testimone_4
dipendente della società) ha narrato che: “Ricordo la ricorrente, lei stava su una macchina piegatrice, ma non so dire il modello. Non ho mai visto la ricorrente occuparsi della rilegatura e del taglio”.
Ebbene, le mansioni sopra descritte espletate dalla ricorrente sono quelle tipiche del profilo rivendicato e appaiono riconducibili al livello D1 del cit. Ccnl che ricomprende i lavoratori “lavoratori che, provenienti da diversi livelli della qualificazione, svolgono mansioni che presuppongono l'acquisizione del richiesto grado di specializzazione;
operaio specializzato, macchinista, legatore, capo macchina, conduttore di macchina, addetto alla
Pag. 5 di 9 catena completa di allestimento”. Più precisamente emergono le caratteristiche proprie di tale declaratoria per il profilo di operaio che sono quelle di conduzione di una macchina “con una sola fase di lavorazione” (nella specie, piegatura) in grado di alternarsi, in virtù della professionalità posseduta, “alla conduzione di più tipi di macchine per operazioni diverse”
(vedi n. 8 della declaratoria in commento).
Tale conclusione è corroborata dal pregresso percorso formativo della ricorrente, la quale ha adeguatamente allegato la sua maturata esperienza nel settore dell'industria grafica, da cui è possibile dedurre un elevato grado di professionalità maturata nel tempo, come anche evidenziato dai testi escussi e dall'estratto contributivo in atti da cui risulta che ella è stata impiegata in questo specifico ambito produttivo fin dal 1980.
Le mansioni effettivamente svolte dalla non possono essere ricondotte Parte_1 semplicemente ad operazioni operative ed esecutive richiedenti “un adeguato grado di qualificazione”, ma le stesse denotano capacità tecniche – professionali di una certa complessità poiché la ricorrente, come si è visto, si è occupata, con un grado apprezzabile di autonomia e di responsabilità, della lavorazione e gestione della macchina piegatrice.
Del resto, gli operai ricompresi nell'inferiore libello D1 (formalmente posseduto dalla ricorrente) sono addetti a macchine più semplici (e non a quelle utilizzate per una sola fase di lavorazione) e interviene “come aiutante conduttore su più macchine”. Di contro, la Parte_1
è stata adibita esclusivamente su macchina “con una sola fase di lavorazione” e interveniva su altre macchine solo sporadicamente per sostituire personale assente e non certo come
“aiutante conduttore”.
In definitiva, va affermato che le mansioni espletate dalla ricorrente vanno ricondotte al superiore livello C1 del Ccnl applicato al rapporto di lavoro.
2.2. Passando alla valutazione della domanda concernente l'orario straordinario, va subito osservato che i testi hanno riferito circostanze non del tutto univoche.
Il teste ha narrato: “Ho svolto l'attività di caporeparto per la convenuta da Tes_1
aprile 2016 sino al 30 aprile 2019 con un contratto di collaborazione.(…) La ricorrente faceva il mio stesso orario, quindi dalle 7.00 alle 18.00 con un'ora di pausa pranzo da lunedì al venerdì. Inoltre, lavorava quasi sempre anche di sabato per mezza giornata dalle
7.00 alle 12.00. Lavoravo dalle 7.00 alle 18.00, con un'ora di pausa pranzo da lunedì al venerdì, ed il sabato dalle 7.00 alle 12.00 in caso di necessità. Mediamente lavoravo tre
Pag. 6 di 9 giorni di sabato al mese. Quando sono arrivato la ricorrente era già presente ed è rimasta per tutto il tempo in cui io ho lavorato”
Il teste ha riferito quanto segue: “Sono dipendente della società Tes_3 convenuta dal mese di marzo 1999.(…) L'orario è sempre stato lo stesso cioè dalle ore 7.00 alle 16.00 con un'ora di pausa pranzo da lunedì al venerdì. Raramente ho lavorato di sabato.(…) Anche la ricorrente lavorava dalle 7.00 alle 16.00, magari è capitato che si prolungasse l'orario ma non so precisare perché non è un lavoro di squadra. Non ho mai visto la ricorrente lavorare di sabato perché io non lavoravo di sabato nel periodo in cui lei ha lavorato per la società conventa. Mi è capitato di lavorare di sabato solo per fare manutenzione delle macchine fotoincisione ma era in un'altra sede e non era tutti i giorni, comunque era un periodo in cui la ricorrente non lavorava per la convenuta. Poi ho iniziato
a fare il tagliatore e non ho più lavorato di sabato.
Il teste ha dichiarato che “Sono stato dipendente della Testimone_4 società convenuta per 27 anni e vi ho lavorato sino a tre anni fa.(2021) Dal 2015 al 2020 stavo in magazzino e lavoravo dalle
8.00 alle 17.00 con un'ora di pausa pranzo da lunedì al venerdì. Raramente lavoravo il sabato, forse una decina di volte perché non volevo lavorare il sabato.. La ricorrente iniziava alle
8.00 e sicuramente era presente sino alle 17.00. I turni dell'allestimento erano dalle 8.00 alle 17.00 ma c'era anche chi si fermava di più, io però andavo via alle 17.00 e non so dire chi rimanesse. La ricorrente lavorava da lunedì al venerdì, non so dire se lavorasse il sabato perché – come ho detto – non lavoravo quel giorno.”.
Le dichiarazioni rese dal figlio della ricorrente non possono essere Testimone_2 invece utilizzate ai fini della ricostruzione dell'orario osservato dalla dal momento Parte_1
che il teste non ha mai lavorato per la società e, quindi, risulta avere conoscenza dei fatti solo de relato (d'altronde, lo stretto legame di parentela tra il testimone e la ricorrente impone di valutare con particolare rigore la testimonianza in questione).
Orbene, dalle risultanze testimoniali appena trascritte è possibile ricostruire l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente nei seguenti termini:
- dalle ore 7.00 alle 17.00 (con un'ora di pausa pranzo) da lunedì al venerdì nel periodo dal 7.9.2015 al 31.3.2016;
Pag. 7 di 9 - dalle ore 7.00 alle 18.00 (con un'ora di pausa pranzo) da lunedì al venerdì nonché dalle ore 7.00 alle 12,00 per 3 sabati al mese nel periodo dall'1.4.2016 al
30.4.2019;
- dalle ore 7.00 alle 17.00 (con un'ora di pausa pranzo) da lunedì al venerdì nel periodo dall'1.5.2019 al 31.1.2020,”.
Ed infatti, per quanto concerne il periodo dall'1.4.2016 al 30.4.2019, vanno valorizzate le dichiarazioni del teste , il quale ha lavorato per la parte convenuta in Tes_1
tale intervallo di tempo e, in qualità di capo reparto, ha potuto constatare personalmente l'orario svolto dalla riferendo che quest'ultima ha seguito l'orario sopra indicato. Parte_1
Del resto, come già evidenziato, le dichiarazioni del risultano particolarmente Tes_1 attendibili e, sul punto, egli ha reso propalazioni maggiormente precise rispetto a quelle degli altri testi escussi i quali non ha saputo indicare con esattezza l'orario della ricorrente perché adibiti ad un altro settore ovvero poiché osservano un diverso orario lavorativo.
Ad ogni modo dalle dichiarazioni testimoniali rilasciate da e Tes_3 Tes_5
emerge con certezza che la ricorrente, eccetto il suddetto periodo in cui era presente il teste
, ha lavorato con orario dalle ore 7.00 alle 17.00 (con un'ora di pausa pranzo) da Tes_1
lunedì al venerdì.
Dunque, sulla base del suddetto orario di lavoro e del superiore livello di inquadramento accertati, questo Tribunale ha ordinato ad entrambe le parti di formulare dei conteggi per determinare le differenze retributive alla avendo cura di detrarre dal Parte_1 dovuto quanto percepito nelle buste paga in atti, anche sotto le voci “trasferta” e
“straordinario” (ed infatti è pacifico che la ricorrente non svolgesse trasferte e, quindi, tale voce era finalizzata a remunerare la lavoratrice per il lavoro svolto).
Ebbene, parte convenuta ha depositato, con nota del 12.9.2025, detti conteggi, i quali indicano un importo complessivo di euro 29.108,30 a titolo di differenze retributive dovute alla lavoratrice. Parte ricorrente ha aderito a tale quantificazione riconoscendone la correttezza (vedi nota scritta dell'1.10.2025) e, quindi, i conteggi di parte convenuta possono essere recepiti dal Tribunale.
La va condannata, pertanto, al pagamento, in favore Controparte_1 del ricorrente, della suddetta somma, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge.
Pag. 8 di 9 Segue la regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente mediante il versamento, da parte della convenuta, dei contributi omessi in relazione alle accertate differenze contributive maturate nel sopraindicato periodo, seppur nei limiti della prescrizione.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico di parte convenuta, tenendo conto della non particolare complessità delle questioni trattate, circostanza che determina l'applicazione della riduzione 50% degli onorari di tutte le fasi processuali.
Le spese di lite vanno compensate nei rapporti tra parte convenuta e stante la CP_2 posizione marginale dell'Ente.
P.Q.M.
- dichiara che aveva diritto ad essere inquadrato nel C1 livello del Parte_1
CCNL Grafici Editoriali e Industria per tutta la durata del rapporto di lavoro intercorso con la
Controparte_1
- condanna la predetta società convenuta al pagamento in favore dellla ricorrente della somma di euro 29.108,30, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo.
- condanna la alla regolarizzazione della posizione Controparte_1
contributiva previdenziale della ricorrente in relazione alle suddette accertate differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale;
- condanna la stessa convenuta a rimborsare in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 4.629,00, oltre spese generali nella misura del 15%,
Iva e Cpa;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori delle parti.
Così deciso il 4.10.2025.
Il giudice
SS Di RO
Pag. 9 di 9
Il Giudice designato dr. SS DI PIETRO, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. 161/2023 R.G. vertente
TRA
(nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1
viale delle Milizie n. 108, presso lo studio dell'Avv. Giovanni De Francesco, giusta procura in atti
- ricorrente – E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Stigi, Michael Louis Stiefel e Tommaso
Trulli, giusta procura in atti
- convenuta –
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Alessia Manno, giusta procura in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Dalla documentazione in atti (cfr. contratto di lavoro, estratto conto previdenziale e buste paga) risulta che ha lavorato alle dipendenze della Parte_1
società dal 7.09.2015 al 31.01.2020, con contratto di lavoro a tempo Controparte_1
1 pieno e indeterminato, per svolgere le mansioni di Operaia – Macchinista Allestitrice, con inquadramento nel livello D1 del Ccnl Grafici Editoriali e Industria.
La ha sostenuto di aver prestato, per l'intero periodo lavorativo, numerose Parte_1 ore di lavoro di straordinario avendo osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle 18.00 con un'ora di pausa e il sabato dalle ore 7.00 alle ore 12.00.
Ha affermato, poi, di aver espletato mansioni di operaia specializzata addetta unica alla macchina piegatrice riconducibili al superiore livello C1 del cit livello essendo.
Sulla base di tali deduzioni, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: A)- dichiarare illegittimo, nullo, inefficace e annullabile ogni atto o dichiarazione eventualmente sottoscritti dalla ricorrente ed implicante rinunzia e/o transazione di propri diritti;
B)- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel superiore livello C1 rispetto al livello D1 in cui è stata inquadrata, del CCNL Aziende Grafiche ed Editoriali a decorrere dalla data di assunzione del 7.09.2015
e comunque decorsi due anni dall'assunzione quindi dal 7.09.2017, in base quanto previsto dal CCNL di riferimento o per il diverso livello e periodo che si accerterà in corso di causa;
con tutte le rispettive conseguenze giuridiche ed economiche;
C)- accertare e dichiarare il maggiore lavoro svolto da parte della ricorrente rispetto a quello retribuito anche a titolo di straordinario;
D)- conseguentemente, condannare la per le Controparte_1 causali di cui in premessa, al pagamento della somma di €. 27.834,99 (di cui €. 1.291,35 a titolo di TFR) quali differenze retributive maturate e dovute per il lavoro svolto, per le incidenze sulla retribuzione diretta, indiretta e differita, come da conteggio allegato e sempre per le causali di cui in premessa, o a quella diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, anche a mezzo di ctu contabile, da liquidarsi, se del caso, ex art.
432 c.p.c.; E)- nei casi di condanna economica, con rivalutazione ed interessi;
F)- condannare la resistente, al pagamento delle spese e compensi legali, oltre spese generali
15% ed accessori, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto avvocato antistatario.
Si è costituita in giudizio la società Controparte_1 deducendo l'infondatezza dei fatti allegati dalla ricorrente ed affermando di aver correttamente retribuito la lavoratrice per la quantità e qualità del lavoro prestato.
Nel corso del giudizio è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , il quale, nel costituirsi in giudizio, ha affermato la sua estraneità alla vicenda in CP_2
Pag. 2 di 9 esame e ha chiesto, in caso di accoglimento della domanda attorea, di “condannare la convenuta società datrice di lavoro al pagamento in favore dell' dei contributi, oltre CP_2
sanzioni ed interessi ex lege, che saranno quantificati dall'Istituto, nei limiti della prescrizione quinquennale”.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante l'escussione testimoniale e, dopo aver richiesto l'acquisizione di conteggi alternativi, è stata rinviata per discussione.
Con provvedimento del 22.7.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
I procuratori delle parti hanno depositato dette note e la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. All'esito dell'espletata istruttoria, la domanda deve ritenersi fondata nei limiti di seguito indicati.
In primo luogo, deve rilevarsi che l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa risulta dalla documentazione in atti.
L'oggetto del contendere riguarda l'accertamento del diritto della al Parte_1
pagamento di differenze retributive per il lavoro straordinario asseritamente prestato e per il dedotto svolgimento di mansioni superiori.
2.1. Partendo da quest'ultimo aspetto, deve osservarsi che la ricorrente ha sostenuto che le mansioni da ella effettivamente espletate di operaia specializzata - unica addetta alla macchina piegatrice MDO 100/140 e taglio della carta con la macchina modello POLAR sono connotate da particolare qualificazione professionale e riconducibili al superiore livello
C1 Ccnl Aziende Grafiche ed Editoriali rispetto a quello cui è stata formalmente inquadrata
(livello D1).
Orbene, va osservato che nel superiore livello C1 rivendicato dalla ricorrente include
“i lavoratori che, provenienti da diversi livelli della qualificazione, svolgano mansioni che presuppongono l'acquisizione del richiesto grado di specializzazione;
ovvero lavoratori che nell'ambito della gestione amministrativa o tecnica esplichino, a fronte di una accresciuta professionalità e per effetto di una ricomposizione di più mansioni, funzioni d'ordine di maggiore complessità rispetto a quelle indicate nel livello C2”, tra cui sono ricompresi nel profilo di operario le figure di: “8) conduttore di macchine di legatoria o allestimento grafico
Pag. 3 di 9 con una sola fase di lavorazione che sappia alternarsi alla conduzione di più tipi di macchine per operazioni diverse”; 9) cartotecnico extra (conduttore responsabile di macchine fustellatrici automatiche, conduttore responsabile di macchine incollatrici, conduttore responsabile di macchine Bobst, conduttore responsabile di macchine accoppiatrici.”
Al livello D1 formalmente posseduto dalla appartengono invece “Lavoratori Parte_1 che provenienti dai precedenti livelli professionali svolgono mansioni per le quali è richiesto un adeguato grado di qualificazione” tra cui sono ricompresi nel profilo di operario le figure di: “operaio in iter di specializzazione”; “addetto a macchine ed impianti cartotecnici e a lavori semplici di allestimento, raccolta e confezione del prodotto”; “addetto a macchine ed impianti cartotecnici che interviene anche come aiutante conduttore su più macchine..”.
Dall'istruttoria orale è emerso chiaramente che la ricorrente ha svolto, nell'arco temporale in cui ha lavorato alle dipendenze della convenuta, le mansioni di operaia specializzata addetta alla macchina utilizzata per la piegatura e che la stessa lavoratrice era l'unica addetta a tale macchina della cui conduzione aveva la piena responsabilità, pur essendo capace di utilizzare altre macchine impiegate in azienda, alle quali occasionalmente era destinata per esigenze aziendali. È emerso altresì che la era in possesso di un Parte_1
elevato grado di esperienza e professionalità, acquisiti nel corso di molti anni di lavoro prestati in tale specifico settore.
In particolare, il teste , particolarmente attendibile perché ha prestato Testimone_1 lavoro per anni a favore della convenuta come capo reparto e non risulta possedere nei confronti delle parti in causa motivi di conflitto e/o di condizionamento, ha dichiarato quanto segue: “La ricorrente era la responsabile di una macchina piegatrice denominata MBO T-
102. E' una macchina utilizzata per piegare fogli sino a 4 volte. Era l'unica addetta a questa macchina grande. Alcune volte, se c'erano altri lavori, veniva spostata al taglio delle risme oppure, quando io sono stato in ferie, è stata addetta alla macchina punto metallico. Queste altre attività erano saltuarie, la ricorrente principalmente stava alla macchina MBO T-
1012. Raramente la ricorrente si occupava della rilegatura e cucitura. Principalmente faceva solo piegatura con detta macchina.(…) La macchina MBO T-1012 piegava formati di
70/100. E' una macchina che può piegare anche formato doppio, ma siccome presso la società si piegavano formati 70/100 piegava di fatto formati unici. Per responsabile di
Pag. 4 di 9 macchina, intendo che la ricorrente si occupava di tutta l'attività di piegatura, io mi limitavo
a consegnarle i campioni. La ricorrente si occupava dell'accensione e chiusura della macchina nonché del funzionamento, salvo problemi tecnici (come rottura) che richiedevano interventi di un tecnico e quindi intervenivo io.(…) La ricorrente era l'unica addetta alla
MBO T-102 e, in caso di sua assenza, vi operavo io su tale macchina".
Il teste (figlio della ricorrente che non ha mai lavorato per la Testimone_2 convenuta) ha affermato che: “La ricorrente utilizzava la macchina piegatrice, era una macchina grande, mi pare 102/160. Parlando con mia madre, so che lei lì dentro faceva altre attività oltre la piega. Quando sono andato presso la sede della convenuta (due o tre volte) ho visto la ricorrente sulla macchina piegatrice, ma posso dire che lei è capace ad utilizzare tutte le macchine perché per un periodo abbiamo avuto un'azienda di famiglia
“Legatoria La Torre” e ho visto mia madre utilizzare tutte le macchine e tutt'ora io mi rivolgo a lei in caso di problemi”
Il teste di parte convenuta (dipendente della società) ha riferito che: Tes_3
“La ricorrente si occupava della piega, era addetta ad una macchina ma non so dire il nome del modello perché non conosco il settore della piega, comunque era addetta ad una sola macchina. Non conosco le caratteristiche tecniche della macchina. (…)La ricorrente si occupava solo della piega. Le macchine erano tutte in funzione contemporaneamente, io ero addetto al taglio e, dopo questa attività, i fogli vengono consegnati per la piegatura. Preciso che ci sono vari tipi di macchine piegatrici.(…) La macchina piegatrice viene utilizzata solamente da un addetto. La postazione di lavoro della ricorrente era vicina alla mia, quindi la vedevo lavorare. Io sono inquadrato nel 3 livello”.
L'altro teste di parte convenuta (anch'egli ancora Testimone_4
dipendente della società) ha narrato che: “Ricordo la ricorrente, lei stava su una macchina piegatrice, ma non so dire il modello. Non ho mai visto la ricorrente occuparsi della rilegatura e del taglio”.
Ebbene, le mansioni sopra descritte espletate dalla ricorrente sono quelle tipiche del profilo rivendicato e appaiono riconducibili al livello D1 del cit. Ccnl che ricomprende i lavoratori “lavoratori che, provenienti da diversi livelli della qualificazione, svolgono mansioni che presuppongono l'acquisizione del richiesto grado di specializzazione;
operaio specializzato, macchinista, legatore, capo macchina, conduttore di macchina, addetto alla
Pag. 5 di 9 catena completa di allestimento”. Più precisamente emergono le caratteristiche proprie di tale declaratoria per il profilo di operaio che sono quelle di conduzione di una macchina “con una sola fase di lavorazione” (nella specie, piegatura) in grado di alternarsi, in virtù della professionalità posseduta, “alla conduzione di più tipi di macchine per operazioni diverse”
(vedi n. 8 della declaratoria in commento).
Tale conclusione è corroborata dal pregresso percorso formativo della ricorrente, la quale ha adeguatamente allegato la sua maturata esperienza nel settore dell'industria grafica, da cui è possibile dedurre un elevato grado di professionalità maturata nel tempo, come anche evidenziato dai testi escussi e dall'estratto contributivo in atti da cui risulta che ella è stata impiegata in questo specifico ambito produttivo fin dal 1980.
Le mansioni effettivamente svolte dalla non possono essere ricondotte Parte_1 semplicemente ad operazioni operative ed esecutive richiedenti “un adeguato grado di qualificazione”, ma le stesse denotano capacità tecniche – professionali di una certa complessità poiché la ricorrente, come si è visto, si è occupata, con un grado apprezzabile di autonomia e di responsabilità, della lavorazione e gestione della macchina piegatrice.
Del resto, gli operai ricompresi nell'inferiore libello D1 (formalmente posseduto dalla ricorrente) sono addetti a macchine più semplici (e non a quelle utilizzate per una sola fase di lavorazione) e interviene “come aiutante conduttore su più macchine”. Di contro, la Parte_1
è stata adibita esclusivamente su macchina “con una sola fase di lavorazione” e interveniva su altre macchine solo sporadicamente per sostituire personale assente e non certo come
“aiutante conduttore”.
In definitiva, va affermato che le mansioni espletate dalla ricorrente vanno ricondotte al superiore livello C1 del Ccnl applicato al rapporto di lavoro.
2.2. Passando alla valutazione della domanda concernente l'orario straordinario, va subito osservato che i testi hanno riferito circostanze non del tutto univoche.
Il teste ha narrato: “Ho svolto l'attività di caporeparto per la convenuta da Tes_1
aprile 2016 sino al 30 aprile 2019 con un contratto di collaborazione.(…) La ricorrente faceva il mio stesso orario, quindi dalle 7.00 alle 18.00 con un'ora di pausa pranzo da lunedì al venerdì. Inoltre, lavorava quasi sempre anche di sabato per mezza giornata dalle
7.00 alle 12.00. Lavoravo dalle 7.00 alle 18.00, con un'ora di pausa pranzo da lunedì al venerdì, ed il sabato dalle 7.00 alle 12.00 in caso di necessità. Mediamente lavoravo tre
Pag. 6 di 9 giorni di sabato al mese. Quando sono arrivato la ricorrente era già presente ed è rimasta per tutto il tempo in cui io ho lavorato”
Il teste ha riferito quanto segue: “Sono dipendente della società Tes_3 convenuta dal mese di marzo 1999.(…) L'orario è sempre stato lo stesso cioè dalle ore 7.00 alle 16.00 con un'ora di pausa pranzo da lunedì al venerdì. Raramente ho lavorato di sabato.(…) Anche la ricorrente lavorava dalle 7.00 alle 16.00, magari è capitato che si prolungasse l'orario ma non so precisare perché non è un lavoro di squadra. Non ho mai visto la ricorrente lavorare di sabato perché io non lavoravo di sabato nel periodo in cui lei ha lavorato per la società conventa. Mi è capitato di lavorare di sabato solo per fare manutenzione delle macchine fotoincisione ma era in un'altra sede e non era tutti i giorni, comunque era un periodo in cui la ricorrente non lavorava per la convenuta. Poi ho iniziato
a fare il tagliatore e non ho più lavorato di sabato.
Il teste ha dichiarato che “Sono stato dipendente della Testimone_4 società convenuta per 27 anni e vi ho lavorato sino a tre anni fa.(2021) Dal 2015 al 2020 stavo in magazzino e lavoravo dalle
8.00 alle 17.00 con un'ora di pausa pranzo da lunedì al venerdì. Raramente lavoravo il sabato, forse una decina di volte perché non volevo lavorare il sabato.. La ricorrente iniziava alle
8.00 e sicuramente era presente sino alle 17.00. I turni dell'allestimento erano dalle 8.00 alle 17.00 ma c'era anche chi si fermava di più, io però andavo via alle 17.00 e non so dire chi rimanesse. La ricorrente lavorava da lunedì al venerdì, non so dire se lavorasse il sabato perché – come ho detto – non lavoravo quel giorno.”.
Le dichiarazioni rese dal figlio della ricorrente non possono essere Testimone_2 invece utilizzate ai fini della ricostruzione dell'orario osservato dalla dal momento Parte_1
che il teste non ha mai lavorato per la società e, quindi, risulta avere conoscenza dei fatti solo de relato (d'altronde, lo stretto legame di parentela tra il testimone e la ricorrente impone di valutare con particolare rigore la testimonianza in questione).
Orbene, dalle risultanze testimoniali appena trascritte è possibile ricostruire l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente nei seguenti termini:
- dalle ore 7.00 alle 17.00 (con un'ora di pausa pranzo) da lunedì al venerdì nel periodo dal 7.9.2015 al 31.3.2016;
Pag. 7 di 9 - dalle ore 7.00 alle 18.00 (con un'ora di pausa pranzo) da lunedì al venerdì nonché dalle ore 7.00 alle 12,00 per 3 sabati al mese nel periodo dall'1.4.2016 al
30.4.2019;
- dalle ore 7.00 alle 17.00 (con un'ora di pausa pranzo) da lunedì al venerdì nel periodo dall'1.5.2019 al 31.1.2020,”.
Ed infatti, per quanto concerne il periodo dall'1.4.2016 al 30.4.2019, vanno valorizzate le dichiarazioni del teste , il quale ha lavorato per la parte convenuta in Tes_1
tale intervallo di tempo e, in qualità di capo reparto, ha potuto constatare personalmente l'orario svolto dalla riferendo che quest'ultima ha seguito l'orario sopra indicato. Parte_1
Del resto, come già evidenziato, le dichiarazioni del risultano particolarmente Tes_1 attendibili e, sul punto, egli ha reso propalazioni maggiormente precise rispetto a quelle degli altri testi escussi i quali non ha saputo indicare con esattezza l'orario della ricorrente perché adibiti ad un altro settore ovvero poiché osservano un diverso orario lavorativo.
Ad ogni modo dalle dichiarazioni testimoniali rilasciate da e Tes_3 Tes_5
emerge con certezza che la ricorrente, eccetto il suddetto periodo in cui era presente il teste
, ha lavorato con orario dalle ore 7.00 alle 17.00 (con un'ora di pausa pranzo) da Tes_1
lunedì al venerdì.
Dunque, sulla base del suddetto orario di lavoro e del superiore livello di inquadramento accertati, questo Tribunale ha ordinato ad entrambe le parti di formulare dei conteggi per determinare le differenze retributive alla avendo cura di detrarre dal Parte_1 dovuto quanto percepito nelle buste paga in atti, anche sotto le voci “trasferta” e
“straordinario” (ed infatti è pacifico che la ricorrente non svolgesse trasferte e, quindi, tale voce era finalizzata a remunerare la lavoratrice per il lavoro svolto).
Ebbene, parte convenuta ha depositato, con nota del 12.9.2025, detti conteggi, i quali indicano un importo complessivo di euro 29.108,30 a titolo di differenze retributive dovute alla lavoratrice. Parte ricorrente ha aderito a tale quantificazione riconoscendone la correttezza (vedi nota scritta dell'1.10.2025) e, quindi, i conteggi di parte convenuta possono essere recepiti dal Tribunale.
La va condannata, pertanto, al pagamento, in favore Controparte_1 del ricorrente, della suddetta somma, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge.
Pag. 8 di 9 Segue la regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente mediante il versamento, da parte della convenuta, dei contributi omessi in relazione alle accertate differenze contributive maturate nel sopraindicato periodo, seppur nei limiti della prescrizione.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico di parte convenuta, tenendo conto della non particolare complessità delle questioni trattate, circostanza che determina l'applicazione della riduzione 50% degli onorari di tutte le fasi processuali.
Le spese di lite vanno compensate nei rapporti tra parte convenuta e stante la CP_2 posizione marginale dell'Ente.
P.Q.M.
- dichiara che aveva diritto ad essere inquadrato nel C1 livello del Parte_1
CCNL Grafici Editoriali e Industria per tutta la durata del rapporto di lavoro intercorso con la
Controparte_1
- condanna la predetta società convenuta al pagamento in favore dellla ricorrente della somma di euro 29.108,30, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo.
- condanna la alla regolarizzazione della posizione Controparte_1
contributiva previdenziale della ricorrente in relazione alle suddette accertate differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale;
- condanna la stessa convenuta a rimborsare in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 4.629,00, oltre spese generali nella misura del 15%,
Iva e Cpa;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori delle parti.
Così deciso il 4.10.2025.
Il giudice
SS Di RO
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