TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/11/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 17/11/2025, RGC n. 1515/2022 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio, viene aperto il presente verbale alle ore 09.14 e sono comparsi:
L'avv. ESPOSITO LOREDANA per parte attrice, la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
Nessuno compare per parte convenuta
A questo punto, il Giudice invita la parte a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La parte discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1515 del R.G. 2022 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni –
responsabilità extracontrattuale), promossa da:
(C.F.: ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Loredano Esposito e nel cui studio in Fagnano Castello alla Piazzetta E. Barone, n.
7, elettivamente domicilia;
- attore -
contro
(C.F.: , in persona del su l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
AP De SI e presso lo studio dell'avv. Luigi Bottino in Paola alla Via del Cavour, n. 3,
elettivamente domicilia
- convenuto –
Conclusioni: come da note d'udienza cartolare del 27.10.2025, da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi". Con l'atto introduttivo del presente procedimento l'attore, evocava in giudizio l'odierna convenuta identificata in epigrafe al fine di ottenere il risarcimento dei danni per un importo di euro 49.240,00
per la morte cagionata al proprio cavallo, di razza murgese, da un cinghiale di grosse dimensioni, che,
mentre pascolava in località San Nicola/Servano, nel Comune di San Donato di Ninea, all'interno di un terreno di sua proprietà, lo attaccava. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata telematicamente in data 21.10.2022 si costituiva la la quale preliminarmente evocava il proprio difetto di legittimazione e nel merito Controparte_2
impugnava e contestava tutto quanto richiesto ed eccepito dalla domanda e, ritenendola infondata in fatto ed in diritto, ne chiedeva l'integrale rigetto con vittoria di spese e competenze di lite.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale ed espletamento prova testimoniale.
All'udienza del 17.11.2025 il giudice invitava le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che veniva decisa con sentenza emessa all'esito della camera di consiglio, le parti, oramai,
assenti.
Occorre pronunciarsi sul difetto di legittimazione passiva sollevato dalla . Controparte_2
L'eccezione è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito indicate.
E' giurisprudenza ormai consolidata quella secondo cui i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla p.a. ai sensi dell'art. 2052 c.c. sul presupposto che il criterio di imputazione della responsabilità in detti casi si fonda non sul rapporto di custodia, ma sul rapporto di proprietà e/o di utilizzazione dell'animale ed in quanto le specie selvatiche, protette ai sensi della L. n. 157 del 1992,
fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici al fine di garantire la tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
La proprietà pubblica delle specie protette disposta in funzione di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo,
coordinamento e controllo sugli enti minori titolari, determina una situazione equiparabile a quella della "utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario.
Da ciò ne consegue che è la a dover essere considerata, ex art. 2052 c.c., l'esclusiva CP_2
responsabile dei danni causati dagli animali, perché se ne serve in tal senso ed in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti,
salvo che provi il caso fortuito In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che: “i danni cagionati
dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c. c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione
della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque,
sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel
patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela
generale dell'ambiente e dell'ecosistema»; «nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma
dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza CP_2
normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di
coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per
delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante CP_2
chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto
spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno»;
… con detto indirizzo giurisprudenziale che oramai può considerarsi consolidato - Cass. 05/11/2021, n. 32018; Cass.
9/02/2021, n. 3023; Cass. 20/04/2020, n. 7969; Cass. 29/04/2020, nn. 8384 e 8385; Cass. 6/07/2020, n. 13848; Cass.
2/10/2020, n. 20997; Cass. 31/08/2020, n. 18085; Cass. 31/08/2020, n. 18087; Cass. 15/09/2020, n. 19101; Cass.
1.2/11/2020, n. 25466 - è stato superato il precedente quadro interpretativo che riteneva impossibile invocare per la
fauna selvatica il regime previsto dall'art. 2052 c.c., attesa l'inestensibilità del dovere di custodia ivi previsto agli animali
selvatici che vivono in libertà. Questa Corte, invece, oggi ritiene che la proprietà pubblica delle specie protette disposta
in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie,
mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo,
coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni
amministrative, proprie o delegate, determina una situazione equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte
di un soggetto diverso dal loro proprietario. Di conseguenza, è la a dover essere considerata, ex art. 2052 CP_2
cod.civ., l'esclusiva responsabile dei danni causati dagli animali - perché se ne serve nel senso dinanzi precisato - salvo che provi il caso fortuito.”. (v. in motivazione Cass. Sez. VI Civ. Sent. n. 18454/2022).
Alla luce dei principi sopra richiamati deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva della
. Controparte_2
A seguito delle suindicate decisioni depositate dalla Suprema Corte dall'anno 2020 in avanti è stato efficacemente osservato come sia stato introdotto e precisato un nuovo “statuto” della responsabilità
per danni cagionati dalla fauna selvatica i cui principi rilevanti e determinati anche per la fattispecie per cui è causa possono così essere riepilogati:
I) Sul versante della legittimazione passiva è stato individuato in via principale il ruolo delle Regioni,
cioè degli enti che «utilizzano» il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
II) per quanto concerne l'onere della prova, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052
c.c., sarà il danneggiato a dover allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico, ciò significando che sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato,
graverà anche l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito.
III) Per quanto riguarda la prova liberatoria, il cui onere grava sulla convenuta, essa deve CP_2
consistere, ai sensi dell'art. 2052 c.c., nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per "caso fortuito".
L'oggetto di tale prova liberatoria non riguarda direttamente il nesso di causa tra la concreta e specifica condotta dell'animale ed il danno causato da tale condotta, la cui allegazione dimostrazione compete esclusivamente all'attore dimostrare per liberarsi dalla responsabilità del danno CP_3
cagionato dalla condotta dell'animale selvatico, dovrà dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale,
imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità
dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta.
IV) Quanto, infine, alle eventuali responsabilità di altri enti diversi dalla cui spettava il CP_2
compito, in forza di funzioni proprie o delegate, di porre in essere le misure adeguate di protezione nello specifico caso omesse e che avrebbero impedito il danno, la stessa potrà rivalersi nei CP_2
confronti di detto ente e, naturalmente, potrà anche, laddove lo ritenga opportuno, chiamarlo in causa nello stesso giudizio avanzato nei suoi confronti dal danneggiato, onde esercitare la rivalsa.
Nel caso di specie l'attore ha assolto al proprio onere probatorio fornendo una prova adeguata che il cavallo di proprietà fosse stato vittima di un attacco predatorio da parte del cinghiale non avendo a tale riguardo la convenuta fornito alcuna prova contraria essendosi limitata ad una generica CP_2
contestazione circa la riconducibilità dell'evento al cinghiale. La presenza di cinghiali nella zona risulta riferito anche dal teste , indifferente e della cui attendibilità non vi è motivo di Testimone_1
dubitare, all'udienza del 16.06.2025 il quale riferisce “….io vado spesso in quei terreni per raccogliere
asparagi come quel giorno. Conosco il cavallo del e ricordo che quel giorno l'ho anche accarezzato e poi ho Per_1
continuato la mia ricerca un pò più su come terreno allorquando mi sono accorto che vi erano movimenti strani e mi
sono accorto della presenza di un cinghiale che si è azzuffato con il cavallo… preciso che io ho cercato anche di gridare
per distogliere l'attenzione ma il cavallo è scappato e l'ho visto cadere nel dirupo. Mi sono poi recato sulla strada dove
avevo la mia autovettura ed ho chiamato il .l'area dove risiedeva il cavallo è del e regolarmente Parte_1 CP_1
recintata proprio per il cavallo…..Preciso che vi è anche un cancello per entrare nel recinto ed io ho provveduto ad
accarezzare il cavallo dalla recinzione. Sono a conoscenza che il cavallo era un cavallo da tiro per tirare i tronchi;
sono
cavalli pesanti proprio per effettuare quel lavoro. Sono a conoscenza che il aveva solo quel cavallo e quella CP_1
zona era stata a lui dedicata”. Le suindicate circostanze fattuali sono parimenti rilevanti nella valutazione della sussistenza della prova liberatoria da parte della in quanto come, detto, Controparte_2 secondo il disposto dell'art. 2052, invocato da parte attrice ed applicabile al caso de quo, se grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, spetta invece alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la CP_2
condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi. Nel caso de quo detta prova liberatoria non è stata assolta dalla la quale si è limitata a dedurre di aver provveduto ad effettuare un Piano di Selezione CP_2
del cinghiale.
Si deve, quindi, ritenere la sussistenza nel caso di specie della responsabilità risarcitoria della CP_2
avendo, da un lato, parte attrice assolto al proprio onus probandi e, dall'altro, non avendo la
[...]
fornito alcuna prova concreta circa la sussistenza del caso fortuito né di aver adottato CP_2
specifici accorgimenti volti a preservare la pubblica incolumità rispetto alle, tutt'altro che rare,
incursioni, da parte dei cinghiali.
In ordine alla quantificazione del danno esso viene indicato facendo riferimento alle sole fatture indicate in atti e specificatamente alla n. 9/17 di acquisto del cavallo corrispondente all'anno di anagrafe equina pari ad euro 1.870 e fattura n. 16/21 Impresa Fiore pari ad euro 1.000,40.
Nulla potrà spettare a parte attrice con riferimento al valore di mercato del cavallo atteso il difetto di allegazione e prova circa il valore medesimo con riferimento al valore di mercato degli equini abbattuti in riferiti all'anno 2021 (es: Ismea). CP_2
Non potrà essere accolta la doglianza relativa al risarcimento del mancato guadagno relativamente al contratto boschivo atteso che sussiste un grave deficit probatorio laddove parte attrice avrebbe,
comunque dovuto dare prova del materiale ricavato, seppur da altri, e quindi del relativo mancato guadagno non limitandosi alla mera allegazione del contratto. Parimenti e per le medesime motivazioni ora esposte dovrà essere rigettata la richiesta di risarcimento con riferimento ad un semplice preventivo che non può dare prova che i lavori si sarebbero comunque eseguiti.
Per questi motivi
la dovrà essere condannata al pagamento del danno patrimoniale Controparte_2
subito da parte attrice nei limiti di euro 2.870,40 con rigetto di ogni altra richiesta risarcitoria per difetto di prova.
Spese compensate stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
così provvede:
1) dichiara la , in persona del suo l.r.p.t., responsabile del sinistro di causa e per Controparte_2
l'effetto la condanna, al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 2.870,40, per danni patrimoniali oltre interessi legali al soddisfo;
2) spese compensate.
Così deciso in Castrovillari 17 novembre 2025
IL GOT
Dott.ssa Vanessa Avolio
L'avv. ESPOSITO LOREDANA per parte attrice, la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
Nessuno compare per parte convenuta
A questo punto, il Giudice invita la parte a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La parte discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1515 del R.G. 2022 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni –
responsabilità extracontrattuale), promossa da:
(C.F.: ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Loredano Esposito e nel cui studio in Fagnano Castello alla Piazzetta E. Barone, n.
7, elettivamente domicilia;
- attore -
contro
(C.F.: , in persona del su l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
AP De SI e presso lo studio dell'avv. Luigi Bottino in Paola alla Via del Cavour, n. 3,
elettivamente domicilia
- convenuto –
Conclusioni: come da note d'udienza cartolare del 27.10.2025, da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi". Con l'atto introduttivo del presente procedimento l'attore, evocava in giudizio l'odierna convenuta identificata in epigrafe al fine di ottenere il risarcimento dei danni per un importo di euro 49.240,00
per la morte cagionata al proprio cavallo, di razza murgese, da un cinghiale di grosse dimensioni, che,
mentre pascolava in località San Nicola/Servano, nel Comune di San Donato di Ninea, all'interno di un terreno di sua proprietà, lo attaccava. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata telematicamente in data 21.10.2022 si costituiva la la quale preliminarmente evocava il proprio difetto di legittimazione e nel merito Controparte_2
impugnava e contestava tutto quanto richiesto ed eccepito dalla domanda e, ritenendola infondata in fatto ed in diritto, ne chiedeva l'integrale rigetto con vittoria di spese e competenze di lite.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale ed espletamento prova testimoniale.
All'udienza del 17.11.2025 il giudice invitava le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che veniva decisa con sentenza emessa all'esito della camera di consiglio, le parti, oramai,
assenti.
Occorre pronunciarsi sul difetto di legittimazione passiva sollevato dalla . Controparte_2
L'eccezione è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito indicate.
E' giurisprudenza ormai consolidata quella secondo cui i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla p.a. ai sensi dell'art. 2052 c.c. sul presupposto che il criterio di imputazione della responsabilità in detti casi si fonda non sul rapporto di custodia, ma sul rapporto di proprietà e/o di utilizzazione dell'animale ed in quanto le specie selvatiche, protette ai sensi della L. n. 157 del 1992,
fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici al fine di garantire la tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
La proprietà pubblica delle specie protette disposta in funzione di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo,
coordinamento e controllo sugli enti minori titolari, determina una situazione equiparabile a quella della "utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario.
Da ciò ne consegue che è la a dover essere considerata, ex art. 2052 c.c., l'esclusiva CP_2
responsabile dei danni causati dagli animali, perché se ne serve in tal senso ed in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti,
salvo che provi il caso fortuito In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che: “i danni cagionati
dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c. c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione
della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque,
sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel
patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela
generale dell'ambiente e dell'ecosistema»; «nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma
dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza CP_2
normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di
coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per
delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante CP_2
chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto
spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno»;
… con detto indirizzo giurisprudenziale che oramai può considerarsi consolidato - Cass. 05/11/2021, n. 32018; Cass.
9/02/2021, n. 3023; Cass. 20/04/2020, n. 7969; Cass. 29/04/2020, nn. 8384 e 8385; Cass. 6/07/2020, n. 13848; Cass.
2/10/2020, n. 20997; Cass. 31/08/2020, n. 18085; Cass. 31/08/2020, n. 18087; Cass. 15/09/2020, n. 19101; Cass.
1.2/11/2020, n. 25466 - è stato superato il precedente quadro interpretativo che riteneva impossibile invocare per la
fauna selvatica il regime previsto dall'art. 2052 c.c., attesa l'inestensibilità del dovere di custodia ivi previsto agli animali
selvatici che vivono in libertà. Questa Corte, invece, oggi ritiene che la proprietà pubblica delle specie protette disposta
in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie,
mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo,
coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni
amministrative, proprie o delegate, determina una situazione equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte
di un soggetto diverso dal loro proprietario. Di conseguenza, è la a dover essere considerata, ex art. 2052 CP_2
cod.civ., l'esclusiva responsabile dei danni causati dagli animali - perché se ne serve nel senso dinanzi precisato - salvo che provi il caso fortuito.”. (v. in motivazione Cass. Sez. VI Civ. Sent. n. 18454/2022).
Alla luce dei principi sopra richiamati deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva della
. Controparte_2
A seguito delle suindicate decisioni depositate dalla Suprema Corte dall'anno 2020 in avanti è stato efficacemente osservato come sia stato introdotto e precisato un nuovo “statuto” della responsabilità
per danni cagionati dalla fauna selvatica i cui principi rilevanti e determinati anche per la fattispecie per cui è causa possono così essere riepilogati:
I) Sul versante della legittimazione passiva è stato individuato in via principale il ruolo delle Regioni,
cioè degli enti che «utilizzano» il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
II) per quanto concerne l'onere della prova, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052
c.c., sarà il danneggiato a dover allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico, ciò significando che sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato,
graverà anche l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito.
III) Per quanto riguarda la prova liberatoria, il cui onere grava sulla convenuta, essa deve CP_2
consistere, ai sensi dell'art. 2052 c.c., nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per "caso fortuito".
L'oggetto di tale prova liberatoria non riguarda direttamente il nesso di causa tra la concreta e specifica condotta dell'animale ed il danno causato da tale condotta, la cui allegazione dimostrazione compete esclusivamente all'attore dimostrare per liberarsi dalla responsabilità del danno CP_3
cagionato dalla condotta dell'animale selvatico, dovrà dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale,
imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità
dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta.
IV) Quanto, infine, alle eventuali responsabilità di altri enti diversi dalla cui spettava il CP_2
compito, in forza di funzioni proprie o delegate, di porre in essere le misure adeguate di protezione nello specifico caso omesse e che avrebbero impedito il danno, la stessa potrà rivalersi nei CP_2
confronti di detto ente e, naturalmente, potrà anche, laddove lo ritenga opportuno, chiamarlo in causa nello stesso giudizio avanzato nei suoi confronti dal danneggiato, onde esercitare la rivalsa.
Nel caso di specie l'attore ha assolto al proprio onere probatorio fornendo una prova adeguata che il cavallo di proprietà fosse stato vittima di un attacco predatorio da parte del cinghiale non avendo a tale riguardo la convenuta fornito alcuna prova contraria essendosi limitata ad una generica CP_2
contestazione circa la riconducibilità dell'evento al cinghiale. La presenza di cinghiali nella zona risulta riferito anche dal teste , indifferente e della cui attendibilità non vi è motivo di Testimone_1
dubitare, all'udienza del 16.06.2025 il quale riferisce “….io vado spesso in quei terreni per raccogliere
asparagi come quel giorno. Conosco il cavallo del e ricordo che quel giorno l'ho anche accarezzato e poi ho Per_1
continuato la mia ricerca un pò più su come terreno allorquando mi sono accorto che vi erano movimenti strani e mi
sono accorto della presenza di un cinghiale che si è azzuffato con il cavallo… preciso che io ho cercato anche di gridare
per distogliere l'attenzione ma il cavallo è scappato e l'ho visto cadere nel dirupo. Mi sono poi recato sulla strada dove
avevo la mia autovettura ed ho chiamato il .l'area dove risiedeva il cavallo è del e regolarmente Parte_1 CP_1
recintata proprio per il cavallo…..Preciso che vi è anche un cancello per entrare nel recinto ed io ho provveduto ad
accarezzare il cavallo dalla recinzione. Sono a conoscenza che il cavallo era un cavallo da tiro per tirare i tronchi;
sono
cavalli pesanti proprio per effettuare quel lavoro. Sono a conoscenza che il aveva solo quel cavallo e quella CP_1
zona era stata a lui dedicata”. Le suindicate circostanze fattuali sono parimenti rilevanti nella valutazione della sussistenza della prova liberatoria da parte della in quanto come, detto, Controparte_2 secondo il disposto dell'art. 2052, invocato da parte attrice ed applicabile al caso de quo, se grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, spetta invece alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la CP_2
condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi. Nel caso de quo detta prova liberatoria non è stata assolta dalla la quale si è limitata a dedurre di aver provveduto ad effettuare un Piano di Selezione CP_2
del cinghiale.
Si deve, quindi, ritenere la sussistenza nel caso di specie della responsabilità risarcitoria della CP_2
avendo, da un lato, parte attrice assolto al proprio onus probandi e, dall'altro, non avendo la
[...]
fornito alcuna prova concreta circa la sussistenza del caso fortuito né di aver adottato CP_2
specifici accorgimenti volti a preservare la pubblica incolumità rispetto alle, tutt'altro che rare,
incursioni, da parte dei cinghiali.
In ordine alla quantificazione del danno esso viene indicato facendo riferimento alle sole fatture indicate in atti e specificatamente alla n. 9/17 di acquisto del cavallo corrispondente all'anno di anagrafe equina pari ad euro 1.870 e fattura n. 16/21 Impresa Fiore pari ad euro 1.000,40.
Nulla potrà spettare a parte attrice con riferimento al valore di mercato del cavallo atteso il difetto di allegazione e prova circa il valore medesimo con riferimento al valore di mercato degli equini abbattuti in riferiti all'anno 2021 (es: Ismea). CP_2
Non potrà essere accolta la doglianza relativa al risarcimento del mancato guadagno relativamente al contratto boschivo atteso che sussiste un grave deficit probatorio laddove parte attrice avrebbe,
comunque dovuto dare prova del materiale ricavato, seppur da altri, e quindi del relativo mancato guadagno non limitandosi alla mera allegazione del contratto. Parimenti e per le medesime motivazioni ora esposte dovrà essere rigettata la richiesta di risarcimento con riferimento ad un semplice preventivo che non può dare prova che i lavori si sarebbero comunque eseguiti.
Per questi motivi
la dovrà essere condannata al pagamento del danno patrimoniale Controparte_2
subito da parte attrice nei limiti di euro 2.870,40 con rigetto di ogni altra richiesta risarcitoria per difetto di prova.
Spese compensate stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
così provvede:
1) dichiara la , in persona del suo l.r.p.t., responsabile del sinistro di causa e per Controparte_2
l'effetto la condanna, al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 2.870,40, per danni patrimoniali oltre interessi legali al soddisfo;
2) spese compensate.
Così deciso in Castrovillari 17 novembre 2025
IL GOT
Dott.ssa Vanessa Avolio