Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/04/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. R.G. CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Chiara Monteleone ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 quinquies c. 1 c.p.c., come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma
Cartabia"). nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5655/2024 R.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Gianemilio Genovesi Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Genova, Via Bacigalupo 4/21, è elettivamente domiciliato.
PARTE OPPONENTE
contro
:
, (P.IVA: ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Giorgio Schiano di Pepe ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via Fieschi 3/34.
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi in Parte_1 atti, previa adozione di ogni altro provvedimento necessario e/o opportuno, anche inaudita altera parte:
- sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto notificato;
- accertare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia e/o infondatezza dell'atto di precetto opposto e/o revocarlo.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento.
Con ogni più ampia riserva, istruttoria e nel merito, anche di azione giudiziaria di risarcimento danni in caso di inizio, nelle more del procedimento, di una qualsivoglia azione esecutiva”.
pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 31.5.2024 ha promosso opposizione ex art. 615 Parte_1 comma 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli il 23.5.2024 con il quale
[...]
(di seguito, per brevità, anche ”) gli ha intimato il Controparte_3 CP_2 pagamento della somma pari ad € 1.498.623,28, oltre interessi, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Genova n. 1999/2021 confermata in appello dalla sentenza della Corte di Appello di Genova n. 1417/2023.
L'opponente ha eccepito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia e/o infondatezza dell'atto di precetto opposto in ragione della non debenza di una parte delle somme precettate e, in particolare, degli interessi calcolati ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. nonché delle somme richieste a titolo di IVA sui compensi liquidati nella sentenza del Tribunale di Genova n. 1999/2021 e sugli onorari a precetto.
Costituendosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 13.8.2024, anche per il sub procedimento cautelare di sospensiva con apposita memoria del 17.7.2024, il ha eccepito CP_2 l'infondatezza dell'opposizione e chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'opposizione, dichiarandosi tuttavia disponibile a rinunciare a porre in esecuzione il titolo esecutivo fino alla definizione del merito della controversia per la parte relativa agli interessi calcolati ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c.
Parzialmente accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo con ordinanza del 23.7.2024, limitatamente al pagamento della somma complessiva di € 555.606,31 (di cui € 9.762,54 a titolo di I.V.A. ed € 545.843,77 a titolo di interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.), all'udienza del 12.11.2024 la causa, ritenuta documentalmente istruita, è stata rinviata all'udienza ex art. 189 c.p.c. per la rimessione in decisione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine per il deposito delle stesse fino al 2.4.2025.
A seguito dello scambio delle comparse conclusionali e delle relative note di replica depositate nei termini concessi, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c. sulla base delle conclusioni ritualmente rassegnate dalle parti.
L'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
Sulla debenza degli interessi calcolati ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c.
Parte opponente ha contestato il diritto dell'intimante Fallimento di procedere ad esecuzione forzata per il credito relativo agli interessi calcolati al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dovuti sull'obbligazione principale: ha affermato che, poiché il titolo esecutivo azionato riconosce soltanto genericamente gli “interessi legali”, senza alcuna specificazione, gli stessi devono essere quantificati in base all'art. 1284, primo comma, c.c. e non secondo il comma 4 della medesima disposizione.
A sostegno della propria tesi l'opponente ha richiamato la recente sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione 7 maggio 2024 n. 12449 la quale, relativamente all'ipotesi in cui il titolo esecutivo di natura giudiziale formatosi all'esito di un giudizio di cognizione non indichi esattamente il tasso degli interessi legali dovuti sul credito oggetto di condanna, ha affermato il seguente principio di diritto: “Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della pagina 2 di 6 motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo”.
L'eccezione è fondata.
Come affermato dalle Sezioni Unite nella pronuncia appena richiamata, il giudice dell'esecuzione non ha il potere di integrare la portata cognitiva del titolo esecutivo. Infatti, se il titolo esecutivo ha natura giudiziale e non specifica la maggiorazione degli interessi, il giudice dell'esecuzione - né tantomeno il giudice adito a seguito di un'opposizione all'esecuzione promossa dal debitore – non può effettuare tale accertamento e riconoscere l'applicazione del tasso maggiorato in base alla natura del rapporto obbligatorio sottostante: si tratta, infatti, di un accertamento di natura cognitiva e non esecutiva, che rientra nelle esclusive attribuzioni del giudice della cognizione. Al contrario, al giudice dell'esecuzione (o al giudice adito in sede di opposizione all'esecuzione) spetta esclusivamente il compito di prendere atto della decisione già intervenuta sul punto in sede di cognizione (se vi è stata) e trarne le relative conseguenze, al fine di quantificare l'importo per il quale vi è diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Le Sezioni Unite hanno quindi condivisibilmente concluso che la condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura maggiorata prevista dall'art. 1284, quarto comma, c.c., non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc da parte del giudice della cognizione. Ne deriva che, in assenza di uno specifico accertamento sul punto, il giudice dell'esecuzione non potrà che prendere atto dell'assenza di condanna relativamente all'obbligazione avente ad oggetto gli interessi al tasso più elevato preteso dal creditore e, di conseguenza, dell'insussistenza del diritto di quest'ultimo di procedere ad esecuzione forzata per il relativo importo.
Al creditore che non può conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati non resta che il rimedio dell'impugnazione del titolo.
Applicando tali principi al caso di specie, quindi, la questione riguardante la debenza o meno degli interessi calcolati al saggio previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali deve essere risolta esclusivamente verificando se la condanna in tal senso è o meno inclusa nel titolo esecutivo posto alla base del precetto.
Nello specifico, il titolo esecutivo azionato trae origine da un'azione di responsabilità che il CP_2 aveva esercitato nei confronti, tra gli altri, del collegio sindacale della società fallita (di cui era membro il Dott. . Tale procedimento si concludeva con la sentenza n. 1999/2021 del Tribunale di Pt_1
Genova che condannava in via solidale i sindaci e l'amministratore al pagamento della somma di euro 594.000, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, così statuendo:
È allora evidente che il dispositivo della sentenza posta in esecuzione dal riconosce CP_2
“interessi legali” senza alcuna ulteriore specificazione, in aggiunta all'importo capitale di euro 594.000. Anche considerando la portata precettiva del dispositivo e della motivazione, alla luce del principio di necessaria integrazione di dispositivo e motivazione ai fini dell'interpretazione della pagina 3 di 6 portata del titolo esecutivo, esso non contiene alcuna statuizione espressa o implicita di condanna al pagamento degli interessi maggiorati di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. né risultano essere stati oggetto di domanda o comunque accertati i presupposti per la loro applicazione.
Pertanto, posto che il titolo non specifica la natura degli interessi legali liquidati, in questa sede occorre necessariamente far riferimento al tasso previsto dal comma 1 dell'art. 1284, comma 1, c.c., restando esclusa l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c.
Tale conclusione è stata ribadita anche dalla giurisprudenza immediatamente successiva alla decisione a Sezioni Unite citata che, nell'ambito di una vicenda analoga alla presente, ha espressamente ritenuto che: “[…] il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per l'importo degli interessi ad un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., in caso di titolo esecutivo che contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli “interessi legali”, resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione debba ritenersi che sia stata (esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto, per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione” (Cass., Terza Sezione Civile, Sentenza n. 19015 del 2024 del 11.07.2024).
Non convince la tesi contraria del che, invece, ritiene possibile l'applicazione dell'art. 1284, CP_2 comma 4, c.c. pur in assenza di una specifica statuizione sul punto. Del tutto irrilevante è, infatti, il fatto che nel caso di specie sussistano o meno i presupposti di applicabilità dell'art. 1284 comma 4 c.c. poiché, come sopra spiegato, tale accertamento, riservato al giudice della cognizione, è inammissibile in questa sede dove può solo prendersi atto del contenuto del titolo giudiziale azionato.
Per concludere sul punto, dunque, preso atto della mancanza, nel titolo esecutivo, di una statuizione di condanna per il credito relativo agli interessi maggiorati al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., il precetto deve essere dichiarato inefficace con riferimento alla somma calcolata a tale titolo. Esso resta invece efficace per la somma risultante a seguito del ricalcolo degli interessi nella misura legale, ossia in base al comma 1 dell'art. 1284 c.c. Ne consegue la declaratoria di inefficacia del precetto per la somma di € 545.843,77 risultante da: € 1.441.098,56 di cui al precetto - € 895.254,79 ricalcolati senza gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. (cfr. pag. 5 memoria di costituzione del per la fase CP_2 cautelare).
Sulla debenza delle somme richieste a titolo di IVA.
L'opponente ha altresì contestato la debenza delle somme richieste a titolo di IVA sui compensi liquidati nella sentenza del Tribunale di Genova n. 1999/2021 e sugli onorari a precetto, considerato che il è parte vittoriosa della predetta causa e soggetto passivo dell'imposta, con la CP_2 conseguenza che, avendo il titolo per esercitare la detrazione dell'imposta stessa, l'IVA non costituisce un costo per la procedura e, quindi, non deve essere rimborsata.
Su tale eccezione il si è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice. CP_2
L'eccezione è fondata. In generale, la parte soccombente, condannata al pagamento delle spese processuali, è tenuta al rimborso dell'IVA corrisposta dalla controparte vittoriosa al proprio difensore, trattandosi di una spesa da questa sopportata, e che non può, pertanto, essere esclusa dal novero di quelle recuperabili, in applicazione del principio della soccombenza, nella misura del corrispettivo liquidato dal giudice (Cass., 01.04.2011, n. 7551; Cass., 23.02.2017, 4674; Cass., 13.11.2019, n. 29343; Cass., 05.11.2020, n. 24634).
Quindi, se il cliente vittorioso è un soggetto privato, per il soccombente l'I.V.A. è equiparata ad una spesa processuale ed il relativo pagamento non avviene a titolo di rivalsa, che attiene al rapporto pagina 4 di 6 sinallagmatico che intercorre tra il cliente e l'avvocato, ma a titolo di condanna, ossia in forza di un titolo diverso (la sentenza di condanna) rispetto a quello tributario.
Tale principio trova deroga, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nelle ipotesi in cui la parte vittoriosa è soggetto passivo I.V.A. e abbia titolo ad esercitare la detrazione dell'imposta stessa. In tali casi, infatti, è la stessa parte vittoriosa che deve versare l'I.V.A. al suo difensore in quanto ha titolo per esercitare la detrazione dell'imposta (ex art. 19 del D.p.r. n. 633 del 1972) della quale subisce, quindi, anche la rivalsa economica. Il professionista della parte vittoriosa, infatti, deve chiedere direttamente al soccombente solo l'importo relativo al suo onorario e alle spese processuali, e non anche quello relativo all'I.V.A. in quanto, in materia fiscale, costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro (in tal senso anche Cass., 21.02.2012, n. 2474).
Il diverso regime sopra delineato si giustifica per il fatto che il cliente vittorioso, titolare di partita I.V.A., ha il diritto di detrarre e, quindi, di recuperare l'I.V.A. addebitata dal proprio difensore, mentre il cliente vittorioso non titolare di partita I.V.A. non ha diritto di detrarre l'imposta addebitatagli dal difensore a titolo di rivalsa, sicché il pagamento dell'I.V.A. in tal caso costituisce, per il cliente, un onere di cui ha diritto di pretendere il rimborso dalla parte soccombente.
Alla stregua delle considerazioni sinora svolte, nel caso concreto, poiché il è soggetto CP_2 passivo IVA, esso ha diritto di esercitare la detrazione dell'imposta, con la conseguenza che il rimborso delle spese riguarda solo l'imponibile e non l'I.V.A.
Ciò consente di ritenere non dovuta la somma precettata di € 9.762,54 (€ 9.510,47 + € 252,07) complessivamente chiesta a titolo di I.V.A. sui compensi liquidati nella sentenza del Tribunale di
Genova n. 1999/2021 e sugli onorari a precetto.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione è fondata limitatamente all'omessa decurtazione dell'importo complessivo di euro 555.606,31 (€ 9.762,54 a titolo di IVA + € 545.843,77 a titolo di interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., come sopra visto) dagli importi precettati (euro 1.498.623,28), con conseguente declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto opposto limitatamente a tale somma.
Infatti, in aderenza al principio giurisprudenziale ormai consolidato (cfr. Cass. ord. n. 27032 del
19.12.2014), il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente.
Sulle spese di lite.
Circa la regolazione delle spese processuali, occorre dare atto che prima dell'intervento delle Sezioni Unite sussistevano diversi e non univoci orientamenti in tema di interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.
(dovuti, per un orientamento, solo se espressamente previsti nella pronuncia del giudizio di cognizione e, per un altro, anche in mancanza dell'espressa menzione, in quanto da ritenersi implicitamente contenuti nella statuizione di condanna agli interessi legali) che hanno indubbiamente creato una situazione di incertezza sul diritto controverso. La sussistenza di indirizzi giurisprudenziali della Corte di legittimità non sempre univoci e le incertezze che gravavano su identici dispositivi di condanna riferiti genericamente a “interessi” o “interessi legali ” fino alla recente decisione delle Sezioni Unite, giustificano una compensazione integrale delle spese giudiziali di lite, anche della fase cautelare, integrando un'ipotesi di sussistenza delle “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92 c.p.c. a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara l'inefficacia del precetto opposto limitatamente alla somma di euro 555.606,31;
- rigetta nel resto;
- compensa tra le parti le spese di lite, anche della fase cautelare.
Si comunichi.
Genova, 29.4.2025
Il Giudice
Chiara Monteleone
pagina 6 di 6