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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/07/2025, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1264/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. in proprio e Parte_1 C.F._1 quale titolare della AUTO 3 EMME DI MAGNAVACCA MIRKO MICHELE, con l'avv. Cornolò Andrea
Appellante contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 con l'avv. Barilà Mario
Appellata
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo. Appello avverso la sentenza
n.1092/24 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data 23/05/2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata n. 1092/2024, emessa il 23/05/2024, pubblicata il 24/05/2024, dal
Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Francesca Grassi, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto nell'ambito del giudizio N. R.G. 6092/2023;
In via preliminare, per le motivazioni esposte in atto, ammettere le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado, e non ammesse, che di seguito si ripropone:
- Disporre l'audizione della sig.ra sulle circostanze esposte in atti;
Controparte_2
- Disporre CTU volta a verificare la funzionalità dell'attrezzatura per il cambio e bilanciatura delle gomme in uso al sig. e le condizioni del capannone Parte_1 stesso.
In via principale e nel merito, per i motivi tutti dedotti in narrativa ammettere il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1092/2024, emessa il
23/05/2024, pubblicata il 4/05/2024, dal Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile,
Giudice Dott.ssa Francesca Grassi, nell'ambito del giudizio n. g.r. 6092/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano:
“- Nel merito, in via principale: per i motivi in cui in atti, accertato e dichiarato che il sig. non svolge alcuna attività di autoriparatore e Parte_1 gommista, annullare e/o revocare l'Ordinanza n. 2023/335 emessa dalla Camera di
Commercio di in data 10/11/2023, poiché CP_1 illegittima;
Nel merito, in via subordinata: per i motivi in cui in atti, accertato e dichiarato che il sig. non svolge alcuna attività di autoriparatore, annullare e/o Parte_1 revocare l'Ordinanza n. 2023/335 emessa dalla Camera di Commercio in data
10/11/2023 e notificata in data 10/11/2023, limitatamente all'attività di autoriparatore e, conseguentemente, limitare la sanzione accessoria della confisca ai macchinari per il cambio gomme e bilanciare dei pneumatici.”
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata
− in via pregiudiziale: rigettarsi le istanze istruttorie formulate, in quanto inammissibili per irrilevanza;
pag. 2/8 − nel merito: rigettarsi l'impugnazione e per l'effetto confermarsi l'impugnata sentenza e l'ordinanza ingiunzione opposta;
− con condanna di spese di lite a carico di parte ricorrente, anche per il presente grado di giudizio.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con ordinanza ingiunzione n. 335/2023 emessa in data 10/11/2023 e notificata in pari data la Camera di Commercio di contestando la violazione degli artt. 2 e 10 CP_1 della legge n. 122/1992, ingiungeva a in proprio e quale Parte_1 titolare della Auto 3 Emme di CA IR LE il pagamento della somma di euro 5.164,00 a titolo di sanzione amministrativa e ordinava la confisca dell'attrezzatura sequestrata con il verbale di sequestro amministrativo n. 1060R/23 del 07/02/2023 perché esercitava l'attività di meccanico (autoriparatore) e gommista di autoveicoli senza aver presentato denuncia di inizio attività alla CCIAA, avendo rinvenuto un macchinario per cambio ruote professionale e per la bilanciatura ruote, una pressa per cambio cuscinetti ruote, un trapano a colonna, un compressore d'aria, una cavalletta per sollevamento motori, due banchi da lavoro, un trapano avvitatore e altra attrezzatura professionale, nei locali siti in Malo, Via Madonnetta 6/1.
Con ricorso in opposizione ritualmente depositato si Parte_1 opponeva all'ordinanza ingiunzione n. 335/2023 allegando come puntualmente riportato nell'impugnata sentenza “(i) che, come già rilevato in sede di ricorso in opposizione al verbale di contestazione ed accertamento elevato dal Comando della polizia locale di
Malo, prodromico all'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta, non svolgeva alcuna attività di autoriparatore o gommista;
(ii) che in sede di accertamenti non era in corso alcuna attività di tal fatta;
(iii) che gli agenti accertatori avevano rinvenuto in loco strumenti in concreto idonei allo svolgimento di molte attività amatoriali e hobbistiche, non necessariamente pertinenti o correlate a quella dell'autoriparatore o gommista;
(iv) che, al netto del macchinario per il cambio e la bilanciatura ruote, la presenza di tutti gli altri macchinari ed attrezzi non poteva ritenersi condizione sufficiente per contestare l'esercizio dell'attività professionale in questione in capo a sé; (v) che, ai sensi della legge n. 122/1992, non rientravano nell'attività professionale pag. 3/8 dell'autoriparatore il lavaggio, il rifornimento di carburante, la sostituzione del filtro dell'aria e dell'olio, la sostituzione dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento;
(vi) che l'art. 6 legge cit. prevedeva espressamente che non rientrassero nell'attività di autoriparatore gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione, come quelli in concreto da sé eseguiti presso il capannone oggetto di sopralluogo;
(vii) che, invero, per via della propria attività di autonoleggio, egli era proprietario di circa 30/40 veicoli e che dunque l'attrezzatura rinvenuta era necessaria per provvedere alla piccola manutenzione di tutti questi veicoli
(compressore, chiavi, trapano, banchi di lavoro, sollevatore utilizzato al posto del crick per cambio olio e sua raccolta etc…); (viii) che detti macchinari erano stati riposti in un angolo e lontani dalle prese di corrente, cui non erano neppure collegati.
Comunque, detti macchinari, non potevano essere ivi utilizzati perché abbisognavano di un adattamento di corrente fino a 380 volt, mentre all'interno del capannone la corrente era di 220 volt;
(ix) che i macchinari per il cambio gomme e la bilanciatura, in particolare, erano stati acquistati di recente ad un prezzo d'occasione e sarebbero stati revisionati proprio al fine, in futuro, di eventualmente chiedere l'abilitazione per gommista in proprio;
(x) che i pezzi di ricambio (gruppi ottici, ammortizzatori etc…) ed
i pneumatici trovati dentro il capannone erano presenti perché venivano smontati da veicoli dismessi e poi riutilizzati in altri veicoli;
(xi) che per le riparazioni e lavorazioni straordinarie egli si avvaleva dell'officina che provvedeva anche alla Controparte_3 sostituzione dei pezzi di ricambio;
(xii) che per il cambio gomme stagionale e la sostituzione dei pneumatici si avvaleva di (xiii) che la Camera di CP_4
Commercio non aveva correttamente esaminato tutta la documentazione contabile relativa al proprio regime fiscale sottopostale, emettendo così non correttamente
l'ordinanza ingiunzione opposta”.
Con memoria ritualmente depositata si costituiva in giudizio la Camera di Commercio
IIA di chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza CP_1 ingiunzione.
Con sentenza n. 1092/2024 pubblicata il 24 maggio 2024 il Tribunale di Vicenza rigettava integralmente l'opposizione con condanna dell'opponente alle spese di lite.
pag. 4/8 Il Tribunale esponeva che durante il sopralluogo gli agenti accertatori avevano rinvenuto attrezzatura tipica dell'attività professionale di autoriparazione collegata alla presa di corrente e predisposta logicamente in senso consequenziale rispetto all'attività da eseguire. I testimoni sentiti in corso di causa confermavano che l'attrezzatura presente non era utilizzabile per la manutenzione ordinaria ed era attaccata alla presa di corrente. Il Tribunale rilevava che non era stato provato che i macchinari necessitassero di un voltaggio differente rispetto a quello presente nel capannone e che dalle testimonianze rese da e risultava accertato che la Testimone_1 Testimone_2 manutenzione presso e veniva Controparte_5 Controparte_3 Parte_2 saltuariamente. Inoltre, la presenza nel capannone di pezzi di ricambio di autovetture e di altre attrezzature non era sufficiente a escludere l'attività di gommista e di autoriparatore da parte di Quanto alla documentazione Pt_1 Parte_1 contabile ne evidenziava l'irrilevanza da un punto di vista probatorio.
Con ricorso ritualmente notificato, ha interposto Parte_1 tempestivo appello avverso l'indicata sentenza, chiedendo l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado e in via principale insistendo per l'annullamento e/o la revoca dell'ordinanza-ingiunzione n. 335/2023. In subordine chiedeva l'annullamento e/o la revoca dell'ordinanza-ingiunzione limitatamente all'attività di autoriparatore e limitazione della confisca ai macchinari per il cambio gomme e bilanciamento pneumatici e la riforma della sentenza in punto spese di lite.
La si è costituita Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce che i singoli strumenti oggetto di sequestro, ad eccezione di cambio e bilanciatura di pneumatici, costituiscano attrezzature necessarie per interventi di ordinaria e minuta manutenzione relativa al parco macchine della propria azienda che si occupa prevalentemente del noleggio delle automobili. Rileva inoltre che i macchinari per cambio e bilanciatura ruote erano lontani dalle prese di corrente e non erano collegati, richiedendo gli stessi un voltaggio pari a
380 Volt diverso rispetto a quello presente nel capannone pari a 220 Volt. La documentazione dimessa nel corso del giudizio di primo grado dimostrava che tali strumenti non erano utilizzabili nelle condizioni in cui sono stati trovati e non erano pag. 5/8 attaccati alle prese di corrente. Inoltre, gli agenti accertatori non avevano trovato alcuna macchina in funzione o alcuna riparazione in atto, né da parte di Parte_1 né di altre persone.
[...]
Con il secondo motivo l'appellante assume che per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 10, comma 2, legge n. 122/1992, non è sufficiente la sola presenza degli strumenti di lavoro all'interno dell'officina, ma è necessario dare prova che tali strumenti siano effettivamente utilizzati e funzionanti per svolgere l'attività di meccanico (autoriparatore) e gommista. Per stabilire che l'attività è in corso, gli agenti accertatori devono raccogliere prove concrete, come trovare gli strumenti collegati alle prese di corrente e in funzione, vedere veicoli in fase di riparazione, e individuare la presenza di clienti o ricevute di pagamento per i servizi resi.
Con il terzo motivo l'appellante chiede l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado.
L'appello va integralmente rigettato.
L'impugnazione si atteggia sul punto come se non fosse intervenuta la sentenza di prime cure, poiché non denuncia gli errori nei quali sarebbe incorso il primo giudice e non prende in esame e sottopone a censura, quand'anche sinteticamente, la ratio decidendi espressa dalla sentenza appellata, limitandosi a reiterare alcune delle doglianze già espresse nell'atto di opposizione.
Va in primo luogo evidenziato come il giudice di prime cure ha correttamente fondato il proprio convincimento in ordine alla concreta sussistenza dell'illecito contestato sulla base di plurimi elementi sicché appare privo di pregio il rilievo che all'atto dell'accesso dei verbalizzanti non risultasse in atto un'attività manutentiva.
Quanto agli ulteriori rilievi va osservato che, come già correttamente rilevato dal
Tribunale che la tipologia delle attrezzature sequestrate, la collocazione delle medesime, il collegamento alla presa di corrente costituiscono indizi gravi precisi e concordanti rispetto allo svolgimento dell'attività di autoriparazione in assenza di autorizzazione.
Nella sentenza impugnata si legge in proposito che “In particolare, gli agenti hanno debitamente documentato di aver accertato in quell'occasione la presenza di: “parti meccaniche, lamierati, grossi elementi di carrozzeria quali paraurti”, “macchinari cambio pneumatici e per la bilanciatura”, “trapano a colonna”, “pressa per cambio pag. 6/8 cuscinetti”, “compressore aria e nr. 02 banchi di lavoro con attrezzature varie”,
“cavalletta per sollevamento parti meccaniche” (cfr. doc. 11 resistente). Si tratta della stessa attrezzatura poi sottoposta a sequestro giudiziario amministrativo (cfr. doc. 4 resistente)”.
Come correttamente affermato dal giudice di primo grado il macchinario per il cambio ruote, il macchinario per la bilanciatura ruote, la pressa per cambio cuscinetti, la cavalletta per sollevare il motore, il compressore professionale, talune chiavi da lavoro professionali, sono strumenti da lavoro tipici dell'attività professionale di autoriparazione, di talché il loro rinvenimento è chiaramente sintomatico dell'esercizio di siffatta attività da parte di presso la sede della ditta. Parte_1
Sul punto in sede di appello il ricorrente si è limitato a dedurre un asserito contrasto con la documentazione dimessa senza tuttavia specificare a quale documentazione intendesse riferirsi e senza prendere posizione rispetto alle ulteriori prove evidenziate dal giudice di prime cure. In particolare, il teste ha confermato che i Testimone_3 macchinari erano collegati alle prese di corrente e, nonostante non fossero in funzione, erano disposti nello spazio in senso consequenziale rispetto all'attività specifica da eseguire. Inoltre, le fotografie depositate da non sono Parte_1 sufficienti a provare che al momento del sopralluogo i macchinari fossero staccati dalle prese di corrente poiché non si conosce il momento in cui le stesse furono scattate. Né
l'appellante si confronta con il rilievo svolto dal giudice di prime cure in ordine al voltaggio per il loro funzionamento (Volt 220 anziché Volt 380), ma si è limitato a dedurre in atto di appello del tutto genericamente che “il loro funzionamento richiede un voltaggio superiore a quello disponibile nel capannone come desumibile dalla documentazione dimessa dall'opponente”.
Ritiene il Collegio che il giudice di prime cure ha correttamente statuito che, alla luce degli elementi oggettivi chiari precisi e concordanti e delle testimonianze rese nel corso del giudizio, svolgesse l'attività professionale di Parte_1 autoriparatore e gommista in assenza dei requisiti previsti dalla legge n. 122/1992.
Anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado (Cass. civ. n. 16420/2023). La richiesta pertanto non merita accoglimento pag. 7/8 in quanto il motivo non contiene argomentazioni specifiche circa il mancato espletamento della c.t.u. e all'audizione della commercialista con riferimento alle fatture acquisti.
Per tali ragioni la sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico della parte appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 e vista la nota spese, secondo lo scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00 per le sole fasi effettivamente svolte, in euro 1.923,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.1092/2024 pubblicata in data 24/05/2024 del Tribunale di Vicenza, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere alla Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 1.923,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante Parte_1
Venezia 1 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Martina Gasparini
Il Presidente
Caterina Passarelli
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1264/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. in proprio e Parte_1 C.F._1 quale titolare della AUTO 3 EMME DI MAGNAVACCA MIRKO MICHELE, con l'avv. Cornolò Andrea
Appellante contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 con l'avv. Barilà Mario
Appellata
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo. Appello avverso la sentenza
n.1092/24 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data 23/05/2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata n. 1092/2024, emessa il 23/05/2024, pubblicata il 24/05/2024, dal
Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Francesca Grassi, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto nell'ambito del giudizio N. R.G. 6092/2023;
In via preliminare, per le motivazioni esposte in atto, ammettere le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado, e non ammesse, che di seguito si ripropone:
- Disporre l'audizione della sig.ra sulle circostanze esposte in atti;
Controparte_2
- Disporre CTU volta a verificare la funzionalità dell'attrezzatura per il cambio e bilanciatura delle gomme in uso al sig. e le condizioni del capannone Parte_1 stesso.
In via principale e nel merito, per i motivi tutti dedotti in narrativa ammettere il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1092/2024, emessa il
23/05/2024, pubblicata il 4/05/2024, dal Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile,
Giudice Dott.ssa Francesca Grassi, nell'ambito del giudizio n. g.r. 6092/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano:
“- Nel merito, in via principale: per i motivi in cui in atti, accertato e dichiarato che il sig. non svolge alcuna attività di autoriparatore e Parte_1 gommista, annullare e/o revocare l'Ordinanza n. 2023/335 emessa dalla Camera di
Commercio di in data 10/11/2023, poiché CP_1 illegittima;
Nel merito, in via subordinata: per i motivi in cui in atti, accertato e dichiarato che il sig. non svolge alcuna attività di autoriparatore, annullare e/o Parte_1 revocare l'Ordinanza n. 2023/335 emessa dalla Camera di Commercio in data
10/11/2023 e notificata in data 10/11/2023, limitatamente all'attività di autoriparatore e, conseguentemente, limitare la sanzione accessoria della confisca ai macchinari per il cambio gomme e bilanciare dei pneumatici.”
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata
− in via pregiudiziale: rigettarsi le istanze istruttorie formulate, in quanto inammissibili per irrilevanza;
pag. 2/8 − nel merito: rigettarsi l'impugnazione e per l'effetto confermarsi l'impugnata sentenza e l'ordinanza ingiunzione opposta;
− con condanna di spese di lite a carico di parte ricorrente, anche per il presente grado di giudizio.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con ordinanza ingiunzione n. 335/2023 emessa in data 10/11/2023 e notificata in pari data la Camera di Commercio di contestando la violazione degli artt. 2 e 10 CP_1 della legge n. 122/1992, ingiungeva a in proprio e quale Parte_1 titolare della Auto 3 Emme di CA IR LE il pagamento della somma di euro 5.164,00 a titolo di sanzione amministrativa e ordinava la confisca dell'attrezzatura sequestrata con il verbale di sequestro amministrativo n. 1060R/23 del 07/02/2023 perché esercitava l'attività di meccanico (autoriparatore) e gommista di autoveicoli senza aver presentato denuncia di inizio attività alla CCIAA, avendo rinvenuto un macchinario per cambio ruote professionale e per la bilanciatura ruote, una pressa per cambio cuscinetti ruote, un trapano a colonna, un compressore d'aria, una cavalletta per sollevamento motori, due banchi da lavoro, un trapano avvitatore e altra attrezzatura professionale, nei locali siti in Malo, Via Madonnetta 6/1.
Con ricorso in opposizione ritualmente depositato si Parte_1 opponeva all'ordinanza ingiunzione n. 335/2023 allegando come puntualmente riportato nell'impugnata sentenza “(i) che, come già rilevato in sede di ricorso in opposizione al verbale di contestazione ed accertamento elevato dal Comando della polizia locale di
Malo, prodromico all'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta, non svolgeva alcuna attività di autoriparatore o gommista;
(ii) che in sede di accertamenti non era in corso alcuna attività di tal fatta;
(iii) che gli agenti accertatori avevano rinvenuto in loco strumenti in concreto idonei allo svolgimento di molte attività amatoriali e hobbistiche, non necessariamente pertinenti o correlate a quella dell'autoriparatore o gommista;
(iv) che, al netto del macchinario per il cambio e la bilanciatura ruote, la presenza di tutti gli altri macchinari ed attrezzi non poteva ritenersi condizione sufficiente per contestare l'esercizio dell'attività professionale in questione in capo a sé; (v) che, ai sensi della legge n. 122/1992, non rientravano nell'attività professionale pag. 3/8 dell'autoriparatore il lavaggio, il rifornimento di carburante, la sostituzione del filtro dell'aria e dell'olio, la sostituzione dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento;
(vi) che l'art. 6 legge cit. prevedeva espressamente che non rientrassero nell'attività di autoriparatore gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione, come quelli in concreto da sé eseguiti presso il capannone oggetto di sopralluogo;
(vii) che, invero, per via della propria attività di autonoleggio, egli era proprietario di circa 30/40 veicoli e che dunque l'attrezzatura rinvenuta era necessaria per provvedere alla piccola manutenzione di tutti questi veicoli
(compressore, chiavi, trapano, banchi di lavoro, sollevatore utilizzato al posto del crick per cambio olio e sua raccolta etc…); (viii) che detti macchinari erano stati riposti in un angolo e lontani dalle prese di corrente, cui non erano neppure collegati.
Comunque, detti macchinari, non potevano essere ivi utilizzati perché abbisognavano di un adattamento di corrente fino a 380 volt, mentre all'interno del capannone la corrente era di 220 volt;
(ix) che i macchinari per il cambio gomme e la bilanciatura, in particolare, erano stati acquistati di recente ad un prezzo d'occasione e sarebbero stati revisionati proprio al fine, in futuro, di eventualmente chiedere l'abilitazione per gommista in proprio;
(x) che i pezzi di ricambio (gruppi ottici, ammortizzatori etc…) ed
i pneumatici trovati dentro il capannone erano presenti perché venivano smontati da veicoli dismessi e poi riutilizzati in altri veicoli;
(xi) che per le riparazioni e lavorazioni straordinarie egli si avvaleva dell'officina che provvedeva anche alla Controparte_3 sostituzione dei pezzi di ricambio;
(xii) che per il cambio gomme stagionale e la sostituzione dei pneumatici si avvaleva di (xiii) che la Camera di CP_4
Commercio non aveva correttamente esaminato tutta la documentazione contabile relativa al proprio regime fiscale sottopostale, emettendo così non correttamente
l'ordinanza ingiunzione opposta”.
Con memoria ritualmente depositata si costituiva in giudizio la Camera di Commercio
IIA di chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza CP_1 ingiunzione.
Con sentenza n. 1092/2024 pubblicata il 24 maggio 2024 il Tribunale di Vicenza rigettava integralmente l'opposizione con condanna dell'opponente alle spese di lite.
pag. 4/8 Il Tribunale esponeva che durante il sopralluogo gli agenti accertatori avevano rinvenuto attrezzatura tipica dell'attività professionale di autoriparazione collegata alla presa di corrente e predisposta logicamente in senso consequenziale rispetto all'attività da eseguire. I testimoni sentiti in corso di causa confermavano che l'attrezzatura presente non era utilizzabile per la manutenzione ordinaria ed era attaccata alla presa di corrente. Il Tribunale rilevava che non era stato provato che i macchinari necessitassero di un voltaggio differente rispetto a quello presente nel capannone e che dalle testimonianze rese da e risultava accertato che la Testimone_1 Testimone_2 manutenzione presso e veniva Controparte_5 Controparte_3 Parte_2 saltuariamente. Inoltre, la presenza nel capannone di pezzi di ricambio di autovetture e di altre attrezzature non era sufficiente a escludere l'attività di gommista e di autoriparatore da parte di Quanto alla documentazione Pt_1 Parte_1 contabile ne evidenziava l'irrilevanza da un punto di vista probatorio.
Con ricorso ritualmente notificato, ha interposto Parte_1 tempestivo appello avverso l'indicata sentenza, chiedendo l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado e in via principale insistendo per l'annullamento e/o la revoca dell'ordinanza-ingiunzione n. 335/2023. In subordine chiedeva l'annullamento e/o la revoca dell'ordinanza-ingiunzione limitatamente all'attività di autoriparatore e limitazione della confisca ai macchinari per il cambio gomme e bilanciamento pneumatici e la riforma della sentenza in punto spese di lite.
La si è costituita Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce che i singoli strumenti oggetto di sequestro, ad eccezione di cambio e bilanciatura di pneumatici, costituiscano attrezzature necessarie per interventi di ordinaria e minuta manutenzione relativa al parco macchine della propria azienda che si occupa prevalentemente del noleggio delle automobili. Rileva inoltre che i macchinari per cambio e bilanciatura ruote erano lontani dalle prese di corrente e non erano collegati, richiedendo gli stessi un voltaggio pari a
380 Volt diverso rispetto a quello presente nel capannone pari a 220 Volt. La documentazione dimessa nel corso del giudizio di primo grado dimostrava che tali strumenti non erano utilizzabili nelle condizioni in cui sono stati trovati e non erano pag. 5/8 attaccati alle prese di corrente. Inoltre, gli agenti accertatori non avevano trovato alcuna macchina in funzione o alcuna riparazione in atto, né da parte di Parte_1 né di altre persone.
[...]
Con il secondo motivo l'appellante assume che per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 10, comma 2, legge n. 122/1992, non è sufficiente la sola presenza degli strumenti di lavoro all'interno dell'officina, ma è necessario dare prova che tali strumenti siano effettivamente utilizzati e funzionanti per svolgere l'attività di meccanico (autoriparatore) e gommista. Per stabilire che l'attività è in corso, gli agenti accertatori devono raccogliere prove concrete, come trovare gli strumenti collegati alle prese di corrente e in funzione, vedere veicoli in fase di riparazione, e individuare la presenza di clienti o ricevute di pagamento per i servizi resi.
Con il terzo motivo l'appellante chiede l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado.
L'appello va integralmente rigettato.
L'impugnazione si atteggia sul punto come se non fosse intervenuta la sentenza di prime cure, poiché non denuncia gli errori nei quali sarebbe incorso il primo giudice e non prende in esame e sottopone a censura, quand'anche sinteticamente, la ratio decidendi espressa dalla sentenza appellata, limitandosi a reiterare alcune delle doglianze già espresse nell'atto di opposizione.
Va in primo luogo evidenziato come il giudice di prime cure ha correttamente fondato il proprio convincimento in ordine alla concreta sussistenza dell'illecito contestato sulla base di plurimi elementi sicché appare privo di pregio il rilievo che all'atto dell'accesso dei verbalizzanti non risultasse in atto un'attività manutentiva.
Quanto agli ulteriori rilievi va osservato che, come già correttamente rilevato dal
Tribunale che la tipologia delle attrezzature sequestrate, la collocazione delle medesime, il collegamento alla presa di corrente costituiscono indizi gravi precisi e concordanti rispetto allo svolgimento dell'attività di autoriparazione in assenza di autorizzazione.
Nella sentenza impugnata si legge in proposito che “In particolare, gli agenti hanno debitamente documentato di aver accertato in quell'occasione la presenza di: “parti meccaniche, lamierati, grossi elementi di carrozzeria quali paraurti”, “macchinari cambio pneumatici e per la bilanciatura”, “trapano a colonna”, “pressa per cambio pag. 6/8 cuscinetti”, “compressore aria e nr. 02 banchi di lavoro con attrezzature varie”,
“cavalletta per sollevamento parti meccaniche” (cfr. doc. 11 resistente). Si tratta della stessa attrezzatura poi sottoposta a sequestro giudiziario amministrativo (cfr. doc. 4 resistente)”.
Come correttamente affermato dal giudice di primo grado il macchinario per il cambio ruote, il macchinario per la bilanciatura ruote, la pressa per cambio cuscinetti, la cavalletta per sollevare il motore, il compressore professionale, talune chiavi da lavoro professionali, sono strumenti da lavoro tipici dell'attività professionale di autoriparazione, di talché il loro rinvenimento è chiaramente sintomatico dell'esercizio di siffatta attività da parte di presso la sede della ditta. Parte_1
Sul punto in sede di appello il ricorrente si è limitato a dedurre un asserito contrasto con la documentazione dimessa senza tuttavia specificare a quale documentazione intendesse riferirsi e senza prendere posizione rispetto alle ulteriori prove evidenziate dal giudice di prime cure. In particolare, il teste ha confermato che i Testimone_3 macchinari erano collegati alle prese di corrente e, nonostante non fossero in funzione, erano disposti nello spazio in senso consequenziale rispetto all'attività specifica da eseguire. Inoltre, le fotografie depositate da non sono Parte_1 sufficienti a provare che al momento del sopralluogo i macchinari fossero staccati dalle prese di corrente poiché non si conosce il momento in cui le stesse furono scattate. Né
l'appellante si confronta con il rilievo svolto dal giudice di prime cure in ordine al voltaggio per il loro funzionamento (Volt 220 anziché Volt 380), ma si è limitato a dedurre in atto di appello del tutto genericamente che “il loro funzionamento richiede un voltaggio superiore a quello disponibile nel capannone come desumibile dalla documentazione dimessa dall'opponente”.
Ritiene il Collegio che il giudice di prime cure ha correttamente statuito che, alla luce degli elementi oggettivi chiari precisi e concordanti e delle testimonianze rese nel corso del giudizio, svolgesse l'attività professionale di Parte_1 autoriparatore e gommista in assenza dei requisiti previsti dalla legge n. 122/1992.
Anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado (Cass. civ. n. 16420/2023). La richiesta pertanto non merita accoglimento pag. 7/8 in quanto il motivo non contiene argomentazioni specifiche circa il mancato espletamento della c.t.u. e all'audizione della commercialista con riferimento alle fatture acquisti.
Per tali ragioni la sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico della parte appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 e vista la nota spese, secondo lo scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00 per le sole fasi effettivamente svolte, in euro 1.923,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.1092/2024 pubblicata in data 24/05/2024 del Tribunale di Vicenza, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere alla Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 1.923,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante Parte_1
Venezia 1 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Martina Gasparini
Il Presidente
Caterina Passarelli
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