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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/09/2025, n. 5329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5329 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2567 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c del giorno 07/05/2025, vertente TRA
(c.f. , difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
JENI MICHELE, unitamente all'avv. GENOVESE MONICA;
APPELLANTE
E
(c.f. ), domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
VIA DEI PORTOGHESI, 12 - 00186 ROMA, presso la AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 17185/2021 emessa dal
Tribunale di Roma in data 04/11/2021.
Conclusioni dell'appellante: “accertare e dichiarare che, durante il periodo di detenzione vissuto presso la Casa circondariale "Pagliarelli" di
Palermo dal 06.06.2014 al 22.10.2018, l'odierno ricorrente ha subito un grave pregiudizio dei propri diritti soggettivi, in evidente violazione di quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dell'inosservanza da parte dell'amministrazione penitenziaria delle disposizioni previste dalla
Legge n. 354/75 e dal relativo regolamento D.P.R. 230/2000, e pertanto condannare il convenuto , in persona del Ministro Controparte_1
e legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno subito in conseguenza della violazione denunciata per un importo complessivo di r.g. n. 1 Euro 12.792,00 o ad altra somma, maggiore o minore, che l'adita Giustizia riterrà opportuna con valutazione anche in via equitativa a titolo di danni non patrimoniali. Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al doppio grado di giudizio, IVA e CPA come per legge.”
Conclusioni dell'appellata: “dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ovvero rigettare la domanda per le ragioni esposte. Con vittoria delle spese di lite”
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassumibile.
Con ricorso del 22 dicembre 2020, notificato il 24 febbraio 2021 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, sul Parte_1 presupposto di essere stato detenuto in condizioni degradanti presso la Casa
Circondariale “Pagliarelli” di Palermo dal 6 giugno 2014 al 22 ottobre 2018, chiedeva la corresponsione dell'indennizzo di cui all'art. 35 ter L. 354/1975.
Con memoria del 25 maggio 2021, si costituiva in giudizio il e chiedeva il rigetto della domanda avversaria, Controparte_1 infondata alla luce delle risultanze documentali.
Con sentenza n. 17185/21 del 4 novembre 2021, il Tribunale
Ordinario di Roma rigettava la domanda.
All'esito del giudizio il Tribunale ha infatti così statuito: “[…] 1) rigetta la domanda proposta, 2) Compensa le spese processuali”. A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: « […] “ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati, da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'art. 3 della CEDU – come interpretato dalla conforme giurisprudenza della CEDU dalla superficie lorda devono esser detratte l'area destinata a servizi igienici, (e sul punto “nulla quaestio”, visto la presenza di un bagno separato) e quella occupata da strutture fisse, tra cui letto, individuale o a castello, nonché armadi che ietti per la collocazione degli effetti assumono dimensione e pesantezza tali da non consentire lo spostamento e da occupare uno spazio complessivo a detrimento di quello calpestabile.
(Cassazione Civile Sez. III, 06.12.2018 n. 31553 e Cassazione 22.01.2019
n. 1564).
r.g. n. 2 Dato atto di quanto evidenziato nella relazione, considerato che il detenuto nelle celle in occupazione ha condiviso la stanza al massimo con un altro detenuto, appare evidente che lo spazio vitale riconosciuto al nel periodo in considerazione, al lordo della presenza delle Pt_1 indicate strutture, non possa esser ritenuto inferiore alla misura di mt 3,00.
Accanto a questo fatto occorre considerare quanto rappresentato circa la possibilità di trascorrere ore della giornata fuori stanza, delle ore di aria, delle aree di socialità di cui parla lo stesso nel ricorso Pt_1
(anche se si lamenta di una possibile fruizione inferiore alle possibilità astratte), dalla presenza di un bagno separato.
Quanto evidenziato rende evidente che il trattamento carcerario subito non possa esser considerato – ai sensi della giurisprudenza EDU – inumano e degradante....”.».
ha proposto appello. Parte_1
Il ha resistito al gravame. Controparte_1
L'appello è stato trattenuto in decisione all'sito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 07/05/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello contiene tali motivi:
CARENZA E CONTRADDITORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE –
ERRATA VALUTAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA
FORMATASI IN MATERIA – OMESSA VALUTAZIONE ED
ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONE RILEVANTE –
MANCATA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI
ALL'ART.115 C.P.C.
Ciò in ordine all'onere della prova sulla sufficienza delle condizioni detentive, che è a carico della amministrazione penitenziaria, per giurisprudenza costante, e che non sarebbe stato assolto.
In via preliminare ed assorbente, si rileva però fondata la eccezione del appellato di inammissibilità dell'appello proposto, essendo il CP_1 decreto emesso dal Tribunale Ordinario di Roma nel procedimento in oggetto, ex art.35 ter ord. penit., impugnabile solamente mediante ricorso per cassazione.
L'art. 35 ter, comma 3, l. 354/1975, infatti, così dispone: “Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in
r.g. n. 3 carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L'azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non
è soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno è liquidato nella misura prevista dal comma 2”.
Il procedimento di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. non prevede, tra i mezzi di impugnazione, l'appello, ed il reclamo è, peraltro, espressamente escluso, nella specie, dal citato art. 35 ter l.o.p.
Ne consegue che l'unico mezzo di impugnazione esperibile nei confronti del decreto conclusivo del giudizio avviato al fine di ottenere l'indennizzo per la c.d. inumana detenzione era rappresentato dal ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Evidente, pertanto, l'inammissibilità del gravame proposto, seguendo le spese di lite la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'appello, e condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado che liquida in euro 3.600,00 oltre accessori di legge, dà atto dell'obbligo di parte appellante ex art.13 quater d.p.r 115/02 di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, 24 settembre 2025 il giudice rel./est. (dr.E.Colognesi) il Presidente (dr.Diego R.A. Pinto)
r.g. n. 4