Ordinanza cautelare 31 maggio 2024
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00027/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00814/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 814 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Aleksander Fortini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Viale Ionio, n. 105;
contro
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
del provvedimento di sospensione dell’erogazione di contributi comunitari prot. AGEA. -OMISSIS- del 22 novembre 2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa AN CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimento prot. -OMISSIS- del 22 novembre 2023, l’Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura ha sospeso ex art. 33, comma 1, del d. lgs. n. 228/2001, i procedimenti di erogazione a vantaggio della sig.ra -OMISSIS- fino alla concorrenza dell’importo di € 154.263,61, oltre interessi.
Alla base della suddetta determinazione:
- la comunicazione del decreto di rinvio a giudizio nel p.p. n. -OMISSIS- R.G., emesso dal Tribunale di -OMISSIS- nei confronti della sig.ra -OMISSIS- per aver attestato falsamente nelle domande di contributi presentate per le campagne dal 2009 al 2013 la conduzione di terreni concessi ad uso civico per il pascolo, pur senza alcuna autorizzazione da parte del Comune di -OMISSIS-;
- il rapporto prot. n. -OMISSIS- del 30 aprile 2020 della Guardia di Finanza – Tenenza -OMISSIS-, relativo all’indebita percezione di contributi relativamente alle campagne dal 2009 al 2013;
- la sentenza della Corte d’appello n. -OMISSIS-, resa in esito al p.p. n. -OMISSIS- R.G., con la quale il giudice ha assolto “ l’imputata dalla contestazione afferente alla campagna 2013 perché il fatto non costituisce reato ”.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, la sig.ra -OMISSIS-, censurandolo per i seguenti motivi:
I. PRESCRIZIONE DEL CREDITO RELATIVAMENTE ALLE ANNUALITÀ CONTESTATE.
Col primo motivo, la ricorrente sostiene l’intervenuta prescrizione dell’eventuale diritto dell’Agea alla restituzione dell’importo indebitamente erogato;
II. NEL MERITO SI RILEVA LA VIOLAZIONE DELL’ART.33 DEL D.LGS. 228\2001 PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI SOSPENSIONE DELL’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA.
Col secondo motivo, la ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sia stato illegittimamente adottato in mancanza di “ notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni ”.
Resiste al ricorso l’Agea, deducendone l’infondatezza nel merito.
All’udienza pubblica del 18 dicembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
La prima censura è infondata.
Invero, “ è stato condivisibilmente chiarito che anche in materia di aiuti comunitari nel settore dell’agricoltura opera il disposto dell’art. 3 del Regolamento n. 95/2988/CEE, che fissa in quattro anni il periodo entro il quale si deve procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio comunitario - sempre che una norma di settore non preveda un termine più breve, comunque non inferiore ai tre anni -, consentendo però a ciascuno Stato di applicare un termine più lungo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, è desumibile anche da disposizioni di diritto comune anteriori al menzionato Regolamento, purché prevedibili e proporzionate; per l’ordinamento italiano ciò avviene con la disciplina dell’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo, che, ai sensi dell’art. 2946 cod. civ., si prescrive nel termine di dieci anni...
Il termine prescrizionale decennale decorre...da quando il fatto è stato effettivamente scoperto e l’Amministrazione è stata posta nella condizione di poter esercitare il potere di recupero (cfr. Cons. Stato, sez. I, 24 maggio 2023, n. 739) ” (T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. IV, 26 agosto 2024, n. 2915).
In conseguenza, nel caso di specie, il termine prescrizionale è cominciato a decorrere dalla comunicazione all’Agea del rapporto elevato a carico della ricorrente dalla Guardia di Finanza di -OMISSIS- in data 30 aprile 2020, con la conseguenza che alla data di adozione del provvedimento impugnato (22 novembre 2023) il termine di prescrizione decennale non era decorso.
Anche il secondo motivo di ricorso è destituito di fondamento.
Secondo condiviso orientamento giurisprudenziale, “ L’art. 33, comma 1, d.lgs. n. 228/2001 ricongiunge l’esercitabilità del potere cautelare ivi disciplinato alla mera acquisizione, in capo al competente organismo, di “notizie”, ovvero alla comunicazione di fatti circostanziati provenienti da organi accertatori e di controllo. Ne consegue che l’AGEA, una volta ricevuta una comunicazione di tal genere, è anche esentata dal condurre una approfondita ed esaustiva istruttoria per l’accertamento dei fatti; il che sarebbe in contraddizione con la finalità del provvedimento e con la struttura della norma che infatti rinvia ad un momento successivo il definitivo accertamento ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. IV, 28 ottobre 2024, n. 18759).
Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, l’Agea abbia legittimamente adottato il provvedimento di sospensione cautelare impugnato sulla base del rapporto della Guardia di Finanza e degli esiti del procedimento penale nei confronti della ricorrente.
Invero:
- il Tribunale di -OMISSIS- ha dichiarato prescritto il reato contestato per le campagne dal 2009 al 2012, precisando, però, che “ Sussistono…tutti i presupposti del reato contestato ” e, sul punto, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato “ la sentenza che accerta l’avvenuta prescrizione dei reati ha natura meramente processuale, ma non fa venir meno la storicità dei fatti contestati, i quali pertanto sono liberamente valutabili dall’amministrazione, ai fini dell’adozione di un provvedimento di decadenza ” (T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. IV, 13 marzo 2024, n. 985);
- il rapporto della Guardia di Finanza, proveniente da un soggetto che svolge istituzionalmente funzioni di controllo e azioni previste dai regolamenti comunitari e dalle disposizioni nazionali vigenti in materia, per tutte le filiere del settore agricolo, della silvicoltura, dell’allevamento animale e in generale dell’agroalimentare, conteneva notizie circostanziate e non inattendibili;
- la Corte d’appello di -OMISSIS- ha assolto la sig.ra -OMISSIS- dalla contestazione afferente alla campagna 2013 perché il fatto non costituisce reato, non mancando, tuttavia, di evidenziare che “ Lo stesso atto di appello non contesta che il terreno di cui al f. 22, part. 1 non fosse nella disponibilità dell’imputata e che, pertanto, il suo inserimento nella domanda risultante dalla documentazione acquisita) fosse oggettivamente erroneo ”.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione resistente, che vengono liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
GI EG, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
AN CC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CC | GI EG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.