TAR Catania, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 27
TAR
Ordinanza cautelare 31 maggio 2024
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TAR
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito relativamente alle annualità contestate

    Il termine prescrizionale decennale decorre dalla comunicazione all'Agea del rapporto della Guardia di Finanza del 30 aprile 2020, pertanto alla data del provvedimento impugnato (22 novembre 2023) il termine non era decorso.

  • Rigettato
    Violazione dell’art.33 del d.lgs. 228/2001 per difetto dei presupposti di sospensione dell’erogazione dei contributi. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta.

    L'Agea ha legittimamente adottato il provvedimento di sospensione cautelare sulla base del rapporto della Guardia di Finanza e degli esiti del procedimento penale, in quanto l'acquisizione di "notizie" o la comunicazione di fatti circostanziati da organi accertatori è sufficiente per l'esercizio del potere cautelare, senza necessità di un'approfondita istruttoria preliminare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 27
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 27
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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