Art. 15. Utilizzazione dello stanziamento per l'anno 1966
L'intero stanziamento previsto al primo comma dell'articolo 13 per l'esercizio finanziario 1966 e' destinato a contribuire al completamento, nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed aggiunte, delle opere gia' iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi programmi sono predisposti tenendo conto dell'entita' e della funzionalita' delle opere, nonche' dei tempi tecnici necessari per la loro ultimazione e sono approvati dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma del precedente articolo 1.
L'intero stanziamento previsto al primo comma dell'articolo 13 per l'esercizio finanziario 1966 e' destinato a contribuire al completamento, nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed aggiunte, delle opere gia' iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi programmi sono predisposti tenendo conto dell'entita' e della funzionalita' delle opere, nonche' dei tempi tecnici necessari per la loro ultimazione e sono approvati dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma del precedente articolo 1.