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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/05/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, dott. Alfonso Pappalardo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 7121 dell'anno 2020 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
in persona del Sindaco e legale rappresentante Parte_1
“pro tempore”, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Ortiz,
elettivamente domiciliato in via A.M. Calefati n. 389 Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
Avv. Giulia, in proprio CP_1
APPELLATA
--------------------------
All' udienza del 29 aprile 2025, la causa è stata decisa con lettura in aula del dispositivo.
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
Il 24 aprile ed il 4 maggio 2019, il Comandante della Polizia
Municipale del di emetteva due verbali di Pt_1 Pt_1
accertamento e contestazione di violazione al C.d.S. (recanti, rispettivamente, i numeri D19120319594 e BS1187188), con i quali intimava all'Avv. Giulia Romanelli di pagare la sanzione amministrativa di € 60,00, oltre spese, per singolo verbale.
Alla ingiunta veniva contestato di avere lasciato il veicolo marca
AIXAM targato X847CV in sosta negli spazi riservati ai ciclomotori e motocicli.
L'avv. proponeva, davanti al Giudice di Pace di CP_1 Pt_1
tempestivo ricorso ex art. 204 C.d.S. avverso i sopra menzionati verbali di contestazione, sostenendo di essersi preventivamente informata e di avere avuto una verbale autorizzazione dagli stessi agenti della Polizia Municipale di circa la possibilità di Pt_1
parcheggiare un veicolo come quello contravvenzionato negli spazi riservati ai ciclomotori.
Sosteneva che tale autorizzazione era derivata dalla circostanza che,
nella città di non erano stati previsti parcheggi riservati a tale Pt_1
categoria di quadricicli leggeri.
Lamentava, pertanto, che i verbali impugnati erano viziati da eccesso di potere e da travisamento dei fatti, tanto più che un analogo verbale era stato opposto, con successo, dinanzi al Giudice
di Pace di Pt_1
Chiedeva l'annullamento dei provvedimenti opposti, con ogni conseguenza di legge.
Si costituiva in giudizio il eccependo la infondatezza Parte_1
del ricorso e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite e con condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Ribadiva la piena legittimità e fondatezza dei verbali impugnati ed evidenziava come, relativamente al veicolo contravvenzionato, fosse pag. 2/6 stato rilasciato, dall'AMTAB, il 26/2/2019, un permesso di parcheggio nella zona ZSR.
L'adito Giudice di Pace, con sentenza n. 297/20 depositata il 3
febbraio 2020, accoglieva l'opposizione, annullava i verbali di contestazione impugnati e condannava il al pagamento Pt_1
delle spese processuali in favore della ricorrente.
Proponeva appello il deducendo la violazione e falsa Parte_1
applicazione dell'art. 7 comma 1 bis C.d.S., nonché la errata motivazione ed interpretazione della norma violata.
In particolare, faceva rilevare come l'appellata avesse voluto parcheggiare il proprio quadriciclo negli spazi espressamente riservati ai cicli ed ai motocicli a due ruote, nonostante avesse la possibilità di parcheggiare regolarmente il suo mezzo negli stalli riservati alla ZSR, essendo stata a ciò appositamente autorizzata.
Lamentava, inoltre, che il primo giudice non aveva tenuto conto del disposto normativo di cui all'art. 38 C.d.S., secondo il quale gli
“utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorchè in difformità con altre regole di circolazione” e “le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali”, omettendo di considerare come l'Avv. avesse parcheggiato il quadriciclo CP_1
in questione pur in presenza di una segnaletica verticale raffigurante solo veicoli a due ruote.
Concludeva chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza,
con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
pag. 3/6 L'Avv. si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità CP_1
dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza.
Chiedeva il rigetto del gravame, con ogni conseguenza di legge.
L'appello è fondato e deve, nei limiti in seguito precisati e per quanto di ragione, essere accolto.
Innanzitutto, nessuna inammissibilità dell'impugnazione può essere ravvisata nel caso di specie, contenendo il ricorso tutti gli elementi ed i requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. nella formulazione in vigore al momento della proposizione del gravame.
Premesso, poi, in punto di fatto, che non risultava apposto, nel parcheggio utilizzato dall'appellata, alcun segnale che esplicitamente riservava la sosta ai soli ciclomotori e motocicli e che dalla documentazione fotografica allegata dalle parti non si evince con certezza che il mezzo dell'Avv. aveva occupato più CP_1
stalli orizzontali, la questione dirimente ai fini della decisione del giudizio è costituita dalla qualificazione del quadriciclo in questione.
A dire dell'odierna appellata tali tipologia di veicoli doveva essere assimilata, ai sensi dell'art. 52 dell'allora in vigore C.d.S, ai ciclomotori;
secondo il rientrava nella categoria dei Parte_1
quadricicli a motore ex art. 53 1° co lett h) C.d.S..
Nel primo caso, la violazione contestata sarebbe inesistente;
nel secondo, i verbali di accertamento sarebbero pienamente legittimi e la opposizione “de qua” totalmente infondata.
La questione, non univocamente affrontata e risolta dai giudici di merito, è stata finalmente definita dal giudice di legittimità, in senso pag. 4/6 favorevole alla tesi dell'odierna appellante, con la ordinanza n. 3432
del 3/2/2023.
Con detta pronuncia la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui i microcar a quattro ruote del tipo di quello contravvenzionato non possono essere qualificati come motocicli ai sensi dell'art. 52 C.d.S., ma vanno classificati come motoveicoli, in quanto tali rientranti nella previsione di cui all'art. 53 1° co. lett. h)
C.d.S..
Da ciò deriva la piena legittimità dei verbali di accertamento e di contestazione impugnati dall'Avv. davanti al Giudice di CP_1
Pace di Pt_1
Lo scrivente condivide tale assunto e ritiene di doversi attenere all'interpretazione fornita, sul punto, dalla Suprema Corte.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata e l'opposizione proposta dall'Avv. davanti al CP_1
Giudice di Pace di dichiarata infondata e rigettata. Pt_1
Per ciò che riguarda il regolamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, le stesse vanno interamente compensate tra le parti alla luce del disposto dell'art. 92 2° co. c.p.c., in considerazione della novità della questione esaminata.
Ed invero, premesso che la circostanza che l'Avv. fosse CP_1
stata autorizzata a parcheggiare il suo veicolo negli stalli riservati alla ZSR è del tutto irrilevante ai fini della decisione e del regolamento delle spese di lite, dalla stessa lettura della sopra citata ordinanza n. 3423/2023 della Cassazione si evince: che sulla questione oggetto di causa non si era formata una chiara ed pag. 5/6 univoca giurisprudenza di merito;
che anzi vi erano stati contrastanti decisioni dei giudici di pace aditi;
che lo stesso giudice di legittimità non aveva avuto ancora modo di pronunciarsi a riguardo.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avverso
[...]
la sentenza n. 297/2020 del Giudice di Pace di pronunciata su Pt_1
ricorso dell'avv. Giulia Romanelli, odierna appellata, così provvede:
- accoglie l'appello;
- ad integrale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione originariamente proposta dall'avv. CP_1
- compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Bari, 02.05.2025 Il Giudice
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, dott. Alfonso Pappalardo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 7121 dell'anno 2020 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
in persona del Sindaco e legale rappresentante Parte_1
“pro tempore”, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Ortiz,
elettivamente domiciliato in via A.M. Calefati n. 389 Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
Avv. Giulia, in proprio CP_1
APPELLATA
--------------------------
All' udienza del 29 aprile 2025, la causa è stata decisa con lettura in aula del dispositivo.
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
Il 24 aprile ed il 4 maggio 2019, il Comandante della Polizia
Municipale del di emetteva due verbali di Pt_1 Pt_1
accertamento e contestazione di violazione al C.d.S. (recanti, rispettivamente, i numeri D19120319594 e BS1187188), con i quali intimava all'Avv. Giulia Romanelli di pagare la sanzione amministrativa di € 60,00, oltre spese, per singolo verbale.
Alla ingiunta veniva contestato di avere lasciato il veicolo marca
AIXAM targato X847CV in sosta negli spazi riservati ai ciclomotori e motocicli.
L'avv. proponeva, davanti al Giudice di Pace di CP_1 Pt_1
tempestivo ricorso ex art. 204 C.d.S. avverso i sopra menzionati verbali di contestazione, sostenendo di essersi preventivamente informata e di avere avuto una verbale autorizzazione dagli stessi agenti della Polizia Municipale di circa la possibilità di Pt_1
parcheggiare un veicolo come quello contravvenzionato negli spazi riservati ai ciclomotori.
Sosteneva che tale autorizzazione era derivata dalla circostanza che,
nella città di non erano stati previsti parcheggi riservati a tale Pt_1
categoria di quadricicli leggeri.
Lamentava, pertanto, che i verbali impugnati erano viziati da eccesso di potere e da travisamento dei fatti, tanto più che un analogo verbale era stato opposto, con successo, dinanzi al Giudice
di Pace di Pt_1
Chiedeva l'annullamento dei provvedimenti opposti, con ogni conseguenza di legge.
Si costituiva in giudizio il eccependo la infondatezza Parte_1
del ricorso e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite e con condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Ribadiva la piena legittimità e fondatezza dei verbali impugnati ed evidenziava come, relativamente al veicolo contravvenzionato, fosse pag. 2/6 stato rilasciato, dall'AMTAB, il 26/2/2019, un permesso di parcheggio nella zona ZSR.
L'adito Giudice di Pace, con sentenza n. 297/20 depositata il 3
febbraio 2020, accoglieva l'opposizione, annullava i verbali di contestazione impugnati e condannava il al pagamento Pt_1
delle spese processuali in favore della ricorrente.
Proponeva appello il deducendo la violazione e falsa Parte_1
applicazione dell'art. 7 comma 1 bis C.d.S., nonché la errata motivazione ed interpretazione della norma violata.
In particolare, faceva rilevare come l'appellata avesse voluto parcheggiare il proprio quadriciclo negli spazi espressamente riservati ai cicli ed ai motocicli a due ruote, nonostante avesse la possibilità di parcheggiare regolarmente il suo mezzo negli stalli riservati alla ZSR, essendo stata a ciò appositamente autorizzata.
Lamentava, inoltre, che il primo giudice non aveva tenuto conto del disposto normativo di cui all'art. 38 C.d.S., secondo il quale gli
“utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorchè in difformità con altre regole di circolazione” e “le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali”, omettendo di considerare come l'Avv. avesse parcheggiato il quadriciclo CP_1
in questione pur in presenza di una segnaletica verticale raffigurante solo veicoli a due ruote.
Concludeva chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza,
con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
pag. 3/6 L'Avv. si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità CP_1
dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza.
Chiedeva il rigetto del gravame, con ogni conseguenza di legge.
L'appello è fondato e deve, nei limiti in seguito precisati e per quanto di ragione, essere accolto.
Innanzitutto, nessuna inammissibilità dell'impugnazione può essere ravvisata nel caso di specie, contenendo il ricorso tutti gli elementi ed i requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. nella formulazione in vigore al momento della proposizione del gravame.
Premesso, poi, in punto di fatto, che non risultava apposto, nel parcheggio utilizzato dall'appellata, alcun segnale che esplicitamente riservava la sosta ai soli ciclomotori e motocicli e che dalla documentazione fotografica allegata dalle parti non si evince con certezza che il mezzo dell'Avv. aveva occupato più CP_1
stalli orizzontali, la questione dirimente ai fini della decisione del giudizio è costituita dalla qualificazione del quadriciclo in questione.
A dire dell'odierna appellata tali tipologia di veicoli doveva essere assimilata, ai sensi dell'art. 52 dell'allora in vigore C.d.S, ai ciclomotori;
secondo il rientrava nella categoria dei Parte_1
quadricicli a motore ex art. 53 1° co lett h) C.d.S..
Nel primo caso, la violazione contestata sarebbe inesistente;
nel secondo, i verbali di accertamento sarebbero pienamente legittimi e la opposizione “de qua” totalmente infondata.
La questione, non univocamente affrontata e risolta dai giudici di merito, è stata finalmente definita dal giudice di legittimità, in senso pag. 4/6 favorevole alla tesi dell'odierna appellante, con la ordinanza n. 3432
del 3/2/2023.
Con detta pronuncia la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui i microcar a quattro ruote del tipo di quello contravvenzionato non possono essere qualificati come motocicli ai sensi dell'art. 52 C.d.S., ma vanno classificati come motoveicoli, in quanto tali rientranti nella previsione di cui all'art. 53 1° co. lett. h)
C.d.S..
Da ciò deriva la piena legittimità dei verbali di accertamento e di contestazione impugnati dall'Avv. davanti al Giudice di CP_1
Pace di Pt_1
Lo scrivente condivide tale assunto e ritiene di doversi attenere all'interpretazione fornita, sul punto, dalla Suprema Corte.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata e l'opposizione proposta dall'Avv. davanti al CP_1
Giudice di Pace di dichiarata infondata e rigettata. Pt_1
Per ciò che riguarda il regolamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, le stesse vanno interamente compensate tra le parti alla luce del disposto dell'art. 92 2° co. c.p.c., in considerazione della novità della questione esaminata.
Ed invero, premesso che la circostanza che l'Avv. fosse CP_1
stata autorizzata a parcheggiare il suo veicolo negli stalli riservati alla ZSR è del tutto irrilevante ai fini della decisione e del regolamento delle spese di lite, dalla stessa lettura della sopra citata ordinanza n. 3423/2023 della Cassazione si evince: che sulla questione oggetto di causa non si era formata una chiara ed pag. 5/6 univoca giurisprudenza di merito;
che anzi vi erano stati contrastanti decisioni dei giudici di pace aditi;
che lo stesso giudice di legittimità non aveva avuto ancora modo di pronunciarsi a riguardo.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avverso
[...]
la sentenza n. 297/2020 del Giudice di Pace di pronunciata su Pt_1
ricorso dell'avv. Giulia Romanelli, odierna appellata, così provvede:
- accoglie l'appello;
- ad integrale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione originariamente proposta dall'avv. CP_1
- compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Bari, 02.05.2025 Il Giudice
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