Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/01/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
OR D'Appello di MA
Prima sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Biagio Roberto Cimini presidente dott. Nicola Saracino consigliere dott. Elena Gelato consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2262/2021 e promossa da
Dr. AN NO [c.f.: ], rappresentato e difeso dall'avv. Massimo CodiceFiscale_1
NO giusta delega in atti ed elettivamente domiciliato in MA, presso lo studio dell'avv.
Aldo Camaioni
opponente
CONTRO
, Istituto di diritto pubblico con sede in MA, Via Nazionale n. 91, in persona CP_1
del suo legale rappresentante pro tempore (c.f.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_1
Vincenza Profeta e Michele Cossa in forza di procura in atti opposta
Oggetto: opposizione ex art. 145 d.lgs. 385/93/giudizio di riassunzione.
CONCLUSIONI
1
1. Accogliere il ricorso in opposizione proposto ex art. 145 co. 4 D.lgs. 385/93 avverso il provvedimento sanzionatorio n. prot. 0046624/13 trasmesso con nota prot. n. 0169416/13 del 18.2.2013 nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali [ivi inclusa la proposta per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie prot. n. 0026408/13 del 9.1.2012 a firma del Capo Servizi Rapporti
Esterni e Affari Generali];
2. Per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati con precipuo riferimento alla sanzione irrogata disponendo la cancellazione del suddetto provvedimento sanzionatorio [n. prot.
0046624/13 trasmesso con nota prot. n. 0169416/13 del 18.2.2013] dalla pubblicazione del Bollettino di Vigilanza della n. 1/2013; Con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio CP_1
in riassunzione nonché del precedente giudizio di merito e di quello di legittimità”;
Per l'opposta: ”Voglia l'ecc.ma OR d'appello adìta: - dichiarare il ricorso inammissibile;
- in subordine, comunque rigettare il ricorso perché del tutto infondato. Con vittoria di spese e compensi”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con provvedimento n. 0046624/13 emesso in data 15 gennaio 2013 la irrogava CP_1
in danno del dr. AN NO, già componente del collegio sindacale della SO.FI.ME. -
Società Finanziaria Messinese - s.p.a. (di seguito, Sofime), la sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.000,00 e quella accessoria della pubblicazione sul Bollettino della
[...]
ai sensi dell'art. 8 T.U.B., sul presupposto dell'“omesso controllo sulla comunicazione CP_1
alla delle variazioni negli organi sociali da parte dei componenti del Collegio CP_1
Sindacale (art. 106, co. 6, d. lgs. 385/93; Provvedimento della del 14.05.2009, CP_1
artt. 11 e 13)”.
Avverso il suddetto provvedimento il NO proponeva inizialmente opposizione dinanzi al
TA del LA, con atto notificato in data 9 maggio 2013, sulla base della normativa all'epoca vigente (i.e. l'art. 133 co. 1 lettera i) D. Lgs. n. 104/2010, che devolveva alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo la cognizione in tema di sanzioni amministrative irrogate dalla ). CP_1
A seguito della sentenza della OR Costituzionale n. 94 del 15 aprile 2014, con la quale era stata affermata la reviviscenza delle “disposizioni illegittimamente abrogate dall'art. 4, comma
1, numeri 17) e 19), dell'allegato 4 al D. Lgs. n. 104 del 2010”, il NO, con atto notificato
2 alla il 14 maggio 2014, formalizzava, ai sensi dell'art. 84 del d. lgs. n. 104/2010, CP_1
apposita rinuncia al ricorso pendente dinanzi al TA del LA e, subito dopo, in data 20 maggio 2014, proponeva nuovamente opposizione avverso il suddetto decreto avanti alla
OR di appello di MA, in ragione appunto della ripristinata sussistenza della giurisdizione ordinaria sui procedimenti oppositivi ai provvedimenti sanzionatori adottati dalle Autorità indipendenti.
A fondamento dell'opposizione il NO formulava le seguenti censure.
Con il primo motivo di opposizione lamentava la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/90.
A tal fine rilevava di non avere mai ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio conclusosi tramite il provvedimento impugnato, il che gli aveva impedito di controdedurre ed esercitare il proprio diritto di difesa;
tale pregiudizio non assumeva ad avviso dell'opponente una mera valenza formale, posto che per un verso le norme vigenti in materia di illeciti amministrativi e di atti regolamentari promananti dalla stessa CP_1
individuavano nella tempestiva comunicazione di avvio del procedimento un momento decisivo ed ineliminabile ai fini della corretta consumazione del potere amministrativo attribuito per legge e per altro qualora il ricorrente fosse stato messo in condizioni di intervenire nel merito della questione avrebbe potuto rilevare, nella sede procedimentale e non direttamente in quella processuale, una serie di irregolarità che certamente avrebbero dissuaso l'Amministrazione resistente dall'intenzione di proseguire l'illegittimo iter sanzionatorio.
Con il secondo motivo di opposizione il NO adduceva la violazione degli artt. 13 e 14 della legge n. 689/1981, della circolare della del 9 febbraio 2013 e del provvedimento CP_1
della del 25 giugno 2008. CP_1
In proposito l'opponente evidenziava:
-che in data 23 dicembre 2011 gli era stato notificato l'accertamento svolto dalla Guardia di
Finanza contenente l'addebito relativo alla violazione della disposizione di cui all'art. 112 del d.lgs. n. 385/93;
3 -che successivamente la Guardia di Finanza aveva trasmesso all'Autorità il rapporto contenente l'effettiva e completa conclusione delle attività di accertamento, rapporto che era stato acquisito dalla in data 13 gennaio 2012; CP_1
- che da tale data doveva essere calcolato il termine di 90 giorni entro il quale andava notificata agli interessati la (definitiva) contestazione dell'illecito e la comunicazione dell'avvio del procedimento sanzionatorio, termine che dunque sarebbe venuto a scadere il successivo 12 aprile 2012;
- che l'opponente non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione della contestazione delle violazioni per le quali era stato poi sanzionato e conseguente avvio del procedimento, di modo che gli effetti scaturenti dal provvedimento sanzionatorio impugnato non potevano prodursi, in ragione dell'avvenuta violazione di tutti i termini di conclusione del procedimento individuati a pena di decadenza dall'esercizio del potere punitivo sia dalla legge n. 689/1981 (90 giorni dall'accertamento della violazione) che dai regolamenti e dalle circolari della stessa (240 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle CP_1
controdeduzioni -pari a trenta giorni- da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la notifica della contestazione, nel caso di specie mai ricevuta dall'opponente).
Con il terzo motivo di opposizione il NO ha addotto l'illegittimità nel merito del provvedimento impugnato, stante la conclamata assenza di una condotta effettivamente sanzionabile a suo carico, nella qualità di componente del collegio sindacale della Sofime.
A tal fine ha in primo luogo evidenziato come la contestazione di cui all'originario verbale del 23 dicembre 2011 della GdF, relativa alla pretesa violazione dell'art. 112 comma 1 TU, fosse assolutamente inconferente, posto che la disposizione in oggetto era stata a quella data riformulata dal d.lgs. 141/2010 e si riferiva a tutt'altro istituto (“Altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti”).
Tanto premesso, ha evidenziato come il riferimento contenuto nel provvedimento sanzionatorio alle violazioni, poi contestate con verbale in data 11.4.2012, delle disposizioni di cui all'art. 106, co. 6, TU e agli artt. 11 e 13 del Provvedimento della del 14 CP_1
maggio 2009, sulle quali si sarebbe dovuto fondare l'addebito formulato in suo danno di
4 omesso controllo sulla comunicazione all'autorità di vigilanza delle variazioni negli organi sociali, fosse erroneo, considerato che:
a) la disposizione di cui all'art 106 TU era riferibile a fattispecie esulante dalla condotta in concreto contestata, avendo ad oggetto previsioni relative all'albo degli intermediari finanziari;
b) la previsione di cui all'art. 11 del Provvedimento del 14 maggio 2009 era riferibile agli obblighi di comunicazione facenti capo agli “intermediari finanziari” e come tale non era suscettibile di applicazione analogica in capo ai componenti del collegio sindacale.
Sulla base di tali considerazioni e rilevando altresì di avere subito un concreto pregiudizio in conseguenza della pubblicazione del provvedimento sul bollettino della , il CP_1
NO concludeva per l'annullamento della sanzione irrogata e l'emissione dell'ordine di cancellazione della sanzione dal bollettino suddetto.
La si costituiva nell'originario giudizio dinanzi alla OR d'Appello eccependo, CP_1
in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione stante l'asserita definitività del provvedimento impugnato a seguito della notifica dell'atto di rinuncia al ricorso proposto dinanzi al Giudice Amministrativo nonché la tardività del rimedio, in quanto proposto oltre il termine decadenziale di trenta giorni dalla notifica dell'atto opposto.
L'opposta, nel merito, rilevava la tempestiva comunicazione dell'inizio del procedimento sanzionatorio, intervenuta con atto di contestazione delle violazioni emesso in data 11.4.2012
e consegnato in pari data all'Ufficiale Giudiziario, atto che era stato poi ritualmente notificato al NO ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel rispetto del termine di novanta giorni decorrente dall'acquisizione del rapporto inviato dalla Guardia di Finanza in data 13.1.2012.
Tanto premesso, la rilevava l'assoluta correttezza del provvedimento CP_1
sanzionatorio, emesso a fronte della violazione degli obblighi informativi prescritti dal combinato disposto dell'art. 106, co. 6, TU (nel testo anteriore alla novella del 2010) e dell'art. 11 del provvedimento in data 14.5.2009, addebiti la cui effettiva esistenza non era stata contestata, sotto il profilo storico, da parte dell'opponente.
5 Alla luce di tali considerazioni concludeva per la declaratoria di inammissibilità o in subordine per il rigetto dell'opposizione.
Con le note difensive autorizzate depositate in data 15.5.2015, il NO eccepiva il difetto di prova della ritualità della notifica del verbale di contestazione dell'illecito, evidenziando come la non avesse prodotto la raccomandata inviata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., CP_1
indispensabile ai fini del perfezionamento della notifica.
Con provvedimento emesso in data 26 maggio 2016, la OR d'Appello di MA dichiarava inammissibile l'opposizione.
La OR adita riteneva in primo luogo che il ricorso proposto dinanzi al TA del LA fosse tardivo, in quanto introdotto a seguito del decorso del termine di legge previsto per l'opposizione (indicato in trenta giorni) ed in ogni caso evidenziava come detto giudizio fosse stato rinunciato, di modo che anche la successiva opposizione reiterata dinanzi al giudice ordinario era da ritenere inammissibile, non potendo rivivere gli effetti di quella originariamente proposta.
Avverso tale provvedimento il NO proponeva ricorso in Cassazione eccependo: la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 29 D.Lgs. 104/2010 e dell'art. 145, co. 4, D.Lgs. 104/2010 in relazione all'art. 360, primo comma n. 3) c.p.c.; la violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 35, co. 2, lett. c) D.lgs. n. 104/2010 in relazione all'art. 360, 1^ co. n. 3) c.p.c.
Si costituiva la resistendo al ricorso. CP_1
Con sentenza n. 2128/2021 pronunciata in data 19.11.2020, la PR OR, in accoglimento del ricorso, cassava il decreto impugnato e rinviava il giudizio alla OR
d'Appello di MA, in diversa composizione, per la decisione nel merito dell'opposizione e la pronuncia relativa alle spese del giudizio di cassazione.
La PR OR si esprimeva nei seguenti termini: “Con il decreto impugnato in questa sede è stata ravvisata la tardività dell'originario ricorso proposto dinanzi al TA LA dal NO (sul presupposto che all'epoca della sua formulazione la giurisdizione appartenesse al giudice amministrativo in materia), dovendosi ritenere violato il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, previsto
6 all'art. 145, comma 4, del d. lgs. n. 285/1993, tenendosi presente che esso era stato notificato il 22 marzo
2013 e che la notifica dell'opposizione era intervenuta l'8 maggio successivo, con il suo relativo deposito il 13 maggio.
Con lo stesso decreto la OR laziale ha, altresì, ritenuto che non potevano accogliersi i rilievi avanzati dal
NO, in virtù dei quali, per effetto della … sentenza della OR costituzionale n. 94/2014 (con conseguente riattribuzione della giurisdizione al giudice ordinario), sarebbero dovuti decorrere nuovi termini per impugnare il provvedimento sanzionatorio, e ciò sulla base della essenziale ragione che la tutela giurisdizionale non avrebbe potuto successivamente rivivere in spregio dei termini temporali fissati dalla legge (e già scaduti) per il rimedio oppositivo.
Ciò premesso, osserva il collegio che l'impugnato decreto della OR di appello è errato in punto di diritto poiché non ha tenuto presente che, al momento della proposizione del ricorso in opposizione dinanzi al TA
LA (l'8-13 maggio 2013) e prima che intervenisse la sentenza di illegittimità costituzionale n. 94 del
2014, la disciplina processuale che trovava applicazione al riguardo - relativa all'esperimento delle azioni di annullamento dei provvedimenti amministrativi - era quella contenuta nel d. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.d. codice del processo amministrativo).
E ciò per l'assorbente ragione che il menzionato comma 4 dell'art. 145 del TUB era stato abrogato dall'art.
4, comma 1, punto 17), dell'allegato 4, proprio del d.lgs. n. 104/2010, di cui poi venne dichiarata
l'illegittimità costituzionale solo la citata sentenza n. 94 del 2014 (quindi successiva alla proposizione del ricorso dinanzi al TA da parte del NO), pubblicata sulla G.U. del 23 aprile 2014, n. 18, con la riviviscenza della disciplina del previgente citato art. 145, comma 4, del TUB, che prescriveva il rispetto del termine di 30 giorni per la proposizione dell'opposizione in sede giudiziale.
In particolare, per effetto dell'applicabilità "ratione temporis" al ricorso in questione formulato dal NO dinanzi al TA LA del d.lgs. n. 104/2010, era previsto, in generale, che l'azione di annullamento dei provvedimenti amministrativi avrebbe dovuto essere proposto nel termine di decadenza di sessanta giorni, dall'avvenuta conoscenza da parte del destinatario (art. 29 del citato d. lgs.). –
Fatta questa precisazione, va segnalato che se è pur vero che ai procedimenti oppositivi ricadenti nell'ambito di applicabilità dell'art. 119 del medesimo d.lgs. n. 104/2010 - tra i quali (indicati alla lett. b) i giudizi aventi ad oggetto del controversie relative ai provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti
(come quelli emessi dalla , cui si riferisce il caso in questione) - si applicava il rito abbreviato CP_1
dalla medesima norma disciplinato, ai sensi del secondo comma della stessa era stato previsto che, di regola,
7 tutti i termini processuali ordinari erano stati dimezzati, ad eccezione, nei giudizi di primo grado, tra gli altri, del termine per la notificazione del ricorso introduttivo.- Ciò significa che, nell''intervallo temporale di vigenza del d.lgs. n. 104/2010, anche per la proposizione dei ricorsi (e, quindi, per la loro notificazione), in primo grado (di merito, e tale deve considerarsi anche quando per il procedimento sia previsto un solo grado di merito) avverso gli indicati provvedimenti, era rimasto immutato il termine decadenziale ordinario di 60 giorni, come sancito in generale dal ricordato art. 29 dello stesso d.lgs.- E', quindi, indubbio, che all'atto della notificazione del ricorso dinanzi al TA da parte del NO, quest'ultimo era tenuto ad osservare, a pena di decadenza, il termine di sessanta giorni, termine che risulta effettivamente rispettato, essendo il ricorso stesso stato notificato
l'8 maggio 2013 (con il suo conseguente deposito il 13 maggio seguente), a fronte dell'avvenuta notificazione del provvedimento sanzionatorio opposto in data 22 marzo 2013.
Non avrebbe, pertanto, la OR di appello di MA potuto applicare - "ora per allora" - il più breve termine di 30 giorni per le impugnazioni in materia reintrodotto solo a seguito della citata sentenza di illegittimità costituzionale n. 94/2014, pubblicata sul supplemento della G.U. n. 18 del 23 aprile 2014. - E proprio per effetto dell'intervento di tale pronuncia di incostituzionalità, il NO, con atto notificato alla
[...]
il 14 maggio 2014 e depositato il successivo 19 maggio 2014, ebbe a formalizzare, ai sensi dell'art. CP_1
84 del d. lgs. n. 104/2010, apposita rinuncia al ricorso pendente dinanzi al TA LA, e, subito di seguito, in data 20 maggio 2014 proponeva nuovamente opposizione, avverso lo stesso decreto già impugnato dinanzi al citato giudice amministrativo, avanti alla OR di appello di MA, in dipendenza della ripristinata sussistenza della giurisdizione ordinaria sui procedimenti oppositivi ai provvedimenti sanzionatori adottati dalle Autorità indipendenti.-
Solo, poi, con decreto del 27 giugno 2014, depositato il 1° agosto 2014, il TA LA dichiarava il ricorso estinto per rinuncia (come da decreto prodotto e ed anche trascritto nel ricorso per cassazione), ragion per cui solo in tale data il giudizio amministrativo poteva dirsi definito con un provvedimento giudiziale (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 24 giugno 2004, n. 8), donde, all'atto della rinnovata presentazione del ricorso avverso il provvedimento della , lo stesso giudizio amministrativo CP_1
doveva considerarsi ancora pendente.- Da questo sviluppo della vicenda processuale discende, dunque, che certamente il NO non era decaduto dal termine per impugnare il provvedimento sanzionatorio, avendolo osservato (quello di sessanta giorni) al momento della proposizione del ricorso dinanzi al TA LA (per quanto detto in precedenza) e avendo riproposto il ricorso stesso - in via, in effetti, prosecutoria - dinanzi alla
OR di appello di MA (quale giudice ordinario, avanti al quale si era venuta a verificare la "translatio"),
8 a seguito della suddetta sentenza della OR costituzionale n. 94/2014, oltretutto nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione in G.U., in pendenza ancora del giudizio amministrativo, così rimanendo fermi gli effetti processuali determinatisi al momento della formulazione del primo tempestivo ricorso.
Oltretutto, su un piano generale, va ricordato che - secondo la giurisprudenza di questa OR (v. Cass. n.
5240/2000 e, più recentemente, Cass. n. 1644/2019) - l'efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento emesse dalla OR costituzionale incontra un limite nelle situazioni consolidate per effetto di intervenute decadenze, con la precisazione che tale limite, tuttavia, non opera quando la dichiarazione di illegittimità costituzionale investe proprio la norma che avrebbe dovuto rendere operante la decadenza.
In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni complessivamente esposte, il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione dell'impugnato decreto ed il rinvio del procedimento di opposizione alla OR di appello di MA, in diversa composizione, che, sul presupposto della tempestività del ricorso originariamente formulato dal NO AN, si pronuncerà sui motivi con esso proposti e provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di cassazione”.
Il NO riassumeva dunque il giudizio dinanzi a questa OR, chiedendo la delibazione nel merito dell'opposizione.
L'opponente in riassunzione ribadiva:
-la decadenza dal potere sanzionatorio ai sensi degli artt. 13 e 14 L. n. 689/1981 nonché secondo quanto espressamente previsto in materia dal provvedimento della CP_1
del 25.6.2008, stante l'irritualità della notifica del provvedimento di contestazione degli addebiti relativi alla violazione degli obblighi informativi degli intermediari eseguita in data
11.4.2012 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., a fronte dell'omesso invio della seconda raccomandata informativa della giacenza del plico, mai prodotta in atti;
-l'abrogazione dell'art. 112 co. 1 del D.lgs. n. 385/1993 e delle conseguenze sanzionatorie dell'art. 144 co. 2 dello stesso decreto a far data dal 13.8.2010 nonché l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 106 co. 6 TU e degli articoli 11 e 13 del provvedimento della CP_1
del 14 maggio 2009 siccome non contenenti, tra gli obblighi sanzionabili, “le comunicazioni sulla modifica della composizione degli organi sociali”.
L'opponente ha dunque concluso per l'accoglimento dell'opposizione ed il conseguente annullamento del provvedimento sanzionatorio n. prot. 0046624/13 nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali [ivi inclusa la proposta per l'irrogazione di sanzioni
9 amministrative pecuniarie prot. n. 0026408/13 del 9.1.2012 a firma del Capo Servizi Rapporti
Esterni e Affari Generali] e la conseguente cancellazione del provvedimento sanzionatorio dalla pubblicazione del Bollettino di Vigilanza della n. 1/2013. CP_1
Si costituiva nella presente fase di giudizio la eccependo l'inammissibilità del CP_1
ricorso in riassunzione.
A tal fine evidenziava come l'inammissibilità dell'opposizione fosse stata eccepita anche sotto diversi profili, sui quali la PR OR (che aveva statuito solo con riguardo alla tempestività della notifica del ricorso al TA) non si era espressamente pronunciata, e segnatamente:
- il fatto che l'originario ricorso al TA fosse stato rinunciato e per l'effetto il giudizio si fosse estinto, di modo che la vicenda in questione non poteva integrare alcuna translatio ai sensi di legge e quindi nessuna salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda poteva operare;
- il fatto che il ricorso al TA fosse stato tardivamente depositato, rispetto alla sua notifica, in violazione della previsione di cui all'art. 119 co. 1, lett. b) c.p.a.
Nel merito l'opposta ribadiva le originarie difese, evidenziando l'infondatezza degli avversi motivi di opposizione.
Con particolare riguardo alle contestazioni formulate dall'opponente in relazione alla notifica del verbale di contestazione dell'illecito, la evidenziava di avere CP_1
tempestivamente consegnato l'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, in data 11.4.2012, e come tale notifica, in assenza del destinatario o altri soggetti legittimati a ricevere l'atto, si fosse regolarmente perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
Le eccezioni preliminari in questa sede reiterate dalla sono inammissibili. CP_1
Come correttamente evidenziato dall'opponente, a seguito della richiamata pronuncia della
PR OR, si è formato il giudicato sulla tempestività dell'opposizione riassunta dal
NO dinanzi al giudice ordinario, di modo che non è più a disquisire sull'asserita tardività dell'originaria opposizione instaurata dinanzi al TA del LA
10 La pronuncia della OR d'Appello che, proprio in accoglimento di tale eccezione, aveva ritenuto inammissibile l'opposizione in sede ordinaria è stata come detto cassata dalla
PR OR, che ha travolto il provvedimento emesso in rito, dichiarando espressamente l'ammissibilità dell'opposizione “sul presupposto della tempestività del ricorso originariamente formulato dal NO” e rinviando per l'effetto a questa OR, in diversa composizione, per l'esame nel merito dei “motivi con esso proposti”.
Ogni altra considerazione sull'argomento è dunque in questa sede preclusa.
Ad abundantiam, avuto riguardo alle censure in questa sede reiterate dalla , si CP_1
rileva in primo luogo come la S.C. si sia espressamente pronunciata, respingendola, sull'eccezione di estinzione del giudizio amministrativo e conseguente impossibilità della traslatio a fronte della rinuncia all'originario ricorso, rilevando espressamente come detta rinuncia fosse stata formalizzata in epoca successiva alla riproposizione del ricorso “in via, in effetti, prosecutoria - dinanzi alla OR di appello di MA (quale giudice ordinario, avanti al quale si era venuta a verificare la "translatio")”, di modo che erano rimasti “fermi gli effetti processuali determinatisi al momento della formulazione del primo tempestivo ricorso”.
Quanto alla seconda censura reiterata dall'opposta, relativa al ritardato deposito del ricorso al TA rispetto alla sua notifica, sulla quale la Cassazione non si è espressamente pronunciata, non si possono che ribadire le considerazioni sopra esposte in ordine al giudicato oramai formatosi sulla validità della traslatio del giudizio di opposizione dinanzi a questa OR
d'Appello.
Ed invero, “In ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione,
e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa (in questi termini, Cass., 3.3.2022, n. 7091; nello stesso senso, Cass.,
22.8.2018, n. 20887; Cass., 16.10.2015, n. 20981).
11 In applicazione dei principi appena richiamati, sul punto si è formato il giudicato implicito interno.
Venendo dunque all'esame del merito, l'opposizione è come detto fondata.
Deve invero essere accolto il secondo motivo di opposizione, con il quale il NO ha eccepito la decadenza della dalla facoltà di esercitare la pretesa sanzionatoria, stante il CP_1
mancato rispetto del termine di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 689/1981.
Preliminarmente, per mera completezza (posto che la questione appare incontroversa tra le parti, le quali disquisiscono solo della ritualità e tempestività della contestazione formulata dalla nell'aprile 2012, a seguito della trasmissione del rapporto da parte delle CP_1
Guardia di Finanza del gennaio 2012), si rileva come la contestazione immediata del verbale di accertamento redatto dalla Guardia di Finanza il 23 dicembre 2011 non rilevi ai fini di causa.
Con il suddetto verbale, infatti, la Guardia di Finanza aveva prospettato la violazione dell'art. 112 TU (nel testo anteriore alla novella del 2010), che prevedeva l'obbligo del collegio sindacale di informare la l'UIC ovvero la “ di tutti gli atti od i fatti, di cui venga a CP_1
conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione od una violazione delle norme che disciplinano l'attività degli intermediari finanziari”.
In conformità al contenuto della norma che si assumeva violata, la GdF, nella narrativa del verbale in oggetto, riteneva configurabile il seguente l'illecito: ”in difformità di quanto verbalizzato nelle note integrative ai bilanci d'esercizio e alle dichiarate avvenute verifiche trimestrali, certificate con il rilascio di documento fiscale da parte dei professionisti nei confronti della Sofime, si dà atto che l'organo di controllo ha sostanzialmente difettato nell'esercizio delle proprie funzioni”.
Ebbene, pare evidente come tale contestazione, riferibile appunto all'omessa comunicazione di irregolarità di gestione (in concreto ricondotte all'omesso controllo da parte del collegio sindacale sulle note integrative ai bilanci d'esercizio e sulle dichiarate avvenute verifiche trimestrali, certificate con il rilascio di documento fiscale da parte dei professionisti), sia del tutto eterogenea rispetto a quella poi contestata dalla al NO e per il quale CP_1
l'incolpato è stato infine sanzionato, integrata dalla ritenuta “violazione dell' art. 106, comma 6
12 tub”, per essere stato “riscontrato che la SOFIME, sin dall'iscrizione, non ha mai comunicato … le modifiche nella composizione degli organi sociali”.
Al fine della valutazione della tempestività, o meno, della contestazione dell'illecito è dunque solo a tale secondo addebito, contenuto nel verbale di contestazione redatto dalla
[...]
in data 11 aprile 2012, che si deve fare riferimento agli effetti di causa. CP_1
Tanto premesso, il dies a quo del calcolo del termine di novanta giorni di cui all'art. 14 della legge 689/81 va pacificamente individuato nella data del 13.1.2012.
La stessa , nel propugnare la tempestività della notifica del verbale di CP_1
contestazione dalla stessa consegnato agli ufficiali giudiziari il giorno 12 aprile 2012, dà per postulato che il suddetto termine dovesse farsi decorrere dal 13 gennaio 2012, quando la
Guardia di Finanza aveva trasmesso il rapporto completo alla CP_1
dell'accertamento in precedenza dalla prima effettuato.
Posto questo dato incontroverso, non si può che concludere per l'estinzione della pretesa sanzionatoria, a fronte dell'inutile decorso del termine di legge per provvedere alla contestazione dell'illecito.
Come allegato dall'opposta e comunque desumibile dalla documentazione in atti (v. doc. 3 del relativo fascicolo di parte), la ha proceduto alla notifica dell'atto di CP_1
contestazione consegnandolo all'ufficiale giudiziario territorialmente competente in data 12 aprile 2012; la notifica è stata poi eseguita nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., in assenza di reperimento all'indirizzo delle persone indicate per la consegna dall'art. 139 del codice di rito.
Ebbene, secondo quanto addotto dalla , la notifica del verbale di contestazione CP_1
inoltrata il 12.4.2012 sarebbe tempestiva (in quanto eseguita entro 90 giorni dal 13.1.2012), trovando applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario anche nella materia degli atti amministrativi, compresi quelli di natura sanzionatoria (come sancito dalla pronuncia della Cassazione, a SS.UU., n. 12332 del
17 maggio 2017), oltre che del tutto rituale.
13 Di contro, l'opponente ha come detto eccepito come non risulti alcuna prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, non essendo stata prodotta la raccomandata prescritta ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
L'atto di contestazione dell'illecito, che il NO nega di aver mai ricevuto, non sarebbe dunque mai entrato nella sua sfera di conoscibilità, di modo che si sarebbe prodotto l'effetto di perenzione dell'obbligazione sanzionatoria previsto dal richiamato art. 14 della legge
689/81.
La censura è fondata.
Non si può che rilevare come effettivamente la documentazione originariamente prodotta dalla non comprendesse la raccomandata inviata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., CP_1
come eccepito dal NO nella prima difesa successiva alla costituzione dell'opposta, nella prima fase di giudizio dinanzi a questa OR d'appello.
La relata di notifica della raccomandata inviata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è stata invero prodotta dalla solamente nel presente giudizio di rinvio, addirittura in allegato CP_1
alle note difensive finali.
Il documento è all'evidenza inammissibile.
Ed invero, “nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", è preclusa l'acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della OR di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore” (cfr., Cass., ord., 22.9.2022, n.
27736; Cass., ord., 18.10.2018, n. 26108).
In applicazione di tali principi la produzione da ultimo effettuata è inammissibile, posto che si tratta di documentazione affatto funzionale all'attuazione del principio di diritto reso dalla
PR OR (ma al contrario riferibile ad un'eccezione che era stata ab origine formulata dall'opponente) e formatasi in epoca ampiamente anteriore all'instaurazione dell'originario giudizio e non essendo stata neppure allegata, da parte della , la sussistenza di CP_1
14 ragioni di forza maggiore, in ipotesi atte ad aver impedito la tempestiva produzione del documento.
A ciò consegue il difetto di prova del perfezionamento della notifica del verbale di contestazione in data 11.4.2012, cui consegue la decadenza dalla potestà sanzionatoria ai sensi dell'art. 14 della legge 689/81, posto che il successivo atto ricevuto dal NO, ovvero il provvedimento sanzionatorio qui opposto, risale al febbraio 2013 (nel senso che “gli unici termini rilevanti di decadenza e prescrizione, operanti nella materia delle sanzioni amministrative irrogate anche dalla , sono quelli previsti dalla legge n. 689 del 1981 e non anche dalla legge n. 241 CP_1
del 1990 ovvero dal Regolamento interno dell'Ente sanzionatore”, Cass., ord., n. 28410 del 7 novembre
2018).
Il principio della scissione degli effetti della notifica, pur correttamente invocato dall'opposta, non giova alle ragioni della , posto che, seppure la PR OR abbia CP_1
riconosciuto la sua applicabilità anche “agli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio - non ostandovi la loro natura recettizia – tutte le volte in cui dalla conoscenza dell'atto stesso decorrano i termini per l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato e, ad un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel procedimento sanzionatorio in caso di omessa comunicazione delle condotte censurate entro un certo termine” (considerato “l'interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie "comunicativa" a causa di fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del contenuto dell'atto”), la stessa OR ha confermato l'evidente natura ricettizia dell'“atto …emanato al termine della fase endoprocedimentale…”, che “è e rimane di natura recettizia” ed ha precisato, per quanto necessario, che, pur a fronte della scissione degli effetti della sua notifica, “in tale categoria di atti l'effetto finale si raggiunge solo se vi sia stata la conoscenza (legale) del predetto contenuto”, da parte del destinatario.
Ciò non può dirsi avvenuto nel caso di specie, dal momento che la notifica non è rituale, essendo necessaria a tal fine “la produzione dell'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di
15 conoscibilità del destinatario” (così, Cass. ord., 11.11.2020, n. 25351; Cass., 4.3.2020, n. 6089; Cass.,
30.1.2019, n. 2683).
Tale avviso non è stato tempestivamente prodotto in atti, per le ragioni di cui si è sopra dato conto.
Per quanto necessario, in via di chiusura, qualora si volesse ipotizzare l'ammissibilità del deposito effettuato in sede di scritti conclusivi nell'ambito del presene giudizio di rinvio (ma non si vede come), la notifica non potrebbe comunque ritenersi perfezionata, posto che la raccomandata informativa inviata al NO reca la dicitura “irreperibile” (in senso assoluto e non relativo), di modo che l'atto di contestazione dell'illecito non sarebbe comunque entrato nella sua sfera di conoscibilità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento del secondo motivo dell'opposizione (assorbiti gli altri motivi), il provvedimento sanzionatorio irrogato in danno del NO (e gli eventuali atti presupposti o conseguenti) deve essere revocato.
Ai sensi dell'art. 145, comma 3, TUB, la è tenuta a menzionare l'esito CP_1
dell'azione giudiziaria cui ha dato corso l'incolpato nel proprio sito web, a margine della pubblicazione dell'irrogazione della sanzione in precedenza effettuata.
La pronuncia sulle spese del giudizio di opposizione e di quello di legittimità, liquidate come in dispositivo (con applicazione dei valori medi per lo scaglione di competenza, parametrato al valore della causa pari ad euro 5.000,00), segue la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La OR, definitivamente pronunciando sul giudizio rubricato al n. 2262/2021 R.G., così provvede:
1.accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca l'impugnata ordinanza di ingiunzione (e gli eventuali atti presupposti o conseguenti);
2.visto l'art. 145, comma 3, TUB, dispone che la menzioni l'esito dell'azione CP_1
giudiziaria cui ha dato corso l'incolpato nel proprio sito web, a margine della pubblicazione dell'irrogazione della sanzione in precedenza effettuata;
16 3.condanna l'opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese del giudizio di opposizione, che liquida in complessivi euro 3.000,00 per compensi, e di quello di legittimità, che liquida in euro 2.000,00, il tutto oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in MA il giorno 13 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Biagio Roberto Cimini
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