Decreto cautelare 24 giugno 2022
Ordinanza cautelare 20 luglio 2022
Ordinanza cautelare 18 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 20/07/2022, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/07/2022
N. 00624/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 624 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Highlander S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Mormandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sannicola, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Gualtiero Marra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota prot. n. 4157 dell'01.03.2022 del Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Sannicola, Ing. Giordano Carrozzo, avente per oggetto “ comunicazione relativa a pratica richiesta di rilascio di Licenza per sale da ballo, cinema, teatri, acquascivolo, acqua parco” relativa alla struttura denominata “QUARTIERE LATINO” sita in Sannicola sulla Strada Provinciale n. 17 ”, recante (richiamando l'art. 80 T.U.L.P.S. n. 773/1931) riscontro in senso negativo in relazione alla S.C.I.A. presentata il 10.02.2022, con invito alla Società istante a presentare la propedeutica domanda per il rilascio del parere di agibilità alla C.C.V.L.P.S.;
- della nota prot. n. 7261 del 20.04.2022 del Responsabile S.U.A.P. del Comune di Sannicola, Ing. Giordano Carrozzo, avente per oggetto “Integrazione nota 4157 dell'01.03.2022 e preavviso annullamento pratica” ivi allegata in copia e qui in ogni caso contestata;
- di ogni altro atto comunque connesso, consequenziale e/o presupposto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Highlander S.r.l. il 10/6/2022:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della nota prot. n. 9953 del 31/05/2022 a firma del Responsabile S.U.A.P. del Comune di Sannicola Ing. Giordano Carrozzo, avente per oggetto “ Vs invito formale 12/05/2022 prot. in arrivo 26/5/2022 ” contenente la nota del Sindaco di Sannicola prot. n. 9131 del 18/05/2022 (anch'essa qui impugnata);
- della nota prot. n. 10188 del 6 giugno 2022 a firma del Sindaco del Comune di Sannicola, avente per oggetto “ Convocazione CCVLPS per un sopralluogo funzionale finalizzato alla valutazione delle verifiche sollecitate dal Sig. Sindaco con nota prot. 9131 del 18/5/2022, propedeutico al rilascio della licenza di pubblico trattenimento ex art. 80 T.U.L.P.S. n. 773/1931, presentata dalla struttura denominata “Quartiere Latino” sita in Sannicola alla Strada Provinciale n. 17”;
- del “Decreto Sindacale” con cui il Sindaco del Comune di Sannicola ha costituito la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (atto richiamato nella nota del Sindaco di Sannicola prot. n. 10188 del 6/6/2022);
- della nota prot. n. 10438 del 9.06.2022, a firma del Sindaco del Comune di Sannicola, controfirmata dall'Ing. Giordano Carrozzo quale Responsabile S.U.A.P. del Comune di Sannicola (portata con PEC 9 giugno 2022 ore 12:41);
- di ogni altro atto comunque connesso, consequenziale e/o presupposto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Highlander S.r.l. il 23/6/2022:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento di “Revoca della licenza di agibilità rilasciata in esito al parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo espresso in data 4 agosto 1994” prot. n. 11192 del 22.06.2022 a firma del Sindaco del Comune di Sannicola sig. Cosimo Piccione e del Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Sannicola;
- ove occorra della nota prot. n. 10559 del 10 giugno 2022 con la quale si comunicava l'avvio del procedimento di revoca della predetta licenza di agibilità;
- ove ancora occorra del decreto del Sindaco del Comune di Sannicola n. 9 del 9 Agosto 2019, avente ad oggetto “ Nomina Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Validità dal 9 agosto 2019 al 9 agosto 2022 ”, depositato dalla difesa resistente in data 20 giugno 2022 e prima di allora del tutto sconosciuto e ignoto;
- ove occorra della convocazione del 10/6/2022 prot. n. 10571 per il sopralluogo del 17/6/2022;
- di ogni altro atto comunque connesso, consequenziale e/o presupposto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sannicola;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso e con i motivi aggiunti, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv.to G. Mormandi e avv.to R.G. Marra;
Considerato che, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il ricorso, integrato dai due motivi aggiunti proposti in corso di causa, appare infondato, in quanto:
adesso sono state formalmente rilevate, in sede amministrativa, dall’A.C. resistente rilevanti modifiche edilizie alla struttura de qua operate nel 2006 e in epoca successiva tali da far ritenere ormai superata ed inattuale la valutazione di agibilità espressa, ai fini della pubblica sicurezza, nel 1994 dalla C.P.V.L.P.S. e non sembra condivisibile il motivo di gravame con il quale parte ricorrente deduce che il parere di agibilità della Commissione di Vigilanza sia un atto non soggetto a decadenza con perdurante validità del parere rilasciato nell’anno 1994 dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, inerente la struttura denominata “Quartiere Latino” sita in Sannicola alla Strada Provinciale n. 17”(avente capienza di 2300 persone), avendo il Comune resistente - nelle note n. 4157 dell’1.3.2022 e n. 7261 del 20/4/2022 - invece rilevato la realizzazione di nuove opere edilizie (realizzazione di cucina, pizzeria, piscina e chiusura di varchi dediti alle uscite di sicurezza) incidenti sulla sicurezza della struttura; a tanto aggiungasi che l’asseverazione di parte prodotta dalla ricorrente (solo nel corso di giudizio) a firma dell’Ing. Uriele Urso si limita obiettivamente ad asserire solo la funzionalità e l’efficienza degli impianti finalizzati alla sicurezza, in assenza di certificazioni idonee a garantire effettivamente la sicurezza, con conseguente inidoneità, sotto il profilo suindicato, della S.C.I.A. presentata da parte ricorrente a certificare, ai sensi dell’art.19 della Legge n. 241/1990, la sicurezza della struttura e degli impianti ai sensi dell’art.80 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 ;
peraltro, nell’ambito del procedimento per la S.C.I.A., l’A.C. resistente appare avere correttamente e legittimamente inteso effettuare le dovute verifiche di quanto asserito dalla ricorrente, in assenza dei necessari apporti documentali da parte di quest’ultima, la quale ha prodotto la citata certificazione di parte a firma dell’Ing. Urso Uriele (neppure completa in ordine ai profili rilevati) solo nel corso del giudizio.
I richiamati decreto del G.I.P. di Lecce di rigetto di convalida del sequestro e sentenza n. 629 del 2022 del T.A.R. di Lecce hanno ritenuto valido il verbale e la valutazione di agibilità espressa dalla Commissione Provinciale di Vigilanza il 4/08/1994 non avendo la “Pubblica Amministrazione rilevato modifiche strutturali o situazioni nuove”, laddove tale ultima considerazione risulta invece superata alla luce dei successivi suindicati formali rilievi espressi in via amministrativa dall’A.C. resistente;
la Commissione Comunale Locale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo appare legittimamente istituita e nominata con provvedimento sindacale del 9 agosto 2019 ed in carica sino all’agosto 2022, ai sensi degli artt. 141 e segg. del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 - Approvazione del Regolamento dell’Esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931 , n.773, la cui disciplina non prescrive la (necessaria) previa adozione di atti regolamentari da parte del Consiglio Comunale, vieppiù nella considerazione della specifica competenza attribuita al Sindaco in subiecta materia;
la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui ai citati artt.141 e segg. R.D. n. 635/1940 ha l’obbligo di “verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni; la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica; accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 di controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti( anche in assenza di modifiche strutturali) ”, nonché di controllare “ con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti ”;
in base all’art. 141-bis del citato R.D. n. 635/1940 “ Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata ” ed è nominata ogni tre anni dal Sindaco, mentre l’art. 142 prevede la nomina della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo solo in via residuale, ossia ove non costituita quella Comunale;
il rifiuto di parte ricorrente di sottoporsi al tentato sopralluogo da parte della C.C.V.L.P.S. appare del tutto ingiustificato e la richiesta di sopralluogo del VV.FF. di Lecce, effettuata peraltro solo di recente, non può sopperire alla verifica richiesta dal Comune avuto riguardo alle competenze plurispecialistiche dei componenti la Commissione Comunale di Vigilanza predetta (fra cui: il Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato, il Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o un medico dallo stesso delegato; il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato; il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato; un esperto in elettrotecnica) e ai plurimi compiti alla stessa affidati, compiutamente indicati dalla norma, non equiparabili al parere antincendio dei Vigili del Fuoco;
del pari infondata appare la dedotta incompetenza del Sindaco all’adozione del provvedimento di revoca, rivestendo lo stesso i poteri di pubblica sicurezza anche in qualità di Presidente della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, e tenuto conto della sottoscrizione del medesimo provvedimento da parte del Responsabile S.U.A.P. titolare della competenza all’adozione di provvedimenti con rilevanza esterna;
Ritenuto, infine, che quanto all’aspetto del periculum, lo stesso può essere facilmente evitato dalla Società ricorrente (che peraltro assume l’idoneità della struttura e degli impianti) mediante la sottoposizione della struttura de qua al sopralluogo da parte della competente C.C.V.L.P.S.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare formulata dalla Società ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti proposti in corso di causa.
Compensa le spese della presente fase cautelare del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO