Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/04/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7071/2016 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Prima Civile , in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 7071/2016 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 14.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt.
190 e 352 c.p.c.,
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in VIA CORSO VITTORIO EMANUELE 79 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. VITALE ANTONIETTA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e C.F._2
difeso;
APPELLANTE
E
(Già (P.IVA ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Piazza G. Bovio, 22 null 80133 NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. BARBATELLI MAURIZIO (c.f.: ), dal quale è C.F._3
rappresentato e difeso;
APPELLATO
(P. IVA: ), elettivamente domiciliato in C/SO Controparte_3 P.IVA_2
A. DIAZ N. 84 - PALAZZO DEL PRINCIPE 84085 MERCATO SAN SEVERINO, presso lo studio dell'Avv. CINITIEMPO MARIO (c.f.: ), dal quale è C.F._4
rappresentato e difeso;
APPELLATO
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Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza sopra epigrafata, con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda di riduzione del prezzo dell'autovettura e di risarcimento del danno.
Eccepiva l'erroneità della sentenza nella parte in cui riteneva prescritta l'azione di garanzia ex art. 1512 c.c. e nel merito non provati i danni e chiedeva, in riforma della decisione di primo grado, la condanna degli appellati alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
Si costituivano in giudizio gli appellati, i quali eccepivano l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello.
Preliminarmente l'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Preliminarmente, il Tribunale ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, l'azione di garanzia non si sia prescritta.
Invero, la giurisprudenza della S.C. è consolidata nell'affermare che la denunzia dei vizi della stessa da parte del compratore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1495 c.c., può essere fatta, in difetto di una espressa previsione di forma, con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati (Cassazione civile sez. II,
03/04/2003, n. 5142; Cass. SS.UU. 15.1.1991 n. 328).
Pagina 2 di 5 La circostanza che l'autovettura fosse stata portata in concessionaria "per riparazioni in garanzia" costituiva una valida forma di denuncia dei vizi, essendo palese che il ricovero non fosse stato determinato da controlli di routine previsti dopo l'acquisto del mezzo (cfr.
Cass. 3695/2022).
Pertanto, nel caso di specie, l'ultimo intervento in garanzia è stato effettuato quando l'attore ha portato l'autovettura in officina in data 16.7.2014 e, dunque, da tale data che comincia a decorrere il termine prescrizionale di sei mesi (non maturato nel caso di specie).
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per quanto di ragione.
Nel caso di garanzia di buon funzionamento l'acquirente deve dimostrare il cattivo funzionamento della cosa venduta, restando a carico del venditore provare l'estraneità del cattivo funzionamento alla struttura della cosa;
inoltre la garanzia di cui all'art. 1512 c.c., che attua una più forte garanzia del compratore, in via autonoma ed indipendente rispetto alla garanzia per vizi ed alla responsabilità per mancanza di qualità, trova fondamento in un patto contrattuale e pertanto può essere invocata previa dimostrazione dell'esistenza di un tale patto nel contratto di compravendita.
Nel caso di specie, l'autovettura dell'attore è stata sottoposta ad una serie di interventi di riparazione/sostituzione di componenti in garanzia, l'ultimo dei quali è avvenuto in data
16.7.2014, mediante la sostituzione del tenditore mobile e della cinghia di distribuzione;
dopodiché in data 20.11.2014 è stata venduta a terzi al prezzo di euro 9.000,00.
Orbene, dalla stessa narrazione dei fatti effettuata dall'attore si evince che l'autovettura ha subito un intervento di riparazione (rectius sostituzione) in data 16.7.2014 e successivamente è stata venduta a terzi.
L'attore non ha allegato la permanenza di vizi di funzionamento dopo l'ultimo intervento effettuato in garanzia e dunque, non ha fornito la prova della sussistenza delle condizioni per accedere ai rimedi di cui all'art. 1512 c.c..
Così come non ha fornito la prova dei danni asseritamente patiti in conseguenza dei lamentati malfunzionamenti dell'autovettura.
Anche di recente la S.C. ha chiarito (cfr. Cassazione civile , sez. III , 22/10/2024 , n.
27343) che “È ammissibile il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, anche in assenza di fatto-reato o di ipotesi di legge specifiche, purché siano rispettate tre condizioni:
(a) l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale
(b) la lesione sia grave e superi una soglia minima di tollerabilità;
Pagina 3 di 5 (c) il danno non sia futile e non consista in meri disagi o fastidi, ma in una lesione effettivamente lesiva.
Nel caso di specie, la circostanza allegata di essersi l'attore recato in vacanza in nave anziché in auto, in virtù del malfunzionamento dell'autovettura, va considerato quale mero disagio non meritevole di tutela alla stregua dei principi enunciati dalla sopramenzionata sentenza della S.C.
Peraltro, non sono stati allegati, né documentalmente dimostrati pregiudizi patrimoniali patiti in conseguenza dei malfunzionamenti dedotti.
Né si può procedere ad una liquidazione equitativa del danno, atteso che occorre, comunque, la dimostrazione del concreto pregiudizio subito.
Pertanto, va confermata la sentenza di primo grado di rigetto.
Il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esso va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. 18837 del 2010; Cass. n. 6259 del 2014), poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass. n. 11423 del 2016)
Nel caso di specie, il capo della sentenza relativo alle spese non è stato oggetto di specifica impugnazione.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dell'attività esercitata.
Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012
n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
Pagina 4 di 5 1) Rigetta l'appello;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di Parte_1
appello in favore di (Già che si Controparte_1 Controparte_2
liquidano in euro 1.278,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di Parte_1
appello in favore dell'avv. Mario Cinitiempo, difensore della Controparte_3
dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 1.278,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
4) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Nocera Inferiore, 04/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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