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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/02/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12827/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12827 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 attori opponenti, con l'avvocato Alberto Valbuzi
e
Controparte_1 convenuta opposta, con l'avvocato Stefano Cremaschi
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 21 novembre 2024, e perciò per la parte convenuta come nota di p.c. depositata telematicamente il 21 novembre 2024; per la parte attrice, non comparsa all'udienza di p.c., le conclusioni sono quelle di cui all'atto di citazione.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 3792/2021 del 8 ottobre 2021 il g.des. del Tribunale Ordinario di Brescia, su istanza di (di seguito per semplicità TL), ingiungeva a Controparte_1 Pt_1
(di seguito: e ai fideiussori ed di pagare, in via tra loro
[...] Pt_1 Parte_2 Parte_3
pagina 1 di 4 solidale, in favore della ricorrente la somma complessiva di € 38.360,41, oltre agli interessi come da domanda e alle spese della fase monitoria.
Avverso tale decreto proponevano tempestiva opposizione (con atto di citazione notificato il 12 novembre 2021) la società e i fidejussori, contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria dalla banca.
Gli ingiunti allegavano in particolare: i) che il credito azionato in via monitoria risulta carente del requisito di esigibilità; ii) che TL non aveva previamente escusso la garanzia rilasciata da CP_2 con la conseguente necessità di riduzione del credito nella misura dell'80 %, vale a dire nella misura del credito garantito da iii) che TL aveva abusivamente frazionato il credito, avendo CP_2
richiesto due diverse tutele giurisdizionali del medesimo credito, con conseguente improcedibilità della domanda.
Ciò posto, gli opponenti rassegnavano conclusioni dirette ad ottenere la revoca dell'opposto decreto;
con vittoria delle spese di lite.
TL si costituiva ritualmente in giudizio, contestando in fatto e in diritto i motivi di opposizione, rassegnando conclusioni dirette a ottenere: in via preliminare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale e nel merito il rigetto dell'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto la conferma integrale del decreto ingiuntivo n. 3792/2021; con vittoria delle spese di lite.
All'esito dell'udienza del 28 aprile 2022 il G.I. concedeva la provvisoria esecutività all'opposto decreto.
Quindi la causa, dopo l'esperimento da parte della creditrice del tentativo obbligatorio di mediazione
(successivo alla decisione in ordine alla provvisoria esecutività del decreto), veniva istruita mediante la sola produzione di documenti e trattenuta in decisione all'udienza del 21 novembre 2024, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. L'esigibilità del credito.
Tralasciando la tardività dell'eccezione, proposta per la prima volta solo in sede di memoria ex 183 co.
6 n. 1 c.p.c., è evidente la confusione in cui versa parte opponente, posto che in data 25 giugno 2021 è stato iscritto a ruolo il diverso procedimento monitorio RG. 7673/2021 che ha portato all'emissione del decreto ingiuntivo n. 2687/2021, mentre il ricorso monitorio conclusosi con l'emissione del decreto in questa sede opposto risulta essere stato iscritto a ruolo solo in data 23 settembre 2021, ben oltre la data di scadenza della moratoria Covid-19. pagina 2 di 4 3. La non necessità della previa escussione di CP_2
Osserva il giudice che anche la pretesa che TL possa agire solo per la sola quota del credito (pari al
20 % dello stesso) non garantito da è destituita di fondamento, dal momento che non solo la CP_3
non ha alcun obbligo di escutere previamente prima di chiedere l'adempimento CP_1 CP_2 all'obbligata principale e ai suoi fidejussori;
ma, al contrario, risulta dalla documentazione Pt_1
versata in atti dalla convenuta opposta che, per poter escutere la garanzia prestata da TL CP_2
dovrà preventivamente revocare gli affidamenti, classificare a sofferenza la posizione garantita, quindi esperire le procedure di recupero, stragiudiziale e giudiziale, nei confronti della debitrice principale e dei suoi eventuali fideiussori (solo a seguito del fallimento delle quali potrà escutere la garanzia
– cfr. art. 12 della convenzione stipulata da e la Federazione Lombarda delle CP_2 CP_2
Banche di Credito Cooperativo, sub doc. 9 e 10 di parte convenuta opposta.
4. L'asserito abusivo frazionamento del credito
L'eccezione è priva di fondamento.
Il principio del divieto di frazionamento processuale del credito trova applicazione esclusivamente nel caso in cui il creditore, già titolare di una pluralità di crediti esigibili derivanti dallo stesso rapporto obbligatorio, decida di azionarli separatamente in diversi procedimenti, aggravando così la posizione del debitore (cfr. Cass., SS.UU., sent. n. 23726/2007).
Diversamente il medesimo principio non opera qualora il creditore agisca in momenti diversi per far valere crediti che, seppur riconducibili al medesimo rapporto obbligatorio, siano divenuti esigibili in tempi differenti e vengono azionati solo quando maturati (cfr. Cass. 20 settembre 2021, n. 25413).
Nel caso di specie la convenuta opposta ha correttamente azionato giudizialmente solo i crediti divenuti esigibili al momento della proposizione di ciascun ricorso moratorio.
Con il primo ricorso per decreto ingiuntivo la convenuta ha infatti richiesto il pagamento delle somme immediatamente esigibili;
mentre con il successivo decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio ha invece azionato le ulteriori somme maturate in virtù della moratoria prevista dall'art. 56, comma 2, lett.
a), del D.L. 18/2020.
Ne consegue la piena legittimità dell'operato della convenuta, che ha agito nel rispetto dei tempi di esigibilità dei singoli crediti, senza violare il principio di divieto di frazionamento processuale del credito.
Pertanto, l'eccezione deve essere rigettata.
pagina 3 di 4 5. Conclusioni.
In conclusione, ribadita l'infondatezza di tutti i motivi di censura articolati dalle opponenti,
l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo va respinta, con la conseguente integrale conferma del provvedimento monitorio.
Restano assorbite le ulteriori domande ed istanze, anche istruttorie, delle parti.
6. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
gli opponenti vanno quindi condannati, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese sostenute dall'opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 26.001,00= a € 52.000,00=, in complessivi €
7.616,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da ed avverso il decreto Parte_1 Parte_2 Parte_3
ingiuntivo emesso da questo tribunale in data 8 ottobre 2021 al n. 3792/2021, che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna gli attori opponenti, in via tra loro solidale, al pagamento, in favore dell'opposta della somma di € 7.616,00=, oltre 15% per spese Controparte_1
generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 17 febbraio 2025.
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12827 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 attori opponenti, con l'avvocato Alberto Valbuzi
e
Controparte_1 convenuta opposta, con l'avvocato Stefano Cremaschi
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 21 novembre 2024, e perciò per la parte convenuta come nota di p.c. depositata telematicamente il 21 novembre 2024; per la parte attrice, non comparsa all'udienza di p.c., le conclusioni sono quelle di cui all'atto di citazione.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 3792/2021 del 8 ottobre 2021 il g.des. del Tribunale Ordinario di Brescia, su istanza di (di seguito per semplicità TL), ingiungeva a Controparte_1 Pt_1
(di seguito: e ai fideiussori ed di pagare, in via tra loro
[...] Pt_1 Parte_2 Parte_3
pagina 1 di 4 solidale, in favore della ricorrente la somma complessiva di € 38.360,41, oltre agli interessi come da domanda e alle spese della fase monitoria.
Avverso tale decreto proponevano tempestiva opposizione (con atto di citazione notificato il 12 novembre 2021) la società e i fidejussori, contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria dalla banca.
Gli ingiunti allegavano in particolare: i) che il credito azionato in via monitoria risulta carente del requisito di esigibilità; ii) che TL non aveva previamente escusso la garanzia rilasciata da CP_2 con la conseguente necessità di riduzione del credito nella misura dell'80 %, vale a dire nella misura del credito garantito da iii) che TL aveva abusivamente frazionato il credito, avendo CP_2
richiesto due diverse tutele giurisdizionali del medesimo credito, con conseguente improcedibilità della domanda.
Ciò posto, gli opponenti rassegnavano conclusioni dirette ad ottenere la revoca dell'opposto decreto;
con vittoria delle spese di lite.
TL si costituiva ritualmente in giudizio, contestando in fatto e in diritto i motivi di opposizione, rassegnando conclusioni dirette a ottenere: in via preliminare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale e nel merito il rigetto dell'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto la conferma integrale del decreto ingiuntivo n. 3792/2021; con vittoria delle spese di lite.
All'esito dell'udienza del 28 aprile 2022 il G.I. concedeva la provvisoria esecutività all'opposto decreto.
Quindi la causa, dopo l'esperimento da parte della creditrice del tentativo obbligatorio di mediazione
(successivo alla decisione in ordine alla provvisoria esecutività del decreto), veniva istruita mediante la sola produzione di documenti e trattenuta in decisione all'udienza del 21 novembre 2024, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. L'esigibilità del credito.
Tralasciando la tardività dell'eccezione, proposta per la prima volta solo in sede di memoria ex 183 co.
6 n. 1 c.p.c., è evidente la confusione in cui versa parte opponente, posto che in data 25 giugno 2021 è stato iscritto a ruolo il diverso procedimento monitorio RG. 7673/2021 che ha portato all'emissione del decreto ingiuntivo n. 2687/2021, mentre il ricorso monitorio conclusosi con l'emissione del decreto in questa sede opposto risulta essere stato iscritto a ruolo solo in data 23 settembre 2021, ben oltre la data di scadenza della moratoria Covid-19. pagina 2 di 4 3. La non necessità della previa escussione di CP_2
Osserva il giudice che anche la pretesa che TL possa agire solo per la sola quota del credito (pari al
20 % dello stesso) non garantito da è destituita di fondamento, dal momento che non solo la CP_3
non ha alcun obbligo di escutere previamente prima di chiedere l'adempimento CP_1 CP_2 all'obbligata principale e ai suoi fidejussori;
ma, al contrario, risulta dalla documentazione Pt_1
versata in atti dalla convenuta opposta che, per poter escutere la garanzia prestata da TL CP_2
dovrà preventivamente revocare gli affidamenti, classificare a sofferenza la posizione garantita, quindi esperire le procedure di recupero, stragiudiziale e giudiziale, nei confronti della debitrice principale e dei suoi eventuali fideiussori (solo a seguito del fallimento delle quali potrà escutere la garanzia
– cfr. art. 12 della convenzione stipulata da e la Federazione Lombarda delle CP_2 CP_2
Banche di Credito Cooperativo, sub doc. 9 e 10 di parte convenuta opposta.
4. L'asserito abusivo frazionamento del credito
L'eccezione è priva di fondamento.
Il principio del divieto di frazionamento processuale del credito trova applicazione esclusivamente nel caso in cui il creditore, già titolare di una pluralità di crediti esigibili derivanti dallo stesso rapporto obbligatorio, decida di azionarli separatamente in diversi procedimenti, aggravando così la posizione del debitore (cfr. Cass., SS.UU., sent. n. 23726/2007).
Diversamente il medesimo principio non opera qualora il creditore agisca in momenti diversi per far valere crediti che, seppur riconducibili al medesimo rapporto obbligatorio, siano divenuti esigibili in tempi differenti e vengono azionati solo quando maturati (cfr. Cass. 20 settembre 2021, n. 25413).
Nel caso di specie la convenuta opposta ha correttamente azionato giudizialmente solo i crediti divenuti esigibili al momento della proposizione di ciascun ricorso moratorio.
Con il primo ricorso per decreto ingiuntivo la convenuta ha infatti richiesto il pagamento delle somme immediatamente esigibili;
mentre con il successivo decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio ha invece azionato le ulteriori somme maturate in virtù della moratoria prevista dall'art. 56, comma 2, lett.
a), del D.L. 18/2020.
Ne consegue la piena legittimità dell'operato della convenuta, che ha agito nel rispetto dei tempi di esigibilità dei singoli crediti, senza violare il principio di divieto di frazionamento processuale del credito.
Pertanto, l'eccezione deve essere rigettata.
pagina 3 di 4 5. Conclusioni.
In conclusione, ribadita l'infondatezza di tutti i motivi di censura articolati dalle opponenti,
l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo va respinta, con la conseguente integrale conferma del provvedimento monitorio.
Restano assorbite le ulteriori domande ed istanze, anche istruttorie, delle parti.
6. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
gli opponenti vanno quindi condannati, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese sostenute dall'opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 26.001,00= a € 52.000,00=, in complessivi €
7.616,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da ed avverso il decreto Parte_1 Parte_2 Parte_3
ingiuntivo emesso da questo tribunale in data 8 ottobre 2021 al n. 3792/2021, che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna gli attori opponenti, in via tra loro solidale, al pagamento, in favore dell'opposta della somma di € 7.616,00=, oltre 15% per spese Controparte_1
generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 17 febbraio 2025.
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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