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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7600/2024
Tribunale di Milano
Sezione PRIMA
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati
Presidente Dott. Andrea Manlio Borrelli
Giudice Dott.ssa Anna Bellesi
Giudice Dott. Nicola Di Plotti rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento N. 7600/2024 V.G. promosso da:
(CF: ) nata a [...] il [...], assistita Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giorgio Carboni, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in
Milano, Via G. Washington n. 88
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Adozione di persona maggiorenne
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso datato 1.7.2024 ha chiesto che il Tribunale, in applicazione Parte_1 degli artt. 311 e segg. c.c., autorizzi l'adozione da parte sua di nato Controparte_1
a Milano il 19/03/1965, figlio del defunto marito, Controparte_2
***
Dalle indicazioni fornite dalla Legione Carabinieri “Lombardia”- Comando Provinciale di
Milano, l'adottante e l'adottando non risultano Parte_1 Controparte_1 avere carichi pendenti o comunque segnalazioni all'ufficio. Nelle note della comunicazione trasmessa dal predetto Comando si dà atto che è pensionata, è vedova, ha Parte_1
Pagina 1 un discendente legittimo e che A_ Controparte_1
non è stato mai adottato.
Dagli accertamenti svolti emerge quindi un quadro tranquillizzante in merito alla condotta di vita dell'adottante, nonché una conferma a quanto esposto in sede di ricorso.
***
All'udienza del 18/12/2024 ha affermato che: Parte_1
- è stata sposata con Controparte_2
- ha un figlio, , nato nel 1974 dalla relazione con A_ CP_2
[...]
- nato il [...], è figlio del defunto marito, che era stato CP_1
precedentemente sposato con la madre di;
la relazione tra e la CP_1 Controparte_2
predetta era cessata quando quest'ultima si era allontanata. Di lei non si è saputo più niente;
- la relazione con è iniziata nel 1965. All'epoca, però, la ricorrente aveva Controparte_2
continuato a vivere con i genitori fino al 1968, anno in cui era andata a vivere da sola;
- nel medesimo anno è iniziata la convivenza con In quella fase sapeva Controparte_2
che questi aveva un figlio che era rimasto a vivere con i nonni;
- con l'aiuto di un amico avvocato ha ottenuto l'affido di che, a Controparte_2 CP_1
quel punto, è andato a vivere con loro fino al 1990 circa, anno in cui si è sposato;
- ha una figlia, e ha continuato a frequentare l'adottante anche CP_1 Persona_2
dopo il matrimonio e la morte del padre;
- desidera “adottare perché ho 84 anni e preferisco che abbia gli stessi diritti CP_1 CP_1 di ”; Per_1
- suo figlio è d'accordo con l'adozione; Per_1
L'adottante ha, quindi, manifestato il proprio consenso all'adozione.
Nel corso della medesima udienza sono stati, poi, sentiti l'adottando, CP_1
e sua moglie .
[...] Testimone_1
L'adottando ha affermato che:
- è figlio di e Persona_3 Controparte_2
- non ha notizie della madre e ha perso ogni contatto con la stessa intorno al 1965;
- ha sempre vissuto con il padre, e con sin da quando era Controparte_2 Parte_1
piccolo; la convivenza è durata fino al 1992, anno in cui si è sposato;
- ha continuato a frequentare la casa del padre e della ricorrente, dove vive anche il fratello
, costantemente, circa una volta alla settimana e si sentono comunque ogni sera;
Per_1
- i rapporti con il fratello sono ottimi;
Per_1
Pagina 2 - desidera “essere adottato perché me l'ha chiesto mia mamma, sig.ra e io sono Parte_1 contento, chiudo anch'io un cerchio”.
L'adottando presta, quindi, il consenso all'adozione.
La moglie dell'adottando, (n. a Paderno Dugnano il 28/07/1958) Testimone_1 ha prestato il proprio assenso all'adozione, affermando che i rapporti tra il marito e la ricorrente sono molto buoni.
All'udienza dell'11/03/2025 è stato sentito fratello di A_
, il quale ha dichiarato di: CP_1
- essere figlio di e di Parte_1 Controparte_2
- avere rapporti familiari stupendi con , che “è sempre stato come mio CP_1 fratello”;
- essere d'accordo con l'adozione.
Ha, quindi, prestato l'assenso all'adozione.
Emerge quindi lo stretto legame affettivo tra adottante e adottando, nonché il riconoscimento, da parte di quest'ultimo, della ricorrente quale sostanziale figura materna di riferimento (nel corso della sua audizione l'adottando si è, infatti, riferito ad
[...]
come sua mamma). Parte_1
L'insieme di tali risultanze trova infine conforto nelle produzioni documentali allegate al ricorso (docc. 1- 6).
Quanto all'assenso della madre biologica di , la ricorrente ha CP_1 Persona_3
depositato in atti gli esiti del completamento della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio disposto al termine dell'udienza del 18/12/2024.
La notifica è stata ritualmente eseguita e completata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; considerato che la predetta ha sempre mostrato disinteresse nei confronti del figlio che, come emerso dalle dichiarazioni raccolte in fase istruttoria, non ha mai avuto rapporti con lei sin dal 1965, è quindi nell'interesse dell'adottando dare un riconoscimento formale al legame che da sempre lo unisce all'adottante. Quest'ultima, infatti, si è sempre occupata di lui sin da quando era un bambino, ha mantenuto un rapporto costante anche dopo che CP_1
si è sposato e anche quando il padre naturale di quest'ultimo è deceduto.
Sussistono dunque i presupposti per procedere alla richiesta adozione, avuto riguardo sia alla previsione di cui all'art. 312 n.1 e 2 c.c., sia alle condizioni di cui agli artt. 291 e segg.
c.c..
Va ricordato che l'adozione di maggiorenne presuppone la verifica del requisito della convenienza, che in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi un'effettiva e
Pagina 3 reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti. Le circostanze già riferite hanno un inequivoco rilievo confermativo e le dichiarazioni rese dalle parti - che hanno evidenziato lo stretto legame affettivo tra adottante e adottanda - costituiscono indice e riscontro di quella situazione cui è fatto riferimento nel ricorso.
Può pertanto farsi luogo all'adozione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, dichiara l'adozione a norma dell'art. 313 c.c. da parte di n. a Milano il 06/09/1940, Parte_1
di n. a Milano il 19/03/1965. Controparte_1
L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo postpone al proprio.
Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni, di cui all'art. 314 c.c..
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 13.3.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Nicola Di Plotti
Il Presidente
Dott. Andrea Manlio Borrelli
Pagina 4
Tribunale di Milano
Sezione PRIMA
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati
Presidente Dott. Andrea Manlio Borrelli
Giudice Dott.ssa Anna Bellesi
Giudice Dott. Nicola Di Plotti rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento N. 7600/2024 V.G. promosso da:
(CF: ) nata a [...] il [...], assistita Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giorgio Carboni, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in
Milano, Via G. Washington n. 88
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Adozione di persona maggiorenne
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso datato 1.7.2024 ha chiesto che il Tribunale, in applicazione Parte_1 degli artt. 311 e segg. c.c., autorizzi l'adozione da parte sua di nato Controparte_1
a Milano il 19/03/1965, figlio del defunto marito, Controparte_2
***
Dalle indicazioni fornite dalla Legione Carabinieri “Lombardia”- Comando Provinciale di
Milano, l'adottante e l'adottando non risultano Parte_1 Controparte_1 avere carichi pendenti o comunque segnalazioni all'ufficio. Nelle note della comunicazione trasmessa dal predetto Comando si dà atto che è pensionata, è vedova, ha Parte_1
Pagina 1 un discendente legittimo e che A_ Controparte_1
non è stato mai adottato.
Dagli accertamenti svolti emerge quindi un quadro tranquillizzante in merito alla condotta di vita dell'adottante, nonché una conferma a quanto esposto in sede di ricorso.
***
All'udienza del 18/12/2024 ha affermato che: Parte_1
- è stata sposata con Controparte_2
- ha un figlio, , nato nel 1974 dalla relazione con A_ CP_2
[...]
- nato il [...], è figlio del defunto marito, che era stato CP_1
precedentemente sposato con la madre di;
la relazione tra e la CP_1 Controparte_2
predetta era cessata quando quest'ultima si era allontanata. Di lei non si è saputo più niente;
- la relazione con è iniziata nel 1965. All'epoca, però, la ricorrente aveva Controparte_2
continuato a vivere con i genitori fino al 1968, anno in cui era andata a vivere da sola;
- nel medesimo anno è iniziata la convivenza con In quella fase sapeva Controparte_2
che questi aveva un figlio che era rimasto a vivere con i nonni;
- con l'aiuto di un amico avvocato ha ottenuto l'affido di che, a Controparte_2 CP_1
quel punto, è andato a vivere con loro fino al 1990 circa, anno in cui si è sposato;
- ha una figlia, e ha continuato a frequentare l'adottante anche CP_1 Persona_2
dopo il matrimonio e la morte del padre;
- desidera “adottare perché ho 84 anni e preferisco che abbia gli stessi diritti CP_1 CP_1 di ”; Per_1
- suo figlio è d'accordo con l'adozione; Per_1
L'adottante ha, quindi, manifestato il proprio consenso all'adozione.
Nel corso della medesima udienza sono stati, poi, sentiti l'adottando, CP_1
e sua moglie .
[...] Testimone_1
L'adottando ha affermato che:
- è figlio di e Persona_3 Controparte_2
- non ha notizie della madre e ha perso ogni contatto con la stessa intorno al 1965;
- ha sempre vissuto con il padre, e con sin da quando era Controparte_2 Parte_1
piccolo; la convivenza è durata fino al 1992, anno in cui si è sposato;
- ha continuato a frequentare la casa del padre e della ricorrente, dove vive anche il fratello
, costantemente, circa una volta alla settimana e si sentono comunque ogni sera;
Per_1
- i rapporti con il fratello sono ottimi;
Per_1
Pagina 2 - desidera “essere adottato perché me l'ha chiesto mia mamma, sig.ra e io sono Parte_1 contento, chiudo anch'io un cerchio”.
L'adottando presta, quindi, il consenso all'adozione.
La moglie dell'adottando, (n. a Paderno Dugnano il 28/07/1958) Testimone_1 ha prestato il proprio assenso all'adozione, affermando che i rapporti tra il marito e la ricorrente sono molto buoni.
All'udienza dell'11/03/2025 è stato sentito fratello di A_
, il quale ha dichiarato di: CP_1
- essere figlio di e di Parte_1 Controparte_2
- avere rapporti familiari stupendi con , che “è sempre stato come mio CP_1 fratello”;
- essere d'accordo con l'adozione.
Ha, quindi, prestato l'assenso all'adozione.
Emerge quindi lo stretto legame affettivo tra adottante e adottando, nonché il riconoscimento, da parte di quest'ultimo, della ricorrente quale sostanziale figura materna di riferimento (nel corso della sua audizione l'adottando si è, infatti, riferito ad
[...]
come sua mamma). Parte_1
L'insieme di tali risultanze trova infine conforto nelle produzioni documentali allegate al ricorso (docc. 1- 6).
Quanto all'assenso della madre biologica di , la ricorrente ha CP_1 Persona_3
depositato in atti gli esiti del completamento della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio disposto al termine dell'udienza del 18/12/2024.
La notifica è stata ritualmente eseguita e completata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; considerato che la predetta ha sempre mostrato disinteresse nei confronti del figlio che, come emerso dalle dichiarazioni raccolte in fase istruttoria, non ha mai avuto rapporti con lei sin dal 1965, è quindi nell'interesse dell'adottando dare un riconoscimento formale al legame che da sempre lo unisce all'adottante. Quest'ultima, infatti, si è sempre occupata di lui sin da quando era un bambino, ha mantenuto un rapporto costante anche dopo che CP_1
si è sposato e anche quando il padre naturale di quest'ultimo è deceduto.
Sussistono dunque i presupposti per procedere alla richiesta adozione, avuto riguardo sia alla previsione di cui all'art. 312 n.1 e 2 c.c., sia alle condizioni di cui agli artt. 291 e segg.
c.c..
Va ricordato che l'adozione di maggiorenne presuppone la verifica del requisito della convenienza, che in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi un'effettiva e
Pagina 3 reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti. Le circostanze già riferite hanno un inequivoco rilievo confermativo e le dichiarazioni rese dalle parti - che hanno evidenziato lo stretto legame affettivo tra adottante e adottanda - costituiscono indice e riscontro di quella situazione cui è fatto riferimento nel ricorso.
Può pertanto farsi luogo all'adozione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, dichiara l'adozione a norma dell'art. 313 c.c. da parte di n. a Milano il 06/09/1940, Parte_1
di n. a Milano il 19/03/1965. Controparte_1
L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo postpone al proprio.
Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni, di cui all'art. 314 c.c..
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 13.3.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Nicola Di Plotti
Il Presidente
Dott. Andrea Manlio Borrelli
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