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Sentenza 4 ottobre 2024
Sentenza 4 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/10/2024, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza dell'04/10/2024, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 3379/2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...], ivi residente, in Via Fraz. San CP_1 Parte_1
Francesco, n. 48/B p.T (cod. fisc.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in C.F._1 atti, dall'Avv. Lorenzo Celona, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio legale del predetto difensore sito in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Papa Giovanni XXIII, n. 140;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: Pensione di inabilità - L.104/92.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
L'oggetto delle domande è costituito dal riconoscimento dei benefici assistenziali della pensione di inabilità, prevista dall'art. 12 della legge 118/71, assicurata “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa ”; nonché dei benefici previsti dalla L.104/92 art. 3 comma 3;
Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' il quale, a mente dell'art. 10, d.l. n. CP_2
203/05, è subentrato “nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze”. La legittimazione in via esclusiva dell' è stata in seguito sancita dall'art. 20 d.l. CP_2
n. 78/09 che ha soppresso la previsione secondo cui nei giudizi in materia di invalidità civile il
Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la veste di litisconsorte necessario. Ne consegue, pertanto, che a decorrere dal 1° luglio 2009, l'unico soggetto legittimato passivo, nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità, è l' CP_2
La domanda va accolta solo per la pensione di inabilità, avendo riconosciuto il CTU, a seguito di nullità
della precedente CTU per le motivazioni di cui al verbale del 01/03/2024, una percentuale invalidante del 100%, mentre va rigettata per i benefici di cui alla L.104/92 art. 3 comma 3.
Nel merito, il c.t.u. ha infatti chiaramente illustrato la condizione clinica della parte ricorrente, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui si fa integrale rinvio, le patologie riscontrate, precisando come le stesse hanno determinato, nel loro complesso, un grado di inabilità pari al 100%,
sufficiente ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, invalidità al 100%, con la decorrenza dall'01/02/2023.
La stessa CTU, però, porta ad escludere in capo al ricorrente, lo status di persona portatrice di handicap ex art.3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n.104, non sussistendo quindi il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dalla L.104/92 art. 3, comma 3.
Le conclusioni del c.t.u. meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute del ricorrente, sorretto dai necessari approfondimenti specialistici e da un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Tale statuizione, in relazione all'invalidità al 100%, per costante giurisprudenza non comporta una CP_ esplicita condanna del resistente in quanto la eventuale fase contenziosa che si apre, a mente del sesto comma dell'art. 445bis c.p.c., a seguito della contestazione delle risultanze peritali dell'Accertamento Tecnico Preventivo, è sempre limitata alla sola discussione circa la sussistenza o meno del requisito sanitario utile ai fini della prestazione richiesta.
La sentenza, che conclude tale fase contenziosa - così come già il decreto di omologa del requisito sanitario - non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto,
dal momento che non statuisce e non può statuire sulla spettanza della prestazione ri-chiesta e sul
CP_ conseguente obbligo dell' di erogarla (cfr. Cass. civ., sez. Lav. 02.07.2015 n. 13550, Cass. Civ., sez.
Lav. 27.04.2015 n. 8533, Cass. civ., ord. 6, 17.03.2014 n. 6085, Cass. Civ., 14.03.2014 n. 6010, Cass.
Civ. 3373/2021).
In conformità sul punto anche i Tribunali di merito si sono espressi in questo senso. (Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere sentenza del 23.05.2017, il Tribunale di Roma sentenza del 4/04/2017, il Tribunale
di Catania sentenza 2/03/2017, Trib. Modena 233/2021, Trib. Roma 6085/2020, e la stessa sezione di questo Tribunale con diverse pronunzie.
Le spese processuali vista la data di decorrenza successiva alla domanda ed ai ricorsi, vanno compensate.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato provvedimento, vanno invece poste definitivamente a
CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_2 CP_2
deduzione, così provvede:
1)Riconosce e dichiara che parte ricorrente , ha una percentuale invalidante Parte_2 del 100%, utile ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità ( ), a decorrere dal Numer_1
01/02/2023; 2)Rigetta la domanda per i benefici di cui alla L.104/92 art. 3, comma 3;
3)Compensa le spese del giudizio;
CP_
4)Pone definitivamente a carico dell' le spese relative alla C.T.U., liquidate con separato provvedimento;
Patti, 04/10/2024
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza dell'04/10/2024, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 3379/2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...], ivi residente, in Via Fraz. San CP_1 Parte_1
Francesco, n. 48/B p.T (cod. fisc.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in C.F._1 atti, dall'Avv. Lorenzo Celona, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio legale del predetto difensore sito in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Papa Giovanni XXIII, n. 140;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: Pensione di inabilità - L.104/92.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
L'oggetto delle domande è costituito dal riconoscimento dei benefici assistenziali della pensione di inabilità, prevista dall'art. 12 della legge 118/71, assicurata “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa ”; nonché dei benefici previsti dalla L.104/92 art. 3 comma 3;
Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' il quale, a mente dell'art. 10, d.l. n. CP_2
203/05, è subentrato “nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze”. La legittimazione in via esclusiva dell' è stata in seguito sancita dall'art. 20 d.l. CP_2
n. 78/09 che ha soppresso la previsione secondo cui nei giudizi in materia di invalidità civile il
Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la veste di litisconsorte necessario. Ne consegue, pertanto, che a decorrere dal 1° luglio 2009, l'unico soggetto legittimato passivo, nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità, è l' CP_2
La domanda va accolta solo per la pensione di inabilità, avendo riconosciuto il CTU, a seguito di nullità
della precedente CTU per le motivazioni di cui al verbale del 01/03/2024, una percentuale invalidante del 100%, mentre va rigettata per i benefici di cui alla L.104/92 art. 3 comma 3.
Nel merito, il c.t.u. ha infatti chiaramente illustrato la condizione clinica della parte ricorrente, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui si fa integrale rinvio, le patologie riscontrate, precisando come le stesse hanno determinato, nel loro complesso, un grado di inabilità pari al 100%,
sufficiente ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, invalidità al 100%, con la decorrenza dall'01/02/2023.
La stessa CTU, però, porta ad escludere in capo al ricorrente, lo status di persona portatrice di handicap ex art.3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n.104, non sussistendo quindi il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dalla L.104/92 art. 3, comma 3.
Le conclusioni del c.t.u. meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute del ricorrente, sorretto dai necessari approfondimenti specialistici e da un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Tale statuizione, in relazione all'invalidità al 100%, per costante giurisprudenza non comporta una CP_ esplicita condanna del resistente in quanto la eventuale fase contenziosa che si apre, a mente del sesto comma dell'art. 445bis c.p.c., a seguito della contestazione delle risultanze peritali dell'Accertamento Tecnico Preventivo, è sempre limitata alla sola discussione circa la sussistenza o meno del requisito sanitario utile ai fini della prestazione richiesta.
La sentenza, che conclude tale fase contenziosa - così come già il decreto di omologa del requisito sanitario - non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto,
dal momento che non statuisce e non può statuire sulla spettanza della prestazione ri-chiesta e sul
CP_ conseguente obbligo dell' di erogarla (cfr. Cass. civ., sez. Lav. 02.07.2015 n. 13550, Cass. Civ., sez.
Lav. 27.04.2015 n. 8533, Cass. civ., ord. 6, 17.03.2014 n. 6085, Cass. Civ., 14.03.2014 n. 6010, Cass.
Civ. 3373/2021).
In conformità sul punto anche i Tribunali di merito si sono espressi in questo senso. (Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere sentenza del 23.05.2017, il Tribunale di Roma sentenza del 4/04/2017, il Tribunale
di Catania sentenza 2/03/2017, Trib. Modena 233/2021, Trib. Roma 6085/2020, e la stessa sezione di questo Tribunale con diverse pronunzie.
Le spese processuali vista la data di decorrenza successiva alla domanda ed ai ricorsi, vanno compensate.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato provvedimento, vanno invece poste definitivamente a
CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_2 CP_2
deduzione, così provvede:
1)Riconosce e dichiara che parte ricorrente , ha una percentuale invalidante Parte_2 del 100%, utile ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità ( ), a decorrere dal Numer_1
01/02/2023; 2)Rigetta la domanda per i benefici di cui alla L.104/92 art. 3, comma 3;
3)Compensa le spese del giudizio;
CP_
4)Pone definitivamente a carico dell' le spese relative alla C.T.U., liquidate con separato provvedimento;
Patti, 04/10/2024
Il Giudice on.
Antonino Casdia