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Sentenza 4 gennaio 2024
Sentenza 4 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 04/01/2024, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico Dott.ssa Rita De Angelis ha emanato la seguente sentenza nella causa introdotta da
, nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Piceno, L.go dei Tigli n.1 (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Valeria Galanti ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Ascoli Piceno, Viale
Vellei 16 – Ascoli Piceno
RICORRENTE ATTRICE
Contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTI CONTUMACI
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 316 bis cod. civ., ha convenuto in giudizio Parte_1
e , parenti in secondo grado in linea retta della figlia Controparte_1 CP_1 dell'attrice, , nata in data [...] dalla relazione intrattenuta con CP_2
a sostegno della domanda esponeva che il padre della minore, Persona_1 figlio dei convenuti, nonostante che, su richiesta congiunta di entrambi i genitori della predetta minore, il Tribunale di Ascoli Piceno , con provvedimento del 18/12/2019, avesse posto a suo carico, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, non aveva mai adempiuto esattamente a tale obbligo, limitandosi a versare solo parte della somma stabilita e solo subito dopo il raggiungimento dell'accordo, senza poi versare più nulla.
La ricorrente esponeva di non essere in condizione di mantenere la figlia da sola, potendo contare unicamente sul reddito mensile di € 800,00 quale lavoratrice part- time presso l' i Ascoli Piceno e dovendo sostenere anche il pagamento della rata Org_1 mensile del mutuo, relativa all'immobile in cui viveva con la figlia, di € 320,00 mensili.
Tutto ciò premesso, stante l'inadempimento di al pagamento della Persona_1 somma stabilita a titolo di concorso nel mantenimento della figlia e considerato che non poteva contare sul contributo dei suoi genitori, nonni materni della minore, essendo entrambi deceduti, la ricorrente chiedeva che fosse posto a carico dei convenuti-resistenti il pagamento della somma di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento della nipote NE.
Si osserva che la S.C. ha costantemente affermato che “ l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 316-bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere,
l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti
è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi;
così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge soltanto qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo”
(Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 13345 del 16/05/2023).
In questo caso, non solo il padre è in grado di mantenere la figlia, ma anche la stessa ricorrente, dedicandosi ad attività maggiormente redditizie, potrebbe provvedervi;
l'accoglimento della domanda presupporrebbe l'accertamento dell'impossibilità, per entrambi i genitori, di provvedere al mantenimento dei figli: tali presupposti non ricorrono nel caso di specie e, di conseguenza, la domanda deve essere rigettata.
Nulla per le spese, stante a contumacia dei convenuti-resistenti.
PQM
Rigetta la domanda.
Ascoli Piceno, 3/1/2024
Il Giudice
Dott.ssa Rita De Angelis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico Dott.ssa Rita De Angelis ha emanato la seguente sentenza nella causa introdotta da
, nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Piceno, L.go dei Tigli n.1 (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Valeria Galanti ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Ascoli Piceno, Viale
Vellei 16 – Ascoli Piceno
RICORRENTE ATTRICE
Contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTI CONTUMACI
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 316 bis cod. civ., ha convenuto in giudizio Parte_1
e , parenti in secondo grado in linea retta della figlia Controparte_1 CP_1 dell'attrice, , nata in data [...] dalla relazione intrattenuta con CP_2
a sostegno della domanda esponeva che il padre della minore, Persona_1 figlio dei convenuti, nonostante che, su richiesta congiunta di entrambi i genitori della predetta minore, il Tribunale di Ascoli Piceno , con provvedimento del 18/12/2019, avesse posto a suo carico, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, non aveva mai adempiuto esattamente a tale obbligo, limitandosi a versare solo parte della somma stabilita e solo subito dopo il raggiungimento dell'accordo, senza poi versare più nulla.
La ricorrente esponeva di non essere in condizione di mantenere la figlia da sola, potendo contare unicamente sul reddito mensile di € 800,00 quale lavoratrice part- time presso l' i Ascoli Piceno e dovendo sostenere anche il pagamento della rata Org_1 mensile del mutuo, relativa all'immobile in cui viveva con la figlia, di € 320,00 mensili.
Tutto ciò premesso, stante l'inadempimento di al pagamento della Persona_1 somma stabilita a titolo di concorso nel mantenimento della figlia e considerato che non poteva contare sul contributo dei suoi genitori, nonni materni della minore, essendo entrambi deceduti, la ricorrente chiedeva che fosse posto a carico dei convenuti-resistenti il pagamento della somma di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento della nipote NE.
Si osserva che la S.C. ha costantemente affermato che “ l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 316-bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere,
l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti
è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi;
così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge soltanto qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo”
(Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 13345 del 16/05/2023).
In questo caso, non solo il padre è in grado di mantenere la figlia, ma anche la stessa ricorrente, dedicandosi ad attività maggiormente redditizie, potrebbe provvedervi;
l'accoglimento della domanda presupporrebbe l'accertamento dell'impossibilità, per entrambi i genitori, di provvedere al mantenimento dei figli: tali presupposti non ricorrono nel caso di specie e, di conseguenza, la domanda deve essere rigettata.
Nulla per le spese, stante a contumacia dei convenuti-resistenti.
PQM
Rigetta la domanda.
Ascoli Piceno, 3/1/2024
Il Giudice
Dott.ssa Rita De Angelis