Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/03/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, nella persona dei signori Magistrati:
- dott. Bruno Casciarri Presidente
- dott. Lucio Munaro Giudice
- dott.ssa Clarice Di Tullio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 67-1/2025 R.G. P.U. promossa da e , rappresentate e difese dall'Avv. Antonella Dal Parte_1 Parte_2
Bello
RICORRENTI
***
Il Tribunale, letto il ricorso proposto da e ai sensi dell'art. 268 Parte_1 Parte_2
CCII, premesso che le istanti sono sorelle (quindi parenti in linea collaterale di secondo grado)
e presentano un indebitamento comune ed avente la medesima origine ex art. 66 CCII, ritenuto perciò che, essendo residente a [...](Tv), sussista la Parte_2 competenza territoriale del Tribunale di Treviso ai sensi dell'art. 66, comma 4 (che, nel sancire la competenza del giudice adito per primo, consente di opinare che, nel caso in cui il ricorso sia unico e congiunto come nella specie, la procedura familiare possa essere radicata indifferentemente dinanzi all'uno o all'altro dei diversi uffici giudiziari nella cui circoscrizione si trovi il centro degli interessi dei parenti ricorrenti), rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle due debitrici, evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del
CCII,
Tribunale di Treviso, Seconda sezione civile;
n. 67-1/2025 R.G. P.U.
ritenuto che
le ricorrenti si trovino in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett. c, CCII perché:
- non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza,
- hanno debiti comuni per oltre 731.000,00 euro,
- sono proprietarie pro quota di immobili il cui valore non è capiente e percepiscono redditi da lavoro dipendente, ritenuto quindi che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, ritenuto che la procedura abbia carattere universale e comprenda tutti i beni del debitore, con le sole eccezioni di cui all'art. 268, comma 4, CCII (fra le quali non rientra l'autovettura menzionata in ricorso),
p.q.m.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di e Parte_1
, Parte_2
nomina la dott.ssa Clarice Di Tullio quale giudice delegato e ed il dott. Alessandro Liana quale liquidatore, ordina alle ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII, poiché il patrimonio da liquidare comprende beni immobili e mobili registrati, ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale, dispone che la notifica della sentenza alle ricorrenti venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.
Treviso, 11 marzo 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Clarice Di Tullio Dott. Bruno Casciarri
Tribunale di Treviso, Seconda sezione civile;
n. 67-1/2025 R.G. P.U. 3
Tribunale di Treviso, Seconda sezione civile;
n. 67-1/2025 R.G. P.U.