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Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/02/2024, n. 2429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2429 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE X
GIUDICE UNICO dr. Maria Rosaria Giugliano ha pronunciato, la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n.28401 2019 del R.G.A.C., pendente
TRA
in proprio e quale titolare dell'omonima Parte_1 C.F._1 impresa individuale , elettivamente domiciliato in via G. Rossini n.37 Parte_1 in Napoli presso lo studio dell' avv.to SEVERINO BERARDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. VENTRONE ANTONIO giusta procura in atti
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. elett. Controparte_1 P.IVA_1 dom. in VIA SANTA LUCIA 81 NAPOLI rappresentata e difesa dall'avv.DE GENNARO
MARIA VITTORIA in virtù di procura in atti
OPPOSTA
E
Controparte_2 P.IVA_2
OPPOSTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima impresa individuale premesso che :
- aveva ricevuto l'importo di € 25.000,00 a titolo di prestito, con decreto dirigenziale n.212 del 22.05.2014 della in relazione al “ Controparte_1 Org_1
2007/2013”, a seguito di avviso pubblico DD n.4 del 13.11.2013; -con DD n. 198 del 24.10.2018 era stato revocato il finanziamento concesso (così come previsto dagli artt.15, comma 1 e 2, nonché 17 dell'avviso e dall'art.11.1 del contratto di finanziamento) e con successiva nota n. 3226 del 21.12.2018, era stata comunicata la richiamata revoca e richiesta all'impresa la restituzione della somma Parte_1 erogata;
- in data 29.07.2019 la emetteva l'ingiunzione di pagamento, prot. n. Controparte_1
2019/0475550 notificata all'istante a mezzo posta in data 16.08.2019 con la quale ingiungeva il pagamento della somma di € 16.901,00, in quanto la stessa nelle more aveva provveduto alla restituzione di € 8.333,20 ;
Tutto ciò premesso, l'istante proponeva opposizione avverso la predetta ingiunzione di pagamento sulla base dei seguenti motivi: 1) incompetenza territoriale dell'adito
Tribunale di Napoli in favore della competenza territoriale del Tribunale di S. Maria C.V;
2) inammissibilità dell'ingiunzione non rientrando la e per essa Controparte_2 la nell'elenco di cui all'art.1 del RD n.639/1910 e per Controparte_3 violazione delle prescrizioni imposte dall'art.2 del R.D. n.639/1910; 3) irritualità della notifica dell'ingiunzione; 4) prescrizione del credito;
5) decadenza della Controparte_3
dal diritto di recupero delle somme di cui al DD n. 4/13, nonché carenza
[...] di legittimazione;
6) carenza dei presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del presunto credito per l'emissione dell'ingiunzione fiscale;
7) buona fede dell'impresa attrice ed applicazione dell'art 3 l.689/81; 8) assenza delle violazioni contestate e carenza di potere per mancata legittimazione legislativa e contrattuale del pubblico potere;
9) insussistenza di un omesso pagamento imputabile alla impresa opponente e difetto di motivazione nonchè violazione del principio di proporzionalità.
Pertanto sulla base di tali motivi chiedevano che fosse dichiarata la nullità, annullabilità o inefficacia dell'ingiunzione impugnata .
Si costituiva la che contestava radicalmente i motivi di opposizione , Controparte_1 deducendo l'infondatezza degli stessi in fatto e in diritto e chiedeva che fosse rigettata l'opposizione .
Concessi i termini dell'art 183 6° comma c.p.c. la causa era rimessa in decisione all'udienza del 4.4.2022 e successivamente con ordinanza del 14.4.2022 su richiesta delle parti, rimessa in istruttoria, avendo l'opponente formulato richiesta di pagamento rateizzato del debito che era stata accolta dalla . Controparte_1
Disposto rinvio al fine di verificare la definizione del procedimento di rateizzo, all'odierna udienza del 29.2.2024 il procuratore dell'opposta dava atto di aver provveduto all'integrale pagamento del debito portato dall'ingiunzione fiscale impugnata e chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere.
Orbene, preso atto che le parti non hanno alcun interesse alla pronuncia di una sentenza di merito, che valuti la fondatezza delle domande proposte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le stesse.
Ed invero, in data 15.12.2023 la ha depositato nota del Controparte_1
27/11/2023 PG/2023/0573654 nella quale si riporta testualmente :“All'esito della segnalazione, da parte di , dell'avvenuto incasso - al 31.10.2023 - di € Controparte_2
17.189,68, corrispondenti all'importo complessivo del piano di rateizzo – accordato in corso di causa - si dà atto dell'estinzione integrale della posizione debitoria della Di CP_4 conseguenza, l'ingiunzione di pagamento contestata è da ritenersi revocata”
Per l'effetto, essendo stata revocata l'ingiunzione fiscale impugnata stante l'avvenuto integrale pagamento del credito ivi intimato , è venuto meno ogni interesse della parti ad una pronuncia di merito in ordine alla legittimità della predetta ingiunzione, sicchè va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed infatti, è consolidato il principio per cui il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè, se risulti ritualmente acquisita ovvero concordemente ammessa una situazione, dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass., 2.8.2004, n. 14774; Cass.,
3.9.2003, n. 12844; Cass., 1.12.1992, n. 12826).
Quanto alle spese, considerato che le parti non hanno manifestato la persistenza di una situazione di conflittualità in ordine alla regolamentazione delle stesse, va disposta la compensazione integrale delle spese tra le parti.
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P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla causa n.R.G. 28401/19 avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione fiscale ex RD n.639/1910 :
1)Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti .
2) Dichiara compensate le spese tra le parti.
Così deciso in Napoli 29.2.2024 Il Giudice
Dott.ssa Maria Rosaria Giugliano