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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/12/2024, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 4073/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Adriana De Tommaso Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 4073/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 19 settembre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Verena Gadotti
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Francesco a Beccara ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Trento in data 28 aprile 1996, trascritto nel Registro degli
1 Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie A, N. 35, Anno 1996, e che dalla loro unione è nata a [...] la figlia in data 25 febbraio 2004, Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Le parti hanno allegato che il sig. è sottufficiale dipendente dell'Esercito CP_1
Italiano, mentre la sig.ra lavora presso Assicura Broker s.r.l. di Trento Parte_1
e percepisce un assegno di invalidità di circa € 500,00 al mese oltre all'assegno unico universale erogato dall'Inps di circa € 100,00.
I ricorrenti hanno allegato che il sig. fruisce in dichiarazione dei redditi al CP_1
100% della detrazione figli a carico ed inoltre detrae al 100% nella sua dichiarazione dei redditi le spese relative alla figlia, rimborsando poi il 25% del credito di imposta alla sig.ra fino all'anno scorso egli ha rimborsato il 25% dell'intero Parte_1
credito di imposta, comprensivo delle detrazioni relative alle sue spese personali. Il sig. ha dichiarato di rinunciare al credito per la differenza. CP_1
Le parti hanno esposto di aver acquistato con un mezzo indiviso ciascuno la casa familiare sita in Trento in via Cauriol n. 11 contraendo mutuo provinciale e mutuo bancario.
I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con decreto di data 16 maggio 2017 di questo Tribunale, con udienza innanzi al
Presidente in data 9 maggio 2017, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti conclusioni:
“
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto da e in Trento il 28 aprile 1996 Parte_1 Controparte_1
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie
A numero 35, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello
Stato Civile del Comune di Trento;
2. prevedere che il signor contribuisca al mantenimento della figlia Controparte_1
con il versamento di una somma mensile di euro € 292,00.= Persona_2
(ducentonavantadue/00) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico
2 bancario sul conto corrente intestato alla signora . Tale somma Parte_1
verrà rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, a partire dal settembre
2025. Le spese straordinarie saranno a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo le Linee Guida del CNF che i ricorrenti dichiarano di conoscere e che si allegano sub documento 7, da intendersi qui espressamente richiamate. Qualora
scelga di frequentare una scuola privata per conseguire il diploma di scuola Per_1 superiore e la madre presti il suo consenso, quest'ultima sosterrà integralmente il costo della scuola privata stessa, ferma la suddivisone al 50 % tra i genitori delle ulteriori spese scolastiche, come da protocollo del CNF.
L'assegno universale unico Inps sarà percepito al 50 % da entrambi i genitori e la signora verserà la metà dell'importo attualmente da lei percepito una Parte_1
volta depositato il presente ricorso;
Le parti godranno al 50 % delle detrazioni per figlia a carico e per le spese straordinarie sostenute.
3. fino alla sua vendita, assegnare la casa familiare con arredi e corredi alla signora che vi risiederà con la figlia;
Parte_1 Per_1
4. dare atto che i ricorrenti hanno raggiunto l'accordo patrimoniale descritto in ricorso relativamente alla ripartizione del ricavato dalla vendita della casa familiare;
5. nulla a titolo di assegno divorzile, essendo i coniugi economicamente autosufficienti.
6. spese legali interamente compensate.”.
Il sig. ha dichiarato, inoltre, di impegnarsi a corrispondere alla sig.ra CP_1 la somma di € 1.422,07 quale rivalutazione dell'assegno di Parte_1
mantenimento per gli anni precedenti, mediante versamento della somma di €
100,00 al mese a decorrere da gennaio 2025, con onere di saldo del residuo in unica soluzione al momento della vendita dell'abitazione familiare da parte dello studio immobiliare Cestari & Suardi s.n.c., pattuendo che, con il ricavato della vendita, i coniugi salderanno il residuo dei mutui contratti per l'acquisto della casa (comprese tutte le rate di mutuo impagate, il saldo negativo del conto corrente comune acceso per il pagamento dei mutui, le spese condominiali risultanti a carico del sig. CP_1 alla data di vendita dell'immobile e la provvigione all'agenzia immobiliare) e che
3 l'importo restante verrà ripartito tra gli stessi (nella misura del 20% al sig. CP_1
con un importo minimo garantito di € 20.000,00, ed il restante alla sig.ra
; successivamente alla vendita, la sig.ra si trasferirà con Parte_1 Parte_1 la figlia presso l'abitazione di proprietà della nonna materna.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta in data 9 maggio
2017 nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto di data 16 maggio 2017, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative al mantenimento della figlia maggiorenne ma Per_1
non economicamente autosufficiente, congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti) e corrispondenti al suo interesse materiale, ed essendo ogni altra questione economica è rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate sull'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e a Trento in data 28 aprile Parte_1 Controparte_1
1996, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte
II, Serie A, N. 35, Anno 1996, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
4 Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Adriana De Tommaso
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Adriana De Tommaso Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 4073/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 19 settembre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Verena Gadotti
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Francesco a Beccara ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Trento in data 28 aprile 1996, trascritto nel Registro degli
1 Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie A, N. 35, Anno 1996, e che dalla loro unione è nata a [...] la figlia in data 25 febbraio 2004, Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Le parti hanno allegato che il sig. è sottufficiale dipendente dell'Esercito CP_1
Italiano, mentre la sig.ra lavora presso Assicura Broker s.r.l. di Trento Parte_1
e percepisce un assegno di invalidità di circa € 500,00 al mese oltre all'assegno unico universale erogato dall'Inps di circa € 100,00.
I ricorrenti hanno allegato che il sig. fruisce in dichiarazione dei redditi al CP_1
100% della detrazione figli a carico ed inoltre detrae al 100% nella sua dichiarazione dei redditi le spese relative alla figlia, rimborsando poi il 25% del credito di imposta alla sig.ra fino all'anno scorso egli ha rimborsato il 25% dell'intero Parte_1
credito di imposta, comprensivo delle detrazioni relative alle sue spese personali. Il sig. ha dichiarato di rinunciare al credito per la differenza. CP_1
Le parti hanno esposto di aver acquistato con un mezzo indiviso ciascuno la casa familiare sita in Trento in via Cauriol n. 11 contraendo mutuo provinciale e mutuo bancario.
I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con decreto di data 16 maggio 2017 di questo Tribunale, con udienza innanzi al
Presidente in data 9 maggio 2017, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti conclusioni:
“
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto da e in Trento il 28 aprile 1996 Parte_1 Controparte_1
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie
A numero 35, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello
Stato Civile del Comune di Trento;
2. prevedere che il signor contribuisca al mantenimento della figlia Controparte_1
con il versamento di una somma mensile di euro € 292,00.= Persona_2
(ducentonavantadue/00) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico
2 bancario sul conto corrente intestato alla signora . Tale somma Parte_1
verrà rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, a partire dal settembre
2025. Le spese straordinarie saranno a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo le Linee Guida del CNF che i ricorrenti dichiarano di conoscere e che si allegano sub documento 7, da intendersi qui espressamente richiamate. Qualora
scelga di frequentare una scuola privata per conseguire il diploma di scuola Per_1 superiore e la madre presti il suo consenso, quest'ultima sosterrà integralmente il costo della scuola privata stessa, ferma la suddivisone al 50 % tra i genitori delle ulteriori spese scolastiche, come da protocollo del CNF.
L'assegno universale unico Inps sarà percepito al 50 % da entrambi i genitori e la signora verserà la metà dell'importo attualmente da lei percepito una Parte_1
volta depositato il presente ricorso;
Le parti godranno al 50 % delle detrazioni per figlia a carico e per le spese straordinarie sostenute.
3. fino alla sua vendita, assegnare la casa familiare con arredi e corredi alla signora che vi risiederà con la figlia;
Parte_1 Per_1
4. dare atto che i ricorrenti hanno raggiunto l'accordo patrimoniale descritto in ricorso relativamente alla ripartizione del ricavato dalla vendita della casa familiare;
5. nulla a titolo di assegno divorzile, essendo i coniugi economicamente autosufficienti.
6. spese legali interamente compensate.”.
Il sig. ha dichiarato, inoltre, di impegnarsi a corrispondere alla sig.ra CP_1 la somma di € 1.422,07 quale rivalutazione dell'assegno di Parte_1
mantenimento per gli anni precedenti, mediante versamento della somma di €
100,00 al mese a decorrere da gennaio 2025, con onere di saldo del residuo in unica soluzione al momento della vendita dell'abitazione familiare da parte dello studio immobiliare Cestari & Suardi s.n.c., pattuendo che, con il ricavato della vendita, i coniugi salderanno il residuo dei mutui contratti per l'acquisto della casa (comprese tutte le rate di mutuo impagate, il saldo negativo del conto corrente comune acceso per il pagamento dei mutui, le spese condominiali risultanti a carico del sig. CP_1 alla data di vendita dell'immobile e la provvigione all'agenzia immobiliare) e che
3 l'importo restante verrà ripartito tra gli stessi (nella misura del 20% al sig. CP_1
con un importo minimo garantito di € 20.000,00, ed il restante alla sig.ra
; successivamente alla vendita, la sig.ra si trasferirà con Parte_1 Parte_1 la figlia presso l'abitazione di proprietà della nonna materna.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta in data 9 maggio
2017 nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto di data 16 maggio 2017, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative al mantenimento della figlia maggiorenne ma Per_1
non economicamente autosufficiente, congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti) e corrispondenti al suo interesse materiale, ed essendo ogni altra questione economica è rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate sull'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e a Trento in data 28 aprile Parte_1 Controparte_1
1996, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte
II, Serie A, N. 35, Anno 1996, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
4 Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Adriana De Tommaso
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