Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/04/2025, n. 2477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2477 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 33/2020 vertente
TRA
(C.F. ), con l'avv. GIANNI PANE Parte_1 C.F._1
Appellante
E
(C.F. ), con l'avv. CATERINA PRINCIPATO CP_1 C.F._2
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza n.703/2019 resa in data 24.5.2019 dal Tribunale
Ordinario di Civitavecchia, non notificata
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 26 febbraio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato, , proprietario della Parte_1 porzione immobiliare sita nel fabbricato condominiale (villino quadrifamiliare) sito in Santa
Marinella (Rm), Piazzale Firenze 1, distinto con la lettera C, ha impugnato la sentenza n.
703/2019 con cui il Tribunale ordinario di Civitavecchia ha rigettato la sua domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di veduta su muro comune a favore della proprietà attorea ed a carico della proprietà convenuta da esercitarsi verso l'area giardinata CP_1 della dal muro divisorio posto tra le due proprietà; ha rigettato la sua domanda di CP_1 condanna alla rimozione della sopraelevazione ed ha ordinato al Conservatore dei Registri immobiliari territorialmente competente di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, ove eseguita, condannando l'attore al pagamento delle spese processuali
1
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: “Con l'odierno giudizio, , Parte_1 proprietario della porzione immobiliare sita nel fabbricato condominiale [villino quadrifamiliare] ubicato in Santa Marinella, Piazzale Firenze, n. 1, distinto con la lettera “C”– ha citato la proprietaria della porzione immobiliare confinante [villino “D”], , CP_1 onde accertare l'esistenza, a favore della proprietà attorea ed a carico della proprietà di parte convenuta, di una servitù di veduta da esercitarsi, verso l'area giardinata della dal CP_1 muro divisorio posto tra le due proprietà ed ottenere, per l'effetto, la condanna della stessa resistente a rimuovere la sopraelevazione del detto muto [che l'attore deduce essere avvenuta nell'agosto 2011]. Deducendo, inoltre, che la stessa ha –in epoca anteriore a quella CP_1 in cui l'attore ha acquistato [anno 2000] la porzione immobiliare di sua proprietà– spostato il detto muro divisorio, così occupando una porzione della proprietà attorea, il menzionato istante ha altresì domandato accertarsi la proprietà di tale porzione con contestuale condanna della convenuta al ripristino dello stato dei luoghi. Allegando, infine, che la resistente ha ancorato la struttura portante del cancello automatico di accesso alla sua proprietà [dal lato opposto rispetto a quello dove si trova il detto muro divisorio] ai “…muri perimetrali…” [così le conclusioni dell'atto introduttivo] in corrispondenza della proprietà attorea, Pt_1
ha chiesto la condanna della convenuta alla rimozione della detta struttura portante.
[...]
Ritualmente costituita nel presente processo, la convenuta ha contestato le difese attoree e concluso per il rigetto della domanda giudiziale. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti, a mezzo interrogatorio formale della convenuta [che ha risposto rendendo l'interrogatorio in parola all'udienza del 24.3.2015], prova testimoniale [sono stati in particolare escussi, alla detta udienza del 24.3.2015, i testi e ] Testimone_1 Testimone_2
e c.t.u. [cfr. l'elaborato peritale redatto dal geom. in atti]. Esaurita l'istruttoria, Per_1 tentato infruttuosamente il bonario componimento della controversia, il medesimo processo è stato rinviato ad oggi per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.”.
A sostegno della decisione, il Tribunale, ha posto le seguenti considerazioni:“ La domanda relativa all'accertamento della menzionata servitù di veduta –da qualificarsi come actio confessoria servitutis [art. 1079 c.c.]– deve essere respinta, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che “Il muro divisorio non può dar luogo all'esercizio di una servitù di veduta, sia perché ha solo la funzione di demarcazione del confine e tutela del fondo, sia perché, anche quando consente di "inspicere" e "prospicere" sul fondo altrui, è inidoneo ad assoggettare un fondo all'altro, a causa della reciproca possibilità di affaccio da entrambi i fondi confinanti” [sul punto, cfr. Cass. 6927/2015]. Al rigetto della domanda di accertamento in discussione consegue il rigetto della domanda volta al ripristino dello stato dei luoghi ad essa connessa, trovando quest'ultima ragione nella fondatezza, qui esclusa, della prima [sulla qualificazione della domanda, che rientra nei compiti propri del giudice del merito, il quale è chiamato ad accertarne la portata non solo sulla base della sua formulazione letterale, ma, soprattutto, del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità perseguite dalla parte ed al provvedimento richiesto in concreto, desumibile dalla situazione dedotta in causa e delle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, cfr. Cass. 3879/1987 e Cass. S.U.
27/2000]. La domanda volta ad accertare, in capo all'attore, la proprietà di una parte dell'area giardinata che l'attore deduce essere inclusa nella proprietà di parte convenuta, da qualificarsi in termini di azione di rivendica [948 c.c.] deve essere respinta, in primo luogo, perché lo stesso attore deduce che l'attuale stato dei luoghi coincide con quello già esistente all'epoca del suo
2 acquisto, in secondo luogo, perché non vi è in atti la prova dell'azionato diritto, che grava sull'attore [dovendo lo stesso, in particolare, risalire, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario (cfr. Cass. 1210/2017)] e nemmeno, come chiarito dall'ausiliario nella c.t.u. in atti, “…è possibile rilevare con assoluta precisione la misurazione grafica…” dello stato dei luoghi preesistente al citato acquisto attoreo “…stante il fatto che le planimetrie di riferimento non sono in scala…” [per le parti riportate in corsivo, cfr. la c.t.u., in atti, pag. 6] Il rigetto della domanda in parola determina l'assorbimento della eccezione riconvenzionale di usucapione sollevata dalla difesa di parte convenuta ed il rigetto della connessa domanda ripristinatoria, trovando quest'ultima ragione nella fondatezza, qui esclusa, della menzionata domanda di accertamento. La domanda volta ad ottenere la rimozione della struttura portante del citato cancello automatico – da qualificarsi in termini di azione negatoria ai sensi dell'art. 949 c.c. [presupponendo la stessa, nella prospettazione attorea, da un lato, la proprietà esclusiva del muro perimetrale al quale è ancorata la struttura portante in questione e, dall'altro, l'inesistenza del diritto di parte convenuta a conservare tale installazione nella sua attuale posizione]– deve essere respinta perché i muri perimetrali rientrano nell'ambito della proprietà comune, a mente dell'art. 1117 c.c. [cfr. Cass. 11288/2018, secondo cui “I muri perimetrali dell'edificio in condominio, pur non avendo funzione di muri portanti, vanno intesi come muri maestri al fine della presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c., poiché determinano la consistenza volumetrica dell'edificio unitariamente considerato, proteggendolo dagli agenti atmosferici e termici, delimitano la superficie coperta e delineano la sagoma architettonica dell'edificio stesso. Pertanto, nell'ambito dei muri comuni dell'edificio rientrano anche quelli collocati in corrispondenza dei piani di proprietà singola ed esclusiva e in posizione avanzata o arretrata rispetto alle principali linee verticali dell'immobile”], e l'uso, da parte della convenuta, di tale proprietà comune, nei termini descritti dall'attore [ossia al solo scopo di installare la struttura portante del menzionato cancello], non eccede i limiti di cui all'art. 1102 c.c. [cfr. il principio espresso in Cass. 22341/2009]. Al rigetto della domanda giudiziale consegue la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Le medesime spese sono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014
[modificato dal D.M. 37/2018], considerati il valore della controversia, le fasi del processo e gli esborsi documentati, applicate le riduzioni consentite dall'art. 4 del medesimo D.M. Le spese della c.t.u., già liquidate in atti per il complessivo importo di euro 1.191,18 [cfr. il provvedimento di liquidazione del 18.5.2016, in atti] deve essere definitivamente posto a carico dell'attore soccombente. Ai sensi dell'art. 2668 c.c. deve essere ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, ove risulti eseguita”.
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati: Parte_1
1- “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, artt. 115, 116, c.p.c., 907 e 1028 c.c.,
1102 c.c., insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, omessa valutazione di risultanze istruttorie”.
1.1.- L'appellante lamenta innanzitutto il fatto che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto della utilitas di veduta che può trarre il proprietario del fondo dominante, consistente, oltre che nel diritto di inspicere e di prospicere nella proprietà altrui, anche di poter godere di una veduta panoramica e della amenità dei luoghi.
Deduce che la sopraelevazione del muro costituirebbe una lesione del proprio diritto di trarre dalla sua proprietà le predette utilità quali, tra le altre, la possibilità di prendere il sole nel giardino nei mesi caldi, come chiarito dal CTU. D'altronde, il regolamento edilizio del Comune
3 di Santa Marinella richiamato dal CTU, consentirebbe l'installazione di una rete dell'altezza massima di 1 metro su un muretto di altezza di 0,90 ml e ciò al fine di poter godere delle utilità previste dall'art.1028 del c.c.. 1.2.- censura inoltre la sentenza impugnata in ordine alla non corretta Parte_1 interpretazione in termini di azione di rivendica dell'area giardinata in assunto inclusa nella proprietà di parte convenuta, secondo quanto accertato dal CTU (secondo quanto indicato nell'elaborato planimetrico e nelle planimetrie catastali tale muro risulta essere stato spostato verso la proprietà di circa 90-100 cm) e provato per mezzo del teste teste di parte Pt_1 attrice, sui capitoli di prova 3 e 4 all'udienza del 24.3.2015. Al riguardo, Testimone_2
l'eccezione di usucapione formulata dalla convenuta sarebbe tardiva.
1.3.- Infine, la decisione impugnata sarebbe erronea in relazione alla domanda di rimozione della struttura portante del cancello automatico della parte appellata, in quanto l'installazione non sarebbe stata autorizzata dai condomini ed in ogni caso non rientrerebbe nei limiti di cui all'art. 1102 del c.c. trattandosi di opera non facente parte del complesso condominiale. 1.4.- Chiede infine il rinnovo della CTU al fine di completare gli accertamenti tecnici e chiarire lo stato dei luoghi.
2.- Si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1 conferma della sentenza impugnata. In via di eccezione riconvenzionale, ha chiesto dichiararsi incidenter tantum, e subordinatamente all'eventuale accoglimento della domanda di rivendica del il diritto ad usucapire la striscia di terreno indicata negli atti di causa. Pt_1
3.-All'esito dell'udienza del 26 febbraio 2025, tenutasi in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e repliche.
4.- L'appello è infondato.
4.1.- L'appellante lamenta innanzitutto la lesione del proprio diritto di servitù di veduta derivante dalla sopraelevazione, da parte della appellata del muro di confine CP_1 che delimita le aree (corte giardino) in proprietà esclusiva.
riportandosi alle considerazioni tecniche del CTU geom. sostiene che la Pt_1 Per_1 sopraelevazione del muro di recinzione sarebbe contraria alle norme del Regolamento edilizio del Comune di Santa Marinella in quanto avrebbe dovuto essere realizzata con una rete o materiale similare di altezza massima di 1 metro lineare.
La disamina del motivo di appello va circoscritta alla valutazione della domanda (qualificata quale actio confessoria servitutis ex art.1079 c.c.) e, dunque, alla esistenza, o meno, del diritto a vedersi garantita una servitù di veduta a favore dell'appellante dal muro comune che delimita i giardini delle singole proprietà delle parti in giudizio. Le utilitas addotte a fondamento dell'odierno appello presuppongono, difatti, l'esistenza della menzionata servitù.
Premessa detta valutazione, si deve osservare che non risulta prodotto in atti un titolo costitutivo dell'asserito diritto di servitù a favore del ed a carico della proprietà della appellata Pt_1 [...] secondo quanto previsto per legge (v. atto scritto;
usucapione; destinazione del padre di CP_1 famiglia, artt. 1058 c.c., 1062 c.c.). D'altronde, secondo l'orientamento costante della Suprema
Corte, di cui il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione nella congrua motivazione della sentenza, e dal quale non si ritiene di discostarsi: Il muro divisorio non può dar luogo all'esercizio di una servitù di veduta, sia perché ha solo la funzione di demarcazione del confine e tutela del fondo, sia perché, anche quando consente di "inspicere" e "prospicere" sul fondo altrui,
è inidoneo ad assoggettare un fondo all'altro, a causa della reciproca possibilità di affaccio da
4 entrambi i fondi confinanti” (Cassazione 2^ Sez. Civile, Sentenza n.6927/2015; Cassazione n.
6407/94 e n. 820/2000). L'art. 885 del c.c. consente difatti al comproprietario di innalzare il muro comune, senza il consenso del condomino e senza vincolo di destinazione purché non ne venga impedito il pari uso ex art. 1102 c.c., ipotesi non ravvisabile nella fattispecie (Cass. sentenza n.
237 del 1997: Il muro comune divisorio può essere sopraelevato - anche abbattendo una preesistente rete metallica - senza necessità di consenso dell'altro comproprietario perché la relativa facoltà, ai sensi dell'art. 885 cod. civ., è svincolata dal regime normale della comunione e non trova alcuna restrizione negli artt. 1102 e 1108 cod. civ).
4.2.- In merito alle ulteriori censure, parimenti infondate, si osserva che l'appellante ha prodotto a sostegno delle proprie domande l'atto di acquisto della piena proprietà in virtù di rogito del
Notaio del 30.1.2007, Rep.48936. Peraltro, l'acquisto del 50% della proprietà, Persona_2 unitamente a quello della successiva dante causa, risale alla data anteriore del 10.11.2000 in ragione del rogito del Notaio Rep n.63749 indicato nel rogito del 30.1.2007 (v. Persona_3 art.3). L'acquisto della appellata -risalente al 23.12.1991, rogito del Notaio CP_1 [...]
Rep.34256- era dunque antecedente agli acquisti del che, tra l'altro, Per_4 Pt_1 dichiarava di acquistare l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova.
Non risulta agli atti e non vi è prova di un diverso ed originario atto di acquisto o una planimetria da cui risultino i confini, né risulta agli atti che l'attore abbia mai opposto al venditore suo dante causa alcuna eccezione di sorta sulla questione.
Né risulta allegata – come correttamente ritenuto dal primo giudice - prova degli atti di acquisto risalenti sino al primo proprietario, prova necessaria ai fini dell'azione di rivendica ex art. 948
c.c. (c.d. probatio diabolica), correttamente così qualificata nella sentenza impugnata.
Rimane, pertanto, assorbita dal rigetto dell'azione di rivendica l'eccezione dell'appellata
[...] di usucapione della striscia di terreno di cui è causa. CP_1
4.3.- Infine, anche l'ultimo motivo di appello è infondato, avendo il giudice di primo grado fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte in tema di individuazione e funzione dei beni comuni secondo le presunzioni di legge (v. i muri perimetrali dell'edificio ex art. 1117 c.c.) e della possibilità dell'utilizzo da parte dei singoli condomini (v. art.1102 c.c.), principi dai quali non si ritiene di discostarsi,: “I muri perimetrali dell'edificio in condominio, pur non avendo funzione di muri portanti, vanno intesi come muri maestri al fine della presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c., poiché determinano la consistenza volumetrica dell'edificio unitariamente considerato, proteggendolo dagli agenti atmosferici e termici, delimitano la superficie coperta e delineano la sagoma architettonica dell'edificio stesso. Pertanto, nell'ambito dei muri comuni dell'edificio rientrano anche quelli collocati in corrispondenza dei piani di proprietà singola ed esclusiva e in posizione avanzata o arretrata rispetto alle principali linee verticali dell'immobile” (Cassazione, 2^ sezione Civile n.11288/2018). Ed ancora, più specificamente: “in tema di comunione, ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune un'utilità maggiore e più intensa di quella tratta eventualmente in concreto dagli altri comproprietari, purché non ne venga alterata la destinazione o compromesso il diritto al pari uso e senza che tale uso più intenso sconfini nell'esercizio di una vera e propria servitù. Pertanto, l'installazione, nel muro di confine comune, di un meccanismo fotocellulare per l'apertura automatica del cancello inserito nel muro, non sporgente all'interno del fondo prospiciente il lato opposto del muro stesso, non viola l'art. 1102 cod. civ., trattandosi di utilizzo più intenso della cosa comune, secondo la sua naturale destinazione (delimitazione perimetrale e protezione/isolamento dell'esterno delle proprietà), che ne consente il pari uso.” (Cassazione, 2^ Civile, n.22341/2009).
5 Non si ravvisa pertanto, nella fattispecie analoga, a quella presa in esame nella pronuncia appena citata, un uso non consentito della cosa comune in danno dell'appellante ai sensi dell'art.1102 cod. civ. risultando salvaguardato il pari uso.
Deve rilevarsi, peraltro, che la parte appellata con il deposito della comparsa di CP_1 costituzione e risposta (pag.13) ha evidenziato che: “…nelle more del procedimento, il cancello è stato posizionato su una struttura appositamente creata nella proprietà e, dunque, CP_1 non poggia più sul muro condominiale, per come si evince dall'allegata documentazione fotografica”, deducendo la cessata materia del contendere sul punto. Fatto specifico sopravvenuto che non è stato specificamente contestato da parte appellante.
4.4.- Le ragioni che precedono escludono la necessità del rinnovo della CTU espletata nel primo grado di giudizio.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di appello di Roma, sez. VII, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza n.703 del 2019 del Tribunale Ordinario di Civitavecchia:
1) Rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio in Parte_1 favore di che liquida in euro 3.200,00 per compensi di avvocato, oltre CP_1 rimborso delle spese forfettarie del 15%., iva e cassa come per legge.
3) dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
Così deciso in Roma il 21 aprile 2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
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