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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/06/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3894/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI Seconda Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3894/2023, promossa da:
C.F. ), con sede in Ciampino (RM), via di Morena Controparte_1 P.IVA_1
n. 25, in persona del legale rappresentante p.t. sig. nato a [...] il Controparte_2
15/03/1984, ed elettivamente domiciliata in Albano Laziale (RM), Piazza G. Donizetti n. 2, presso lo studio dell'Avv. Daria De Mei (C.F. , indirizzo C.F._1 telematico pec: Email_1
– ATTRICE contro
(C.F. ), nato a [...]_3 C.F._2 il 15/12/1972, res.te in Via Francesco Baracca n° 23, Ciampino (RM), ed el.te dom.to in IA (RM), Via Roma n. 139, presso lo studio dell'Avv. Walter Bianco (C.F.
, indirizzo telematico pec: C.F._3 Email_2
– CONVENUTO
OGGETTO: Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto (art. 2932 c.c.)
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come segue:
“Piaccia alla Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda attorea:
– in via principale, previo accertamento del suo diritto di cui alle premesse del presente atto, trasferire in favore della con sede in Ciampino (RM), Via di Controparte_1
Morena n. 25, c.f. , in persona del legale rappresentante p.t. sig. P.IVA_1 CP_2
nato a [...] il [...], ai danni del sig. nato a
[...] Controparte_3
AS RR (AL) il 15.12.1972, C.F. , la piena proprietà C.F._2 della seguente porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di Ciampino (RM) Via Francesco Baracca n. 23 e precisamente: appartamento sito al piano secondo della scala A distinto con l'interno 11, composto di 4,5 vani catastali,
pagina 1 di 9 censita al Catasto Fabbricati del Comune di Ciampino, al foglio 5, p.lla 663, subalterno 512, piano 2, interno 11, scala A, cat. A/2, classe 2, vani 4,5, superfice catastale totale mq. 100, rendita Euro 667,52 come risulta dall'atto di provenienza (Atto Notaio
, Repertorio n 134833/13153 del 10.4.2008, trascritto in data 16.04.2008 Persona_1 reg. part. 12781 reg. gen. 23229), condizionando il detto trasferimento al pagamento in favore del convenuto della somma di euro 8.880,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a condizione, a sua volta, della previa liberazione dell'immobile da eventuali ipoteche, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli ed ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni di rito;
– in via subordinata, nella denegata ipotesi di declaratoria di risoluzione del contratto preliminare di compravendita per cui è causa in ragione dell'opzione esercitata dal convenuto ai sensi dell'art. 3, ultima parte del contratto, previo accertamento del credito vantato dalla nei confronti del convenuto, dichiarare Controparte_1
l'inadempimento del sig. e, per l'effetto, condannarlo al pagamento a CP_3 favore di parte attrice della complessiva somma euro 171.120,00 (di cui euro 35.000,00 a titolo di penale ed euro 136.120,00 a titolo restitutorio) o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia con gli interessi moratori, o in subordine legali, dal diritto al saldo oltre alla rivalutazione monetaria come per legge;
Si chiede, nella denegata ipotesi di declaratoria di risoluzione del contratto preliminare di compravendita per cui è causa in ragione dell'opzione esercitata dal convenuto ai sensi dell'art. 3, ultima parte del contratto, emettersi: in via principale: ordinanza di accoglimento provvisoriamente esecutiva di condanna della somma di euro 171.120,00 ai sensi dell'art. 183 ter a favore di parte attrice a danno del convenuto o, in via gradata, ordinanza esecutiva ex art. 186 ter di pari importo a favore della parte attrice;
in via subordinata: ordinanza di accoglimento provvisoriamente esecutiva di condanna della somma non contestata di Euro 136.120,00 ai sensi dell'art. 186 bis. In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali e competenze, rimborso forfettario oltre oneri.”. Parte convenuta:
“fermo l'appello proposto avverso quanto deciso con la sentenza parziale sopra menzionata, il procuratore del convenuto in via principale e preliminare chiede disporsi la sospensione del presente giudizio per connessione con il giudizio di appello n° 1969/2025 proposto dal sig. avverso la sentenza non definitiva n° 2014/2024; CP_3
In via subordinata, senza rinuncia alcuna all'appello proposto e a quanto ivi domandato, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di sospensione del presente giudizio, chiede dichiararsi che, stante la riscontrata irregolarità dell'immobile de quo, sotto il profilo urbanistico e la mancanza dell'abitabilità, e l'irrilevanza e irregolarità della documentazione all'uopo prodotta da controparte, l'immobile allo stato non è commerciabile e il relativo trasferimento non è giuridicamente possibile..”.
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza non definitiva n. 2014 del 30.9.2024 è stata dichiarata fondata la domanda ex art. 2932 c.c. e la causa è stata rimessa sul ruolo al solo fine di “verificare se la fondatezza della domanda si accompagni alla possibilità giuridica della pronuncia invocata ed, in particolare, va verificata la commerciabilità dell'immobile, con particolare riguardo alla sua regolarità urbanistica”.
Va premesso che, a fondamento della domanda, “la ha esposto di Controparte_1 aver stipulato in data 10/02/2022 un contratto preliminare di compravendita con il sig.
avente ad oggetto una porzione immobiliare di proprietà di Controparte_3 quest'ultimo, sito in Via Francesco Baracca n. 23, Ciampino (RM): trattavasi, nel dettaglio, di un appartamento al piano secondo della scala A distinto con l'interno 11, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ciampino, al foglio 5, p.lla 663, subalterno 512, piano 2, interno 11, scala A, cat. A/2, classe 2, vani 4,5, superfice catastale totale mq. 100, rendita Euro 667,52. Il prezzo della vendita era stato quantificato in € 145.000,00, da pagarsi in più soluzioni, secondo quanto previsto dal suddetto contratto, mentre, la data per la stipula del contratto definitivo era stata fissata per il 15/11/2022, presso un notaio prescelto dal promissario acquirente. In esecuzione dell'accordo, l'attrice ha sostenuto di aver corrisposto in favore del convenuto, tra il giorno 11/02/2022 e il 27/06/2022, la complessiva somma di € 136.120,00, di cui € 90.000,00 a titolo di caparra confirmatoria e la restante parte come acconto prezzo. Secondo la prospettazione dell'esponente, proprio il primo versamento dell'importo di € 90.000,00 sarebbe servito ad estinguere il debito fondiario precedentemente contratto dal sig. e, dunque, la procedura esecutiva nel CP_3 frattempo incardinata dall'istituto bancario creditore presso il Tribunale di Velletri in danno dell'immobile per cui è causa (R.G.E.N. 527/2019). È stato, poi, altresì precisato che l'art. 3 del menzionato regolamento contrattuale ha attribuito alla sola parte promittente venditrice la facoltà di risolvere il contratto preliminare entro la data del 05/07/2022, previa comunicazione al promissario acquirente mediante lettera raccomandata o pec, con pagamento di una penale onnicomprensiva di € 35.000,00, oltre alla restituzione delle somme già ricevute fino a quel momento, da effettuarsi, il versamento, entro il 15/11/2022. Ha lamentato che il convenuto aveva comunicato la volontà di risolvere il contratto preliminare in oggetto soltanto una volta spirato il termine convenzionalmente pattuito a tal fine, senza peraltro restituire le somme incassate dalla né Controparte_1 pagare la penale prevista, nonostante la richiesta di pagamento e di costituzione in mora notificatagli con raccomandata A/R del 27/10/2022. L'istante ha dunque concluso come sopra.
pagina 3 di 9 Si è costituito il convenuto, eccependo di aver legittimamente esercitato la facoltà riconosciutagli dal contratto preliminare di compravendita sottoscritto dalle parti, avendo correttamente notificato alla controparte, a mezzo raccomandata A/R spedita addì 13/07/2022 e ricevuta in data 18/07/2022, l'intenzione di risolvere il menzionato accordo. Inoltre, ha evidenziato che, mentre in un primo momento, la promissaria acquirente, mediante raccomandata A/R del 27/10/2023, aveva preso atto della volontà del promissario venditore, chiedendo soltanto la restituzione delle somme versate e della penale, con una seconda comunicazione, datata 24/11/2022, la medesima società attrice, contraddicendosi, invitava il sig. alla stipula dell'atto di CP_3 compravendita davanti al notaio per la data del 02/12/2022. A tale ultima missiva, parte convenuta ha replicato eccependo l'avvenuta risoluzione del contratto, in quanto il termine finale per la stipula del contratto definitivo (05/07/2022) non poteva considerarsi essenziale, non essendo stato pattuito come tale dalle parti e che, inoltre, la costituzione in mora notificatagli il 27/10/2022 era del tutto inefficace ed illegittima poiché effettuata prima che scadesse il termine pattuito per il pagamento, vale a dire il 15/11/2022. Per quanto attiene, invece, alla domanda subordinata formulata dall'attrice, è stata eccepita la sua infondatezza, in quanto, in primo luogo, l'atto di costituzione in mora per la restituzione delle somme era stato notificato prima della scadenza del termine fissato nel contratto – da intendersi comunque anch'esso non perentorio –, dunque sarebbe stato necessario attendere l'inutile decorso di tale data e, solo a quel punto, costituire in mora il sig. in secondo luogo, la clausola penale prevista CP_3 nel preliminare sarebbe del tutto nulla, in quanto la stessa, così come formulata, non presupponeva l'inadempimento dell'obbligo di contrarre da parte del promittente venditore;
né avrebbe potuto essere intesa quale caparra penitenziale o come multa penitenziale per mancanza dei requisiti richiesti dal c.c.”
La decisione non definitiva è stata così motivata: “Così riepilogate le posizioni delle parti, in punto di diritto occorre preliminarmente chiarire che l'art. 3, ultimo comma, del contratto preliminare de quo,nel riconoscere al promittente venditore la possibilità di risolvere il contratto manifestando al promissario acquirente tale volontà entro il termine ultimo del 05/07/2022, introduce a favore di quest'ultimo la facoltà di recesso ex art. 1373 c.c.. Circa le modalità di esercizio di tale diritto, la citata disposizione distingue a seconda che la fattispecie contrattuale che lo prevede sia ad esecuzione immediata, nel qual caso il recesso può essere esercitato finché il contratto non abbia avuto esecuzione;
ovvero, sia ad esecuzione continuata o periodica, nel quale il recesso potrà essere esercitato anche successivamente, ma non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In particolare, con riguardo al contratto preliminare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che anche nell'ambito di tale tipologia contrattuale si applica la regola, stabilita dall'art. 1373, comma 1 c.c., secondo cui il pagina 4 di 9 recesso non può essere esercitato dalla parte quando, dopo la conclusione del contratto, questo abbia avuto un principio di esecuzione, quando cioè l'effetto reale del contratto si è in tutto o in parte realizzato o la prestazione obbligatoria, come la consegna del bene prima della stipulazione del contratto definitivo o il versamento di un acconto sul prezzo, è stata in tutto o in parte adempiuta (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 21198 del 5 luglio 2022; cfr. Tribunale Trieste, sez. I, 15/07/2023, n. 388). Ebbene, dalla documentazione depositata in atti e dal contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti nei propri scritti difensivi, risulta non contestata la circostanza che la società attrice abbia versato in favore del promittente venditore complessivi € 136.120,00, di cui € 90.000,00 corrisposti il giorno successivo a quello della stipula del preliminare di cui all'oggetto, vale a dire in data 11/02/2022. Successivamente, venivano emessi ulteriori bonifici bancari a titolo di acconto prezzo dell'immobile, per un totale di € 46.120,00, residuando soltanto € 8.880,00. D'altro canto, nel caso di specie, è stata espressamente ammessa la esercitabilità del recesso pur dopo l'esecuzione del contratto, come si evince dal fatto che le scadenze per il pagamento degli acconti sono tutte antecedenti quella per l'esercizio della facoltà di recesso. Ed invero, il primo comma dell'art. 1373 c.c., ove esclude il recesso dopo l'esecuzione del contratto, è suscettibile di deroga convenzionale ai sensi del successivo quarto comma (Cass. n. 182/1992; 14109/24). Ciò chiarito, si osserva che, qualora, come nella specie, sia stato previsto un corrispettivo per il recesso e sia stata altresì ammessa la esercitabilità del recesso pur dopo il principio di esecuzione, l'adempimento all'obbligo di restituzione, così come a quello di pagamento del corrispettivo, costituisce una condizione di efficacia del recesso ex art. 1373 comma secondo c.c. Orbene, nella specie è pacifico che il convenuto si sia sottratto a tale obbligo, posto che risulta invano spirato il termine convenzionalmente stabilito a tal fine dalle parti (15.11.2022). Ne consegue che il recesso non può ritenersi efficace. Né rileva, in senso contrario, la circostanza che la richiesta di pagamento da parte dell'attrice sia avvenuta prima della scadenza del suddetto termine, posto che si ritiene che, ove sia stato pattuito un corrispettivo per il recesso, la manifestazione della volontà di recedere antecedente al pagamento del corrispettivo, pur non producendo, ai sensi del comma 3 dell'art. 1373 c.c., lo scioglimento del contratto, sia comunque efficace, nel senso che crea in capo a colui che recede l'obbligo a pagare il relativo corrispettivo, il cui adempimento può essere legittimamente richiesto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione di recesso è stata manifestata. Non si condivide, invece, la diversa qualificazione della clausola, proposta da parte convenuta, in termini di condizione risolutiva unilaterale potestativa. Premesso che la condizione risolutiva unilaterale potestativa non attribuisca altro che il diritto di recesso unilaterale dal contratto all'avverarsi di un evento futuro ed incerto (Cass. n. 17859/2003), ciò che manca rispetto alla fattispecie invocata dal convenuto è proprio la previsione di una condizione cui l'esercizio del recesso sarebbe ancorato.
Appare dunque fondata la domanda principale svolta dall'attrice.” pagina 5 di 9 Rimessa la causa sul ruolo, il CTU a tal fine nominato, in un primo momento ha così concluso: “Attualmente l'immobile presenta, rispetto al progetto autorizzato, delle difformità per quanto riguarda una diversa distribuzione interna degli spazi interni, con demolizioni e ricostruzioni di tramezzature;
il tutto ben visibile nell'elaborato grafico allegato. Pertanto attualmente, l'appartamento in oggetto, si trova in uno stato di non regolarità e, dunque, commerciabile ma non rogitabile. La planimetria catastale risulta invece conforme in base a presentazione di diversa distribuzione degli spazi interni del 31/03/2020 Pratica n. RM0126194 in atti dal 03/04/2020. Per regolarizzare tali abusi, e rendere dunque il bene rogitabile, dovrà essere presentata da un tecnico qualificato una C.I.L.A. in Sanatoria (ai sensi dell'Art.
6-bis del Testo Unico per l'Edilizia D.P.R. 380/01) e successiva SCIA per l'agibilità presso il S.U.E. del Comune di Ciampino. Il costo per tale regolarizzazione, sarà a pari € 7.000,00 tra spese tecniche e sanzioni, come per legge. Solo a seguito delle regolarizzazioni sopra descritte il bene sarà regolare dal punto di vista Urbanistico, e dunque commerciabile.” Successivamente il CTU ha chiarito che “In data 04/12/2024 venivano trasmesse al sottoscritto C.T.U. integrazioni alle ossevarzioni già inviate da parte del C.T.P. di parte Attrice Geom. Nelle osservazioni si informava che erano state CP_4 presentate dalla (parte attrice) pratiche edilizie in data 02/12/2024 per Controparte_1 regolarizzare le difformità urbanistiche riscontrate e descritte in perizia di bozza. E, piu' precisamente: 1) C.I.L.A. in Sanatoria con allegati (ai sensi dell'Art.
6-bis del Testo Unico per l'Edilizia D.P.R. 380/01) protocollo n. 60799 2) S.C.A. per l'agibilità con allegati protocollo n. 60824. Esaminata la documentazione allegata da parte Attrice sopra descritta, il CTU asserisce che, allo stato attuale, il bene risulta essere conforme e regolare sia dal punto di vista urbanistico che catastale, risultando dunque commerciabile e rogitabile.”
*****
1. Così riepilogate le posizioni delle parti, la motivazione della sentenza non definitiva e gli accertamenti peritali successivamente disposti, va esaminata in via preliminare l'istanza di sospensione del presente giudizio avanzata da parte convenuta, la quale ha così argomentato la richiesta, dopo aver chiarito di aver proposto appello avverso la sentenza non definitiva n° 2014/2024: “le sentenze aventi efficacia costitutiva e dichiarativa, come quelle che dispongono il trasferimento della proprietà in luogo dell'atto di compravendita, acquisiscono efficacia esecutiva solo ed esclusivamente con il loro passaggio in giudicato, essendo la provvisoria esecutorietà limitata – se del caso
– al solo capo relativo alla condanna alla rifusione delle spese di lite (v. Cass. n. 2554/2012, Cass. n. 27090/2011, Cass. n. 26415/2008, Cass. n. 16003/2008, Cass. n. 4306/2008, Cass. n. 18512/2007, Cass. n. 16263/2005, Cass. n. 16262/2005, Cass. n. 1619/2005, Cass. n. 21367/2004).”
pagina 6 di 9 L'argomentazione non chiarisce la ricorrenza del presupposto per l'applicazione della sospensione ex art. 295 cpc, “... finalizzata ad evitare il contrasto tra giudicati nei casi di pregiudizialità in senso stretto...” (Cass. n. 17623/2020); nella specie, infatti, il procedimento è unico e non ricorre alcuna possibilità di contrasto tra giudicati;
la causa, infatti, accertata la fondatezza della domanda, è stata rimessa sul ruolo al solo fine di verificare la ricorrenza della condizione dell'azione, perché volta a dare esecuzione ad un preliminare di vendita avente ad oggetto un immobile. L'istanza va dunque respinta.
2. In via subordinata, la parte convenuta ha chiesto: “nella denegata e non creduta ipotesi in cui il giudice dovesse ritenesse di non sospendere il presente giudizio, si ribadisce la non commerciabilità dell'immobile, e si contestano decisamente le conclusioni esposte dal CTU nell'integrazione depositata dal CTU in data 9.1.2025 ... per due motivi: a) perché egli si sarebbe dovuto limitare a valutare la rogitabilità allo stato degli atti e alla luce della documentazione presentata nei termini previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c.; b) perché la CP_1 non è stata in alcun modo autorizzata dal Giudice a proporre la C.I.L.A. in sanatoria e la S.C.A. per l'agibilità; c) perché la non aveva e non ha titolo per CP_1 presentare né la in sanatoria né la S.C.A. per l'agibilità, in quanto non è né il CP_5 detentore del permesso di costruire, né l'autore dell'abuso e tantomeno il proprietario dell'immobile. I suddetti atti quindi sono totalmente nulli e inefficaci...”
I rilievi della parte convenuta vanno disattesi. Va ribadito, infatti, da un lato, che la commerciabilità dell'immobile è stata indagata come condizione dell'azione, che, in quanto tale, deve sussistere al momento della decisione (cioè, al momento della pronuncia della sentenza), non necessariamente al momento della proposizione della domanda (Cass. civ., Sez. II, 3 giugno 2020, n. 12654). Ne consegue che la produzione dei documenti volti ad attestarne la ricorrenza non è soggetta alle ordinarie preclusioni e ciò a prescindere da qualsivoglia autorizzazione da parte del Giudice. D'altro lato, e venendo alla legittimazione dell'attrice alla presentazione delle istanze necessarie alla regolarizzazione urbanistica dell'immobile, quale promissaria acquirente di un contratto preliminare, si osserva che la Suprema Corte l'ha chiaramente riconosciuta, laddove, come nella specie, si tratti di sanare l'irregolarità urbanistica dell'immobile promesso;
in tal caso, ha ritenuto che la legittimazione del promissario acquirente non necessita del consenso del proprietario ed anzi sussiste anche contro la volontà del medesimo, restando distinto il regime della sanatoria, quanto a presupposti ed elementi propri, da quello della concessione edilizia (Cass. n. 11039/2016).
3. Non può invece essere riconosciuto, almeno in questa sede, il diritto al rimborso delle spese sostenute dall'attrice per la sanatoria, ostando a tal fine la tardività della domanda di rimborso.
pagina 7 di 9 4. In conclusione, vista la propria sentenza non definitiva, va trasferito in favore della con sede in Ciampino (RM), Via di Morena n. 25, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t. sig. nato a [...]_1 Controparte_2
Roma il 15.3.1984, ai danni del sig. nato a [...]_3
(AL) il 15.12.1972, C.F. la piena proprietà della seguente C.F._2 porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di Ciampino (RM) Via Francesco Baracca n. 23 e precisamente: appartamento sito al piano secondo della scala A distinto con l'interno 11, composto di 4,5 vani catastali, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Ciampino, al foglio 5, p.lla 663, subalterno 512, piano 2, interno 11, scala A, cat. A/2, classe 2, vani 4,5, superfice catastale totale mq. 100, rendita Euro 667,52 come risulta dall'atto di provenienza (Atto Notaio , Persona_1
Repertorio n 134833/13153 del 10.4.2008, trascritto in data 16.04.2008 reg. part. 12781 reg. gen. 23229), condizionando il detto trasferimento al pagamento in favore del convenuto della somma di euro 8.880,00. In effetti, dall'art. 3 del contratto preliminare in parola risulta che gran parte del prezzo dell'appartamento di via Baracca n. 26 doveva essere versato ben prima della data fissata per la stipula del definitivo, mentre i residui € 15.000,00 dovevano essere versati contestualmente all'atto notarile. Tuttavia, dai bonifici prodotti in giudizio, e non contestati, risulta che alla data del 27/06/2022 erano già stati corrisposti complessivi € 136.120,00 in favore del convenuto, dunque più di quanto originariamente previsto. Pertanto, parte attrice ha espresso nell'atto introduttivo del giudizio la volontà di conseguire la proprietà della suddetta porzione immobiliare previo pagamento del residuo prezzo, quantificato in € 8.880,00, in favore del convenuto. In merito, la Corte di cassazione ha chiarito che: “Nel caso in cui le parti di un contratto preliminare di vendita immobiliare abbiano convenuto che il pagamento del residuo prezzo debba essere effettuato all'atto della stipulazione del contratto definitivo, l'offerta di cui al comma 2 dell'art. 2932 c.c. è da ritenersi soddisfatta con la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto, essendo tale offerta necessariamente implicita nella domanda, così che, in tale ipotesi, deve senz'altro essere emessa la sentenza produttrice degli effetti del contratto non concluso, ed il pagamento del residuo prezzo deve essere imposto come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia del giudice.” (Cass., sez. II, ord. 16 ottobre 2017, n. 24339).
5. Non va invece pronunciato l'ordine per il Conservatore di trascrivere la presente sentenza in quanto trattasi di onere rimesso all'iniziativa della parte interessata ex art. 2658 cc.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo con riferimento ai valori medi dello scaglione corrispondente al valore accertato della controversia (valore del bene oggetto del preliminare), ad eccezione della fase istruttoria pagina 8 di 9 e di quella decisoria, perché svolte in due parti a seguito della rimessione in istruttoria, che vengono dunque liquidate ai massimi. Le spese di CTU, stante l'oggetto, volto a verificare una condizione dell'azione, gravano invece su entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, richiamata la propria sentenza non definitiva n. 2014 del 30.9.24, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., trasferisce in favore della società la proprietà della seguente porzione immobiliare: appartamento di Controparte_1
Via Francesco Baracca n. 23, Ciampino (RM), sito al piano secondo della scala A distinto con l'interno 11, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ciampino, al foglio 5, p.lla 663, subalterno 512, piano 2, interno 11, scala A, cat. A/2, classe 2, vani 4,5, superfice catastale totale mq. 100, rendita Euro 667,52;
- condiziona il detto trasferimento al pagamento da parte della al Controparte_1 convenuto, sig. del residuo prezzo pari ad € 8.880,00; CP_3
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite determinate in € 19.065,00 oltre spese forfettarie ed accessori di legge nonché delle spese anticipate documentate per euro 829,75 (CU, marca e notifica);
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Velletri, 13/06/2025 Il Giudice dott. Francesca Aratari
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI Seconda Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3894/2023, promossa da:
C.F. ), con sede in Ciampino (RM), via di Morena Controparte_1 P.IVA_1
n. 25, in persona del legale rappresentante p.t. sig. nato a [...] il Controparte_2
15/03/1984, ed elettivamente domiciliata in Albano Laziale (RM), Piazza G. Donizetti n. 2, presso lo studio dell'Avv. Daria De Mei (C.F. , indirizzo C.F._1 telematico pec: Email_1
– ATTRICE contro
(C.F. ), nato a [...]_3 C.F._2 il 15/12/1972, res.te in Via Francesco Baracca n° 23, Ciampino (RM), ed el.te dom.to in IA (RM), Via Roma n. 139, presso lo studio dell'Avv. Walter Bianco (C.F.
, indirizzo telematico pec: C.F._3 Email_2
– CONVENUTO
OGGETTO: Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto (art. 2932 c.c.)
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come segue:
“Piaccia alla Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda attorea:
– in via principale, previo accertamento del suo diritto di cui alle premesse del presente atto, trasferire in favore della con sede in Ciampino (RM), Via di Controparte_1
Morena n. 25, c.f. , in persona del legale rappresentante p.t. sig. P.IVA_1 CP_2
nato a [...] il [...], ai danni del sig. nato a
[...] Controparte_3
AS RR (AL) il 15.12.1972, C.F. , la piena proprietà C.F._2 della seguente porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di Ciampino (RM) Via Francesco Baracca n. 23 e precisamente: appartamento sito al piano secondo della scala A distinto con l'interno 11, composto di 4,5 vani catastali,
pagina 1 di 9 censita al Catasto Fabbricati del Comune di Ciampino, al foglio 5, p.lla 663, subalterno 512, piano 2, interno 11, scala A, cat. A/2, classe 2, vani 4,5, superfice catastale totale mq. 100, rendita Euro 667,52 come risulta dall'atto di provenienza (Atto Notaio
, Repertorio n 134833/13153 del 10.4.2008, trascritto in data 16.04.2008 Persona_1 reg. part. 12781 reg. gen. 23229), condizionando il detto trasferimento al pagamento in favore del convenuto della somma di euro 8.880,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a condizione, a sua volta, della previa liberazione dell'immobile da eventuali ipoteche, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli ed ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni di rito;
– in via subordinata, nella denegata ipotesi di declaratoria di risoluzione del contratto preliminare di compravendita per cui è causa in ragione dell'opzione esercitata dal convenuto ai sensi dell'art. 3, ultima parte del contratto, previo accertamento del credito vantato dalla nei confronti del convenuto, dichiarare Controparte_1
l'inadempimento del sig. e, per l'effetto, condannarlo al pagamento a CP_3 favore di parte attrice della complessiva somma euro 171.120,00 (di cui euro 35.000,00 a titolo di penale ed euro 136.120,00 a titolo restitutorio) o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia con gli interessi moratori, o in subordine legali, dal diritto al saldo oltre alla rivalutazione monetaria come per legge;
Si chiede, nella denegata ipotesi di declaratoria di risoluzione del contratto preliminare di compravendita per cui è causa in ragione dell'opzione esercitata dal convenuto ai sensi dell'art. 3, ultima parte del contratto, emettersi: in via principale: ordinanza di accoglimento provvisoriamente esecutiva di condanna della somma di euro 171.120,00 ai sensi dell'art. 183 ter a favore di parte attrice a danno del convenuto o, in via gradata, ordinanza esecutiva ex art. 186 ter di pari importo a favore della parte attrice;
in via subordinata: ordinanza di accoglimento provvisoriamente esecutiva di condanna della somma non contestata di Euro 136.120,00 ai sensi dell'art. 186 bis. In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali e competenze, rimborso forfettario oltre oneri.”. Parte convenuta:
“fermo l'appello proposto avverso quanto deciso con la sentenza parziale sopra menzionata, il procuratore del convenuto in via principale e preliminare chiede disporsi la sospensione del presente giudizio per connessione con il giudizio di appello n° 1969/2025 proposto dal sig. avverso la sentenza non definitiva n° 2014/2024; CP_3
In via subordinata, senza rinuncia alcuna all'appello proposto e a quanto ivi domandato, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di sospensione del presente giudizio, chiede dichiararsi che, stante la riscontrata irregolarità dell'immobile de quo, sotto il profilo urbanistico e la mancanza dell'abitabilità, e l'irrilevanza e irregolarità della documentazione all'uopo prodotta da controparte, l'immobile allo stato non è commerciabile e il relativo trasferimento non è giuridicamente possibile..”.
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza non definitiva n. 2014 del 30.9.2024 è stata dichiarata fondata la domanda ex art. 2932 c.c. e la causa è stata rimessa sul ruolo al solo fine di “verificare se la fondatezza della domanda si accompagni alla possibilità giuridica della pronuncia invocata ed, in particolare, va verificata la commerciabilità dell'immobile, con particolare riguardo alla sua regolarità urbanistica”.
Va premesso che, a fondamento della domanda, “la ha esposto di Controparte_1 aver stipulato in data 10/02/2022 un contratto preliminare di compravendita con il sig.
avente ad oggetto una porzione immobiliare di proprietà di Controparte_3 quest'ultimo, sito in Via Francesco Baracca n. 23, Ciampino (RM): trattavasi, nel dettaglio, di un appartamento al piano secondo della scala A distinto con l'interno 11, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ciampino, al foglio 5, p.lla 663, subalterno 512, piano 2, interno 11, scala A, cat. A/2, classe 2, vani 4,5, superfice catastale totale mq. 100, rendita Euro 667,52. Il prezzo della vendita era stato quantificato in € 145.000,00, da pagarsi in più soluzioni, secondo quanto previsto dal suddetto contratto, mentre, la data per la stipula del contratto definitivo era stata fissata per il 15/11/2022, presso un notaio prescelto dal promissario acquirente. In esecuzione dell'accordo, l'attrice ha sostenuto di aver corrisposto in favore del convenuto, tra il giorno 11/02/2022 e il 27/06/2022, la complessiva somma di € 136.120,00, di cui € 90.000,00 a titolo di caparra confirmatoria e la restante parte come acconto prezzo. Secondo la prospettazione dell'esponente, proprio il primo versamento dell'importo di € 90.000,00 sarebbe servito ad estinguere il debito fondiario precedentemente contratto dal sig. e, dunque, la procedura esecutiva nel CP_3 frattempo incardinata dall'istituto bancario creditore presso il Tribunale di Velletri in danno dell'immobile per cui è causa (R.G.E.N. 527/2019). È stato, poi, altresì precisato che l'art. 3 del menzionato regolamento contrattuale ha attribuito alla sola parte promittente venditrice la facoltà di risolvere il contratto preliminare entro la data del 05/07/2022, previa comunicazione al promissario acquirente mediante lettera raccomandata o pec, con pagamento di una penale onnicomprensiva di € 35.000,00, oltre alla restituzione delle somme già ricevute fino a quel momento, da effettuarsi, il versamento, entro il 15/11/2022. Ha lamentato che il convenuto aveva comunicato la volontà di risolvere il contratto preliminare in oggetto soltanto una volta spirato il termine convenzionalmente pattuito a tal fine, senza peraltro restituire le somme incassate dalla né Controparte_1 pagare la penale prevista, nonostante la richiesta di pagamento e di costituzione in mora notificatagli con raccomandata A/R del 27/10/2022. L'istante ha dunque concluso come sopra.
pagina 3 di 9 Si è costituito il convenuto, eccependo di aver legittimamente esercitato la facoltà riconosciutagli dal contratto preliminare di compravendita sottoscritto dalle parti, avendo correttamente notificato alla controparte, a mezzo raccomandata A/R spedita addì 13/07/2022 e ricevuta in data 18/07/2022, l'intenzione di risolvere il menzionato accordo. Inoltre, ha evidenziato che, mentre in un primo momento, la promissaria acquirente, mediante raccomandata A/R del 27/10/2023, aveva preso atto della volontà del promissario venditore, chiedendo soltanto la restituzione delle somme versate e della penale, con una seconda comunicazione, datata 24/11/2022, la medesima società attrice, contraddicendosi, invitava il sig. alla stipula dell'atto di CP_3 compravendita davanti al notaio per la data del 02/12/2022. A tale ultima missiva, parte convenuta ha replicato eccependo l'avvenuta risoluzione del contratto, in quanto il termine finale per la stipula del contratto definitivo (05/07/2022) non poteva considerarsi essenziale, non essendo stato pattuito come tale dalle parti e che, inoltre, la costituzione in mora notificatagli il 27/10/2022 era del tutto inefficace ed illegittima poiché effettuata prima che scadesse il termine pattuito per il pagamento, vale a dire il 15/11/2022. Per quanto attiene, invece, alla domanda subordinata formulata dall'attrice, è stata eccepita la sua infondatezza, in quanto, in primo luogo, l'atto di costituzione in mora per la restituzione delle somme era stato notificato prima della scadenza del termine fissato nel contratto – da intendersi comunque anch'esso non perentorio –, dunque sarebbe stato necessario attendere l'inutile decorso di tale data e, solo a quel punto, costituire in mora il sig. in secondo luogo, la clausola penale prevista CP_3 nel preliminare sarebbe del tutto nulla, in quanto la stessa, così come formulata, non presupponeva l'inadempimento dell'obbligo di contrarre da parte del promittente venditore;
né avrebbe potuto essere intesa quale caparra penitenziale o come multa penitenziale per mancanza dei requisiti richiesti dal c.c.”
La decisione non definitiva è stata così motivata: “Così riepilogate le posizioni delle parti, in punto di diritto occorre preliminarmente chiarire che l'art. 3, ultimo comma, del contratto preliminare de quo,nel riconoscere al promittente venditore la possibilità di risolvere il contratto manifestando al promissario acquirente tale volontà entro il termine ultimo del 05/07/2022, introduce a favore di quest'ultimo la facoltà di recesso ex art. 1373 c.c.. Circa le modalità di esercizio di tale diritto, la citata disposizione distingue a seconda che la fattispecie contrattuale che lo prevede sia ad esecuzione immediata, nel qual caso il recesso può essere esercitato finché il contratto non abbia avuto esecuzione;
ovvero, sia ad esecuzione continuata o periodica, nel quale il recesso potrà essere esercitato anche successivamente, ma non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In particolare, con riguardo al contratto preliminare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che anche nell'ambito di tale tipologia contrattuale si applica la regola, stabilita dall'art. 1373, comma 1 c.c., secondo cui il pagina 4 di 9 recesso non può essere esercitato dalla parte quando, dopo la conclusione del contratto, questo abbia avuto un principio di esecuzione, quando cioè l'effetto reale del contratto si è in tutto o in parte realizzato o la prestazione obbligatoria, come la consegna del bene prima della stipulazione del contratto definitivo o il versamento di un acconto sul prezzo, è stata in tutto o in parte adempiuta (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 21198 del 5 luglio 2022; cfr. Tribunale Trieste, sez. I, 15/07/2023, n. 388). Ebbene, dalla documentazione depositata in atti e dal contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti nei propri scritti difensivi, risulta non contestata la circostanza che la società attrice abbia versato in favore del promittente venditore complessivi € 136.120,00, di cui € 90.000,00 corrisposti il giorno successivo a quello della stipula del preliminare di cui all'oggetto, vale a dire in data 11/02/2022. Successivamente, venivano emessi ulteriori bonifici bancari a titolo di acconto prezzo dell'immobile, per un totale di € 46.120,00, residuando soltanto € 8.880,00. D'altro canto, nel caso di specie, è stata espressamente ammessa la esercitabilità del recesso pur dopo l'esecuzione del contratto, come si evince dal fatto che le scadenze per il pagamento degli acconti sono tutte antecedenti quella per l'esercizio della facoltà di recesso. Ed invero, il primo comma dell'art. 1373 c.c., ove esclude il recesso dopo l'esecuzione del contratto, è suscettibile di deroga convenzionale ai sensi del successivo quarto comma (Cass. n. 182/1992; 14109/24). Ciò chiarito, si osserva che, qualora, come nella specie, sia stato previsto un corrispettivo per il recesso e sia stata altresì ammessa la esercitabilità del recesso pur dopo il principio di esecuzione, l'adempimento all'obbligo di restituzione, così come a quello di pagamento del corrispettivo, costituisce una condizione di efficacia del recesso ex art. 1373 comma secondo c.c. Orbene, nella specie è pacifico che il convenuto si sia sottratto a tale obbligo, posto che risulta invano spirato il termine convenzionalmente stabilito a tal fine dalle parti (15.11.2022). Ne consegue che il recesso non può ritenersi efficace. Né rileva, in senso contrario, la circostanza che la richiesta di pagamento da parte dell'attrice sia avvenuta prima della scadenza del suddetto termine, posto che si ritiene che, ove sia stato pattuito un corrispettivo per il recesso, la manifestazione della volontà di recedere antecedente al pagamento del corrispettivo, pur non producendo, ai sensi del comma 3 dell'art. 1373 c.c., lo scioglimento del contratto, sia comunque efficace, nel senso che crea in capo a colui che recede l'obbligo a pagare il relativo corrispettivo, il cui adempimento può essere legittimamente richiesto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione di recesso è stata manifestata. Non si condivide, invece, la diversa qualificazione della clausola, proposta da parte convenuta, in termini di condizione risolutiva unilaterale potestativa. Premesso che la condizione risolutiva unilaterale potestativa non attribuisca altro che il diritto di recesso unilaterale dal contratto all'avverarsi di un evento futuro ed incerto (Cass. n. 17859/2003), ciò che manca rispetto alla fattispecie invocata dal convenuto è proprio la previsione di una condizione cui l'esercizio del recesso sarebbe ancorato.
Appare dunque fondata la domanda principale svolta dall'attrice.” pagina 5 di 9 Rimessa la causa sul ruolo, il CTU a tal fine nominato, in un primo momento ha così concluso: “Attualmente l'immobile presenta, rispetto al progetto autorizzato, delle difformità per quanto riguarda una diversa distribuzione interna degli spazi interni, con demolizioni e ricostruzioni di tramezzature;
il tutto ben visibile nell'elaborato grafico allegato. Pertanto attualmente, l'appartamento in oggetto, si trova in uno stato di non regolarità e, dunque, commerciabile ma non rogitabile. La planimetria catastale risulta invece conforme in base a presentazione di diversa distribuzione degli spazi interni del 31/03/2020 Pratica n. RM0126194 in atti dal 03/04/2020. Per regolarizzare tali abusi, e rendere dunque il bene rogitabile, dovrà essere presentata da un tecnico qualificato una C.I.L.A. in Sanatoria (ai sensi dell'Art.
6-bis del Testo Unico per l'Edilizia D.P.R. 380/01) e successiva SCIA per l'agibilità presso il S.U.E. del Comune di Ciampino. Il costo per tale regolarizzazione, sarà a pari € 7.000,00 tra spese tecniche e sanzioni, come per legge. Solo a seguito delle regolarizzazioni sopra descritte il bene sarà regolare dal punto di vista Urbanistico, e dunque commerciabile.” Successivamente il CTU ha chiarito che “In data 04/12/2024 venivano trasmesse al sottoscritto C.T.U. integrazioni alle ossevarzioni già inviate da parte del C.T.P. di parte Attrice Geom. Nelle osservazioni si informava che erano state CP_4 presentate dalla (parte attrice) pratiche edilizie in data 02/12/2024 per Controparte_1 regolarizzare le difformità urbanistiche riscontrate e descritte in perizia di bozza. E, piu' precisamente: 1) C.I.L.A. in Sanatoria con allegati (ai sensi dell'Art.
6-bis del Testo Unico per l'Edilizia D.P.R. 380/01) protocollo n. 60799 2) S.C.A. per l'agibilità con allegati protocollo n. 60824. Esaminata la documentazione allegata da parte Attrice sopra descritta, il CTU asserisce che, allo stato attuale, il bene risulta essere conforme e regolare sia dal punto di vista urbanistico che catastale, risultando dunque commerciabile e rogitabile.”
*****
1. Così riepilogate le posizioni delle parti, la motivazione della sentenza non definitiva e gli accertamenti peritali successivamente disposti, va esaminata in via preliminare l'istanza di sospensione del presente giudizio avanzata da parte convenuta, la quale ha così argomentato la richiesta, dopo aver chiarito di aver proposto appello avverso la sentenza non definitiva n° 2014/2024: “le sentenze aventi efficacia costitutiva e dichiarativa, come quelle che dispongono il trasferimento della proprietà in luogo dell'atto di compravendita, acquisiscono efficacia esecutiva solo ed esclusivamente con il loro passaggio in giudicato, essendo la provvisoria esecutorietà limitata – se del caso
– al solo capo relativo alla condanna alla rifusione delle spese di lite (v. Cass. n. 2554/2012, Cass. n. 27090/2011, Cass. n. 26415/2008, Cass. n. 16003/2008, Cass. n. 4306/2008, Cass. n. 18512/2007, Cass. n. 16263/2005, Cass. n. 16262/2005, Cass. n. 1619/2005, Cass. n. 21367/2004).”
pagina 6 di 9 L'argomentazione non chiarisce la ricorrenza del presupposto per l'applicazione della sospensione ex art. 295 cpc, “... finalizzata ad evitare il contrasto tra giudicati nei casi di pregiudizialità in senso stretto...” (Cass. n. 17623/2020); nella specie, infatti, il procedimento è unico e non ricorre alcuna possibilità di contrasto tra giudicati;
la causa, infatti, accertata la fondatezza della domanda, è stata rimessa sul ruolo al solo fine di verificare la ricorrenza della condizione dell'azione, perché volta a dare esecuzione ad un preliminare di vendita avente ad oggetto un immobile. L'istanza va dunque respinta.
2. In via subordinata, la parte convenuta ha chiesto: “nella denegata e non creduta ipotesi in cui il giudice dovesse ritenesse di non sospendere il presente giudizio, si ribadisce la non commerciabilità dell'immobile, e si contestano decisamente le conclusioni esposte dal CTU nell'integrazione depositata dal CTU in data 9.1.2025 ... per due motivi: a) perché egli si sarebbe dovuto limitare a valutare la rogitabilità allo stato degli atti e alla luce della documentazione presentata nei termini previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c.; b) perché la CP_1 non è stata in alcun modo autorizzata dal Giudice a proporre la C.I.L.A. in sanatoria e la S.C.A. per l'agibilità; c) perché la non aveva e non ha titolo per CP_1 presentare né la in sanatoria né la S.C.A. per l'agibilità, in quanto non è né il CP_5 detentore del permesso di costruire, né l'autore dell'abuso e tantomeno il proprietario dell'immobile. I suddetti atti quindi sono totalmente nulli e inefficaci...”
I rilievi della parte convenuta vanno disattesi. Va ribadito, infatti, da un lato, che la commerciabilità dell'immobile è stata indagata come condizione dell'azione, che, in quanto tale, deve sussistere al momento della decisione (cioè, al momento della pronuncia della sentenza), non necessariamente al momento della proposizione della domanda (Cass. civ., Sez. II, 3 giugno 2020, n. 12654). Ne consegue che la produzione dei documenti volti ad attestarne la ricorrenza non è soggetta alle ordinarie preclusioni e ciò a prescindere da qualsivoglia autorizzazione da parte del Giudice. D'altro lato, e venendo alla legittimazione dell'attrice alla presentazione delle istanze necessarie alla regolarizzazione urbanistica dell'immobile, quale promissaria acquirente di un contratto preliminare, si osserva che la Suprema Corte l'ha chiaramente riconosciuta, laddove, come nella specie, si tratti di sanare l'irregolarità urbanistica dell'immobile promesso;
in tal caso, ha ritenuto che la legittimazione del promissario acquirente non necessita del consenso del proprietario ed anzi sussiste anche contro la volontà del medesimo, restando distinto il regime della sanatoria, quanto a presupposti ed elementi propri, da quello della concessione edilizia (Cass. n. 11039/2016).
3. Non può invece essere riconosciuto, almeno in questa sede, il diritto al rimborso delle spese sostenute dall'attrice per la sanatoria, ostando a tal fine la tardività della domanda di rimborso.
pagina 7 di 9 4. In conclusione, vista la propria sentenza non definitiva, va trasferito in favore della con sede in Ciampino (RM), Via di Morena n. 25, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t. sig. nato a [...]_1 Controparte_2
Roma il 15.3.1984, ai danni del sig. nato a [...]_3
(AL) il 15.12.1972, C.F. la piena proprietà della seguente C.F._2 porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di Ciampino (RM) Via Francesco Baracca n. 23 e precisamente: appartamento sito al piano secondo della scala A distinto con l'interno 11, composto di 4,5 vani catastali, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Ciampino, al foglio 5, p.lla 663, subalterno 512, piano 2, interno 11, scala A, cat. A/2, classe 2, vani 4,5, superfice catastale totale mq. 100, rendita Euro 667,52 come risulta dall'atto di provenienza (Atto Notaio , Persona_1
Repertorio n 134833/13153 del 10.4.2008, trascritto in data 16.04.2008 reg. part. 12781 reg. gen. 23229), condizionando il detto trasferimento al pagamento in favore del convenuto della somma di euro 8.880,00. In effetti, dall'art. 3 del contratto preliminare in parola risulta che gran parte del prezzo dell'appartamento di via Baracca n. 26 doveva essere versato ben prima della data fissata per la stipula del definitivo, mentre i residui € 15.000,00 dovevano essere versati contestualmente all'atto notarile. Tuttavia, dai bonifici prodotti in giudizio, e non contestati, risulta che alla data del 27/06/2022 erano già stati corrisposti complessivi € 136.120,00 in favore del convenuto, dunque più di quanto originariamente previsto. Pertanto, parte attrice ha espresso nell'atto introduttivo del giudizio la volontà di conseguire la proprietà della suddetta porzione immobiliare previo pagamento del residuo prezzo, quantificato in € 8.880,00, in favore del convenuto. In merito, la Corte di cassazione ha chiarito che: “Nel caso in cui le parti di un contratto preliminare di vendita immobiliare abbiano convenuto che il pagamento del residuo prezzo debba essere effettuato all'atto della stipulazione del contratto definitivo, l'offerta di cui al comma 2 dell'art. 2932 c.c. è da ritenersi soddisfatta con la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto, essendo tale offerta necessariamente implicita nella domanda, così che, in tale ipotesi, deve senz'altro essere emessa la sentenza produttrice degli effetti del contratto non concluso, ed il pagamento del residuo prezzo deve essere imposto come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia del giudice.” (Cass., sez. II, ord. 16 ottobre 2017, n. 24339).
5. Non va invece pronunciato l'ordine per il Conservatore di trascrivere la presente sentenza in quanto trattasi di onere rimesso all'iniziativa della parte interessata ex art. 2658 cc.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo con riferimento ai valori medi dello scaglione corrispondente al valore accertato della controversia (valore del bene oggetto del preliminare), ad eccezione della fase istruttoria pagina 8 di 9 e di quella decisoria, perché svolte in due parti a seguito della rimessione in istruttoria, che vengono dunque liquidate ai massimi. Le spese di CTU, stante l'oggetto, volto a verificare una condizione dell'azione, gravano invece su entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, richiamata la propria sentenza non definitiva n. 2014 del 30.9.24, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., trasferisce in favore della società la proprietà della seguente porzione immobiliare: appartamento di Controparte_1
Via Francesco Baracca n. 23, Ciampino (RM), sito al piano secondo della scala A distinto con l'interno 11, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ciampino, al foglio 5, p.lla 663, subalterno 512, piano 2, interno 11, scala A, cat. A/2, classe 2, vani 4,5, superfice catastale totale mq. 100, rendita Euro 667,52;
- condiziona il detto trasferimento al pagamento da parte della al Controparte_1 convenuto, sig. del residuo prezzo pari ad € 8.880,00; CP_3
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite determinate in € 19.065,00 oltre spese forfettarie ed accessori di legge nonché delle spese anticipate documentate per euro 829,75 (CU, marca e notifica);
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Velletri, 13/06/2025 Il Giudice dott. Francesca Aratari
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