Decreto cautelare 18 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
Ordinanza collegiale 13 gennaio 2026
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 24/03/2026, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00541/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00501/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 501 del 2024, proposto da
ET CI, TO NC, rappresentati e difesi dagli avvocati Brunella Chiarello, Francesco Alessandria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Acquaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determina n. 14 dell'1/2/2024 del Comune di Acquaro - Area Tecnica LL.PP. ed Edilizia Privata - avente ad oggetto annullamento in sede di autotutela di: permesso di costruire in sanatoria n. 1 del 28/1/2022, della determina n. 37 del 20/6/2022 con cui è stato annullato in autotutela il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale e disposta la restituzione dell'immobile ai coniugi CI ET e NC TO (riferimento pratica edilizia n. 2/2011), della determina n. 56 del 9/9/2022 con la quale è stata adottata la determina a contrarre per l'accatastamento dell'immobile comunale sito ad Acquaro in via Pasquale Stramandinoli ricadente su terreno distinto in catasto al foglio di mappa 11 particella 583, della determina n. 64 del 19/10/2022 con la quale è stato affidato il servizio per l'accatastamento dell'immobile comunale sito in Acquaro in via Pasquale Stramandinoli ricadente su terreno distinto in catasto al foglio di mappa 11 particella 583, della determina n. 78 del 30/12/2022 con la quale è stata integrata la determina n. 37 del 20/6/2022 a seguito dell'identificazione catastale dei beni immobili e l'individuazione dei sub, nonché di ogni atto antecedente, presupposto, successivo e/o comunque connesso a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Acquaro;
Vista l’ordinanza n. 38 del 13 gennaio 2026;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il dott. ED FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- in data 18 novembre 1983 i coniugi ricorrenti ET CI e TO NC hanno acquistato un terreno ubicato nel comune di Acquaro (VV) identificato catastalmente al foglio di mappa 11 particella 216, su cui hanno successivamente realizzato un fabbricato identificato catastalmente al foglio di mappa 11, particella 583;
- accertata l’esecuzione dell’opera in assenza di titolo abilitativo, con ordinanza n. 5 del 7 giugno 2001 il Comune di Acquaro ne ha ingiunto la demolizione;
- accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione nei termini di legge, il Comune ha notificato ai ricorrenti avviso di avvio del procedimento di acquisizione del bene e dell’area di sedime al patrimonio comunale;
- in data 11 luglio 2002 il verbale di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione è stato registrato alla conservatoria dei registri immobiliari di Vibo Valentia;
- in data 16 febbraio 2011 i ricorrenti hanno presentato al Comune di Acquaro una istanza di permesso di costruire in sanatoria riferita all’opera predetta;
- con permesso di costruire in sanatoria n. 1 del 28 gennaio 2022, il Comune ha accolto l’istanza;
- con determina n. 37 del 20 giugno 2022 il Comune, su ulteriore istanza dei ricorrenti, ha annullato in autotutela le “note” di acquisizione al patrimonio comunale del bene e dell’area di sedime in questione; sono seguite altre determine volte all’accatastamento dell’immobile;
- con determina n. 14 del 1° febbraio 2024 il Comune, a seguito di apposito procedimento, ha annullato in autotutela: a) il permesso di costruire in sanatoria n. 1 del 28 gennaio 2022; b) la determina n. 37/2022 con cui era stato annullato in autotutela il provvedimento di acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale; c) le ulteriori determine comunali relative all’accatastamento;
- tale ultimo provvedimento è stato oggetto di domanda di annullamento col presente ricorso, affidato a due motivi in diritto;
- con il primo motivo i ricorrenti hanno censurato l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza di un concreto attuale interesse pubblico da tutelare, agli interessi dei destinatari del provvedimento, all’effetto del decorso del tempo sulla situazione di fatto e sull’affidamento legittimo dei privati; hanno altresì censurato la violazione dei termini per l’esercizio del potere di autotutela e l’illegittimità della motivazione all’uopo adotta dal Comune, considerando che non vi è stata alcuna dichiarazione mendace da parte dei privati;
- con il secondo motivo, i ricorrenti hanno censurato il provvedimento nella parte in cui si afferma che i ricorrenti non fossero legittimati a proporre le istanze di permesso di costruire in sanatoria e di accatastamento, considerato che il bene era ormai stato acquisito al patrimonio comunale;
- in data 27 marzo 2024 si è costituito in giudizio il Comune di Acquaro, difendendo la legittimità dell’operato del proprio operato;
- con delibera della Commissione Straordinaria del Comune di Acquaro n. 5 del 29 gennaio 2025, pubblicata sull’Albo Pretorio in data 7 febbraio 2025, è stato deliberato di destinare l’immobile in discorso ad alcune finalità di pubblico interesse;
- avverso tale delibera i ricorrenti hanno proposto domanda di sospensione in via monocratica, con atto notificato e depositato il 17 febbraio 2025;
- con decreto monocratico n. 91 del 18 febbraio 2025, l’istanza di misure cautelari monocratiche è stata respinta;
- all’esito della camera di consiglio del 12 marzo 2025, con ordinanza n. 132 del 13 marzo 2025, l’istanza cautelare dei ricorrenti è stata accolta;
- l’appello cautelare proposto dal Comune avverso l’ordinanza in questione è stato respinto dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 1337 dell’8 aprile 2025;
- in vista della udienza pubblica, i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 73 c.p.a., perorando le proprie difese;
- all’udienza pubblica dell’8 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
- con ordinanza n. 38 del 13 gennaio 2026 il Collegio ex art. 73, comma 3, c.p.a. ha assegnato alle parti termine per interloquire in ordine al possibile difetto di interesse al ricorso, per le seguenti ragioni: “- l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2023 ha affermato che l’art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380/2001 deve essere interpretato nel senso che l’acquisizione del bene abusivo al patrimonio comunale si determina ipso iure al momento della scadenza del termine di 90 giorni dalla ingiunzione della demolizione; ne segue che il successivo provvedimento di acquisizione gratuita adottato dal Comune (salvo i casi in cui sia individuata un’area di sedime ulteriore) ha natura meramente dichiarativa di un effetto giuridico che si è già realizzato per forza di legge (cfr. anche, da ultimo: T.A.R. , Bari , sez. II , 26/05/2025 , n. 732; T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 29/04/2025, n.365; Consiglio di Stato sez. IV, 14/03/2025, n.2114; Consiglio di Stato sez. III, 04/11/2024, n.8769);
- secondo la giurisprudenza richiamata, in altre parole, il titolo dell’acquisizione del bene è il mero decorso del termine senza che sia intervenuta la demolizione e non il provvedimento di acquisizione;
- ne seguirebbe che il provvedimento di acquisizione non ha realizzato nessun effetto traslativo del diritto di proprietà dai ricorrenti al Comune, perché esso si era già realizzato;
- conseguentemente: a) anche la determina n. 37 del 20 giugno 2022 di annullamento in autotutela del provvedimento di acquisizione gratuita non ha realizzato una ulteriore traslazione/restituzione del bene dal Comune ai ricorrenti; b) anche l’ulteriore provvedimento qui impugnato, ove annulla la determina n. 37 del 20 giugno 2022, non poteva operare un nuovo ritrasferimento del bene dai ricorrenti al Comune.
- in definitiva, se l’effetto acquisitivo è automatico e ope legis, le vicende relative al provvedimento di acquisizione gratuita non interessano ai fini della titolarità del bene;
- ciò implica che l’eventuale accoglimento del presente ricorso, con l’annullamento del provvedimento impugnato, non potrebbe comportare il riacquisto del bene da parte degli odierni ricorrenti ”;
- in data 23 gennaio 2026 il Comune ha depositato memoria, reiterando le difese già svolte;
- in data 9 febbraio 2026 i ricorrenti hanno depositato memoria osservando: a) che non è in discussione che l’effetto traslativo della proprietà dai ricorrenti al Comune di Acquaro si sia verificato ipso iure alla scadenza del termine fissato con l’ordinanza di demolizione; b) che tuttavia sussiste un interesse alla conservazione delle determinazioni comunali annullate nella misura in cui esse comunque costituiscono titolo per la restituzione dell’immobile ai ricorrenti e nella misura in cui hanno giustificato delle spese da parte dei ricorrenti stessi; c) quelle determine hanno infatti ingenerato nei ricorrenti una legittima aspettativa alla restituzione dell’immobile in questione, dunque una situazione giuridica soggettiva tutelata dall’ordinamento; d) infatti la giurisprudenza ha chiarito che l’interesse a ricorrere può anche essere soltanto strumentale rispetto all’ottenimento di una utilità finale.
Ciò premesso in fatto, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Come osservato nella ordinanza n. 38 del 13 gennaio 2026, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 16 dell’11 ottobre 2023 ha chiarito che l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta - in base alle regole dell'obbligo propter rem - l'acquisto ipso iure del bene identificato nell'ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l'ordinanza di demolizione.
A ciò deve essere aggiunto che, come precisato dalla giurisprudenza successiva, un vero e proprio atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale può anche mancare: infatti l’effetto traslativo del bene si verifica in forza di una fattispecie legale a formazione progressiva in cui l’ordinanza di demolizione, che è un atto formale, si salda con il decorso del termine di 90 giorni, che è un fatto naturale, laddove non sia intervenuta la demolizione, che impedirebbe il perfezionamento della fattispecie.
Se il titolo del trasferimento del bene è una fattispecie complessa e a formazione progressiva, l’atto di acquisto da parte del Comune ha appunto natura dichiarativa e può anche mancare, mentre il titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri catastali è solitamente individuato nel verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione.
In questo senso è stato affermato che: “ L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione ha valenza di titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, con la conseguenza che la notifica all'interessato ha l'esclusiva funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà; l'accertamento dell'inottemperanza ad un'ingiunzione di demolizione è normativamente configurato come atto ad efficacia meramente dichiarativa, il quale si limita a formalizzare l'effetto già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l'ingiunzione di demolizione, ossia l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate ” (Consiglio di Stato sez. III, 4/11/2024, n. 8769).
Che l’acquisizione del bene al patrimonio comunale non richieda un apposito e ulteriore provvedimento è peraltro plasticamente confermato, nel caso di specie, dal fatto che è pacifico tra le parti che tale acquisizione sia in concreto avvenuta, e tuttavia non è mai stato adottato un apposito provvedimento di acquisizione.
Infatti la sintetica nota del 24 ottobre 2001 depositata in giudizio è qualificata espressamente come comunicazione di avvio del procedimento, che non risulta sia stata seguita dall’adozione di un formale provvedimento finale.
VE la “ nota di acquisizione trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vibo Valentia ”, depositata in giudizio dal Comune, è una mera richiesta di trascrizione dell’acquisto, rivolta dal Comune alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, priva di alcun contenuto provvedimentale e neppure rivolta ai ricorrenti. Non è qualificabile, pertanto, come un provvedimento amministrativo.
Da tutto ciò consegue che la determina n. 37 del 20 giugno 2022, laddove ha annullato in autotutela le due suddette note, non poteva avere quale effetto la restituzione degli immobili in questione ai soggetti ricorrenti.
A sua volta, la determina n. 14 del 1° febbraio 2024, laddove ha annullato in autotutela la determina n. 37 (e gli altri atti indicati) non ha potuto realizzare nuovamente il ritrasferimento del bene dai ricorrenti al Comune.
Ne deriva che l’accoglimento del presente ricorso e dunque l’annullamento della determina n. 14 del 2024 non potrebbe far ottenere ai ricorrenti il riacquisto del bene in questione.
In altre parole, poiché l’acquisto del bene in capo al Comune dipende da una fattispecie legale tipizzata a formazione progressiva e non da un formale provvedimento, una volta che l’acquisizione si è perfezionata essa non può essere annullata con un provvedimento amministrativo, in quanto l’amministrazione può spendere il potere di autotutela solo rispetto a formali atti amministrativi e non rispetto ad altre fattispecie previste dalla legge.
Per tali ragioni non sono condivisibili le asserzioni dei ricorrenti per cui vi sarebbe interesse alla conservazione degli atti annullati in autotutela con il provvedimento impugnato nella misura in cui questi costituirebbero un titolo per la successiva restituzione dell’immobile.
Infatti una volta che il bene è acquisito al patrimonio comunale la sua dismissione, eventualmente in favore degli originari proprietari, può avvenire: a) o in via privatistica, con un negozio giuridico che rispetti le forme e i requisiti sostanziali all’uopo previsti dall’ordinamento, che non potrà evidentemente essere ablato da un successivo annullamento in autotutela; tuttavia un tale negozio non risulta essere stato mai adottato nel caso di specie; b) o in via amministrativa, solo ove un tale potere sia espressamente attribuito alla amministrazione, il che non risulta rispetto alla fattispecie in esame.
Per analoghe ragioni non depone in senso contrario neanche la circostanza che, successivamente all’acquisizione del bene al patrimonio comunale, i ricorrenti abbiano proposto una istanza di sanatoria dell’immobile e questa sia stata accolta dal Comune.
L’istanza di sanatoria dei ricorrenti aveva infatti ad oggetto un bene che non era più di loro proprietà, e questo è pacifico: il fatto che il Comune abbia comunque inteso accoglierla non dà luogo a una aspettativa alla sua restituzione.
Ciò è evidente provando a ipotizzare le conseguenze dell’accoglimento del presente ricorso: a) non vi sarebbe l’automatica restituzione del bene ai medesimi, per le ragioni anzidette; b) la restituzione del bene non sarebbe dovuta neanche sotto il profilo amministrativo, in mancanza di una espressa previsione di tale obbligo dell’amministrazione per i casi di sanatoria di un bene già acquistato al suo patrimonio; c) la restituzione del bene potrebbe essere ottenuta sì sotto il profilo civilistico, ma in questo caso verrebbe in rilievo una mera facoltà dell’amministrazione, comunque non coercibile, rispetto alla quale pertanto l’accoglimento del presente ricorso non avrebbe alcun effetto.
Rispetto alla restituzione, per le ragioni dianzi esposte, non è configurabile neanche un legittimo affidamento: la giurisprudenza amministrativa ha infatti rilevato a più riprese che affinché sussista un affidamento tutelato dall’ordinamento alla stregua della situazione giuridica soggettiva cui afferisce (cfr. Consiglio di Stato A.P. n. 20/2021, par. 5), è necessario che esso sia legittimo e dunque sia rivolto ad un effetto ottenibile sulla base del quadro normativo (cfr. Consiglio di Stato A.P. n. 20/2021, par. 16), il che non sussiste nel caso di specie.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Le spese sono compensate alla luce delle particolarità della questione affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nelle camere di consiglio dei giorni 8 gennaio 2026 e 18 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
VO OR, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
ED FF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ED FF | VO OR |
IL SEGRETARIO